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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 108/2023 All'udienza del giorno 17.10.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. PISENTI FRANCESCO P.IVA_1 oggi sostituito dall'avv. Maria Teresa Pintus appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GALLICOLA P.IVA_2
MAURIZIO in coll oto appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti rinunciano a comparire per la lettura della sentenza;
dato, atto, la Corte si ritira in camera di consiglio Il Presidente Dott. Maria Grixoni Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 108/2023 RG promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 28 P.IVA_1
SASS dio dell'avv. PISENTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_2
MATTEOTTI 47 TE A presso lo studio dell'avv. GALLICOLA MAURIZIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il titolare del rapporto contrattuale di Controparte_1 so con la società conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania il Gestore del SII esponendo che:
- aveva saldato tutte le fatture emesse dalla società convenuta per Pt_1 la somministrazione idrica relativa al periodo 2004/2013;
- tuttavia, da un esame approfondito dei documenti contabili emessi dal Gestore del SII aveva rilevato, da un lato, la contabilizzazione di consumi eccessivi rispetto al fabbisogno annuo condominiale e, esattamente, mc 16.443 in più rispetto alla media e, dall'altro, evidenti incongruenze nella predisposizione delle fatture, quali l'errata lettura e trasposizione dei consumi poi riportati nei documenti contabili nonché la doppia fatturazione di consumi afferenti agli stessi periodi;
- le anomalie erano state rilevate nella perizia redatta dal Dott. Per_1 allegata agli atti;
- alcuna responsabilità poteva essere ricondotta al , il quale, al CP_1 fine di accertare l'effettiva causa delle esorbitanti venienti dal Gestore del SII, aveva fatto controllare anche il proprio impianto idrico che era risultato integro e perfettamente funzionante. Per tali ragioni, il attore concludeva chiedendo al tribunale adito: CP_1
- la restituzione degli importi ingiustificatamente versati ad Parte_1
a causa delle anomalie evidenziate nelle fatture nn. 200 del 26.07.2006; n. 2010/022269035 del 25.10.2010; n. 2011/022148779 del 28.09.2011; n. 2011/0268939 del 20.12.2011; n. 2012/022122359 del 31.05.2012; n. 2010/022200456 del 25.08.2010;
- il rimborso spettante per l'errato addebito di mc. 16.443 da determinarsi in via equitativa oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno (cfr. conclusioni atto di citazione “accertare la responsabilità della società convenuta;
e per l'effetto condannare la stessa al rimborso in favore del
in persona dell'amministratorep.t. di: a)- Controparte_1
€ 636,25 iva inclusa riferiti ai 408 mc addebitati due volte all'utente nella fattura n. 6210501002035016 del 26/7/2006; b)- 16.443 metri cubi, il cui valore da stabilire ad opera del giudice, secondo l'equo apprezzamento dello stesso giudice;
c) €2.965,96 iva inclusa riferiti ai 1.513mc addebitati due volte all'utente nella fattura n. B/2010022269035 del 25/10/2010; d
€ 12.420,00, iva incluso relativi al rimborso della fattura n. B/ 2011022148779 del 28/09/2011 di importo pari ad € 4.912,32 e della fattura n. 20110268939 del 20/12/2011di € 7.507,68; e)€ 2.754,17 iva esclusa relativi al rimborso dei 1.491 mc addebitati nel solo mese di novembre nella fattura n. 2012022122359 del 31/05/2012; f € 2.575,95 dovuti all'erroneo calcolo da parte dell' degli acconti versati Parte_1 dall'utente nel corso degli anni dall'utente nel corso degli anni e allo storno dell'importo della fattura n. B/2010022200456 del 25/08/2010 pari ad € 9.307,24, ritenuta del tutto infondata ed ingiustificata;
g € 800,00, quale importo delle fatture del CTP dott. allegata;
h € 880,00, Persona_2 quale importo della fattura dell'avv. per redazione e deposito della Pt_2 querela allegata.- condannare, inolt cietà , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi dall'attore, da liquidare in vi equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa”). Regolarmente costituita in giudizio, la società chiedeva il rigetto Parte_1 delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, osservando, in particolare, che la fatturazione era stata eseguita secondo le disposizioni di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e che non sussisteva alcuna duplicazione degli importi richiesti, posto che la stessa aveva emesso fatture in acconto sulla base dei consumi presunti e, in un secondo momento, quelle a saldo a conguaglio sulla base dei consumi effettivi, mediante detrazione delle somme già precedentemente fatturate in acconto. Il Gestore del SII precisava, inoltre, che le letture dei consumi idrici risultanti dallo “storico delle letture” erano in linea con l'autolettura effettuata dall'attore nell'anno 2013 e, tenuto conto che alcuna contestazione specifica era stata sollevata dal condominio in ordine al corretto funzionamento dello strumento di misura, i consumi contabilizzati sulla base delle letture erano certamente corretti. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza tecnica, con sentenza n. 42/2023, pubblicata il 4.2.2023, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e condannava a restituire all'utente la somma complessiva di euro 23.032,37, Parte_1 di cui euro 21.352,37 a titolo di indebito per le fatture oggetto di contestazione ed euro 1.680,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, regolando le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice riconosceva al esclusivamente a titolo di indebito CP_1 alcune somme, pari a 21.352,37, per anomalie riscontrate nella fatturazione sulla base delle sole argomentazioni formulate nella perizia di parte del dott.
