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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/10/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4999/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Burelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Vittorio Emanuele n. 197
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 18/04/2025 e del 28/07/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'8/10/2025, nel corso della quale, a parziale modifica delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido super
- esclusivo alla madre della figlia minore con collocamento della stessa presso Persona_1
l'abitazione materna;
lo svolgimento di 'incontri protetti' padre/figlia, l'assegnazione dell'AUU in via esclusiva alla ricorrente, l'aumento dell'assegno di mantenimento ad e. 300,00 mensili, la condanna di controparte alle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...], dalla relazione more Persona_1 pagina 1 di 4 uxorio, intrattenuta da e ad oggi cessata, così come previste dal Parte_1 Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 17/05/2023 nell'ambito del proc. N. 3477/2023 VG;
all'udienza di prima comparizione, tenutasi avanti al G.D. in data 08/10/2025, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio legale, mentre benché ritualmente notiziato con notifica ex art. Controparte_1
143 c.p.c., non si è costituito in giudizio, di tal chè ne è stata dichiarata la contumacia;
in quella sede, si
è svolto l'interrogatorio libero della ricorrente la quale ha dichiarato: “Il è venuto a vedere la Per_1 figlia a luglio scorso dopo un anno che non la vedeva, la chiama circa due volte a settimana;
il padre abita a Pavia e quando viene a trovare la porta in albergo, dove pernottano insieme;
ADR: sarà Per_1 accaduto tre volte in tre anni. ADR: Non ho rapporti con la famiglia del convenuto. ADR: Ricevo e.
250,00 a titolo di mantenimento mensile come disciplinato da precedente decreto di questo Tribunale del 2023. Faccio la pellettiera e ho uno stipendio di e. 1.300,00 mensili. Pago e. 850,00 di affitto mensili. ADR: La bambina fa l'ultimo anno di asilo. Viene presa e riportata dal pulmino (dal costo di
e. 120,00 annui)”; nelle more dell'udienza è stata depositata in data 4/09/2025 una Relazione socio - informativa sul nucleo familiare, richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione;
nel corso di tale udienza, il legale ha riformulato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Osserva il Collegio che dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali (v. Relazione depositata in PCT in data 4/09/2025) è emerso che la minore di 5 anni, vive in un ambiente familiare Persona_1 stabile e adeguato, unitamente a due sorelle maggiori, nate da una precedente relazione della madre,
la quale è risultata una figura genitoriale presente e responsabile, essendo Parte_1 supportata dall'attuale convivente, coinvolto positivamente nella vita della bambina, e dalla nonna materna, che risulta fornire un fattivo aiuto alla figlia nella gestione della nipote;
di converso, il padre naturale della minore, è risultato sostanzialmente assente nella vita di anche in Controparte_1 Per_1 ragione della distanza geografica che intercorre tra le abitazioni ed i luoghi di vita dei genitori, essendosi il trasferito a Pavia per motivi di lavoro, di tal chè la relazione padre/figlia è stata Per_1 descritta dai SS.SS. come 'debole e poco significativa'; la stessa ricorrente ha confermato che il ha visto la figlia solo una volta all'anno negli ultimi tre anni, mantenendo con la piccola Per_1 Per_1 unicamente contatti 'telefonici'; la ha, altresì, precisato di non avere alcun rapporto con la Pt_1 famiglia di origine del il quale non ha, a sua volta, alcun punto di riferimento in Firenze, di tal Per_1 chè, quando viene a trovare la figlia, la porta a pernottare in albergo.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, a parere del Tribunale, deve disporsi, come richiesto dalla ricorrente, l'affido super- esclusivo della minore alla madre con collocamento della bimba Persona_1 Parte_1 presso l'abitazione materna, in linea con le consuetudini di vita acquisite sin dalla nascita, apparendo opportuno che la madre venga posta nelle condizioni di poter adottare ogni decisione, sia straordinaria che in via d'urgenza, senza attendere il previo consenso dell'altro genitore, che si è stabilizzato in altra
Regione ed è poco presente nella vita della minore.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra padre e figlia, tenuto conto che il ha Per_1 visto una sola volta l'anno nel corso dell'ultimo triennio (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente Per_1 all'udienza dell'8/10/2025), ritiene il Tribunale che dover prevedere che, qualora ne faccia richiesta, il padre possa incontrare la minore nell'ambito di 'incontri protetti' alla presenza di un operatore, che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, dovendosi prevedere sin da subito la facoltà per i suddetti Servizi di modificare nel tempo la durata e la frequenza degli incontri, ove ciò appaia corrispondente al superiore interesse della minore.
