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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto
n. 170/2025 r.g. in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott. Paolo Mariotti Giudice Relatore dott. Federico Falfari Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E.; letta la memoria di costituzione del reclamato e le note delle parti,
OSSERVA che in data 10.09.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a in qualità di Parte_1 debitore, ed alla società OL Italia S.p.A., in qualità di terzo, atto di pignoramento diretto di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, con il quale richiedeva a OL Italia S.p.A. di versare direttamente al pignorante, entro 60 giorni dalla notifica, le somme dovute a qualunque titolo dal terzo al debitore sino a concorrenza del credito di Euro 187.619,12. Parte_1
1. Con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. il debitore aveva proposto opposizione avverso Parte_1 il suddetto atto di pignoramento, evidenziando che, con la terza pignorata OL Italia S.p.A., intercorreva un rapporto di agenzia;
trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato, a seguito della notifica del pignoramento la OL Italia S.p.A. aveva trattenuto tutte le somme dovute all'opponente, con ciò impedendo il percepimento dei proventi da lavoro di agente di commercio, inteso quale unica fonte di reddito del debitore.
Secondo l'opponente tali entrate erano, per legge, assoggettate a determinati limiti di pignorabilità; così
l'opponente ha contestato il superamento di tali limiti e ha chiesto la declaratoria di illegittimità del pignoramento e la sospensione della sua efficacia.
1.1. Con ordinanza del 12.11.2024 il G.E. circoscriveva l'efficacia del pignoramento diretto presso terzi oggetto di giudizio ad un quinto delle somme dovute dalla terza pignorata OL Italia S.p.A. all'opponente svincolando dal pignoramento le somme eccedenti già accantonate.
1 Successivamente si costituiva nel giudizio esecutivo l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la cessazione della materia del contendere in quanto il G.E., con l'ordinanza del 12.11.2024, avrebbe già ricondotto il pignoramento entro 1/5 e pertanto entro i limiti di pignorabilità.
Con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.01.2025 il G.E. confermava il precedente provvedimento di riconduzione del pignoramento diretto nei limiti di un quinto, dando alle parti termine di sessanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
2. Con reclamo del 5/2/2025, propulsivo del presente segmento procedimentale, il debitore ha impugnato il provvedimento del G.E. poiché, dato il vizio denunciato, lo stesso G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del pignoramento, anziché ridurlo.
2.1. Inoltre, secondo il reclamante, il G.E. avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 72-ter comma 1 del D.P.R. n. 602/1973; la norma citata, al primo comma, prevede che “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (…) possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori
a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”, mentre il secondo comma della citata norma prevede che “Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”.
2.2. Parte reclamante ha eccepito che, nella fase sommaria del giudizio, avrebbe dimostrato che le provvigioni “corrisposte dalla terza pignorata OL Italia S.p.A., al netto del rimborso delle spese anticipate per
l'attività, non superano l'importo di 2.500,00 euro/mese (reddito lordo = Euro 27.860,00; reddito netto imponibile =
Euro 26.145,00)” (pagg. 6, 7 reclamo).
2.3. Perciò, secondo il reclamante, “i crediti per provvigioni maturati e maturandi dallo nei confronti della Pt_1 terza pignorata OL Italia S.p.A. potevano e possono essere legittimamente pignorati da solo nei limiti di un CP_1 decimo” (pag. 7 reclamo).
2.3. Inoltre, in assenza di evidente legame con le conclusioni, parte reclamante intende evidenziare negligenza del creditore (si vedano in particolare le note di udienza ex 127 ter c.p.c.).
3. Rispetto alle censure del debitore, parte reclamata ha dedotto che “la dichiarazione dei redditi percepiti dal signor nel 2023 è del tutto irrilevante rispetto alle somme che la OL doveva corrispondere al signor alla Pt_1 Pt_1 data di notifica di notifica del pignoramento, ossia 09.09.2024. I redditi percepiti nel 2023, non provano nulla rispetto all'asserita violazione del limite di pignorabilità di somme ancora da percepire”.
2 Inoltre la medesima reclamata ha evidenziato che “nel contratto di agenzia sottoscritto tra la OL ed il signor non viene pattuita una somma fissa che la terza pignorata dovrebbe corrispondere mensilmente al signor Pt_1 Pt_1 bensì – trattandosi di provvigione – ne viene solamente determinata la percentuale” (pag. 5 comparsa di costituzione).