. Per_1 alla domanda di risarcimento del danno emergente, il tribunale riconosceva al attore gli importi dallo stesso sostenuti per la perizia CP_1 di parte e qu sti al professionista avv. per la redazione Pt_2 dell'atto di querela predisposto contro la società convenuta. ha proposto appello lamentando: i) l'omessa motivazione della Parte_1 parte in cui il primo giudice recepiva integralmente le risultanze della consulenza di parte appellata, senza alcuna argomentazione alla luce delle contestazioni mosse alla stessa e delle prove documentali allegate;
ii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali avrebbe dovuto accertare la correttezza della contabilizzazione dei consumi idrici relativi al periodo in contestazione;
iii) l'errata applicazione della normativa di settore;
iv) l'ingiusta liquidazione delle somme riconosciute a titolo di danno emergente e delle spese legali poste integralmente a proprio carico. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato, osservando, in particolare, che la decisione assunta dal primo giudice era corretta e conforme alle risultanze dalla c.t.u., in esito alla quale era stato accertato non solo che il Gestore del SII non aveva eseguito le letture del contatore per il periodo 2002/2012, ma aveva contabilizzato all'utente il doppio dei consumi rispetto alla media annuale allo stesso riferibile. La causa, disposta una c.t.u. contabile non espletata in mancanza della necessaria documentazione contabile, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso, l'appello è fondato ed i motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Giova preliminarmente osservare che, correttamente inquadrata l'azione proposta dal come un'azione di ripetizione di Controparte_1 indebito ex a ne i generali principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo cui chi agisce è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 34427/2022: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
invero, con il gravame si è doluta sostanzialmente dell'omessa Pt_1 ne della sentenza nella parte in cui il primo giudice accoglieva la domanda di indebito esclusivamente facendo proprie le considerazioni del consulente di parte relative agli errori di contabilizzazione asseritamente presenti nelle fatture relative al periodo 2004/2013 e senza argomentare alcunchè in ordine alle precise contestazioni formulate dal gestore e alla documentazione allegata, avendo quest'ultimo indicato puntualmente le modalità con cui era avvenuta la fatturazione (cfr. comparsa di costituzione pagg. 2-4) e prodotto, a riprova della regolarità della rilevazione dei consumi, lo storico delle letture del contatore in uso al condominio nel periodo in contestazione, il riepilogo e il calcolo della media dei consumi, la visualizzazione movimenti del contatore e il verbale di sostituzione dello stesso avvenuta nel mese di settembre 2013 (cfr. docc. 1, 2, 3, e 6 comparsa di costituzione). Il Gestore del SII ha, inoltre, evidenziato come nessuna contestazione era stata mossa dall'odierno appellato in ordine al corretto funzionamento dello strumento di misura, sicché i consumi contabilizzati sulla base delle letture erano certamente corretti. In tale contesto, questa Corte - tenuto conto della presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi in assenza di contestazioni specifiche da parte dell'utente (cfr. Cass. n. 28924/2023; n. 18195/2021) e considerate le obiezioni mosse dal nell'atto di citazione in primo grado fondate Controparte_1 senza di errori di fatturazione (cfr. atto di citazione pagg. 8 e 9) - ha disposto una c.t.u. contabile volta a verificare la correttezza della fatturazione dei consumi idrici effettuata dal Gestore del SII per il periodo 2004-2013 (cfr. ord. in data 31.7.2024: “il c.t.u., esaminata la documentazione prodotta dalle parti alla luce delle contestazioni mosse dal
