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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5813/2022 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...], c.f. res.te in Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Monte San Vito 20, ed elettivamente domiciliata in Valverde (CT), via Maugeri 32, presso lo studio dell'avv. Daniela Cicchello Gaccio del Foro di Catania (c.f. ), C.F._2 che la rappresenta e difende per procura rilasciata su atto separato
ATTRICE
CONTRO
AVV. (C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siracusa nel Viale Teracati n. 158/B presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale
Con decreto del 30.10.2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti adiva questo tribunale ed esponeva di Parte_1
aver stipulato in data 10 settembre 2015 un contratto con denominato Controparte_3
“Contratto Gold” per la redazione di un'analisi contabile econometrica sul mutuo a suo tempo contratto con al fine di accertarne la regolarità, con la espressa previsione che Controparte_4
il Cliente si impegnava ad affidare in caso di inizio di azione giudiziaria il relativo mandato a
Cont professionista fiduciario di come ribadito al successivo art.10, e ciò anche al fine di beneficiare dell'Assicurazione di Tutela Legale totale di cui al successivo art.14 del contratto stesso in forza del quale in caso di soccombenza nell'incardinando giudizio, che gli avrebbe consentito di avere il rimborso totale delle spese sostenute relativamente all'azione legale intrapresa sulla base della perizia redatta da e ciò in virtù della Polizza n. 91/M10282700 avente come contraenti Controparte_3
e ITAS S.p.A. Controparte_3
Esponeva quindi ,visto l'esito della perizia contabile che aveva accertato l'esistenza di un suo credito nei confronti della Banca, di aver conferito mandato all'avv. US Napoli, del Foro di Siracusa, Cont quale professionista fiduciario indicato da per promuovere innanzi al Tribunale di Siracusa, azione contro (successore di ) al fine di far dichiarare la nullità Controparte_5 Controparte_4
della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori , giudizio incoato e conclusosi tuttavia con sentenza n. 1748 del 27.09.2019 di rigetto, con condanna della attrice alla corresponsione delle spese legali in favore di per la somma di € 3.500,00, oltre spese Controparte_5
generali, CPA e IVA oltre alle spese della disposta CTU.
Lamentava l' attrice che il comportamento del difensore nominato, avv. US Napoli, sia durante il giudizio che dopo la sua conclusione non sarebbe stato conforme alle regole prescritte, avendo l'avv. Napoli omesso di inviarle informazioni chiare e/o aggiornamenti in ordine all'andamento dello stesso;
che era venuta a conoscenza dell'esito del giudizio stesso e quindi della sua soccombenza solo a seguito di comunicazione da parte di parte vittoriosa;
che non le era stato Controparte_6
comunicato l'esito della CTU né comunque il decreto di liquidazione degli onorari, che avevano
Cont determinato un esborso complessivo di euro 6.382,96 ( di cui € 2.400,00 ad per redazione perizia contabile, € 1.200,00 all'avv. US Napoli per il conferimento del mandato, € 545,00 per contributo unificato e marca forfettaria € 2.237,96 per pagamento compenso al CTU ).
Lamentava inoltre la che l'avv. US Napoli, quale difensore nel giudizio, nonché Pt_1
fiduciario indicato da ome confermato dalla stessa società con mail del 19.07.2022 pervenuta CP_3
al sottoscritto procuratore a seguito di espressa richiesta con pec del 19.05.2022 - avrebbe dovuto conoscere la clausola contrattuale che per poter attivare la garanzia assicurativa per la copertura legale esigeva che fosse presentata la richiesta al momento in cui il CTU nominato dal Tribunale avesse
Cont contestato la perizia redatta da (CTU depositata in giudizio in data 25.09.2018) e/o comunque non oltre i due anni previsti dalla Polizza;
che invece
Tanto premesso deducendo che l'avv. US Napoli doveva essere ritenuto responsabile di tutti i danni economici subiti dall'odierna esponente nella fattispecie concreta chiedeva condannarsi l'avv. Napoli US al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 6.382,96
o in quella maggiore o minore accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l'avv. US Napoli contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava di non essere mai stato fiduciario della assumendo invece la Controparte_3
avvenuta stipula di una convenzione professionale in forza della quale egli quale professionista si Cont era impegnato ad espletare la propria attività nell'interesse del cliente della a condizioni economiche stabilite e convenienti per lo stesso cliente;
precisava che la perizia econometrica redatta
Cont dalla era resa in virtù di un accordo contrattuale stipulato tra la società ed il cliente e che non aveva alcun obbligo di denuncia di sinistro a proprio carico.