Da ciò ne conseguirebbe che “non v'è nessuna prova certa in merito alle somme pignorate, dovute e debende dalla
OL nei confronti del signor e che, quindi, “il G.E. non avrebbe certamente potuto applicare il limite di Pt_1 pignorabilità pari ad 1/10”.
4. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, occorre in primo luogo affermare la ammissibilità del reclamo considerato che, nella sostanza, con l'ordinanza impugnata si è contestato il rigetto di sospensione parziale della procedura esecutiva, in relazione alla pignorabilità di importi eccedenti la misura indicata dal reclamante.
A suffragio di tale interpretazione deve rilevarsi la concessione dei termini per l'instaurazione del giudizio di merito e la riconducibilità all'art. 615 c.p.c. delle questioni afferenti i limiti di pignorabilità.
4.1. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso merita accoglimento: infatti, l'ordinanza impugnata non risulta pienamente rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
4.1. Come visto, la struttura della norma in esame (si veda par. 2.1.) individua una frazione variabile della
“ritenuta” pignoratizia, che si modifica in relazione all'entità della somma percepita: minore è il reddito, minore è anche la frazione di reddito pignorabile in applicazione dei richiamati limiti.
4.2. E' bene osservare che, nel caso di specie, la pattuizione tra debitore e terzo in ordine alle provvigioni non consente alle stesse provvigioni di assumere dimensione predeterminata o anche solo predeterminabile, invece rilevandosi nel loro preciso ammontare solo a seguito della quantificazione del volume di affari generato dal debitore (agente di commercio).
Non si può, perciò, affermare aprioristicamente quale sia la proporzione della ritenuta pignoratizia.
4.3. Inoltre, deve evidenziarsi che l'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 esprime valori su base mensile.
4.3.1. Perciò le modalità di calcolo indicate dalla parte reclamante non appaiono pienamente conformi al dettato normativo;
il reclamante, infatti, dapprima determina il reddito su base annua e poi, da questo, individua il reddito mensile (dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite annualmente per 12 mensilità); parte reclamante individua questa somma, uguale e invariabile per ciascun mese, come parametro per l'applicazione delle frazioni individuate dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
4.3.2. Data la formulazione della norma, si ritiene invece corretto affermare che il reddito mensile di riferimento, di cui all'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, deve coincidere con la somma delle provvigioni, al netto delle ritenute fiscali, effettivamente percepite nel singolo mese;
a seguito di tale quantificazione si dovrà poi individuare lo scaglione di riferimento (si veda sempre art. art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973)
3 e, conseguentemente, potrà eseguirsi il pignoramento sulla somma, di volta in volta, mensilmente percepita, osservando, per ciascuna mensilità, i limiti di pignorabilità fissati in relazione allo scaglione di riferimento.
4.3.3. In tal senso deve essere riformata l'ordinanza del G.E.
5. Le spese relative alla presente fase procedimentale, atteso il parziale accoglimento del reclamo, devono essere, nella metà, compensate e, per la restante metà, sopportate dal reclamato soccombente, con liquidazione come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo e, in modifica dell'ordinanza impugnata, individua i limiti di pignorabilità attraverso le seguenti indicazioni:
1) s'individui l'ammontare delle provvigioni percepite su base mensile, al netto delle ritenute fiscali;
2)s'individuino di mese in mese i limiti di pignorabilità, sulla base della somma individuata come sub1), applicando limite di pignorabilità di un decimo ove la provvigione mensile sia di importo fino a € 2.500 euro, applicando limite di pignorabilità di un settimo ove la provvigione mensile sia di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro, applicando limite di pignorabilità di un quinto della somma ove la provvigione mensile sia di importo superiore a € 5.000,00.
Dispone la sospensione dell'efficacia del pignoramento in relazione alle somme eccedenti tale misura.