nell'atto di citazione in primo grado, verifichi la Controparte_1 ei consumi idrici effettuata dal Gestore del SII per il periodo 2004-2013 e di cui alle fatture in atti ricalcolando, in caso di esito negativo, l'importo effettivamente dovuto dall'utente”). Ciò in quanto il primo giudice disponeva una c.t.u. volta ad accertare unicamente
“la funzionalità del contatore in uso al ”, “la media del consumo di CP_1 acqua secondo il piano regionale acquedottistico vigente per fattispecie analoghe a quella di causa” ed “il rispetto della procedura di cui al regolamento del gestore del servizio idrico integrato”, nonostante non fosse mai stata contestata specificatamente la correttezza della rilevazione dei consumi. Secondo la Corte, pertanto, l'ausiliario completava, pertanto, degli accertamenti sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, concludendo nel senso che il nuovo contatore, installato nel mese di settembre 2013, era perfettamente funzionante, nulla argomentando peraltro su quello precedente;
il consumo medio annuo del condominio per il periodo 14.4.2015-17.10.2016 si attestava sui 3500 metri cubi;
la società aveva eseguito almeno due letture annue e Parte_1 rilevando che mancavano alcuni riscontri fotografici relativi alle letture dal 2008 al 2013 (cfr. c.t.u. a firma dell'Ing. . Persona_3
Ciò precisato, non è stato comunque possibile espletare la consulenza contabile disposta in questo giudizio, dato che non sono risultate allegate agli atti le copie integrali delle fatture (cfr. nota in data 16.1.2025 a firma dell'ausiliario incaricato dott. : “In qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato…sono venuta a Per_4 constatare la mancanza di documenti essenziali al fine di poter elaborare la perizia ossia le fatture emesse dal Gestore del SII per il periodo dal 2004-2013”). Richiesti chiarimenti sul punto alle parti, il ha di fatto ammesso di CP_1 non averle depositate (vedi nota in data 20.1.2025: “Come in primo grado il C.T.U. ha necessariamente richiesto le fotoletture ad che non sono Pt_1 state mai consegnate, altrettanto ha fatto la dott.ssa , che ovviamente, Per_4 richiede le fatture per poter verificare la correttezza dell azione. Il risultato è sempre lo stesso: NON HA MAI DEPOSITATO NE' LE FATTURE Pt_1
NE' LE LETTURE AI FORNITO ALCUN CHIARIMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE, rendendo impossibile per entrambi i C.T.U., sia quello di Primo grado che quello di appello, rispondere ai quesiti” – grassetto del testo - e verbale udienza: “L'Avv. GALLICOLA ribadisce che non ha mai prodotto le fatture in contestazione ma solo l'estratto, mentre afferma di aver prodotto in primo grado solo le fatture successive al periodo di contestazione depositando perizia di parte”). ha invece fatto riferimento all'attività difensiva del precedente Pt_1
. In ogni caso, è pacifico che le fatture integrali non siano in atti e, di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati sull'onere incombente a carico di colui che agisce in ripetizione di dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta, la domanda del va rigettata. CP_1
Quest'ultimo avrebbe, infatti, dovuto dimostrare, depositando i documenti contabili contestati, l'effettiva sussistenza degli errori di fatturazione lamentati (cfr. perizia a firma dott. ) e, in particolare, se: Per_1
- per la fattura n. 5016 del 26.7.2006 erano stati addebitati all'utente due volte 408 mc, con conseguente diritto dello stesso di ottenere la restituzione dell'importo di euro 636,25;
- per la fattura n. 022269035 del 25.10.2010 erano stati addebitati all'utente due volte 1.513 mc, con conseguente diritto dello stesso di ottenere la restituzione dell'importo di euro 2.965,96; - per le fatture n. 022148779 del 28.9.2011 e n. 0268939 del 20.12.2011 erano stati addebitati consumi per complessivi euro 12.420,00 poi ricompresi nella fattura n. 2012022122359 del 31.5.2012;
- per la fattura n. 022122359 del 31.5.2012 erano stati addebitati 1.491 mc in eccesso, con conseguente diritto dell'utente di ottenere un rimborso di 2.754,17;