Contestava l'assunto secondo cui avrebbe omesso di informare la cliente dell'andamento del giudizio per come evidenziato da innumerevoli incontri presso lo studio legale e comunicazioni tramite mail
Tanto premesso assumendo anche la temerarietà della condotta della attrice con la proposizione della odierna azione chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi e la condanna della al risarcimento danni per lite temeraria nella misura di euro 10.000,00. Pt_1
Acquisita la documentazione offerta in produzione la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni tenutasi con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc , con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc in esito ai quali veniva decisa come segue.
*******
Lamenta l'attrice la responsabilità dell'avvocato US Napoli rimproverandogli di non aver azionato la garanzia di copertura assicurativa prevista nel contratto concluso da essa attrice con
[...]
denominato “Contratto Gold” derivandone la mancata attivazione della copertura Controparte_3
assicurativa, omessa la quale sarebbe derivato un danno patrimoniale ovvero la perdita del diritto al rimborso delle spese correlate al giudizio istaurato dinnanzi al tribunale di Siracusa e definito con la sentenza di rigetto n. 1748/2019.
Lamenta ancora la negligente omissione dell'avv. Napoli perché non avrebbe costui assolto agli obblighi informativi che si esigono nel rapporto con il cliente.
La domanda di risarcimento così articolata deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In via generale va osservato che la responsabilità del difensore trae fondamento dall'incarico defensionale specifico che nel caso in esame risulta essere stato conferito all'avv. Napoli per la difesa della nel giudizio civile volto per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole di Pt_1 determinazione degli interessi apposte al contratto di finanziamento sottoscritto dall'attrice, giudizio conclusosi negativamente con la sentenza di rigetto n. 1748/2019 .
Va ricordato che il rapporto fra cliente e difensore configura una fattispecie di responsabilità contrattuale che in base ai principi generali impone a colui che agisce di configurare in capo al professionista una condotta inadempiente correlata all'assolvimento del detto incarico, che va individuata con riferimento al contenuto dell'incarico defensionale e quindi alla attività a cui il professionista si sarebbe impegnato nei confronti della cliente.
Insomma l'ambito della prestazione defensionale delimita l'obbligo del difensore al quale non viene devoluto in via generale , proprio in quanto si conferisce un mandato di carattere specifico per uno specifico procedimento, non essendo conferito al professionista massivamente l'incarico di occuparsi degli affari della cliente correlati alle vicende del contratto di mutuo dedotto in giudizio ma unicamente l'incarico di proporre un'azione correlata a quel contratto, nel caso di specie quella volta alla declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi , per come si evince dal testo della richiamata sentenza.
Contrasta quindi con i principi della responsabilità elaborati in via generale dalla giurisprudenza di legittimità e dai quali non vi è ragione di discostarsi l'assunto con cui l'attrice fonda in via principale la propria azione, laddove sostiene la esigibilità della condotta omissiva contestata al professionista unicamente sulla pretesa violazione del dovere di cui al comma 2° dell'art. 1176 c.c. perché non avrebbe avuto conoscenza dei termini di attivazione della garanzia assicurativa stipulata dalla CP_7 con la stipula del contratto di servizi con la derivando così all'attrice il danno Controparte_8
patrimoniale ( consistente nelle spese processuali globali correlate al rigetto della domanda) del quale chiede in questa sede di essere risarcita.
Tale modo di argomentare su cui si incentra la linea difensiva della attrice omette di considerare che la attivazione della garanzia assicurativa che avrebbe consentito alla di non dover subire Pt_1
la perdita patrimoniale correlata al rigetto della domanda non ha alcun collegamento con il contratto intercorso fra la stessa e il professionista odierno convenuto, in forza dell'incarico difensivo a costui conferito per promuovere l'azione di nullità della clausola del contratto di finanziamento.
