TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 106/2024 promossa da: avv. nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3 C.F._3
RESISTENTI-CONTUMACI
OGGETTO: liquidazione spese e compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha eseguito a favore dei sig.ri e Controparte_2 [...]
le prestazioni professionali indicate in premessa e per le stesse il ricorrente ha diritto alle CP_3 spese legali ammontanti ed €.13.759,79, ivi compresi accessori di legge, ovvero in quell'altra misura che l'adito Tribunale riterrà conforme a legge. Ritenere e dichiarare che i sig.ri e Controparte_2
, detratto l'acconto di €.1.500,00 corrisposto in data 19.12.2011, sono tenuti a Controparte_3 corrispondere al ricorrente a saldo delle prestazioni svolte l'importo di €.12.259,79 per le causali meglio descritte in narrativa e conseguentemente condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente in uno agli interessi di legge da dì del dovuto fino al soddisfo, ovvero in quell'altro importo che l'adito Tribunale riterrà conforme a legge. Condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio intrapreso per loro inadempimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 11.1.2024, ha richiesto la pagina 1 di 3 liquidazione della somma di € 12.259,79 a titolo di compensi professionali per la prestazione giudiziale civile resa in favore dei coniugi e nell'ambito della causa iscritta al Controparte_2 Controparte_3 n.1134/2011 R.G. del Tribunale di Ragusa – ex Tribunale di Modica, conclusasi con sentenza n.59/2021 del 20.3.2021, pubblicata il 23.3.2021.
L'avv. nel merito deduce di avere difeso e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella sopra richiamata causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.355/2011 contro la società , depositando apposita comparsa di costituzione di Controparte_4 nuovo procuratore, oltre che le memorie istruttorie ex art.183 c.p.c.; di avere altresì partecipato alla prova testimoniale espletata in tale procedimento e di avere redatto e depositato: 1) osservazioni alla bozza della svolta consulenza tecnica d'ufficio; 2) brevi note scritte in data 14.10.2020; 3)comparsa conclusionale.
Deduce ancora che, a seguito della sentenza (sfavorevole) conclusiva del giudizio n.1134/2011 R.G., il ricorrente aveva invano inviato agli odierni resistenti in data 31.3.2021 una missiva a mezzo raccomandata a.r. nella quale aveva richiesto il pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 6.000,00; - di avere diritto a ricevere i compensi professionali da e Controparte_2 Controparte_3 secondo le tariffe professionali nella misura di € 13.759,79 (valore controversia € 12.500,00; fase di studio (€ 875,00); fase introduttiva (€ 740,00); fase istruttoria (€ 1.600,00); fase decisionale: (€ 1.620,00); aumento del 30%; Cpa (€433,79); IVA 22 % (€ 2.481,27); rimborso forfettario al 15% (€ 1.414,53)); - di avere ricevuto dai resistenti in data 19.12.2011 solo un acconto pari ad € 1.500,00; che, pertanto, parte resistente rimaneva debitrice della residua somma di € 12.259,79.
All'udienza odierna del dì 1.10.2025 la causa è posta in decisione.
Va dichiarata preliminarmente la contumacia di e che non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Va premesso, ancora, che l'odierno giudizio, instaurato con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, non è più regolato dal rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c., da decidere con sentenza.
Giova altresì rammentare che la causa di che trattasi rientra nell'alveo di applicazione dell'art. 14, rubricato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, atteso che, nella fattispecie, l'avvocato ricorrente ha domandato la condanna dei resistenti al pagamento dei compensi maturati con riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento civile n.1134/2011 R.G. instaurato dinnanzi al Tribunale di Ragusa – ex Tribunale di Modica.
Inoltre, in ossequio all'art.28 della L. 794/1942 (richiamato dal precitato art.14) – a mente del quale la richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente può essere proposta dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura – la domanda deve ritenersi ammissibile, essendo stata incardinata dopo l'emissione della sentenza conclusiva di quel giudizio.
Venendo al merito della controversia in scrutinio, parte ricorrente ha dato prova tanto del conferimento dell'incarico da parte di e (non consumatori;
vds. sentenza Controparte_2 Controparte_3 conclusiva del giudizio) quanto dell'espletamento dell'attività professionale della quale chiede la liquidazione, versando agli atti la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, con la quale si opponeva al decreto ingiuntivo opposto, le memorie istruttorie ex art.183 c.p.c., le osservazioni alla bozza di c.t.u., i verbali di causa, brevi note ex art.83 comma VII lettera h) D.L. n.18/2020 e la comparsa conclusionale.
Ciò posto, attesa la mancanza nella specie di un contratto scritto sui compensi e procedendo alla quantificazione dei compensi applicando le tariffe professionali forensi di cui al D.M. 55/2014, vigenti pagina 2 di 3 al termine della prestazione professionale svolta (dicembre 2020), considerato l'esito sfavorevole della lite, appare congrua la somma di € 4.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, quindi € 6.768,00, dalla quale, detratto l'importo di € 1.500,00, si ottiene la somma pari ad € 5268,00.
Per contro, i resistenti, scegliendo di rimanere contumaci, non hanno eccepito alcun fatto estintivo dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, devono essere liquidate al ricorrente anche le spese del presente procedimento, nonostante lo stesso sia autodifeso in quanto “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (cfr. Cass. Sez. I n. 4698/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida a favore di parte ricorrente la somma di € 5.268,00, oltre interessi dal 9.2.2024 fino al pagamento, ponendola a carico di e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro;
-condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (di cui € 237,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Ragusa, 01/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 106/2024 promossa da: avv. nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ) Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3 C.F._3
RESISTENTI-CONTUMACI
OGGETTO: liquidazione spese e compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha eseguito a favore dei sig.ri e Controparte_2 [...]
le prestazioni professionali indicate in premessa e per le stesse il ricorrente ha diritto alle CP_3 spese legali ammontanti ed €.13.759,79, ivi compresi accessori di legge, ovvero in quell'altra misura che l'adito Tribunale riterrà conforme a legge. Ritenere e dichiarare che i sig.ri e Controparte_2
, detratto l'acconto di €.1.500,00 corrisposto in data 19.12.2011, sono tenuti a Controparte_3 corrispondere al ricorrente a saldo delle prestazioni svolte l'importo di €.12.259,79 per le causali meglio descritte in narrativa e conseguentemente condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente in uno agli interessi di legge da dì del dovuto fino al soddisfo, ovvero in quell'altro importo che l'adito Tribunale riterrà conforme a legge. Condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio intrapreso per loro inadempimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 11.1.2024, ha richiesto la pagina 1 di 3 liquidazione della somma di € 12.259,79 a titolo di compensi professionali per la prestazione giudiziale civile resa in favore dei coniugi e nell'ambito della causa iscritta al Controparte_2 Controparte_3 n.1134/2011 R.G. del Tribunale di Ragusa – ex Tribunale di Modica, conclusasi con sentenza n.59/2021 del 20.3.2021, pubblicata il 23.3.2021.
L'avv. nel merito deduce di avere difeso e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella sopra richiamata causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.355/2011 contro la società , depositando apposita comparsa di costituzione di Controparte_4 nuovo procuratore, oltre che le memorie istruttorie ex art.183 c.p.c.; di avere altresì partecipato alla prova testimoniale espletata in tale procedimento e di avere redatto e depositato: 1) osservazioni alla bozza della svolta consulenza tecnica d'ufficio; 2) brevi note scritte in data 14.10.2020; 3)comparsa conclusionale.
Deduce ancora che, a seguito della sentenza (sfavorevole) conclusiva del giudizio n.1134/2011 R.G., il ricorrente aveva invano inviato agli odierni resistenti in data 31.3.2021 una missiva a mezzo raccomandata a.r. nella quale aveva richiesto il pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 6.000,00; - di avere diritto a ricevere i compensi professionali da e Controparte_2 Controparte_3 secondo le tariffe professionali nella misura di € 13.759,79 (valore controversia € 12.500,00; fase di studio (€ 875,00); fase introduttiva (€ 740,00); fase istruttoria (€ 1.600,00); fase decisionale: (€ 1.620,00); aumento del 30%; Cpa (€433,79); IVA 22 % (€ 2.481,27); rimborso forfettario al 15% (€ 1.414,53)); - di avere ricevuto dai resistenti in data 19.12.2011 solo un acconto pari ad € 1.500,00; che, pertanto, parte resistente rimaneva debitrice della residua somma di € 12.259,79.
All'udienza odierna del dì 1.10.2025 la causa è posta in decisione.
Va dichiarata preliminarmente la contumacia di e che non si sono Controparte_2 Controparte_3 costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Va premesso, ancora, che l'odierno giudizio, instaurato con ricorso depositato successivamente al 28.2.2023, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, non è più regolato dal rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c., da decidere con sentenza.
Giova altresì rammentare che la causa di che trattasi rientra nell'alveo di applicazione dell'art. 14, rubricato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, atteso che, nella fattispecie, l'avvocato ricorrente ha domandato la condanna dei resistenti al pagamento dei compensi maturati con riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento civile n.1134/2011 R.G. instaurato dinnanzi al Tribunale di Ragusa – ex Tribunale di Modica.
Inoltre, in ossequio all'art.28 della L. 794/1942 (richiamato dal precitato art.14) – a mente del quale la richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente può essere proposta dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura – la domanda deve ritenersi ammissibile, essendo stata incardinata dopo l'emissione della sentenza conclusiva di quel giudizio.
Venendo al merito della controversia in scrutinio, parte ricorrente ha dato prova tanto del conferimento dell'incarico da parte di e (non consumatori;
vds. sentenza Controparte_2 Controparte_3 conclusiva del giudizio) quanto dell'espletamento dell'attività professionale della quale chiede la liquidazione, versando agli atti la comparsa di costituzione di nuovo procuratore, con la quale si opponeva al decreto ingiuntivo opposto, le memorie istruttorie ex art.183 c.p.c., le osservazioni alla bozza di c.t.u., i verbali di causa, brevi note ex art.83 comma VII lettera h) D.L. n.18/2020 e la comparsa conclusionale.
Ciò posto, attesa la mancanza nella specie di un contratto scritto sui compensi e procedendo alla quantificazione dei compensi applicando le tariffe professionali forensi di cui al D.M. 55/2014, vigenti pagina 2 di 3 al termine della prestazione professionale svolta (dicembre 2020), considerato l'esito sfavorevole della lite, appare congrua la somma di € 4.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, quindi € 6.768,00, dalla quale, detratto l'importo di € 1.500,00, si ottiene la somma pari ad € 5268,00.
Per contro, i resistenti, scegliendo di rimanere contumaci, non hanno eccepito alcun fatto estintivo dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, devono essere liquidate al ricorrente anche le spese del presente procedimento, nonostante lo stesso sia autodifeso in quanto “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (cfr. Cass. Sez. I n. 4698/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto liquida a favore di parte ricorrente la somma di € 5.268,00, oltre interessi dal 9.2.2024 fino al pagamento, ponendola a carico di e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro;
-condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese Controparte_2 Controparte_3 processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (di cui € 237,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Ragusa, 01/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3