Quanto alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento indiretto della minore, attualmente previsto in e. 200,00 in base al decreto del Tribunale di Firenze del 17/05/2025, occorre procedere ad una disamina comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi osservare che: a) quanto alla la ricorrente lavora in una pelletteria a Scandicci, percependo Pt_1 uno stipendio di circa 1.300,00 euro mensili;
la stessa percepisce altresì l'Assegno Unico Universale, oltre al contributo di e. 300,00 per il mantenimento delle altre due figlie la ricorrente Per_2 Per_3 risulta onerata da un canone di e. 850,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui vive assieme alle figlie e alla propria madre;
b) quanto al la ricorrente ha riferito che questi è occupato presso Per_1 una ditta di logistica con mansione di autotrasportatore con contratto full - time a tempo indeterminato in forza del quale percepisce uno stipendio mensile di circa e. 2.000,00, come peraltro già dichiarato nel procedimento n. 3477/2023 VG, parimenti svoltosi nella contumacia del Per_1
Ne consegue che va onerato di versare a entro il giorno 20 del Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, come richiesto dalla ricorrente, quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia importo che, in assenza di indicazioni Per_1 più specifiche sui redditi del resistente, appare congruo rispetto alle accresciute esigenze di vita di una bambina di cinque anni e del fatto che, nella odierna assenza di frequentazione tra padre e figlia, tutti gli oneri di mantenimento ordinario, accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre;
va, altresì, prevista la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% tra i genitori, le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF del 2017;
pagina 3 di 4 va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1 in quanto genitore affidatario in via esclusiva di minore.
[...]
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal ché va condannato a Controparte_1 rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per Parte_1 spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 17/05/2025, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (25/02/2020) alla madre Persona_1 Parte_1 con collocamento e domiciliazione della minore presso l'abitazione materna;
[...]
- dispone che, qualora ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio Controparte_1 organizzi incontri protetti padre/figlia alla presenza di un operatore, con facoltà per i SS.SS. di modificare nel tempo gli incontri nella durata e frequenza, ove corrispondente al superiore interesse della minore;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 20 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione annuale Per_1 secondo i parametri Istat;
- pone le spese straordinarie necessarie per la minore a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno, da individuarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_1 Parte_1
e. 2.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte e ai SS.SS. territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'8/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4999/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Burelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Vittorio Emanuele n. 197
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 18/04/2025 e del 28/07/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'8/10/2025, nel corso della quale, a parziale modifica delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido super
- esclusivo alla madre della figlia minore con collocamento della stessa presso Persona_1
l'abitazione materna;
lo svolgimento di 'incontri protetti' padre/figlia, l'assegnazione dell'AUU in via esclusiva alla ricorrente, l'aumento dell'assegno di mantenimento ad e. 300,00 mensili, la condanna di controparte alle spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] in data [...], dalla relazione more Persona_1 pagina 1 di 4 uxorio, intrattenuta da e ad oggi cessata, così come previste dal Parte_1 Controparte_1 decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 17/05/2023 nell'ambito del proc. N. 3477/2023 VG;
all'udienza di prima comparizione, tenutasi avanti al G.D. in data 08/10/2025, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio legale, mentre benché ritualmente notiziato con notifica ex art. Controparte_1
143 c.p.c., non si è costituito in giudizio, di tal chè ne è stata dichiarata la contumacia;
in quella sede, si
è svolto l'interrogatorio libero della ricorrente la quale ha dichiarato: “Il è venuto a vedere la Per_1 figlia a luglio scorso dopo un anno che non la vedeva, la chiama circa due volte a settimana;
il padre abita a Pavia e quando viene a trovare la porta in albergo, dove pernottano insieme;
ADR: sarà Per_1 accaduto tre volte in tre anni. ADR: Non ho rapporti con la famiglia del convenuto. ADR: Ricevo e.
250,00 a titolo di mantenimento mensile come disciplinato da precedente decreto di questo Tribunale del 2023. Faccio la pellettiera e ho uno stipendio di e. 1.300,00 mensili. Pago e. 850,00 di affitto mensili. ADR: La bambina fa l'ultimo anno di asilo. Viene presa e riportata dal pulmino (dal costo di
e. 120,00 annui)”; nelle more dell'udienza è stata depositata in data 4/09/2025 una Relazione socio - informativa sul nucleo familiare, richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione;
nel corso di tale udienza, il legale ha riformulato le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito di memorie.