Compensa le spese della presente fase cautelare nella metà e condanna la parte reclamata alla refusione della restante metà, che liquida in complessivi € 1.921,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Mariotti
Il Presidente
dott.ssa Sara Trabalza
4
n. 170/2025 r.g. in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Trabalza Presidente dott. Paolo Mariotti Giudice Relatore dott. Federico Falfari Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E.; letta la memoria di costituzione del reclamato e le note delle parti,
OSSERVA che in data 10.09.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a in qualità di Parte_1 debitore, ed alla società OL Italia S.p.A., in qualità di terzo, atto di pignoramento diretto di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, con il quale richiedeva a OL Italia S.p.A. di versare direttamente al pignorante, entro 60 giorni dalla notifica, le somme dovute a qualunque titolo dal terzo al debitore sino a concorrenza del credito di Euro 187.619,12. Parte_1
1. Con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. il debitore aveva proposto opposizione avverso Parte_1 il suddetto atto di pignoramento, evidenziando che, con la terza pignorata OL Italia S.p.A., intercorreva un rapporto di agenzia;
trattandosi di rapporto di lavoro parasubordinato, a seguito della notifica del pignoramento la OL Italia S.p.A. aveva trattenuto tutte le somme dovute all'opponente, con ciò impedendo il percepimento dei proventi da lavoro di agente di commercio, inteso quale unica fonte di reddito del debitore.
Secondo l'opponente tali entrate erano, per legge, assoggettate a determinati limiti di pignorabilità; così
l'opponente ha contestato il superamento di tali limiti e ha chiesto la declaratoria di illegittimità del pignoramento e la sospensione della sua efficacia.
1.1. Con ordinanza del 12.11.2024 il G.E. circoscriveva l'efficacia del pignoramento diretto presso terzi oggetto di giudizio ad un quinto delle somme dovute dalla terza pignorata OL Italia S.p.A. all'opponente svincolando dal pignoramento le somme eccedenti già accantonate.
1 Successivamente si costituiva nel giudizio esecutivo l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la cessazione della materia del contendere in quanto il G.E., con l'ordinanza del 12.11.2024, avrebbe già ricondotto il pignoramento entro 1/5 e pertanto entro i limiti di pignorabilità.
Con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 28.01.2025 il G.E. confermava il precedente provvedimento di riconduzione del pignoramento diretto nei limiti di un quinto, dando alle parti termine di sessanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
2. Con reclamo del 5/2/2025, propulsivo del presente segmento procedimentale, il debitore ha impugnato il provvedimento del G.E. poiché, dato il vizio denunciato, lo stesso G.E. avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità del pignoramento, anziché ridurlo.
2.1. Inoltre, secondo il reclamante, il G.E. avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 72-ter comma 1 del D.P.R. n. 602/1973; la norma citata, al primo comma, prevede che “le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (…) possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori
a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”, mentre il secondo comma della citata norma prevede che “Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”.
2.2. Parte reclamante ha eccepito che, nella fase sommaria del giudizio, avrebbe dimostrato che le provvigioni “corrisposte dalla terza pignorata OL Italia S.p.A., al netto del rimborso delle spese anticipate per
l'attività, non superano l'importo di 2.500,00 euro/mese (reddito lordo = Euro 27.860,00; reddito netto imponibile =
Euro 26.145,00)” (pagg. 6, 7 reclamo).
2.3. Perciò, secondo il reclamante, “i crediti per provvigioni maturati e maturandi dallo nei confronti della Pt_1 terza pignorata OL Italia S.p.A. potevano e possono essere legittimamente pignorati da solo nei limiti di un CP_1 decimo” (pag. 7 reclamo).
2.3. Inoltre, in assenza di evidente legame con le conclusioni, parte reclamante intende evidenziare negligenza del creditore (si vedano in particolare le note di udienza ex 127 ter c.p.c.).
3. Rispetto alle censure del debitore, parte reclamata ha dedotto che “la dichiarazione dei redditi percepiti dal signor nel 2023 è del tutto irrilevante rispetto alle somme che la OL doveva corrispondere al signor alla Pt_1 Pt_1 data di notifica di notifica del pignoramento, ossia 09.09.2024. I redditi percepiti nel 2023, non provano nulla rispetto all'asserita violazione del limite di pignorabilità di somme ancora da percepire”.