Né del resto tale collegamento può farsi scaturire dalla considerazione che l'avv. Napoli sia stato Cont inserito nell'elenco dei difensori graditi alla e che sia stato segnalato come tale alla , Pt_1
non essendo certo un elemento dirimente a supportare l'esigibilità in capo allo stesso dell'obbligo di conoscere i termini della operatività della garanzia assicurativa dalla assunta in forza di un Pt_1
contratto alla cui stipula non era neanche presente il Napoli.
Può affermarsi allora che la stipula di questa garanzia assicurativa così come quella del contratto in sé costituisce un evento estraneo alla sfera giuridica dell'odierno difensore incaricato solo e come tale sono entro tale ambito tenuto ad agire ( ovverosia ad intraprendere la azione giudiziaria concordata ovvero l'azione di nullità riferita al contratto di mutuo) e che quindi attiene unicamente Cont alla sfera giuridica della odierna attrice e ai rapporti della stessa con
Insomma non può ragionevolmente sostenersi che il fatto che il professionista designato dalla per l'azione di nullità conclusasi con la richiamata sentenza sia stato indicato fra quelli di Pt_1 Cont
“fiducia” della lo abbia reso destinatario dell'obbligo di presidiare la esecuzione di quel contratto non oggetto della azione concordata con la cliente e di sollecitare la odierna attrice all'attivazione della garanzia assicurativa, trattandosi invece di obblighi correlati alla di lei esclusiva sfera giuridica.
Aderendo alla tesi di parte attrice verrebbe ad estendersi l'obbligo di esigibilità correlato all'assolvimento del ricevuto mandato defensionale ben oltre quanto previsto dai principi generali in tema di responsabilità professionale che, è bene ricordarlo, di natura contrattuale in quanto si delimita in ragione della iniziativa giudiziaria concordata, e tale nel caso di specie non può certo definirsi quella che attiene alla attuazione del contratto di servizi stipulato per suo conto dalla che ha solo come presupposto fattuale dell'attivazione della copertura assicurativa le Pt_1 vicende dell'azione giudiziaria oggetto dell'incarico defensionale al Napoli.
Tanto basta per rigettare la domanda riguardo alla omissione correlata alla mancata attivazione della copertura assicurativa di cui la attrice avrebbe potuto beneficiare.
La domanda non può essere accolta neanche con riferimento alla lamentata violazione dell'obbligo informativo del difensore.
In proposito va richiamato l'indirizzo del Supremo Collegio a cui si ritiene di dare continuità secondo cui “..la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” ( così Cass. n. 15743/2024).
Orbene censura l'attrice la condotta omissiva anche con riferimento ad una serie di obblighi correlati al codice deontologico massivamente richiamati in domanda che comunque si risolvono nella sostanziale violazione del dovere informativo correlato al rapporto con il cliente.
Ma tale violazione è del tutto ininfluente, così come prospettata ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto non si correla causalmente ad alcuno specifico danno che, secondo la regola del più probabile che no, sarebbe derivato alla ricorrente.
Insomma non risulta allegata alcuna incidenza dal punto di vista del danno risarcibile derivata alla attrice dalla modalità in cui l'attività informativa dovuta dal difensore sia stata svolta ovvero anche eventualmente omessa non avendo parte attrice evidenziato alcun elemento fattuale per affermare e dimostrare che se la attività informativa vi sarebbe stata come preteso, l'esito del giudizio dinanzi il Tribunale di Siracusa sarebbe stato altro e comunque non si sarebbe verificato il danno patrimoniale da cui la stessa pretende di essere risarcita. Al rigetto totale della domanda consegue che le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della controversia dichiarato nella domanda applicato ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Quanto alla invocata responsabilità ex art 96 cpc non ne sussistono i presupposti .
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5813/2022 R.G. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Napoli US;
Parte_1
condanna la al rimborso in favore di Napoli US delle spese processuali che si Pt_1
liquidano nella somma di euro 5.077,00 , oltre al rimborso del 15% per spese generali, iva e cpa.