- per la fattura n. 022200456 del 25.8.2010 erano stati richiesti consumi eccessivi, con conseguente diritto dell'utente di ottenere un rimborso di 2.575,95. Giova, poi, osservare che a nulla rileva l'eccepita mancanza dello storico completo delle letture – rispetto al quale, peraltro, il Gestore del SII sostiene di averlo prodotto con il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione primo grado, posto che, da un lato, in difetto di specifiche contestazioni, come detto, le rilevazioni dei consumi si presumono veritiere e, dall'altro, è proprio il condominio a riportare nei propri scritti difensivi tutte le letture effettuate da per il periodo in contestazione a riprova delle proprie Parte_1 argomentazioni sulla errata fatturazione dei consumi (vedi anche comparsa in appello pag. 4 schema riepilogativo delle fatture e delle letture dal 18.11.2004 al 30.4.2013), sicché lo stesso oggi non può sostenere che “dal 2002 al 2012 non ha effettuato alcuna lettura”. Pt_1 parimenti del tutto irrilevante, di per sé e senza alcun ulteriore dato di conforto, la circostanza che il consulente tecnico di primo grado abbia accertato per il periodo successivo a quello in contestazione, 14.4.2015-17.10.2016, consumi medi annui inferiori rispetto a quelli contabilizzati dal Gestore del SII per il periodo 2004/2013, in quanto tale dato non incide comunque sui consumi reali effettuati dal per il periodo per cui è causa né, tanto meno, CP_1 rileva ai fini degli e i di fatturazione. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto da la Parte_1 domanda formulata dal in Controparte_1 relazione all'indebito sia in relazione al risarcimento del danno. Le spese processuali di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. E' evidente, stante l'esito del giudizio, che non vi siano i presupposti per una condanna di ex art. 96 cpc. Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 42/2023, pubblicata il 4.2.2023, del Tri Pausania, rigetta le domande proposte dal;
Controparte_1
- condanna parte ap e processuali in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il secondo, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
c.t.u. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. PISENTI FRANCESCO P.IVA_1 oggi sostituito dall'avv. Maria Teresa Pintus appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GALLICOLA P.IVA_2
MAURIZIO in coll oto appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti rinunciano a comparire per la lettura della sentenza;
dato, atto, la Corte si ritira in camera di consiglio Il Presidente Dott. Maria Grixoni Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 108/2023 RG promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE UMBERTO 28 P.IVA_1
SASS dio dell'avv. PISENTI FRANCESCO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in atti appellante contro
in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO P.IVA_2
MATTEOTTI 47 TE A presso lo studio dell'avv. GALLICOLA MAURIZIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il titolare del rapporto contrattuale di Controparte_1 so con la società conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania il Gestore del SII esponendo che:
- aveva saldato tutte le fatture emesse dalla società convenuta per Pt_1 la somministrazione idrica relativa al periodo 2004/2013;
- tuttavia, da un esame approfondito dei documenti contabili emessi dal Gestore del SII aveva rilevato, da un lato, la contabilizzazione di consumi eccessivi rispetto al fabbisogno annuo condominiale e, esattamente, mc 16.443 in più rispetto alla media e, dall'altro, evidenti incongruenze nella predisposizione delle fatture, quali l'errata lettura e trasposizione dei consumi poi riportati nei documenti contabili nonché la doppia fatturazione di consumi afferenti agli stessi periodi;
- le anomalie erano state rilevate nella perizia redatta dal Dott. Per_1 allegata agli atti;