2 Inoltre la medesima reclamata ha evidenziato che “nel contratto di agenzia sottoscritto tra la OL ed il signor non viene pattuita una somma fissa che la terza pignorata dovrebbe corrispondere mensilmente al signor Pt_1 Pt_1 bensì – trattandosi di provvigione – ne viene solamente determinata la percentuale” (pag. 5 comparsa di costituzione).
Da ciò ne conseguirebbe che “non v'è nessuna prova certa in merito alle somme pignorate, dovute e debende dalla
OL nei confronti del signor e che, quindi, “il G.E. non avrebbe certamente potuto applicare il limite di Pt_1 pignorabilità pari ad 1/10”.
4. Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, occorre in primo luogo affermare la ammissibilità del reclamo considerato che, nella sostanza, con l'ordinanza impugnata si è contestato il rigetto di sospensione parziale della procedura esecutiva, in relazione alla pignorabilità di importi eccedenti la misura indicata dal reclamante.
A suffragio di tale interpretazione deve rilevarsi la concessione dei termini per l'instaurazione del giudizio di merito e la riconducibilità all'art. 615 c.p.c. delle questioni afferenti i limiti di pignorabilità.
4.1. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso merita accoglimento: infatti, l'ordinanza impugnata non risulta pienamente rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
4.1. Come visto, la struttura della norma in esame (si veda par. 2.1.) individua una frazione variabile della
“ritenuta” pignoratizia, che si modifica in relazione all'entità della somma percepita: minore è il reddito, minore è anche la frazione di reddito pignorabile in applicazione dei richiamati limiti.
4.2. E' bene osservare che, nel caso di specie, la pattuizione tra debitore e terzo in ordine alle provvigioni non consente alle stesse provvigioni di assumere dimensione predeterminata o anche solo predeterminabile, invece rilevandosi nel loro preciso ammontare solo a seguito della quantificazione del volume di affari generato dal debitore (agente di commercio).
Non si può, perciò, affermare aprioristicamente quale sia la proporzione della ritenuta pignoratizia.
4.3. Inoltre, deve evidenziarsi che l'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 esprime valori su base mensile.
4.3.1. Perciò le modalità di calcolo indicate dalla parte reclamante non appaiono pienamente conformi al dettato normativo;
il reclamante, infatti, dapprima determina il reddito su base annua e poi, da questo, individua il reddito mensile (dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite annualmente per 12 mensilità); parte reclamante individua questa somma, uguale e invariabile per ciascun mese, come parametro per l'applicazione delle frazioni individuate dall'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
4.3.2. Data la formulazione della norma, si ritiene invece corretto affermare che il reddito mensile di riferimento, di cui all'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, deve coincidere con la somma delle provvigioni, al netto delle ritenute fiscali, effettivamente percepite nel singolo mese;
a seguito di tale quantificazione si dovrà poi individuare lo scaglione di riferimento (si veda sempre art. art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973)
3 e, conseguentemente, potrà eseguirsi il pignoramento sulla somma, di volta in volta, mensilmente percepita, osservando, per ciascuna mensilità, i limiti di pignorabilità fissati in relazione allo scaglione di riferimento.
4.3.3. In tal senso deve essere riformata l'ordinanza del G.E.
5. Le spese relative alla presente fase procedimentale, atteso il parziale accoglimento del reclamo, devono essere, nella metà, compensate e, per la restante metà, sopportate dal reclamato soccombente, con liquidazione come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo e, in modifica dell'ordinanza impugnata, individua i limiti di pignorabilità attraverso le seguenti indicazioni:
1) s'individui l'ammontare delle provvigioni percepite su base mensile, al netto delle ritenute fiscali;
2)s'individuino di mese in mese i limiti di pignorabilità, sulla base della somma individuata come sub1), applicando limite di pignorabilità di un decimo ove la provvigione mensile sia di importo fino a € 2.500 euro, applicando limite di pignorabilità di un settimo ove la provvigione mensile sia di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro, applicando limite di pignorabilità di un quinto della somma ove la provvigione mensile sia di importo superiore a € 5.000,00.
Dispone la sospensione dell'efficacia del pignoramento in relazione alle somme eccedenti tale misura.
Compensa le spese della presente fase cautelare nella metà e condanna la parte reclamata alla refusione della restante metà, che liquida in complessivi € 1.921,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Mariotti
Il Presidente
dott.ssa Sara Trabalza
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