Art. 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni e' assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1.
3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.