- alcuna responsabilità poteva essere ricondotta al , il quale, al CP_1 fine di accertare l'effettiva causa delle esorbitanti venienti dal Gestore del SII, aveva fatto controllare anche il proprio impianto idrico che era risultato integro e perfettamente funzionante. Per tali ragioni, il attore concludeva chiedendo al tribunale adito: CP_1
- la restituzione degli importi ingiustificatamente versati ad Parte_1
a causa delle anomalie evidenziate nelle fatture nn. 200 del 26.07.2006; n. 2010/022269035 del 25.10.2010; n. 2011/022148779 del 28.09.2011; n. 2011/0268939 del 20.12.2011; n. 2012/022122359 del 31.05.2012; n. 2010/022200456 del 25.08.2010;
- il rimborso spettante per l'errato addebito di mc. 16.443 da determinarsi in via equitativa oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno (cfr. conclusioni atto di citazione “accertare la responsabilità della società convenuta;
e per l'effetto condannare la stessa al rimborso in favore del
in persona dell'amministratorep.t. di: a)- Controparte_1
€ 636,25 iva inclusa riferiti ai 408 mc addebitati due volte all'utente nella fattura n. 6210501002035016 del 26/7/2006; b)- 16.443 metri cubi, il cui valore da stabilire ad opera del giudice, secondo l'equo apprezzamento dello stesso giudice;
c) €2.965,96 iva inclusa riferiti ai 1.513mc addebitati due volte all'utente nella fattura n. B/2010022269035 del 25/10/2010; d
€ 12.420,00, iva incluso relativi al rimborso della fattura n. B/ 2011022148779 del 28/09/2011 di importo pari ad € 4.912,32 e della fattura n. 20110268939 del 20/12/2011di € 7.507,68; e)€ 2.754,17 iva esclusa relativi al rimborso dei 1.491 mc addebitati nel solo mese di novembre nella fattura n. 2012022122359 del 31/05/2012; f € 2.575,95 dovuti all'erroneo calcolo da parte dell' degli acconti versati Parte_1 dall'utente nel corso degli anni dall'utente nel corso degli anni e allo storno dell'importo della fattura n. B/2010022200456 del 25/08/2010 pari ad € 9.307,24, ritenuta del tutto infondata ed ingiustificata;
g € 800,00, quale importo delle fatture del CTP dott. allegata;
h € 880,00, Persona_2 quale importo della fattura dell'avv. per redazione e deposito della Pt_2 querela allegata.- condannare, inolt cietà , in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi dall'attore, da liquidare in vi equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa”). Regolarmente costituita in giudizio, la società chiedeva il rigetto Parte_1 delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, osservando, in particolare, che la fatturazione era stata eseguita secondo le disposizioni di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e che non sussisteva alcuna duplicazione degli importi richiesti, posto che la stessa aveva emesso fatture in acconto sulla base dei consumi presunti e, in un secondo momento, quelle a saldo a conguaglio sulla base dei consumi effettivi, mediante detrazione delle somme già precedentemente fatturate in acconto. Il Gestore del SII precisava, inoltre, che le letture dei consumi idrici risultanti dallo “storico delle letture” erano in linea con l'autolettura effettuata dall'attore nell'anno 2013 e, tenuto conto che alcuna contestazione specifica era stata sollevata dal condominio in ordine al corretto funzionamento dello strumento di misura, i consumi contabilizzati sulla base delle letture erano certamente corretti. Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e consulenza tecnica, con sentenza n. 42/2023, pubblicata il 4.2.2023, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e condannava a restituire all'utente la somma complessiva di euro 23.032,37, Parte_1 di cui euro 21.352,37 a titolo di indebito per le fatture oggetto di contestazione ed euro 1.680,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, regolando le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice riconosceva al esclusivamente a titolo di indebito CP_1 alcune somme, pari a 21.352,37, per anomalie riscontrate nella fatturazione sulla base delle sole argomentazioni formulate nella perizia di parte del dott.
