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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/11/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 39-1/2025 R.G. PROCEDIMENTO UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Biella, in composizione collegiale nelle persone dai seguenti Magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel.
letto il ricorso presentato da (C.F. Parte_1
in persona del Responsabile del Contenzioso P.IVA_1 Parte_2
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
[...] Parte_3
Quaggio del Foro di Padova, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nel suo studio in Albignasego (PD), via
Giorgione n. 9; per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
(C.F. con sede legale in Cossato Controparte_1 P.IVA_2
(BI), via Castelletto Cervo n. 397, in persona del l.r.p.t., (C.F. Controparte_2
in persona del l.r.p.t., sede legale in Bergamo, via Gianbattista Moroni n. 194, P.IVA_3
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, all'udienza del
14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza 17.9.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dall'INI-PEC; rilevato che, ciononostante, la società debitrice non si è ritualmente costituita nel presente procedimento, neppure comparendo in udienza dinanzi al Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza per territorio, risultando il centro degli interessi della società debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale a norma dell'art. 27, co. 3, lett. c)
C.C.I.I.; ritenuto che sussiste la legittimazione ad agire di a norma Parte_1 dell'art. 37, co. 2 C.C.I.I., trattandosi di creditore della società resistente in forza dei ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento versati in atti e compiegati al ricorso come documento n. 4;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2, co. 1, lett. d) e 121 C.C.I.I.; rilevato, in particolare:
a) la natura commerciale dell'attività svolta dalla società debitrice, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. visura storica in atti – doc. 2 ricorso);
b) quanto al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) C.C.I.I., dalla documentazione versata in atti dal creditore ricorrente e, in particolare, solo dell'estratto di ruolo prodotto risultano, nel triennio di rilevanza, debiti per un importo superiore alla soglia di €.
500.000 (cfr. avvisi di accertamento notificati nel 2022).
c) la società debitrice versa, infine, in stato di insolvenza così come definito all'art. 2, co. 1 lett.
b), conclamato dalla significativa esposizione debitoria nei confronti del creditore ricorrente, pari ad €. 2.074.018,71. Ulteriori indici della sussistenza di tale presupposto sono costituiti: i. dall'esito negativo dei pignoramenti tentati sempre dal creditore odierno ricorrente (cfr. doc. 6 ricorso); ii. dall'inadempimento agli obblighi di pagamento rateali, convenuti con il ridetto creditore a norma dell'art. 19 D.P.R. 602/1973; iii. trattandosi di società in liquidazione, dall'insufficienza delle componenti attive del patrimonio a soddisfare i debiti scaduti. In particolare, anche in ragione del mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021 (quello in cui la società è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria), avendo riguardo all'ultimo bilancio disponibile, quello relativo all'esercizio 2018, emerge un attivo pari a €.
695.313 ed un passivo di esatto pari importo. Per il prosieguo può, quindi, solo presumersi che al 2021 la situazione economico-patrimoniale non fosse più in equilibrio e che, alla luce dell'ammontare raggiunto ad oggi dai debiti scaduti nei confronti del (solo) creditore ricorrente, la società non disponesse più di attivo tale da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali sopravvenuti;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili come accertabile ex actiis supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. Controparte_1
) con sede legale in Cossato (BI), via Castelletto Cervo n. 397, in persona del P.IVA_2
l.r.p.t., (C.F. ) in persona del l.r.p.t., sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Bergamo, via Gianbattista Moroni n. 194;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA la dott.ssa quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla CP_3 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la società debitrice;
ORDINA al l.r.p.t. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA il giorno 17.3.2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Biella, in composizione collegiale nelle persone dai seguenti Magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel.
letto il ricorso presentato da (C.F. Parte_1
in persona del Responsabile del Contenzioso P.IVA_1 Parte_2
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
[...] Parte_3
Quaggio del Foro di Padova, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso e nel suo studio in Albignasego (PD), via
Giorgione n. 9; per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
(C.F. con sede legale in Cossato Controparte_1 P.IVA_2
(BI), via Castelletto Cervo n. 397, in persona del l.r.p.t., (C.F. Controparte_2
in persona del l.r.p.t., sede legale in Bergamo, via Gianbattista Moroni n. 194, P.IVA_3
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, all'udienza del
14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza 17.9.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dall'INI-PEC; rilevato che, ciononostante, la società debitrice non si è ritualmente costituita nel presente procedimento, neppure comparendo in udienza dinanzi al Giudice relatore;
ritenuta la propria competenza per territorio, risultando il centro degli interessi della società debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale a norma dell'art. 27, co. 3, lett. c)
C.C.I.I.; ritenuto che sussiste la legittimazione ad agire di a norma Parte_1 dell'art. 37, co. 2 C.C.I.I., trattandosi di creditore della società resistente in forza dei ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento versati in atti e compiegati al ricorso come documento n. 4;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2, co. 1, lett. d) e 121 C.C.I.I.; rilevato, in particolare:
a) la natura commerciale dell'attività svolta dalla società debitrice, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. visura storica in atti – doc. 2 ricorso);
b) quanto al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) C.C.I.I., dalla documentazione versata in atti dal creditore ricorrente e, in particolare, solo dell'estratto di ruolo prodotto risultano, nel triennio di rilevanza, debiti per un importo superiore alla soglia di €.
500.000 (cfr. avvisi di accertamento notificati nel 2022).
c) la società debitrice versa, infine, in stato di insolvenza così come definito all'art. 2, co. 1 lett.
b), conclamato dalla significativa esposizione debitoria nei confronti del creditore ricorrente, pari ad €. 2.074.018,71. Ulteriori indici della sussistenza di tale presupposto sono costituiti: i. dall'esito negativo dei pignoramenti tentati sempre dal creditore odierno ricorrente (cfr. doc. 6 ricorso); ii. dall'inadempimento agli obblighi di pagamento rateali, convenuti con il ridetto creditore a norma dell'art. 19 D.P.R. 602/1973; iii. trattandosi di società in liquidazione, dall'insufficienza delle componenti attive del patrimonio a soddisfare i debiti scaduti. In particolare, anche in ragione del mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021 (quello in cui la società è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria), avendo riguardo all'ultimo bilancio disponibile, quello relativo all'esercizio 2018, emerge un attivo pari a €.
695.313 ed un passivo di esatto pari importo. Per il prosieguo può, quindi, solo presumersi che al 2021 la situazione economico-patrimoniale non fosse più in equilibrio e che, alla luce dell'ammontare raggiunto ad oggi dai debiti scaduti nei confronti del (solo) creditore ricorrente, la società non disponesse più di attivo tale da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali sopravvenuti;
rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili come accertabile ex actiis supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. Controparte_1
) con sede legale in Cossato (BI), via Castelletto Cervo n. 397, in persona del P.IVA_2
l.r.p.t., (C.F. ) in persona del l.r.p.t., sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Bergamo, via Gianbattista Moroni n. 194;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA la dott.ssa quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla CP_3 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la società debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la società debitrice;
ORDINA al l.r.p.t. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA il giorno 17.3.2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava