Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2127/2024 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1
Laura Lima per mandato in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Controparte_1
Russitano per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Attribuzione di quota di TFS ex art. 12 bis L. n. 898/1970.
Conclusioni dei ricorrenti: come da transazione telematicamente depositata in data 5.3.2025 e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 7 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'attrice premesso che con Parte_1 sentenza non definitiva n. 2310/2017 resa dal Tribunale di Palermo in data 4 maggio 2017 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1 in Palermo in data 12.9.1988 e che, con successiva sentenza definitiva n. 3683/2018, lo stesso tribunale aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge un assegno divorzile Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale rappresentava che, a seguito della Controparte_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione del 7.4.2025, le parti avevano avviato trattative di bonario componimento della lite, effettivamente realizzatosi con il versamento, da parte del convenuto all'attrice, della somma di € 20.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, versamento effettuato in data 25.2.2025.
Concludeva, pertanto, il convenuto chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intervenuto accordo e di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti.
All'udienza cartolare fissata dal giudice delegato per la comparizione delle parti del 7.4.2025, i procuratori costituiti, con note di trattazione scritta ritualmente depositate, dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo, già telematicamente depositato in data 5.3.2025 e chiedevano al
Tribunale di disporre in conformità.
Il Giudice delegato poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Invero, dalla disamina dell'atto di transazione telematicamente depositato in data 5.3.2025 risulta che ha versato a la somma di € 20.000,00 a tacitazione di ogni pretesa Controparte_1 Parte_1 relativa alla domanda ex art. 12 L. n. 898/1970 proposta dalla medesima nei suoi confronti.
In punto di diritto, deve essere dichiarata l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 4505/2001; n.
2267/1990; n. 4719/1981).
Quanto alle spese, queste, così come stabilito dalle parti, devono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 12 L. n. 898/1970 proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini