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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Giovanna Gianì Presidente rel
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Enrico Colognesi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2964 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11.06.2025 vertente: TRA
c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con domicilio eletto in Roma,
[...] C.F._1 presso lo studio dell'Avv. CERCHIARA MAURIZIO che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
E
(c.f. Controparte_1
, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12 presso l' P.IVA_2
Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2014/23 pubblicata il 7.02.2023
FATTO E DIRITTO Con atto di appello ritualmente notificato, le intestate parti appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto, formulando vari motivi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, ed in riforma della sentenza della sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma R.G. n. 42706/2019 n. 2014/2023 , pubblicata il07.02.2023 e non notificata , relativamente ai capi investiti dal presente gravame, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia, L'Ecc.mo Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accertare la sussistenza della responsabilita' dello Stato Italiano in quanto le pronunce del Consiglio di Stato Con sentenza n. 2333 del 11.5.15 e 1314 del 01.04. 2016 hanno violato la L. 27.2.2015 N. 18 nonche' la L. n. 117/88 .
1 come da motivi sopra esposti e per l'effetto, condannare lo Stato Italiano a risarcire le ditte attrici la somma di e. 60000,00; inoltre, condannare lo Stato Italiano al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di e. 78.406,13 ( e. 47.086,88 , danno emergente + e. 31.319,25, lucro cessante),oltre interessi e rivalutazione maturati
e maturandi,dalla data di citazione iniziale del 2002, ovvero per le somme che saranno equitativamente ritenute di giustizia. Nonche' al risarcimento della riduzione della produzione da determinarsi in via equitativa. La richiesta per i danni morali subiti dell'attore Parte_2
, invalido civile al 100%, si richiede un risarcimento di e. 30.000,00 o quanto
[...] sara' ritenuto di giustizia. Si chiede altresi' il rimborso delle spese legali delle quali si è dovuta gravare la ditta attrice per tredici lunghi anni da determinarsi in via equitativa. Si chiede sin d'ora ammettersi CTU per valutare l'entita' dei danni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituita, per il patrocinio della Avvocatura Generale dello Stato, la
[...]
opponendosi al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Nel corso del giudizio la parte impugnante, per il ministero del proprio procuratore munito di apposita procura, ha depositato atto di rinuncia con istanza di compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 11.06.2025, la controparte costituita ha dichiarato di accettare la rinuncia, aderendo appa proposta di compensazione delle spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 11.06.2025 senza concessione di termini per lo scambio degli atti finali. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Ciò premesso, va preso atto della regolare rinuncia agli atti formalizzata dalle parti appellanti. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Vi è accordo delle parti sulla compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello azionato da
[...]
e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma, n. 2014/23 pubblicata il 7.02.2023
1. - dichiara l'estinzione del presente giudizio d'appello;
2. - nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17.06.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Gianì
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