TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3660 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3660 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VINCENTI ANGELO (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA ALBERICO II, 4 (PEC:
) Email_1
ATTRICE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE LUCA (C. F.
) e dall'Avv. Giovanni Pignataro (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in ROMA, VIA DEI CONDOTTI, 91
(PEC: - Email_2 Email_3
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione sulla vita.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attrice conveniva in giudizio per ottenere il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo della polizza vita n. 089/004496066 stipulata in data 30.7.2019 da a proprio beneficio, a seguito del verificarsi dell'evento morte Persona_1 dell'assicurato contraente in data 11.6.2021. A sostegno di tale domanda, rappresentava di aver chiesto la liquidazione della polizza dapprima in data 24.6.2021 mediante richiesta presso la filiale di riferimento, poi in via stragiudiziale per mezzo dell'Avv. Vincenti in data 21.2.2022 ed infine con procedura di mediazione, con esito negativo del 12.7.2022.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo l'applicazione al caso di specie di quanto previsto dall'art. 1892 c.c. in quanto il contraente assicurato aveva omesso di dichiarare l'esistenza di determinate patologie al momento della stipulazione del contratto. In particolare, la convenuta rappresentava che veva negato di soffrire di patologie, di fumare e di fare uso di sostanze alcoliche, Per_1 denotando il dolo o quanto meno la colpa grave nella compilazione della proposta di stipula della polizza vita. Concludeva, pertanto, affermando che tali omissioni e reticenze avevano determinato la convenuta ad accollarsi il rischio oggetto di polizza e che, alla luce di tale circostanza, appurata mediante la consultazione delle cartelle cliniche dell'assicurato solo dopo il decesso, nulla era dovuto all'attrice beneficiaria.
In sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., l'attrice precisava e integrava le proprie conclusioni, alla luce delle difese della convenuta, formulando in via subordinata domanda di condanna della compagnia assicuratrice ad una somma ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato di salute del contraente ex art. 1893, comma secondo, c.c., sostenendo che le dichiarazioni inesatte e le reticenze di on fossero connotate né Per_1 da dolo né da colpa grave.
In corso di causa, stante il thema decidendum e la documentazione contrattuale e sanitaria versata in atti, non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'attrice e, precisate
Pag. 2 a 4 le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Risulta determinante l'eccezione di parte convenuta di applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 1892 c.c.
Difatti, nel questionario compilato in data 30 luglio 2029 (all. 4 fascicolo convenuta),
l'assicurato veva dichiarato di non fumare e di non soffrire di particolari patologie;
Pt_2 tali dichiarazioni sono state documentalmente smentite dalle cartelle cliniche (all. 9 fascicolo convenuto) ove viene riportato che il paziente dichiarava di fumare in modo eccessivo (45 sigarette al giorno) e di assumere fino a un litro di vino al giorno (a cfr. doc.
n. 9, pag. 20), nonché dalla dichiarazione del medico curante, in cui si riferisce che Pt_2 era affetto da diabete mellito dal febbraio 2016 e da epatopatia cronica dal luglio 2016, poi sfociata in cirrosi epatica (all. 4 fascicolo attoreo). L'assicurato, dunque, aveva sviluppato tali patologie almeno da tre anni al momento della compilazione del questionario.
Ebbene, l'evidenzia documentale denota quantomeno la colpa grave in capo a n Pt_2 relazione alle reticenze e inesattezze accertate: il contraente ben sapeva di essere affetto dalle menzionate patologie e le ha sottaciute al momento della stipula del contratto, unitamente alle proprie abitudini di fumatore e bevitore, negandone la sussistenza.
Tale circostanza non può condurre nemmeno all'applicazione della disciplina di cui all'art. 1893 c.c. (rubricato “dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave”), oggetto di domanda subordinata, alla luce del principio di diritto secondo cui:
“L'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto
Pag. 3 a 4 termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece,
l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 32017 del 11/12/2024 - Rv. 673010 - 01).
Ebbene, aver negato di fumare e di fare consistente uso di alcolici non rappresenta una dichiarazione inesatta o reticenza priva di dolo o colpa grave, in quanto all'assicurato, come detto, era ben chiaro che il proprio stile di vita nonché le proprie patologie sarebbero state determinanti nella stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, comportando un significativo incremento del rischio assicurativo per la compagnia. Ciò si evince anche da quanto indicato a pag. 2 della polizza, secondo cui la stessa è stata emessa alle “condizioni tariffarie previste per i non fumatori”.
Pertanto, la domanda principale e la domanda esercitata in via subordinata devono essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
3. Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto che parte convenuta non ha presenziato all'incontro di mediazione, vanificando in tal modo il tentativo di definizione stragiudiziale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea esercitata in via principale;
2) Rigetta la domanda attorea esercitata in via subordinata ex art. 1893 c.c.;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 29/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3660 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
VINCENTI ANGELO (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA ALBERICO II, 4 (PEC:
) Email_1
ATTRICE
Contro
(C. F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANESE LUCA (C. F.
