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Sentenza 7 agosto 2023
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Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
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Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10043/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02422 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10043/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10043 del 2023, proposto da Ecosac S.r.l., F.Lli
Passera S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati LE FE e Luigi Francesco Ghilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
LE FE in Roma, via Fracassini, 4
contro
Comune di Spirano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Bordogna e GA AF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
GA AF in Roma, viale Giulio Cesare, 14/A
nei confronti N. 10043/2023 REG.RIC.
NO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni n. 41
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 663/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spirano e di NO AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI e viste le conclusioni delle parti come in atti
FATTO e DIRITTO
1 - Le due società meglio indicate in epigrafe propongono appello contro il Comune di Spirano e nei confronti del signor NO AN, entrambi costituiti nel presente giudizio, per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 663/2023, che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso volto all'annullamento del permesso di costruire in sanatoria EDI 2017 00064, prot. n. 382, del 7 gennaio 2020, rilasciato dal
Comune di Spirano al controinteressato, di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza a seguito di un accesso agli atti riscontrato il 8 febbraio 2020, inerente ad un fabbricato al rustico insistente su un'area agricola posta a ridosso del loro compendio produttivo delle ricorrenti; unitamente ad ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso, nonché condanna del Comune di Spirano a risarcire i danni sofferti. N. 10043/2023 REG.RIC.
2 – In particolare Ecosac S.r.l. esercita l'attività produttiva di trattamento e recupero di materie plastiche in uno stabilimento industriale di proprietà della società F.lli
Passera S.n.c., sito nel Comune di Spirano, realizzato in una zona a vocazione produttiva del territorio comunale, tuttora confermata nel vigente PGT quale “Ambito
20 – edifici ed attività esistenti ed in uso che vengono confermate”, disciplinato dall'art. 37 delle NTA del PdR.
Le stesse riferiscono di avere appreso, a seguito di un accesso agli atti, che con provvedimento prot. n. 382 del 7 gennaio 2020 il Comune di Spirano aveva rilasciato al proprietario dell'area agricola confinante il permesso di costruire in sanatoria per la regolarizzazione e il completamento di un fabbricato residenziale ancora allo stato di rustico, in precedenza adibito a magazzino.
Pertanto hanno impugnato il predetto permesso di costruire in sanatoria, proponendo anche domanda risarcitoria con riferimento agli eventuali danni derivanti da futuri interventi di mitigazione acustica che dovessero essere imposti, quantificati in oltre
100 mila euro nella perizia prodotta
Il Comune di Spirano si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva; in subordine contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 663/2023, il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire formulata dalla difesa comunale, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui in tema di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas non è sufficiente a comprovare l'interesse a ricorrere, che è invece derivante da un concreto pregiudizio per l'interessato.
Le due società hanno quindi proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria prot. N. 10043/2023 REG.RIC.
n. 382 del 7 gennaio 2020 e la condanna del Comune di Spirano al risarcimento del danno, mediante la proposizione di nove motivi di impugnazione.
Con atto di costituzione depositato il 17 maggio 2024 si è costituito in giudizio il
Comune di Spirano, eccependo l'inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del ricorso e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria di costituzione depositata il 17 luglio 2025 si è inoltre costituito in giudizio il controinteressato, Sig. NO AN, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, con riserva di indicare le ragioni a fondamento di tali eccezioni in successivi scritti difensivi.
3 – Ai fini della decisione dell'appello, devono essere preliminarmente esaminati il primo, secondo e terzo motivo d'appello, relativi alla ammissibilità del ricorso.
3.1 – Il primo motivo concerne l'erronea applicazione del criterio della “vicinitas” in presenza di un manufatto abusivo, non avendo il TAR adeguatamente valutato il pregiudizio per le società ricorrenti derivante dalla nuova destinazione residenziale autorizzata in zona agricola, a ridosso del loro compendio industriale, senza prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti di isolamento acustico a carico dell'abitazione.
3.2 - Con il secondo motivo le appellanti impugnano la sentenza di primo grado, in quanto erronea, per aver la medesima ritenuto il pregiudizio subito dalle società
“soltanto ipotetico”. Di contro, la trasformazione di un deposito agricolo insistente in zona agricola in un fabbricato residenziale, in prossimità del capannone produttivo delle ricorrenti, determinerebbe la stabile permanenza di persone presso l'edificio in contestazione, imponendo l'adozione di costose misure di riduzione delle immissioni sonore.
