Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RGN 9466/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito dell'udienza del cartolare del 7.1.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9466/2024 R.G. + 14994/2023 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Migliaccio in virtù di procura in atti
Parte_1
RICORRENTE
E CP_
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, che non aveva avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile. CP_ L' si costituiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito del dispositivo e dei contestuali motivi.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
L'ausiliare nominato ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto (invalidità del 100%).
Segnatamente, a fronte della analitica valutazione da parte dell'ausiliare del giudice di ciascuna di dette affezioni – considerate singolarmente con indicazione per ognuna del codice tabellare di riferimento e della percentuale invalidante (cfr. perizia) – l'istante si duole in buona sostanza del fatto che l'ausiliare del giudice avrebbe valutato in misura incongrua dette patologie, applicando codici e percentuali da essa ritenute insufficienti.
Ed invero, il ctu, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha esaustivamente motivato le proprie scelte.
Su tali aspetti il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivante dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide sostanzialmente con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.
Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già CP_ liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' .
Aversa, 8.1.2025
Il Giudice (d.ssa Ida Ponticelli)