) e dall'Avv. Giovanni Pignataro (C.F. ), ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in ROMA, VIA DEI CONDOTTI, 91
(PEC: - Email_2 Email_3
CONVENUTO
Oggetto: contratto di assicurazione sulla vita.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'attrice conveniva in giudizio per ottenere il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo della polizza vita n. 089/004496066 stipulata in data 30.7.2019 da a proprio beneficio, a seguito del verificarsi dell'evento morte Persona_1 dell'assicurato contraente in data 11.6.2021. A sostegno di tale domanda, rappresentava di aver chiesto la liquidazione della polizza dapprima in data 24.6.2021 mediante richiesta presso la filiale di riferimento, poi in via stragiudiziale per mezzo dell'Avv. Vincenti in data 21.2.2022 ed infine con procedura di mediazione, con esito negativo del 12.7.2022.
Si costituiva la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo l'applicazione al caso di specie di quanto previsto dall'art. 1892 c.c. in quanto il contraente assicurato aveva omesso di dichiarare l'esistenza di determinate patologie al momento della stipulazione del contratto. In particolare, la convenuta rappresentava che veva negato di soffrire di patologie, di fumare e di fare uso di sostanze alcoliche, Per_1 denotando il dolo o quanto meno la colpa grave nella compilazione della proposta di stipula della polizza vita. Concludeva, pertanto, affermando che tali omissioni e reticenze avevano determinato la convenuta ad accollarsi il rischio oggetto di polizza e che, alla luce di tale circostanza, appurata mediante la consultazione delle cartelle cliniche dell'assicurato solo dopo il decesso, nulla era dovuto all'attrice beneficiaria.
In sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., l'attrice precisava e integrava le proprie conclusioni, alla luce delle difese della convenuta, formulando in via subordinata domanda di condanna della compagnia assicuratrice ad una somma ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato di salute del contraente ex art. 1893, comma secondo, c.c., sostenendo che le dichiarazioni inesatte e le reticenze di on fossero connotate né Per_1 da dolo né da colpa grave.
In corso di causa, stante il thema decidendum e la documentazione contrattuale e sanitaria versata in atti, non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'attrice e, precisate
Pag. 2 a 4 le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Risulta determinante l'eccezione di parte convenuta di applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 1892 c.c.
Difatti, nel questionario compilato in data 30 luglio 2029 (all. 4 fascicolo convenuta),
l'assicurato veva dichiarato di non fumare e di non soffrire di particolari patologie;
Pt_2 tali dichiarazioni sono state documentalmente smentite dalle cartelle cliniche (all. 9 fascicolo convenuto) ove viene riportato che il paziente dichiarava di fumare in modo eccessivo (45 sigarette al giorno) e di assumere fino a un litro di vino al giorno (a cfr. doc.
n. 9, pag. 20), nonché dalla dichiarazione del medico curante, in cui si riferisce che Pt_2 era affetto da diabete mellito dal febbraio 2016 e da epatopatia cronica dal luglio 2016, poi sfociata in cirrosi epatica (all. 4 fascicolo attoreo). L'assicurato, dunque, aveva sviluppato tali patologie almeno da tre anni al momento della compilazione del questionario.
Ebbene, l'evidenzia documentale denota quantomeno la colpa grave in capo a n Pt_2 relazione alle reticenze e inesattezze accertate: il contraente ben sapeva di essere affetto dalle menzionate patologie e le ha sottaciute al momento della stipula del contratto, unitamente alle proprie abitudini di fumatore e bevitore, negandone la sussistenza.
Tale circostanza non può condurre nemmeno all'applicazione della disciplina di cui all'art. 1893 c.c. (rubricato “dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave”), oggetto di domanda subordinata, alla luce del principio di diritto secondo cui:
“L'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava;
tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto
Pag. 3 a 4 termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta;
nella seconda, invece,
l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 32017 del 11/12/2024 - Rv. 673010 - 01).
Ebbene, aver negato di fumare e di fare consistente uso di alcolici non rappresenta una dichiarazione inesatta o reticenza priva di dolo o colpa grave, in quanto all'assicurato, come detto, era ben chiaro che il proprio stile di vita nonché le proprie patologie sarebbero state determinanti nella stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, comportando un significativo incremento del rischio assicurativo per la compagnia. Ciò si evince anche da quanto indicato a pag. 2 della polizza, secondo cui la stessa è stata emessa alle “condizioni tariffarie previste per i non fumatori”.
Pertanto, la domanda principale e la domanda esercitata in via subordinata devono essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
3. Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto che parte convenuta non ha presenziato all'incontro di mediazione, vanificando in tal modo il tentativo di definizione stragiudiziale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea esercitata in via principale;
2) Rigetta la domanda attorea esercitata in via subordinata ex art. 1893 c.c.;
3) Compensa le spese di lite.
Tivoli, 29/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4