Siracusa il 3 febbraio 2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5813/2022 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...], c.f. res.te in Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Monte San Vito 20, ed elettivamente domiciliata in Valverde (CT), via Maugeri 32, presso lo studio dell'avv. Daniela Cicchello Gaccio del Foro di Catania (c.f. ), C.F._2 che la rappresenta e difende per procura rilasciata su atto separato
ATTRICE
CONTRO
AVV. (C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siracusa nel Viale Teracati n. 158/B presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se medesimo.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale
Con decreto del 30.10.2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti adiva questo tribunale ed esponeva di Parte_1
aver stipulato in data 10 settembre 2015 un contratto con denominato Controparte_3
“Contratto Gold” per la redazione di un'analisi contabile econometrica sul mutuo a suo tempo contratto con al fine di accertarne la regolarità, con la espressa previsione che Controparte_4
il Cliente si impegnava ad affidare in caso di inizio di azione giudiziaria il relativo mandato a
Cont professionista fiduciario di come ribadito al successivo art.10, e ciò anche al fine di beneficiare dell'Assicurazione di Tutela Legale totale di cui al successivo art.14 del contratto stesso in forza del quale in caso di soccombenza nell'incardinando giudizio, che gli avrebbe consentito di avere il rimborso totale delle spese sostenute relativamente all'azione legale intrapresa sulla base della perizia redatta da e ciò in virtù della Polizza n. 91/M10282700 avente come contraenti Controparte_3
e ITAS S.p.A. Controparte_3
Esponeva quindi ,visto l'esito della perizia contabile che aveva accertato l'esistenza di un suo credito nei confronti della Banca, di aver conferito mandato all'avv. US Napoli, del Foro di Siracusa, Cont quale professionista fiduciario indicato da per promuovere innanzi al Tribunale di Siracusa, azione contro (successore di ) al fine di far dichiarare la nullità Controparte_5 Controparte_4
della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori , giudizio incoato e conclusosi tuttavia con sentenza n. 1748 del 27.09.2019 di rigetto, con condanna della attrice alla corresponsione delle spese legali in favore di per la somma di € 3.500,00, oltre spese Controparte_5
generali, CPA e IVA oltre alle spese della disposta CTU.
Lamentava l' attrice che il comportamento del difensore nominato, avv. US Napoli, sia durante il giudizio che dopo la sua conclusione non sarebbe stato conforme alle regole prescritte, avendo l'avv. Napoli omesso di inviarle informazioni chiare e/o aggiornamenti in ordine all'andamento dello stesso;
che era venuta a conoscenza dell'esito del giudizio stesso e quindi della sua soccombenza solo a seguito di comunicazione da parte di parte vittoriosa;
che non le era stato Controparte_6
comunicato l'esito della CTU né comunque il decreto di liquidazione degli onorari, che avevano
Cont determinato un esborso complessivo di euro 6.382,96 ( di cui € 2.400,00 ad per redazione perizia contabile, € 1.200,00 all'avv. US Napoli per il conferimento del mandato, € 545,00 per contributo unificato e marca forfettaria € 2.237,96 per pagamento compenso al CTU ).
Lamentava inoltre la che l'avv. US Napoli, quale difensore nel giudizio, nonché Pt_1
fiduciario indicato da ome confermato dalla stessa società con mail del 19.07.2022 pervenuta CP_3
al sottoscritto procuratore a seguito di espressa richiesta con pec del 19.05.2022 - avrebbe dovuto conoscere la clausola contrattuale che per poter attivare la garanzia assicurativa per la copertura legale esigeva che fosse presentata la richiesta al momento in cui il CTU nominato dal Tribunale avesse
Cont contestato la perizia redatta da (CTU depositata in giudizio in data 25.09.2018) e/o comunque non oltre i due anni previsti dalla Polizza;
che invece
Tanto premesso deducendo che l'avv. US Napoli doveva essere ritenuto responsabile di tutti i danni economici subiti dall'odierna esponente nella fattispecie concreta chiedeva condannarsi l'avv. Napoli US al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 6.382,96
o in quella maggiore o minore accertata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l'avv. US Napoli contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava di non essere mai stato fiduciario della assumendo invece la Controparte_3
avvenuta stipula di una convenzione professionale in forza della quale egli quale professionista si Cont era impegnato ad espletare la propria attività nell'interesse del cliente della a condizioni economiche stabilite e convenienti per lo stesso cliente;
precisava che la perizia econometrica redatta
Cont dalla era resa in virtù di un accordo contrattuale stipulato tra la società ed il cliente e che non aveva alcun obbligo di denuncia di sinistro a proprio carico.
