Art. 2. (Acquisizione di aree e di immobili) 1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.
2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 .
3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse. Nota all' art. 2:
Il R.D.L. n. 2000/1923 concerne: "Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".
2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 .
3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse. Nota all' art. 2:
Il R.D.L. n. 2000/1923 concerne: "Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".