2. Osserva il Collegio che dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali (v. Relazione depositata in PCT in data 4/09/2025) è emerso che la minore di 5 anni, vive in un ambiente familiare Persona_1 stabile e adeguato, unitamente a due sorelle maggiori, nate da una precedente relazione della madre,
la quale è risultata una figura genitoriale presente e responsabile, essendo Parte_1 supportata dall'attuale convivente, coinvolto positivamente nella vita della bambina, e dalla nonna materna, che risulta fornire un fattivo aiuto alla figlia nella gestione della nipote;
di converso, il padre naturale della minore, è risultato sostanzialmente assente nella vita di anche in Controparte_1 Per_1 ragione della distanza geografica che intercorre tra le abitazioni ed i luoghi di vita dei genitori, essendosi il trasferito a Pavia per motivi di lavoro, di tal chè la relazione padre/figlia è stata Per_1 descritta dai SS.SS. come 'debole e poco significativa'; la stessa ricorrente ha confermato che il ha visto la figlia solo una volta all'anno negli ultimi tre anni, mantenendo con la piccola Per_1 Per_1 unicamente contatti 'telefonici'; la ha, altresì, precisato di non avere alcun rapporto con la Pt_1 famiglia di origine del il quale non ha, a sua volta, alcun punto di riferimento in Firenze, di tal Per_1 chè, quando viene a trovare la figlia, la porta a pernottare in albergo.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, a parere del Tribunale, deve disporsi, come richiesto dalla ricorrente, l'affido super- esclusivo della minore alla madre con collocamento della bimba Persona_1 Parte_1 presso l'abitazione materna, in linea con le consuetudini di vita acquisite sin dalla nascita, apparendo opportuno che la madre venga posta nelle condizioni di poter adottare ogni decisione, sia straordinaria che in via d'urgenza, senza attendere il previo consenso dell'altro genitore, che si è stabilizzato in altra
Regione ed è poco presente nella vita della minore.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione tra padre e figlia, tenuto conto che il ha Per_1 visto una sola volta l'anno nel corso dell'ultimo triennio (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente Per_1 all'udienza dell'8/10/2025), ritiene il Tribunale che dover prevedere che, qualora ne faccia richiesta, il padre possa incontrare la minore nell'ambito di 'incontri protetti' alla presenza di un operatore, che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, dovendosi prevedere sin da subito la facoltà per i suddetti Servizi di modificare nel tempo la durata e la frequenza degli incontri, ove ciò appaia corrispondente al superiore interesse della minore.
Quanto alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento indiretto della minore, attualmente previsto in e. 200,00 in base al decreto del Tribunale di Firenze del 17/05/2025, occorre procedere ad una disamina comparativa delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, dovendosi osservare che: a) quanto alla la ricorrente lavora in una pelletteria a Scandicci, percependo Pt_1 uno stipendio di circa 1.300,00 euro mensili;
la stessa percepisce altresì l'Assegno Unico Universale, oltre al contributo di e. 300,00 per il mantenimento delle altre due figlie la ricorrente Per_2 Per_3 risulta onerata da un canone di e. 850,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui vive assieme alle figlie e alla propria madre;
b) quanto al la ricorrente ha riferito che questi è occupato presso Per_1 una ditta di logistica con mansione di autotrasportatore con contratto full - time a tempo indeterminato in forza del quale percepisce uno stipendio mensile di circa e. 2.000,00, come peraltro già dichiarato nel procedimento n. 3477/2023 VG, parimenti svoltosi nella contumacia del Per_1
Ne consegue che va onerato di versare a entro il giorno 20 del Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di e. 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, come richiesto dalla ricorrente, quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia importo che, in assenza di indicazioni Per_1 più specifiche sui redditi del resistente, appare congruo rispetto alle accresciute esigenze di vita di una bambina di cinque anni e del fatto che, nella odierna assenza di frequentazione tra padre e figlia, tutti gli oneri di mantenimento ordinario, accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre;
va, altresì, prevista la suddivisione delle spese straordinarie necessarie per la minore nella misura del 50% tra i genitori, le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida CNF del 2017;
pagina 3 di 4 va, infine, disposta l'assegnazione dell'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1 in quanto genitore affidatario in via esclusiva di minore.
[...]
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, di tal ché va condannato a Controparte_1 rifondere le stesse a favore di che vengono liquidate in e. 2.800,00 oltre al 15% per Parte_1 spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, a modifica del decreto del Tribunale di Firenze del 17/05/2025, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo di (25/02/2020) alla madre Persona_1 Parte_1 con collocamento e domiciliazione della minore presso l'abitazione materna;
[...]
- dispone che, qualora ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio Controparte_1 organizzi incontri protetti padre/figlia alla presenza di un operatore, con facoltà per i SS.SS. di modificare nel tempo gli incontri nella durata e frequenza, ove corrispondente al superiore interesse della minore;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 20 del mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di e. 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre rivalutazione annuale Per_1 secondo i parametri Istat;
- pone le spese straordinarie necessarie per la minore a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno, da individuarsi e rimborsarsi secondo le Linee Guida CNF del 2017;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_1 Parte_1
e. 2.800,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte e ai SS.SS. territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'8/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice dott.ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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