Contestava l'assunto secondo cui avrebbe omesso di informare la cliente dell'andamento del giudizio per come evidenziato da innumerevoli incontri presso lo studio legale e comunicazioni tramite mail
Tanto premesso assumendo anche la temerarietà della condotta della attrice con la proposizione della odierna azione chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi e la condanna della al risarcimento danni per lite temeraria nella misura di euro 10.000,00. Pt_1
Acquisita la documentazione offerta in produzione la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni tenutasi con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc , con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc in esito ai quali veniva decisa come segue.
*******
Lamenta l'attrice la responsabilità dell'avvocato US Napoli rimproverandogli di non aver azionato la garanzia di copertura assicurativa prevista nel contratto concluso da essa attrice con
[...]
denominato “Contratto Gold” derivandone la mancata attivazione della copertura Controparte_3
assicurativa, omessa la quale sarebbe derivato un danno patrimoniale ovvero la perdita del diritto al rimborso delle spese correlate al giudizio istaurato dinnanzi al tribunale di Siracusa e definito con la sentenza di rigetto n. 1748/2019.
Lamenta ancora la negligente omissione dell'avv. Napoli perché non avrebbe costui assolto agli obblighi informativi che si esigono nel rapporto con il cliente.
La domanda di risarcimento così articolata deve ritenersi infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In via generale va osservato che la responsabilità del difensore trae fondamento dall'incarico defensionale specifico che nel caso in esame risulta essere stato conferito all'avv. Napoli per la difesa della nel giudizio civile volto per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole di Pt_1 determinazione degli interessi apposte al contratto di finanziamento sottoscritto dall'attrice, giudizio conclusosi negativamente con la sentenza di rigetto n. 1748/2019 .
Va ricordato che il rapporto fra cliente e difensore configura una fattispecie di responsabilità contrattuale che in base ai principi generali impone a colui che agisce di configurare in capo al professionista una condotta inadempiente correlata all'assolvimento del detto incarico, che va individuata con riferimento al contenuto dell'incarico defensionale e quindi alla attività a cui il professionista si sarebbe impegnato nei confronti della cliente.
Insomma l'ambito della prestazione defensionale delimita l'obbligo del difensore al quale non viene devoluto in via generale , proprio in quanto si conferisce un mandato di carattere specifico per uno specifico procedimento, non essendo conferito al professionista massivamente l'incarico di occuparsi degli affari della cliente correlati alle vicende del contratto di mutuo dedotto in giudizio ma unicamente l'incarico di proporre un'azione correlata a quel contratto, nel caso di specie quella volta alla declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi , per come si evince dal testo della richiamata sentenza.
Contrasta quindi con i principi della responsabilità elaborati in via generale dalla giurisprudenza di legittimità e dai quali non vi è ragione di discostarsi l'assunto con cui l'attrice fonda in via principale la propria azione, laddove sostiene la esigibilità della condotta omissiva contestata al professionista unicamente sulla pretesa violazione del dovere di cui al comma 2° dell'art. 1176 c.c. perché non avrebbe avuto conoscenza dei termini di attivazione della garanzia assicurativa stipulata dalla CP_7 con la stipula del contratto di servizi con la derivando così all'attrice il danno Controparte_8
patrimoniale ( consistente nelle spese processuali globali correlate al rigetto della domanda) del quale chiede in questa sede di essere risarcita.
Tale modo di argomentare su cui si incentra la linea difensiva della attrice omette di considerare che la attivazione della garanzia assicurativa che avrebbe consentito alla di non dover subire Pt_1
la perdita patrimoniale correlata al rigetto della domanda non ha alcun collegamento con il contratto intercorso fra la stessa e il professionista odierno convenuto, in forza dell'incarico difensivo a costui conferito per promuovere l'azione di nullità della clausola del contratto di finanziamento.
Né del resto tale collegamento può farsi scaturire dalla considerazione che l'avv. Napoli sia stato Cont inserito nell'elenco dei difensori graditi alla e che sia stato segnalato come tale alla , Pt_1
non essendo certo un elemento dirimente a supportare l'esigibilità in capo allo stesso dell'obbligo di conoscere i termini della operatività della garanzia assicurativa dalla assunta in forza di un Pt_1
contratto alla cui stipula non era neanche presente il Napoli.
Può affermarsi allora che la stipula di questa garanzia assicurativa così come quella del contratto in sé costituisce un evento estraneo alla sfera giuridica dell'odierno difensore incaricato solo e come tale sono entro tale ambito tenuto ad agire ( ovverosia ad intraprendere la azione giudiziaria concordata ovvero l'azione di nullità riferita al contratto di mutuo) e che quindi attiene unicamente Cont alla sfera giuridica della odierna attrice e ai rapporti della stessa con
Insomma non può ragionevolmente sostenersi che il fatto che il professionista designato dalla per l'azione di nullità conclusasi con la richiamata sentenza sia stato indicato fra quelli di Pt_1 Cont
“fiducia” della lo abbia reso destinatario dell'obbligo di presidiare la esecuzione di quel contratto non oggetto della azione concordata con la cliente e di sollecitare la odierna attrice all'attivazione della garanzia assicurativa, trattandosi invece di obblighi correlati alla di lei esclusiva sfera giuridica.
Aderendo alla tesi di parte attrice verrebbe ad estendersi l'obbligo di esigibilità correlato all'assolvimento del ricevuto mandato defensionale ben oltre quanto previsto dai principi generali in tema di responsabilità professionale che, è bene ricordarlo, di natura contrattuale in quanto si delimita in ragione della iniziativa giudiziaria concordata, e tale nel caso di specie non può certo definirsi quella che attiene alla attuazione del contratto di servizi stipulato per suo conto dalla che ha solo come presupposto fattuale dell'attivazione della copertura assicurativa le Pt_1 vicende dell'azione giudiziaria oggetto dell'incarico defensionale al Napoli.
Tanto basta per rigettare la domanda riguardo alla omissione correlata alla mancata attivazione della copertura assicurativa di cui la attrice avrebbe potuto beneficiare.
La domanda non può essere accolta neanche con riferimento alla lamentata violazione dell'obbligo informativo del difensore.
In proposito va richiamato l'indirizzo del Supremo Collegio a cui si ritiene di dare continuità secondo cui “..la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” ( così Cass. n. 15743/2024).
Orbene censura l'attrice la condotta omissiva anche con riferimento ad una serie di obblighi correlati al codice deontologico massivamente richiamati in domanda che comunque si risolvono nella sostanziale violazione del dovere informativo correlato al rapporto con il cliente.
Ma tale violazione è del tutto ininfluente, così come prospettata ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto non si correla causalmente ad alcuno specifico danno che, secondo la regola del più probabile che no, sarebbe derivato alla ricorrente.
Insomma non risulta allegata alcuna incidenza dal punto di vista del danno risarcibile derivata alla attrice dalla modalità in cui l'attività informativa dovuta dal difensore sia stata svolta ovvero anche eventualmente omessa non avendo parte attrice evidenziato alcun elemento fattuale per affermare e dimostrare che se la attività informativa vi sarebbe stata come preteso, l'esito del giudizio dinanzi il Tribunale di Siracusa sarebbe stato altro e comunque non si sarebbe verificato il danno patrimoniale da cui la stessa pretende di essere risarcita. Al rigetto totale della domanda consegue che le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo che segue avuto riguardo al valore della controversia dichiarato nella domanda applicato ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Quanto alla invocata responsabilità ex art 96 cpc non ne sussistono i presupposti .
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5813/2022 R.G. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Napoli US;
Parte_1
condanna la al rimborso in favore di Napoli US delle spese processuali che si Pt_1
liquidano nella somma di euro 5.077,00 , oltre al rimborso del 15% per spese generali, iva e cpa.
Siracusa il 3 febbraio 2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Concetta Maiore