Art. 4.
Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:
1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;
5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. ((5))
(3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 20 maggio 1872, n. 816 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L' articolo 4, num. 6, della legge 22 aprile 1869, num. 5026 , e' applicabile ai contratti per la vendita dei beni gia' ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871".
Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:
1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione e' garantita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;
3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;
4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;
5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;
6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso pero', nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. ((5))
(3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 20 maggio 1872, n. 816 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L' articolo 4, num. 6, della legge 22 aprile 1869, num. 5026 , e' applicabile ai contratti per la vendita dei beni gia' ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871".