3.3. - Con il terzo motivo si contesta l'erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver il Tar ritenuto ininfluente ai fini della zonizzazione acustica territoriale N. 10043/2023 REG.RIC.
l'autorizzazione di una destinazione residenziale a ridosso della preesistente zona industriale.
4 – I motivi sopra indicati sono fondati. Infatti, la ricorrente aveva interesse a contestare con il ricorso introduttivo l'esercizio – in tesi - irragionevole e discriminatorio del potere di pianificazione urbanistica da parte del Comune, che con il provvedimento impugnato ha consentito l'insediamento di un nuovo edificio residenziale a pochi metri di distanza dall'insediamento produttivo della ricorrente.
Ciò avrebbe inevitabilmente e non solo ipoteticamente ristretto in modo irragionevole la fascia “cuscinetto” di protezione acustica interposta tra l'area prevalentemente industriale di parte ricorrente e quella prevalentemente residenziale situata nella vicinanza, e posto le premesse per l'imposizione di nuove e onerose misure di mitigazione acustica a beneficio dell'insediamento residenziale, posto che, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, la normativa ambientale di derivazione eurounitaria impone di misurare le singole emissioni industriali non solo alla fonte ma anche, nel loro insieme, presso il recettore ai fini della loro mitigazione.
Indipendentemente dall'esito di merito della res controversa, emerge quindi con evidenza che non fosse possibile negare in capo all'appellante un interesse diretto, concreto e attuale all'impugnativa degli atti contestati in primo grado.
4.1 – L'accoglimento delle predette censure impone di restituire gli atti al TAR per l'esame del merito e pertanto preclude l'esame degli ulteriori motivi di doglianza concernenti, in particolare, l'omessa pronuncia del TAR sul primo motivo del ricorso introduttivo con riproposizione della censura. A detta delle ricorrenti, infatti, la sentenza gravata non contiene una motivazione in ordine al rigetto delle censure di sviamento dall'interesse pubblico per aver l'amministrazione comunale perseguito esclusivamente l'interesse del privato, assentendo un intervento edificatorio lesivo dei diritti dei confinanti, nonché alla censura di violazione del principio di affidamento.
Inoltre, con il provvedimento in sanatoria rilasciato al controinteressato il Comune di N. 10043/2023 REG.RIC.
Spirano avrebbe disatteso, in maniera del tutto illegittima, i criteri di pianificazione territoriale generale, ammettendo l'intervento edilizio richiesto dal privato, senza tenere conto delle destinazioni d'uso precedentemente impresse alle zone limitrofe.
4.2 – Per le medesime ragioni il presente appello può essere autonomamente deciso senza preliminarmente procedere alla sua riunione con altro giudizio pendente, concernente il permesso di costruire EDI_2024_0096_PDC, prot. n. 3958 del
3.4.2025, nelle more rilasciato dal Comune al controinteressato ed afferente ad “opere di Recupero… per completare [il medesimo] immobile e renderlo agibile”, impugnato avanti il Tar per la Lombardia, sede di Brescia, che all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025, con ordinanza n. 367/2025, in accoglimento dell'istanza delle ricorrenti ha concesso una “misura cautelare propulsiva finalizzata ad un nuovo esame in sede amministrativa che conduca a una soddisfacente coesistenza tra
l'attività produttiva delle ricorrenti e l'immobile del controinteressato” entro un termine attualmente prorogato dal medesimo TAR tenuto conto della necessità rappresentata dal Comune di un intervento di ARPA ai fini dell'espletamento delle verifiche richieste.
4.3 – L'accoglimento dell'appello in epigrafe nei predetti termini secondo le previsioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2024 (i.e.: previa declaratoria di nullità della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità e rimessione degli atti al TAR ex art. 105 c.p.a.) consentirà infatti al TAR di valutare se procedere o meno alla riunione o comunque all'esame congiunto dei due contenziosi.
5 – La parziale novità delle questioni giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto N. 10043/2023 REG.RIC.
dichiara la nullità della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità e rimette gli atti al TAR ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.a.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello TI UD CO
IL SEGRETARIO N. 10043/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02422 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10043/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10043 del 2023, proposto da Ecosac S.r.l., F.Lli
Passera S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati LE FE e Luigi Francesco Ghilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
LE FE in Roma, via Fracassini, 4
contro
Comune di Spirano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Bordogna e GA AF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
GA AF in Roma, viale Giulio Cesare, 14/A
nei confronti N. 10043/2023 REG.RIC.
NO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bergamo, via Antonio Ghislanzoni n. 41
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 663/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spirano e di NO AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI e viste le conclusioni delle parti come in atti
FATTO e DIRITTO
1 - Le due società meglio indicate in epigrafe propongono appello contro il Comune di Spirano e nei confronti del signor NO AN, entrambi costituiti nel presente giudizio, per l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 663/2023, che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso volto all'annullamento del permesso di costruire in sanatoria EDI 2017 00064, prot. n. 382, del 7 gennaio 2020, rilasciato dal
Comune di Spirano al controinteressato, di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza a seguito di un accesso agli atti riscontrato il 8 febbraio 2020, inerente ad un fabbricato al rustico insistente su un'area agricola posta a ridosso del loro compendio produttivo delle ricorrenti; unitamente ad ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso, nonché condanna del Comune di Spirano a risarcire i danni sofferti. N. 10043/2023 REG.RIC.
2 – In particolare Ecosac S.r.l. esercita l'attività produttiva di trattamento e recupero di materie plastiche in uno stabilimento industriale di proprietà della società F.lli
Passera S.n.c., sito nel Comune di Spirano, realizzato in una zona a vocazione produttiva del territorio comunale, tuttora confermata nel vigente PGT quale “Ambito
20 – edifici ed attività esistenti ed in uso che vengono confermate”, disciplinato dall'art. 37 delle NTA del PdR.
Le stesse riferiscono di avere appreso, a seguito di un accesso agli atti, che con provvedimento prot. n. 382 del 7 gennaio 2020 il Comune di Spirano aveva rilasciato al proprietario dell'area agricola confinante il permesso di costruire in sanatoria per la regolarizzazione e il completamento di un fabbricato residenziale ancora allo stato di rustico, in precedenza adibito a magazzino.
Pertanto hanno impugnato il predetto permesso di costruire in sanatoria, proponendo anche domanda risarcitoria con riferimento agli eventuali danni derivanti da futuri interventi di mitigazione acustica che dovessero essere imposti, quantificati in oltre
100 mila euro nella perizia prodotta
Il Comune di Spirano si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva; in subordine contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 663/2023, il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire formulata dalla difesa comunale, in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui in tema di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas non è sufficiente a comprovare l'interesse a ricorrere, che è invece derivante da un concreto pregiudizio per l'interessato.
Le due società hanno quindi proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria prot. N. 10043/2023 REG.RIC.
n. 382 del 7 gennaio 2020 e la condanna del Comune di Spirano al risarcimento del danno, mediante la proposizione di nove motivi di impugnazione.
Con atto di costituzione depositato il 17 maggio 2024 si è costituito in giudizio il
Comune di Spirano, eccependo l'inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del ricorso e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria di costituzione depositata il 17 luglio 2025 si è inoltre costituito in giudizio il controinteressato, Sig. NO AN, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, con riserva di indicare le ragioni a fondamento di tali eccezioni in successivi scritti difensivi.
3 – Ai fini della decisione dell'appello, devono essere preliminarmente esaminati il primo, secondo e terzo motivo d'appello, relativi alla ammissibilità del ricorso.
3.1 – Il primo motivo concerne l'erronea applicazione del criterio della “vicinitas” in presenza di un manufatto abusivo, non avendo il TAR adeguatamente valutato il pregiudizio per le società ricorrenti derivante dalla nuova destinazione residenziale autorizzata in zona agricola, a ridosso del loro compendio industriale, senza prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti di isolamento acustico a carico dell'abitazione.
3.2 - Con il secondo motivo le appellanti impugnano la sentenza di primo grado, in quanto erronea, per aver la medesima ritenuto il pregiudizio subito dalle società
“soltanto ipotetico”. Di contro, la trasformazione di un deposito agricolo insistente in zona agricola in un fabbricato residenziale, in prossimità del capannone produttivo delle ricorrenti, determinerebbe la stabile permanenza di persone presso l'edificio in contestazione, imponendo l'adozione di costose misure di riduzione delle immissioni sonore.