. Per_1 alla domanda di risarcimento del danno emergente, il tribunale riconosceva al attore gli importi dallo stesso sostenuti per la perizia CP_1 di parte e qu sti al professionista avv. per la redazione Pt_2 dell'atto di querela predisposto contro la società convenuta. ha proposto appello lamentando: i) l'omessa motivazione della Parte_1 parte in cui il primo giudice recepiva integralmente le risultanze della consulenza di parte appellata, senza alcuna argomentazione alla luce delle contestazioni mosse alla stessa e delle prove documentali allegate;
ii) l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, in esito alle quali avrebbe dovuto accertare la correttezza della contabilizzazione dei consumi idrici relativi al periodo in contestazione;
iii) l'errata applicazione della normativa di settore;
iv) l'ingiusta liquidazione delle somme riconosciute a titolo di danno emergente e delle spese legali poste integralmente a proprio carico. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato, osservando, in particolare, che la decisione assunta dal primo giudice era corretta e conforme alle risultanze dalla c.t.u., in esito alla quale era stato accertato non solo che il Gestore del SII non aveva eseguito le letture del contatore per il periodo 2002/2012, ma aveva contabilizzato all'utente il doppio dei consumi rispetto alla media annuale allo stesso riferibile. La causa, disposta una c.t.u. contabile non espletata in mancanza della necessaria documentazione contabile, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Tanto premesso, l'appello è fondato ed i motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Giova preliminarmente osservare che, correttamente inquadrata l'azione proposta dal come un'azione di ripetizione di Controparte_1 indebito ex a ne i generali principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo cui chi agisce è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 34427/2022: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
invero, con il gravame si è doluta sostanzialmente dell'omessa Pt_1 ne della sentenza nella parte in cui il primo giudice accoglieva la domanda di indebito esclusivamente facendo proprie le considerazioni del consulente di parte relative agli errori di contabilizzazione asseritamente presenti nelle fatture relative al periodo 2004/2013 e senza argomentare alcunchè in ordine alle precise contestazioni formulate dal gestore e alla documentazione allegata, avendo quest'ultimo indicato puntualmente le modalità con cui era avvenuta la fatturazione (cfr. comparsa di costituzione pagg. 2-4) e prodotto, a riprova della regolarità della rilevazione dei consumi, lo storico delle letture del contatore in uso al condominio nel periodo in contestazione, il riepilogo e il calcolo della media dei consumi, la visualizzazione movimenti del contatore e il verbale di sostituzione dello stesso avvenuta nel mese di settembre 2013 (cfr. docc. 1, 2, 3, e 6 comparsa di costituzione). Il Gestore del SII ha, inoltre, evidenziato come nessuna contestazione era stata mossa dall'odierno appellato in ordine al corretto funzionamento dello strumento di misura, sicché i consumi contabilizzati sulla base delle letture erano certamente corretti. In tale contesto, questa Corte - tenuto conto della presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi in assenza di contestazioni specifiche da parte dell'utente (cfr. Cass. n. 28924/2023; n. 18195/2021) e considerate le obiezioni mosse dal nell'atto di citazione in primo grado fondate Controparte_1 senza di errori di fatturazione (cfr. atto di citazione pagg. 8 e 9) - ha disposto una c.t.u. contabile volta a verificare la correttezza della fatturazione dei consumi idrici effettuata dal Gestore del SII per il periodo 2004-2013 (cfr. ord. in data 31.7.2024: “il c.t.u., esaminata la documentazione prodotta dalle parti alla luce delle contestazioni mosse dal
nell'atto di citazione in primo grado, verifichi la Controparte_1 ei consumi idrici effettuata dal Gestore del SII per il periodo 2004-2013 e di cui alle fatture in atti ricalcolando, in caso di esito negativo, l'importo effettivamente dovuto dall'utente”). Ciò in quanto il primo giudice disponeva una c.t.u. volta ad accertare unicamente
“la funzionalità del contatore in uso al ”, “la media del consumo di CP_1 acqua secondo il piano regionale acquedottistico vigente per fattispecie analoghe a quella di causa” ed “il rispetto della procedura di cui al regolamento del gestore del servizio idrico integrato”, nonostante non fosse mai stata contestata specificatamente la correttezza della rilevazione dei consumi. Secondo la Corte, pertanto, l'ausiliario completava, pertanto, degli accertamenti sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione, concludendo nel senso che il nuovo contatore, installato nel mese di settembre 2013, era perfettamente funzionante, nulla argomentando peraltro su quello precedente;
il consumo medio annuo del condominio per il periodo 14.4.2015-17.10.2016 si attestava sui 3500 metri cubi;
la società aveva eseguito almeno due letture annue e Parte_1 rilevando che mancavano alcuni riscontri fotografici relativi alle letture dal 2008 al 2013 (cfr. c.t.u. a firma dell'Ing. . Persona_3