3.3. - Con il terzo motivo si contesta l'erronea valutazione delle circostanze di fatto per aver il Tar ritenuto ininfluente ai fini della zonizzazione acustica territoriale N. 10043/2023 REG.RIC.
l'autorizzazione di una destinazione residenziale a ridosso della preesistente zona industriale.
4 – I motivi sopra indicati sono fondati. Infatti, la ricorrente aveva interesse a contestare con il ricorso introduttivo l'esercizio – in tesi - irragionevole e discriminatorio del potere di pianificazione urbanistica da parte del Comune, che con il provvedimento impugnato ha consentito l'insediamento di un nuovo edificio residenziale a pochi metri di distanza dall'insediamento produttivo della ricorrente.
Ciò avrebbe inevitabilmente e non solo ipoteticamente ristretto in modo irragionevole la fascia “cuscinetto” di protezione acustica interposta tra l'area prevalentemente industriale di parte ricorrente e quella prevalentemente residenziale situata nella vicinanza, e posto le premesse per l'imposizione di nuove e onerose misure di mitigazione acustica a beneficio dell'insediamento residenziale, posto che, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, la normativa ambientale di derivazione eurounitaria impone di misurare le singole emissioni industriali non solo alla fonte ma anche, nel loro insieme, presso il recettore ai fini della loro mitigazione.
Indipendentemente dall'esito di merito della res controversa, emerge quindi con evidenza che non fosse possibile negare in capo all'appellante un interesse diretto, concreto e attuale all'impugnativa degli atti contestati in primo grado.
4.1 – L'accoglimento delle predette censure impone di restituire gli atti al TAR per l'esame del merito e pertanto preclude l'esame degli ulteriori motivi di doglianza concernenti, in particolare, l'omessa pronuncia del TAR sul primo motivo del ricorso introduttivo con riproposizione della censura. A detta delle ricorrenti, infatti, la sentenza gravata non contiene una motivazione in ordine al rigetto delle censure di sviamento dall'interesse pubblico per aver l'amministrazione comunale perseguito esclusivamente l'interesse del privato, assentendo un intervento edificatorio lesivo dei diritti dei confinanti, nonché alla censura di violazione del principio di affidamento.
Inoltre, con il provvedimento in sanatoria rilasciato al controinteressato il Comune di N. 10043/2023 REG.RIC.
Spirano avrebbe disatteso, in maniera del tutto illegittima, i criteri di pianificazione territoriale generale, ammettendo l'intervento edilizio richiesto dal privato, senza tenere conto delle destinazioni d'uso precedentemente impresse alle zone limitrofe.
4.2 – Per le medesime ragioni il presente appello può essere autonomamente deciso senza preliminarmente procedere alla sua riunione con altro giudizio pendente, concernente il permesso di costruire EDI_2024_0096_PDC, prot. n. 3958 del
3.4.2025, nelle more rilasciato dal Comune al controinteressato ed afferente ad “opere di Recupero… per completare [il medesimo] immobile e renderlo agibile”, impugnato avanti il Tar per la Lombardia, sede di Brescia, che all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025, con ordinanza n. 367/2025, in accoglimento dell'istanza delle ricorrenti ha concesso una “misura cautelare propulsiva finalizzata ad un nuovo esame in sede amministrativa che conduca a una soddisfacente coesistenza tra
l'attività produttiva delle ricorrenti e l'immobile del controinteressato” entro un termine attualmente prorogato dal medesimo TAR tenuto conto della necessità rappresentata dal Comune di un intervento di ARPA ai fini dell'espletamento delle verifiche richieste.
4.3 – L'accoglimento dell'appello in epigrafe nei predetti termini secondo le previsioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2024 (i.e.: previa declaratoria di nullità della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità e rimessione degli atti al TAR ex art. 105 c.p.a.) consentirà infatti al TAR di valutare se procedere o meno alla riunione o comunque all'esame congiunto dei due contenziosi.
5 – La parziale novità delle questioni giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto N. 10043/2023 REG.RIC.
dichiara la nullità della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità e rimette gli atti al TAR ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.a.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello TI UD CO
IL SEGRETARIO N. 10043/2023 REG.RIC.