Ciò precisato, non è stato comunque possibile espletare la consulenza contabile disposta in questo giudizio, dato che non sono risultate allegate agli atti le copie integrali delle fatture (cfr. nota in data 16.1.2025 a firma dell'ausiliario incaricato dott. : “In qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato…sono venuta a Per_4 constatare la mancanza di documenti essenziali al fine di poter elaborare la perizia ossia le fatture emesse dal Gestore del SII per il periodo dal 2004-2013”). Richiesti chiarimenti sul punto alle parti, il ha di fatto ammesso di CP_1 non averle depositate (vedi nota in data 20.1.2025: “Come in primo grado il C.T.U. ha necessariamente richiesto le fotoletture ad che non sono Pt_1 state mai consegnate, altrettanto ha fatto la dott.ssa , che ovviamente, Per_4 richiede le fatture per poter verificare la correttezza dell azione. Il risultato è sempre lo stesso: NON HA MAI DEPOSITATO NE' LE FATTURE Pt_1
NE' LE LETTURE AI FORNITO ALCUN CHIARIMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE, rendendo impossibile per entrambi i C.T.U., sia quello di Primo grado che quello di appello, rispondere ai quesiti” – grassetto del testo - e verbale udienza: “L'Avv. GALLICOLA ribadisce che non ha mai prodotto le fatture in contestazione ma solo l'estratto, mentre afferma di aver prodotto in primo grado solo le fatture successive al periodo di contestazione depositando perizia di parte”). ha invece fatto riferimento all'attività difensiva del precedente Pt_1
. In ogni caso, è pacifico che le fatture integrali non siano in atti e, di conseguenza, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati sull'onere incombente a carico di colui che agisce in ripetizione di dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta, la domanda del va rigettata. CP_1
Quest'ultimo avrebbe, infatti, dovuto dimostrare, depositando i documenti contabili contestati, l'effettiva sussistenza degli errori di fatturazione lamentati (cfr. perizia a firma dott. ) e, in particolare, se: Per_1
- per la fattura n. 5016 del 26.7.2006 erano stati addebitati all'utente due volte 408 mc, con conseguente diritto dello stesso di ottenere la restituzione dell'importo di euro 636,25;
- per la fattura n. 022269035 del 25.10.2010 erano stati addebitati all'utente due volte 1.513 mc, con conseguente diritto dello stesso di ottenere la restituzione dell'importo di euro 2.965,96; - per le fatture n. 022148779 del 28.9.2011 e n. 0268939 del 20.12.2011 erano stati addebitati consumi per complessivi euro 12.420,00 poi ricompresi nella fattura n. 2012022122359 del 31.5.2012;
- per la fattura n. 022122359 del 31.5.2012 erano stati addebitati 1.491 mc in eccesso, con conseguente diritto dell'utente di ottenere un rimborso di 2.754,17;
- per la fattura n. 022200456 del 25.8.2010 erano stati richiesti consumi eccessivi, con conseguente diritto dell'utente di ottenere un rimborso di 2.575,95. Giova, poi, osservare che a nulla rileva l'eccepita mancanza dello storico completo delle letture – rispetto al quale, peraltro, il Gestore del SII sostiene di averlo prodotto con il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione primo grado, posto che, da un lato, in difetto di specifiche contestazioni, come detto, le rilevazioni dei consumi si presumono veritiere e, dall'altro, è proprio il condominio a riportare nei propri scritti difensivi tutte le letture effettuate da per il periodo in contestazione a riprova delle proprie Parte_1 argomentazioni sulla errata fatturazione dei consumi (vedi anche comparsa in appello pag. 4 schema riepilogativo delle fatture e delle letture dal 18.11.2004 al 30.4.2013), sicché lo stesso oggi non può sostenere che “dal 2002 al 2012 non ha effettuato alcuna lettura”. Pt_1 parimenti del tutto irrilevante, di per sé e senza alcun ulteriore dato di conforto, la circostanza che il consulente tecnico di primo grado abbia accertato per il periodo successivo a quello in contestazione, 14.4.2015-17.10.2016, consumi medi annui inferiori rispetto a quelli contabilizzati dal Gestore del SII per il periodo 2004/2013, in quanto tale dato non incide comunque sui consumi reali effettuati dal per il periodo per cui è causa né, tanto meno, CP_1 rileva ai fini degli e i di fatturazione. Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto da la Parte_1 domanda formulata dal in Controparte_1 relazione all'indebito sia in relazione al risarcimento del danno. Le spese processuali di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. E' evidente, stante l'esito del giudizio, che non vi siano i presupposti per una condanna di ex art. 96 cpc. Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 42/2023, pubblicata il 4.2.2023, del Tri Pausania, rigetta le domande proposte dal;
Controparte_1
- condanna parte ap e processuali in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il secondo, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
c.t.u. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 17.10.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi