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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 20969/2024 n.r.g. 20969/2024
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.r.g. 20969/2024 vertente tra
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Ribera n.5, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall' avv.
AV OC presso il cui studio, sito in Saviano (NA) alla via Molino n. 51 ed ivi elettivamente domiciliato (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrente
E
, cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via S.Giacomo dei Capri n.41, N.q. di rapp. legale della Caffetteria Fontana 2.0 RL, in Napoli alla Via EN Fontana n.70, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio RONGA con studio in Napoli, alla Via EN Fontana n.49, giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC:
) Email_2
- convenuta resistente -
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: a) fatti in narrativa e per le motivazioni in diritto che precedono alla corresponsione al sig. della somma complessivo di euro Parte_1
4.114,07, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate da computarsi dalla data dell' inadempimento sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio, oltre diritti rimborso forfettario per spese generali (15%),CPA ,come da legge da distrarsi in favore del sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.
Si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 4.114,07 e che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto il ricorrente come da ultima dichiarazione”
Conclusioni di parte resistente:
“Voglia l'On.le Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile, ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre CNA ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 e ritualmente notificato alla parte convenuta, parte attrice, a sostegno della domanda, asseriva quanto segue:
- che dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 20 maggio 2024, ha prestato la propria attività lavorativa, come barista, alle dipendenze della AF NT 2.0 RL (il cui legale rappresentante è ) nella sede di via EN Fontana n.70 -80128 Napoli;
CP_1
- che durante il periodo sopra indicato ha svolto la propria attività lavorativa con carattere di continuità per un totale di 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale e precisamente il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:00, il martedì ed il giovedì dalle ore
11:30 alle ore 20:00, il sabato e la domenica dalle ore 7:30 alle ore 14:30;
- di avere ricevuto la paga mensile di euro 650.00;
- che, oltre alla mansione di barista, effettuava, anche, consegne al domicilio dei clienti (circa 10/15 consegne al giorno), servizio ai tavoli e provvedeva alla pulizia delle scaffalature, del locale, dei servizi igienici, delle vetrine trattenendosi ogni giorno, oltre l'orario di apertura al pubblico, almeno 30 minuti per effettuarle;
- che, la domenica mattina, non di rado si recava con l'auto Citroen C 2 , Controparte_2 presso la pasticceria OR (in via Simone Martini 113 Napoli) per ritirare i prodotti di pasticceria – dal predetto ordinati - per rivenderli nella Caffetteria Fontana;
- che nel corso del complessivo rapporto di lavoro, è stato sempre sottoposto al potere direttivo, di controllo e gerarchico del Sig. , da cui riceveva le quotidiane disposizioni, anche via CP_1 messaggi o note vocali di WhatsApp, circa le attività da svolgere;
- che già dopo la prima settimana in considerazione dell'inserimento nell'organizzazione gestionale dell'esercizio commerciale, chiedeva alla parte datoriale la regolarizzazione del rapporto di lavoro ricevendo, però, sempre risposte evasive o dilatorie;
- che, inaspettatamente, in data 20 maggio 2024, dopo 40 giorni di lavoro, senza preavviso né motivazione alcuna, veniva licenziato oralmente dal con effetto immediato, non CP_1 corrispondendo alcuna retribuzione e trattenendo le mance dell' intero periodo lavorato (circa 170 euro);
- di non aver mai percepito alcun emolumento e specificamente: retribuzione, ratei della 13' e 14' mensilità, straordinari (circa 60 ore nel mese di maggio per l'assenza del collega di lavoro ), mance e;
CP_3
- che, nonostante le (quasi quotidiane) sollecitazioni il non provvedeva alla CP_1 regolarizzazione della posizione lavorativa, contributiva e previdenziale con le comunicazioni di legge;
- di avere diritto ad essere inquadrato al 5° livello del CCNL pubblici esercenti minori e di avere diritto, quindi, per le ragioni illustrate in ricorso a percepire totale di euro1.458,96;
- che vano è stato l'invito rivolto alla società a risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso il ricorrente richiamate le norme contrattuali e di legge attinenti Parte_1 al caso in questione e ritenuto di dover egli essere inquadrato nel 5° livello del CCNL di settore indicato nel ricorso concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 25.3.2025 e la parte evocata in giudizio si costitutiva intempestivamente per tale udienza con memoria depositata in data 24.3.2025.
La parta convenuta ai fini del rigetto della domanda sosteneva:
- che dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024, il aveva prestato in modo non Pt_1 continuativo attività lavorativa presso la Caffetteria Fontana 2.0 RL in Napoli, alla Via
EN Fontana n. 70 per complessivi circa 15 giorni lavorativi;
- che l'attività prestata è sostanzialmente riconducibile alle consegne ai clienti esterni;
- che a causa degli impegni universitari del ricorrente l'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa giornaliera non era mai regolare;
- che l'attività veniva solitamente prestata dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo la sua disponibilità, ed inoltre, nella medesima fascia oraria il sig. impiegava circa 30/40 Pt_1 minuti per consumare il proprio pranzo nei locali della caffetteria, prima di incominciare le attività;
- che le consegne ai clienti erano eseguite in tempi dilatati oltre ogni ragionevole durata con danno per l'immagine della Caffetteria e disagio nell'organizzazione del lavoro ed è possibile stimarle in circa n.15 consegne al giorno;
- che tanto è facilmente desumibile dal fatto che la gran parte delle consegne esterne venivano (e vengono tuttora svolte) nell'arco della mattinata, quando tra l'altro il non era presente;
Pt_1 - che il ricorrente non ha mai svolto attività di barista, ne ha svolto servizio ai tavoli, ne tantomeno ha mai provveduto alla pulizia dei locali;
- che ha anche tentato in più circostanze di procedere al pagamento di quanto pattuito a favore del sig. mediante bonifico bancario, ma quest'ultimo si è sempre opposto, adducendo Pt_1 che preferiva il pagamento in contanti o che non essendo titolare di alcun rapporto bancario avrebbe comunicato le coordinate per l'accredito solo dopo l'apertura di un conto corrente a lui intestato;
- che il rapporto è terminato in data 19 maggio 2024, allorquando il ricorrente ha comunicato oralmente, senza dare alcuna motivazione, che non sarebbe più venuto;
- che non sussiste pertanto licenziamento orale a danno del ricorrente, poiché non vi era alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, in ogni caso anche a voler ritenere sussistente tale rapporto di lavoro va evidenziato che nell'ambito del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo, invocato dal ricorrente è sempre previsto un periodo di prova e che nel caso di specie non è stato svolto utilmente
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 25.3.2025 - poi rinviata alla data dell'8.4.2025 - per verificare la possibilità di chiudere in via transattiva la controversia;
in tale ultima udienza, senza esito positivo il tentativo di conciliazione della lite, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice ammetteva la prova per testi come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi (udienza ulteriormente rinviata alla data del 15.4.2025 per i medesimi motivi). All'udienza del 15.4.2025, verificata la mancata possibilità di una definizione in via bonaria della causa, veniva effettuato il libero interrogatorio del ricorrente;
al termine - veniva ammessa la prova orale come richiesta nel ricorso - che veniva svolta alle seguenti udienze: del 23.5.2024 (con l'audizione delle testi e – entrambe citate dal Testimone_1 Tes_2 ricorrente).
Si perveniva, quindi, alla data del 13.11.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della indicata udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi, decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese azionate in questo giudizio.
Merito: la natura subordinata del rapporto Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla
Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994). I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128).
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sulla parte attrice (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata, delle mansioni svolte e dello svolgimento di un orario di lavoro oltre quello contrattuale) e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
Nella specie la prova documentale offerta dalla parte ricorrente è consistita da: visura camerale della società AF NT 2.0 SRLS (allegato n. 1 ); - file chat estratta da Whatsapp (allegato n. 2); - il contratto CCNL pubblici esercizi minori per dipendenti 5° livello (allegato n. 3 ) 15. copia raccomandata con ricevuta di ritorno
(allegato 4). Nel corso del giudizio lo scrivente, su sollecitazione di parte attrice, ha, poi, disposto l'acquisizione su supporto USB le note vocali presenti nelle chat dell'applicazione w.app già versate in atti.
La prova documentale, pur non completa, appare in qualche modo significativa e probatoriamente rilevante certamente con riferimento alla esistenza ed alla durata del rapporto di lavoro subordinato ed anche al livello di inquadramento del ricorrente. La parte ricorrente ha ulteriormente rafforzato la prova mediante l'escussione dei testi sulle circostanze dedotte nel ricorso relativamente all'esistenza del rapporto di natura subordinata, alla durata ed anche alle mansioni;
con riferimento al lavoro straordinario, alle mance, alla 14a mensilità, all'indennità di preavviso occorrerà, invece, fare delle precisazioni che più avanti verranno esplicitate.
La parte ricorrente ha fornito, come detto, la prova mediante l'escussione dei testi su alcune delle circostanze indicate in ricorso ed in particolare relativamente all'esistenza del rapporto, alla durata del medesimo ed alle mansioni effettivamente svolte. Quanto agli orari di lavoro ed al lavoro domenicale occorrerà rimandare alle precisazioni che più avanti verranno effettuate.
L'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata Sulla base della documentazione e della prova orale acquisita nel corso del giudizio appare dimostrata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., intercorso nel periodo compreso tra il 10 aprile 2024 e il 20 maggio 2024 (in tale periodo non vi è prova che il abbia ricevuto alcuna somma a titolo di retribuzione). Pt_1 Le testimoni indicate dall'attore hanno confermato l'effettivo esercizio, da parte di CP_1
nella qualità di legale rappresentante della società dei tipici poteri datoriali ed ovvero
[...] quello direttivo, quello organizzativo e quello disciplinare.
Era il , in definitiva che stabiliva i compiti e le mansioni da svolgere, la tempistica e le CP_1 modalità di svolgimento della prestazione. Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono state le seguenti. La prima teste di parte attrice ha riferito che: “ in quel periodo – da gennaio a luglio 2024
– ed il ricorrente ci siamo frequentato e quindi io ero a conoscenza di tutto;
ADR: so che il ricorrente ha lavorato per la caffetteria sita in via EN Fontana (Caffetteria Fontana) dal 10.4.2024 al 20.5.2024; il ricorrente consegnava all'esterno del bar i caffè cornetti e brioche e talvolta serviva ai tavoli e faceva i caffè dietro al bancone;
ADR: il ricorrente si occupava anche di pulire il bar a fine lavoro e si intratteneva circa mezz'ora dopo la chiusura del bar (fissata per le 20.00); io lo aspettavo fuori al bar o a Piazza 4
Giornate; ADR: lavorava il martedì e il giovedì dalle 11.30 alle 20.00 senza pausa (anzi 20.30 per le pulizie); il lunedì, mercoledì e venerdì lavorava dalle 14.30 alle 20.00 (sempre per le pulizie fino alle 20.30). Il sabato e la domenica lavorava dalle 7.30 alle 14.30; il sabato alle 23.00 doveva andare perché era stanco e il giorno dopo doveva svegliarsi presto;
ADR: non ha mai percepito la retribuzione e mi diceva sempre – anche via chat – che non ha mai percepito alcuna somma per il lavoro svolto;
ADR: era comandato e diretto dal titolare del bar;
ADR: il rapporto è terminato perché ha scelto di dimettersi e CP_1 di non andare più al bar proprio perché non pagato;
prima aveva cercato di trovare un accordo con il ed ha preferito –non essendoci riuscito – dimettersi;
ADR: io abito a CP_1
Capodimonte e quindi prendevo la metropolitana al museo e scendevo a piazza 4 Giornate che era il luogo più vicino al bar e da lì scendevano al centro e andavamo in giro al Vomero “ ( cfr. dichiarazioni della teste che in premessa ha precisato Testimone_1
“non ho mai lavorato per la parte convenuta”)”.
La seconda testimone ascoltata ha, a sua volta precisato, “conosco la Caffetteria Fontana in quanto ho lavorato presso una agenzia immobiliare sita in via Giotto n.7, situata nelle vicinanza;
ADR: poiché è un'agenzia che si occupa prevalentemente del settore commerciale il nostro compito è proprio quello di acquisire notizie dei proprietari intenzionati a vendere e/o a locare il proprio immobile commerciale;
lasciavamo riviste a tutti i commercianti della zona compreso nel bar Caffetteria Fontana;
ADR: ho lavorato per tale agenzia da metà novembre 2023 a metà settembre/fine ottobre 2024;
ADR: non conoscevo il ricorrente;
lo ho conosciuto quando lasciavo volantini, riviste e/o prendere il caffè la mattina;
era sempre molto disponibile;
ADR: ricordo che ha iniziato ad aprile (lo ho visto per la prima volta a metà aprile (andai a prendere cornetti, brioche per il mio onomastico che cade il giorno 11 aprile); in quella occasione venni servita dal ricorrente;
lo ho visto fino al periodo compreso tra la metà di maggio e la fine di maggio;
ADR: nel periodo aprile/maggio 2024 mi recavo mediamente 2/3 volte alla settimana;
e mi trattenevo (se potevo) anche una mezz'ora; ADR: ho rivisto il dopo le vacanze Pt_1 estive del 2024 (passò lui in agenzia e mi disse che era stata una sua scelta andare perché non era stato retribuito il periodo in cui aveva lavorato); ADR: in quella occasione ci siamo scambiati il contatto telefonico;
ADR: non so come si chiama il titolare del bar né so dire il ricorrente le disposizione sul lavoro da svolgere;
ADR: quando mi intrattenevo al bar ho visto il che preparava e serviva il caffè al tavolo (capitava che mi Pt_1 accomodavo al tavolo se avevo un po' di tempo); lo ho visto pulire i bagni anche delle donne;
lo ho visto col vassoio (vuoto) al piazza Arenella (quindi aveva appena fatto una consegna); l'ultima volta lo ho visto che una scatola di cornetti che lui portava al bar;
ADR: non ricordo se andavo al bar anche il lunedì ed il venerdì; ADR: andavo sempre dopo le 11.30/12.00 e mai prima;
(cfr. dichiarazioni della teste . Tes_2
Sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è, quindi, dato dubitare in base alla documentazione in atti e neanche non è dato dubitare sul diritto del ricorrente ad essere inquadrato nelle mansioni di cui al V° livello del richiamato CCNL in base alle dichiarazioni dei testi addotti dalla parte ricorrente.
Il ricorrente ha certamente lavorato alle dipendenze anche della convenuta nel periodo compreso tra il 10 aprile 2024 e il 20 maggio 2024 ed ha diritto ad essere inquadrato nel V° livello dell'indicato CCNL (la prima teste ha riferito che il ricorrente non solo si limitava a consegnare all'esterno del bar i caffè cornetti e brioche ma che talvolta egli serviva ai tavoli e faceva i caffè dietro al bancone nonché anche di pulire il bar a fine lavoro;
la seconda teste ha aggiunto che - quando ella aveva modo di intrattenersi al bar - ha visto il preparare e Pt_1 servire il caffè al tavolo nonché pulire i bagni anche delle donne oltre a vederlo col “vassoio (vuoto) al piazza Arenella (quindi aveva appena fatto una consegna); l'ultima volta lo ho visto che una scatola di cornetti che lui portava al bar”.
Le affermazioni di parte convenuta secondo cui nel periodo (peraltro non contestato compreso dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024) l'attore aveva prestato attività lavorativa in modo non continuativo (attività essenzialmente riconducibile alle consegne ai clienti esterni in quanto egli “non ha mai svolto attività di barista, ne ha svolto servizio ai tavoli, ne tantomeno ha mai provveduto alla pulizia dei locali”) avendo il svolto – secondo la Pt_1 ricostruzione di parte convenuta - attività solo per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee senza continuità, senza interruzione e senza il rispetto di un orario di lavoro fisso, sono smentite dalle testimonianze raccolte nel corso del procedimento e sopra indicate. Sul punto, precisa nelle note parte ricorrente “alle dichiarazioni testimoniali si aggiungono, inoltre, le note vocali sull' applicazione di messaggistica istantanea Wahts App scambiate tra il sig. e la parte datoriale, versate in atti nel contraddittorio delle parti all' udienza del Pt_1
29.05.2025 e gli screenshot dei messaggi, allegati al ricorso, finalizzate ad organizzare, gestire e controllare le mansioni del ricorrente”.
L'orario di lavoro e le pretese per il lavoro straordinario e restituzione delle mance. Il ricorrente, nelle conclusioni, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time e più in particolare, affermava di avere lavorato, durante il rapporto, per un totale di 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale e precisamente il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:00, il martedì ed il giovedì dalle ore 11:30 alle ore 20:00, il sabato e la domenica dalle ore 7:30 alle ore 14:30; Per tale motivo egli ha chiesto negli allegati conteggi la somma di € 727,00 a titolo di lavoro straordinario svolto nel mese di maggio 2024.
Va precisato che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era – su questo specifico punto - interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nel periodo che qui interessa ma anche di avere effettuato il lavoro straordinario (ovvero attività lavorativa in orario eccedente all'orario ordinario pattuito con parte convenuta). Invero non possono essere invece riconosciute le somme richieste con riferimento al lavoro straordinario (diurno e festivo). La prima teste che ha premesso di non aver mai lavorato per la parte convenuta mentre la seconda teste (che riferisce fatti accaduti sotto la sua diretta percezione) ha però precisato che nel “periodo aprile/maggio 2024 mi recavo mediamente 2/3 volte alla settimana;
e mi trattenevo (se potevo) anche una mezz'ora”. Troppo pochi sono gli elementi probatori per riconoscere provato e confermato (con riferimento ai giorni ed al numero delle ore settimanali di lavoro) quanto dedotto nel ricorso. E' infatti pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Pertanto, nulla spetta alla parte ricorrente a titolo di lavoro straordinario essendo, sul punto, la prova raccolta non sufficiente. Lo stesso dicasi per la restituzione delle mance calcolate in € 170,00; non si comprende (e comunque non sono circostanze provate) come le mance siano state calcolate e se vi erano e quali fossero gli accordi fra le parti sul punto.
Indennità di mancato preavviso
A titolo di indennità di mancato preavviso parte attrice ha, poi, chiesto la somma di € 729,48.
A parere dello scrivente tale somma non è dovuta;
la stessa teste di parte attrice Tes_1 non solo non ha confermato la deduzione attore secondo cui il
[...] Pt_1
“inaspettatamente, in data 20 maggio 2024, dopo 40 giorni di lavoro, senza preavviso né motivazione alcuna, veniva licenziato oralmente dal con effetto immediato, non CP_1 corrispondendo alcuna retribuzione” ma ha riferito esattamente il contrario avendo dichiarato
“. il rapporto è terminato perché ha scelto di dimettersi e di non andare più al bar proprio perché non pagato;
prima aveva cercato di trovare un accordo con il ed ha preferito CP_1
–non essendoci riuscito – dimettersi”.
14a mensilità Dal totale richiesto devono essere detratte le somme richieste a titolo di 14a mensilità (pari ad € 56,11 per il mese di aprile 2024 ed ad euro 62,33 per il mese di maggio 2024 per un totale di €118,44).
I testi nulla hanno riferito in merito alla pattuizione tra le parti di tale mensilità aggiuntiva e, pertanto, anche tale richiesta risulta sfornita di prova. Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità
Le altre pretese economiche: TFR e ratei 13a
Quanto alle differenze per TFR e per la 13a mensilità deve dirsi che esse, invece, spettano perché direttamente derivanti dal riconoscimento dell'esistenza del rapporto con conseguente inquadramento nel 5° livello retributivo (comprensivo della sua incidenza sul TFR e sulla 13a e
14a mensilità) del CCNL applicabile.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità.
La 13a mensilità (così come il TFR) spetta per legge e la 14 no.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato la domanda di va, parzialmente, accolta Parte_1 e per l'effetto lo scrivente - riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro da 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel
V° livello del CCNL per dipendenti di pubblici esercizi minori - condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze retributive, per 13a mensilità e per TFR (specificando che tutte le somme riconosciute a vario titolo ovvero di retribuzione, 13a mensilità, TFR, da corrispondere devono essere liquidate al netto degli oneri fiscali in relazione al livello riconosciuto in questa sentenza) con somme quantificate, sulla base dei conteggi correttamente elaborati dalla parte ricorrente (e rielaborati dallo scrivente per le considerazioni sopra svolte), in complessivi €
2.369,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Ogni altra e diversa domanda delle parti deve essere rigettata L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza di metà delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente e per l'effetto riconosciuta tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro dal 10/04/2024 al 19.5.2024 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel V° livello del CCNL per dipendenti di pubblici esercizi minori condanna la
Caffetteria Fontana 2.0 RL, in Napoli alla Via EN Fontana n.70 in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di CP_1 della complessiva somma netta di € 2.369,15 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda avanzata dalle parti;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.500, per onorari di avvocato oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge con attribuzione. Napoli 22.12.2025 Il giudice dr. Federico Bile.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.r.g. 20969/2024 vertente tra
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Ribera n.5, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall' avv.
AV OC presso il cui studio, sito in Saviano (NA) alla via Molino n. 51 ed ivi elettivamente domiciliato (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrente
E
, cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via S.Giacomo dei Capri n.41, N.q. di rapp. legale della Caffetteria Fontana 2.0 RL, in Napoli alla Via EN Fontana n.70, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio RONGA con studio in Napoli, alla Via EN Fontana n.49, giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC:
) Email_2
- convenuta resistente -
OGGETTO: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: a) fatti in narrativa e per le motivazioni in diritto che precedono alla corresponsione al sig. della somma complessivo di euro Parte_1
4.114,07, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate da computarsi dalla data dell' inadempimento sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio, oltre diritti rimborso forfettario per spese generali (15%),CPA ,come da legge da distrarsi in favore del sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.
Si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 4.114,07 e che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto il ricorrente come da ultima dichiarazione”
Conclusioni di parte resistente:
“Voglia l'On.le Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare la domanda del ricorrente improponibile, inammissibile, ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre CNA ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 e ritualmente notificato alla parte convenuta, parte attrice, a sostegno della domanda, asseriva quanto segue:
- che dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 20 maggio 2024, ha prestato la propria attività lavorativa, come barista, alle dipendenze della AF NT 2.0 RL (il cui legale rappresentante è ) nella sede di via EN Fontana n.70 -80128 Napoli;
CP_1
- che durante il periodo sopra indicato ha svolto la propria attività lavorativa con carattere di continuità per un totale di 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale e precisamente il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:00, il martedì ed il giovedì dalle ore
11:30 alle ore 20:00, il sabato e la domenica dalle ore 7:30 alle ore 14:30;
- di avere ricevuto la paga mensile di euro 650.00;
- che, oltre alla mansione di barista, effettuava, anche, consegne al domicilio dei clienti (circa 10/15 consegne al giorno), servizio ai tavoli e provvedeva alla pulizia delle scaffalature, del locale, dei servizi igienici, delle vetrine trattenendosi ogni giorno, oltre l'orario di apertura al pubblico, almeno 30 minuti per effettuarle;
- che, la domenica mattina, non di rado si recava con l'auto Citroen C 2 , Controparte_2 presso la pasticceria OR (in via Simone Martini 113 Napoli) per ritirare i prodotti di pasticceria – dal predetto ordinati - per rivenderli nella Caffetteria Fontana;
- che nel corso del complessivo rapporto di lavoro, è stato sempre sottoposto al potere direttivo, di controllo e gerarchico del Sig. , da cui riceveva le quotidiane disposizioni, anche via CP_1 messaggi o note vocali di WhatsApp, circa le attività da svolgere;
- che già dopo la prima settimana in considerazione dell'inserimento nell'organizzazione gestionale dell'esercizio commerciale, chiedeva alla parte datoriale la regolarizzazione del rapporto di lavoro ricevendo, però, sempre risposte evasive o dilatorie;
- che, inaspettatamente, in data 20 maggio 2024, dopo 40 giorni di lavoro, senza preavviso né motivazione alcuna, veniva licenziato oralmente dal con effetto immediato, non CP_1 corrispondendo alcuna retribuzione e trattenendo le mance dell' intero periodo lavorato (circa 170 euro);
- di non aver mai percepito alcun emolumento e specificamente: retribuzione, ratei della 13' e 14' mensilità, straordinari (circa 60 ore nel mese di maggio per l'assenza del collega di lavoro ), mance e;
CP_3
- che, nonostante le (quasi quotidiane) sollecitazioni il non provvedeva alla CP_1 regolarizzazione della posizione lavorativa, contributiva e previdenziale con le comunicazioni di legge;
- di avere diritto ad essere inquadrato al 5° livello del CCNL pubblici esercenti minori e di avere diritto, quindi, per le ragioni illustrate in ricorso a percepire totale di euro1.458,96;
- che vano è stato l'invito rivolto alla società a risolvere in via bonaria la questione. Tanto premesso il ricorrente richiamate le norme contrattuali e di legge attinenti Parte_1 al caso in questione e ritenuto di dover egli essere inquadrato nel 5° livello del CCNL di settore indicato nel ricorso concludeva nel modo sopra interamente riportato.
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 25.3.2025 e la parte evocata in giudizio si costitutiva intempestivamente per tale udienza con memoria depositata in data 24.3.2025.
La parta convenuta ai fini del rigetto della domanda sosteneva:
- che dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024, il aveva prestato in modo non Pt_1 continuativo attività lavorativa presso la Caffetteria Fontana 2.0 RL in Napoli, alla Via
EN Fontana n. 70 per complessivi circa 15 giorni lavorativi;
- che l'attività prestata è sostanzialmente riconducibile alle consegne ai clienti esterni;
- che a causa degli impegni universitari del ricorrente l'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa giornaliera non era mai regolare;
- che l'attività veniva solitamente prestata dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo la sua disponibilità, ed inoltre, nella medesima fascia oraria il sig. impiegava circa 30/40 Pt_1 minuti per consumare il proprio pranzo nei locali della caffetteria, prima di incominciare le attività;
- che le consegne ai clienti erano eseguite in tempi dilatati oltre ogni ragionevole durata con danno per l'immagine della Caffetteria e disagio nell'organizzazione del lavoro ed è possibile stimarle in circa n.15 consegne al giorno;
- che tanto è facilmente desumibile dal fatto che la gran parte delle consegne esterne venivano (e vengono tuttora svolte) nell'arco della mattinata, quando tra l'altro il non era presente;
Pt_1 - che il ricorrente non ha mai svolto attività di barista, ne ha svolto servizio ai tavoli, ne tantomeno ha mai provveduto alla pulizia dei locali;
- che ha anche tentato in più circostanze di procedere al pagamento di quanto pattuito a favore del sig. mediante bonifico bancario, ma quest'ultimo si è sempre opposto, adducendo Pt_1 che preferiva il pagamento in contanti o che non essendo titolare di alcun rapporto bancario avrebbe comunicato le coordinate per l'accredito solo dopo l'apertura di un conto corrente a lui intestato;
- che il rapporto è terminato in data 19 maggio 2024, allorquando il ricorrente ha comunicato oralmente, senza dare alcuna motivazione, che non sarebbe più venuto;
- che non sussiste pertanto licenziamento orale a danno del ricorrente, poiché non vi era alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, in ogni caso anche a voler ritenere sussistente tale rapporto di lavoro va evidenziato che nell'ambito del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo, invocato dal ricorrente è sempre previsto un periodo di prova e che nel caso di specie non è stato svolto utilmente
La prima udienza veniva fissata con decreto per il 25.3.2025 - poi rinviata alla data dell'8.4.2025 - per verificare la possibilità di chiudere in via transattiva la controversia;
in tale ultima udienza, senza esito positivo il tentativo di conciliazione della lite, dopo il libero interrogatorio delle parti, il giudice ammetteva la prova per testi come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi (udienza ulteriormente rinviata alla data del 15.4.2025 per i medesimi motivi). All'udienza del 15.4.2025, verificata la mancata possibilità di una definizione in via bonaria della causa, veniva effettuato il libero interrogatorio del ricorrente;
al termine - veniva ammessa la prova orale come richiesta nel ricorso - che veniva svolta alle seguenti udienze: del 23.5.2024 (con l'audizione delle testi e – entrambe citate dal Testimone_1 Tes_2 ricorrente).
Si perveniva, quindi, alla data del 13.11.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della indicata udienza, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi, decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
La domanda avanzata dal ricorrente indicato in epigrafe nei confronti della società convenuta è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese azionate in questo giudizio.
Merito: la natura subordinata del rapporto Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione – e se la ricorrente sia stata sufficientemente retribuita nel corso del rapporto.
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n.
3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219;
Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Accade, poi, che una certa giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentui la valorizzazione dell'elemento volontaristico di
"autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenterebbe il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350).
Un siffatto indirizzo appare conforme alle indicazioni offerte in argomento dalla
Corte Costituzionale che costantemente non ha consentito al legislatore, ed a fortiori alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. nn. 121 del 1993 e n. 115 del 1994). I Giudici delle Leggi hanno, infatti, osservato che i principi, le garanzie ed i diritti stabiliti dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato sono indisponibili e, affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Ciò impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto ma non ostacola un iter interpretativo che partendo dal dato volontaristico si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, allorquando nel regolare reciproci interessi, si configurino, esplicitamente, rapporti di collaborazione autonoma, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poichè nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903) e considerando che la libertà negoziale conta laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. lav. 14.7.93, n. 7796). In merito a tale profilo da ultimo si segnala l'indirizzo più recente della Suprema Corte che così si è espressa: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav.
01.12.2008 n. 28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta "disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro (cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771); “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio 2012, n. 128).
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
La prova documentale Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sulla parte attrice (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata, delle mansioni svolte e dello svolgimento di un orario di lavoro oltre quello contrattuale) e ribadito che vi è rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione – entro un orario di lavoro prestabilito – del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti, va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
Nella specie la prova documentale offerta dalla parte ricorrente è consistita da: visura camerale della società AF NT 2.0 SRLS (allegato n. 1 ); - file chat estratta da Whatsapp (allegato n. 2); - il contratto CCNL pubblici esercizi minori per dipendenti 5° livello (allegato n. 3 ) 15. copia raccomandata con ricevuta di ritorno
(allegato 4). Nel corso del giudizio lo scrivente, su sollecitazione di parte attrice, ha, poi, disposto l'acquisizione su supporto USB le note vocali presenti nelle chat dell'applicazione w.app già versate in atti.
La prova documentale, pur non completa, appare in qualche modo significativa e probatoriamente rilevante certamente con riferimento alla esistenza ed alla durata del rapporto di lavoro subordinato ed anche al livello di inquadramento del ricorrente. La parte ricorrente ha ulteriormente rafforzato la prova mediante l'escussione dei testi sulle circostanze dedotte nel ricorso relativamente all'esistenza del rapporto di natura subordinata, alla durata ed anche alle mansioni;
con riferimento al lavoro straordinario, alle mance, alla 14a mensilità, all'indennità di preavviso occorrerà, invece, fare delle precisazioni che più avanti verranno esplicitate.
La parte ricorrente ha fornito, come detto, la prova mediante l'escussione dei testi su alcune delle circostanze indicate in ricorso ed in particolare relativamente all'esistenza del rapporto, alla durata del medesimo ed alle mansioni effettivamente svolte. Quanto agli orari di lavoro ed al lavoro domenicale occorrerà rimandare alle precisazioni che più avanti verranno effettuate.
L'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata Sulla base della documentazione e della prova orale acquisita nel corso del giudizio appare dimostrata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., intercorso nel periodo compreso tra il 10 aprile 2024 e il 20 maggio 2024 (in tale periodo non vi è prova che il abbia ricevuto alcuna somma a titolo di retribuzione). Pt_1 Le testimoni indicate dall'attore hanno confermato l'effettivo esercizio, da parte di CP_1
nella qualità di legale rappresentante della società dei tipici poteri datoriali ed ovvero
[...] quello direttivo, quello organizzativo e quello disciplinare.
Era il , in definitiva che stabiliva i compiti e le mansioni da svolgere, la tempistica e le CP_1 modalità di svolgimento della prestazione. Sul punto le dichiarazioni testimoniali sono state le seguenti. La prima teste di parte attrice ha riferito che: “ in quel periodo – da gennaio a luglio 2024
– ed il ricorrente ci siamo frequentato e quindi io ero a conoscenza di tutto;
ADR: so che il ricorrente ha lavorato per la caffetteria sita in via EN Fontana (Caffetteria Fontana) dal 10.4.2024 al 20.5.2024; il ricorrente consegnava all'esterno del bar i caffè cornetti e brioche e talvolta serviva ai tavoli e faceva i caffè dietro al bancone;
ADR: il ricorrente si occupava anche di pulire il bar a fine lavoro e si intratteneva circa mezz'ora dopo la chiusura del bar (fissata per le 20.00); io lo aspettavo fuori al bar o a Piazza 4
Giornate; ADR: lavorava il martedì e il giovedì dalle 11.30 alle 20.00 senza pausa (anzi 20.30 per le pulizie); il lunedì, mercoledì e venerdì lavorava dalle 14.30 alle 20.00 (sempre per le pulizie fino alle 20.30). Il sabato e la domenica lavorava dalle 7.30 alle 14.30; il sabato alle 23.00 doveva andare perché era stanco e il giorno dopo doveva svegliarsi presto;
ADR: non ha mai percepito la retribuzione e mi diceva sempre – anche via chat – che non ha mai percepito alcuna somma per il lavoro svolto;
ADR: era comandato e diretto dal titolare del bar;
ADR: il rapporto è terminato perché ha scelto di dimettersi e CP_1 di non andare più al bar proprio perché non pagato;
prima aveva cercato di trovare un accordo con il ed ha preferito –non essendoci riuscito – dimettersi;
ADR: io abito a CP_1
Capodimonte e quindi prendevo la metropolitana al museo e scendevo a piazza 4 Giornate che era il luogo più vicino al bar e da lì scendevano al centro e andavamo in giro al Vomero “ ( cfr. dichiarazioni della teste che in premessa ha precisato Testimone_1
“non ho mai lavorato per la parte convenuta”)”.
La seconda testimone ascoltata ha, a sua volta precisato, “conosco la Caffetteria Fontana in quanto ho lavorato presso una agenzia immobiliare sita in via Giotto n.7, situata nelle vicinanza;
ADR: poiché è un'agenzia che si occupa prevalentemente del settore commerciale il nostro compito è proprio quello di acquisire notizie dei proprietari intenzionati a vendere e/o a locare il proprio immobile commerciale;
lasciavamo riviste a tutti i commercianti della zona compreso nel bar Caffetteria Fontana;
ADR: ho lavorato per tale agenzia da metà novembre 2023 a metà settembre/fine ottobre 2024;
ADR: non conoscevo il ricorrente;
lo ho conosciuto quando lasciavo volantini, riviste e/o prendere il caffè la mattina;
era sempre molto disponibile;
ADR: ricordo che ha iniziato ad aprile (lo ho visto per la prima volta a metà aprile (andai a prendere cornetti, brioche per il mio onomastico che cade il giorno 11 aprile); in quella occasione venni servita dal ricorrente;
lo ho visto fino al periodo compreso tra la metà di maggio e la fine di maggio;
ADR: nel periodo aprile/maggio 2024 mi recavo mediamente 2/3 volte alla settimana;
e mi trattenevo (se potevo) anche una mezz'ora; ADR: ho rivisto il dopo le vacanze Pt_1 estive del 2024 (passò lui in agenzia e mi disse che era stata una sua scelta andare perché non era stato retribuito il periodo in cui aveva lavorato); ADR: in quella occasione ci siamo scambiati il contatto telefonico;
ADR: non so come si chiama il titolare del bar né so dire il ricorrente le disposizione sul lavoro da svolgere;
ADR: quando mi intrattenevo al bar ho visto il che preparava e serviva il caffè al tavolo (capitava che mi Pt_1 accomodavo al tavolo se avevo un po' di tempo); lo ho visto pulire i bagni anche delle donne;
lo ho visto col vassoio (vuoto) al piazza Arenella (quindi aveva appena fatto una consegna); l'ultima volta lo ho visto che una scatola di cornetti che lui portava al bar;
ADR: non ricordo se andavo al bar anche il lunedì ed il venerdì; ADR: andavo sempre dopo le 11.30/12.00 e mai prima;
(cfr. dichiarazioni della teste . Tes_2
Sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è, quindi, dato dubitare in base alla documentazione in atti e neanche non è dato dubitare sul diritto del ricorrente ad essere inquadrato nelle mansioni di cui al V° livello del richiamato CCNL in base alle dichiarazioni dei testi addotti dalla parte ricorrente.
Il ricorrente ha certamente lavorato alle dipendenze anche della convenuta nel periodo compreso tra il 10 aprile 2024 e il 20 maggio 2024 ed ha diritto ad essere inquadrato nel V° livello dell'indicato CCNL (la prima teste ha riferito che il ricorrente non solo si limitava a consegnare all'esterno del bar i caffè cornetti e brioche ma che talvolta egli serviva ai tavoli e faceva i caffè dietro al bancone nonché anche di pulire il bar a fine lavoro;
la seconda teste ha aggiunto che - quando ella aveva modo di intrattenersi al bar - ha visto il preparare e Pt_1 servire il caffè al tavolo nonché pulire i bagni anche delle donne oltre a vederlo col “vassoio (vuoto) al piazza Arenella (quindi aveva appena fatto una consegna); l'ultima volta lo ho visto che una scatola di cornetti che lui portava al bar”.
Le affermazioni di parte convenuta secondo cui nel periodo (peraltro non contestato compreso dal giorno 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024) l'attore aveva prestato attività lavorativa in modo non continuativo (attività essenzialmente riconducibile alle consegne ai clienti esterni in quanto egli “non ha mai svolto attività di barista, ne ha svolto servizio ai tavoli, ne tantomeno ha mai provveduto alla pulizia dei locali”) avendo il svolto – secondo la Pt_1 ricostruzione di parte convenuta - attività solo per sopperire ad esigenze occasionali o temporanee senza continuità, senza interruzione e senza il rispetto di un orario di lavoro fisso, sono smentite dalle testimonianze raccolte nel corso del procedimento e sopra indicate. Sul punto, precisa nelle note parte ricorrente “alle dichiarazioni testimoniali si aggiungono, inoltre, le note vocali sull' applicazione di messaggistica istantanea Wahts App scambiate tra il sig. e la parte datoriale, versate in atti nel contraddittorio delle parti all' udienza del Pt_1
29.05.2025 e gli screenshot dei messaggi, allegati al ricorso, finalizzate ad organizzare, gestire e controllare le mansioni del ricorrente”.
L'orario di lavoro e le pretese per il lavoro straordinario e restituzione delle mance. Il ricorrente, nelle conclusioni, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time e più in particolare, affermava di avere lavorato, durante il rapporto, per un totale di 40 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale e precisamente il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 20:00, il martedì ed il giovedì dalle ore 11:30 alle ore 20:00, il sabato e la domenica dalle ore 7:30 alle ore 14:30; Per tale motivo egli ha chiesto negli allegati conteggi la somma di € 727,00 a titolo di lavoro straordinario svolto nel mese di maggio 2024.
Va precisato che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era – su questo specifico punto - interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nel periodo che qui interessa ma anche di avere effettuato il lavoro straordinario (ovvero attività lavorativa in orario eccedente all'orario ordinario pattuito con parte convenuta). Invero non possono essere invece riconosciute le somme richieste con riferimento al lavoro straordinario (diurno e festivo). La prima teste che ha premesso di non aver mai lavorato per la parte convenuta mentre la seconda teste (che riferisce fatti accaduti sotto la sua diretta percezione) ha però precisato che nel “periodo aprile/maggio 2024 mi recavo mediamente 2/3 volte alla settimana;
e mi trattenevo (se potevo) anche una mezz'ora”. Troppo pochi sono gli elementi probatori per riconoscere provato e confermato (con riferimento ai giorni ed al numero delle ore settimanali di lavoro) quanto dedotto nel ricorso. E' infatti pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Pertanto, nulla spetta alla parte ricorrente a titolo di lavoro straordinario essendo, sul punto, la prova raccolta non sufficiente. Lo stesso dicasi per la restituzione delle mance calcolate in € 170,00; non si comprende (e comunque non sono circostanze provate) come le mance siano state calcolate e se vi erano e quali fossero gli accordi fra le parti sul punto.
Indennità di mancato preavviso
A titolo di indennità di mancato preavviso parte attrice ha, poi, chiesto la somma di € 729,48.
A parere dello scrivente tale somma non è dovuta;
la stessa teste di parte attrice Tes_1 non solo non ha confermato la deduzione attore secondo cui il
[...] Pt_1
“inaspettatamente, in data 20 maggio 2024, dopo 40 giorni di lavoro, senza preavviso né motivazione alcuna, veniva licenziato oralmente dal con effetto immediato, non CP_1 corrispondendo alcuna retribuzione” ma ha riferito esattamente il contrario avendo dichiarato
“. il rapporto è terminato perché ha scelto di dimettersi e di non andare più al bar proprio perché non pagato;
prima aveva cercato di trovare un accordo con il ed ha preferito CP_1
–non essendoci riuscito – dimettersi”.
14a mensilità Dal totale richiesto devono essere detratte le somme richieste a titolo di 14a mensilità (pari ad € 56,11 per il mese di aprile 2024 ed ad euro 62,33 per il mese di maggio 2024 per un totale di €118,44).
I testi nulla hanno riferito in merito alla pattuizione tra le parti di tale mensilità aggiuntiva e, pertanto, anche tale richiesta risulta sfornita di prova. Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità
Le altre pretese economiche: TFR e ratei 13a
Quanto alle differenze per TFR e per la 13a mensilità deve dirsi che esse, invece, spettano perché direttamente derivanti dal riconoscimento dell'esistenza del rapporto con conseguente inquadramento nel 5° livello retributivo (comprensivo della sua incidenza sul TFR e sulla 13a e
14a mensilità) del CCNL applicabile.
Va ricordato che, mentre la tredicesima mensilità forma parte integrante della retribuzione giacché costituisce un corrispettivo dell'opera prestata ed ha carattere periodico (cfr. Cass. 15.3.1977 n.1692 ed altre), le mensilità aggiuntive oltre alla tredicesima, hanno diversa natura e, pertanto, occorre provare di avere stipulato con la controparte e previsto anche la corresponsione di tali mensilità.
La 13a mensilità (così come il TFR) spetta per legge e la 14 no.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra osservato la domanda di va, parzialmente, accolta Parte_1 e per l'effetto lo scrivente - riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro da 10 aprile 2024 al giorno 19 maggio 2024 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel
V° livello del CCNL per dipendenti di pubblici esercizi minori - condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore del ricorrente delle somme maturate a titolo di differenze retributive, per 13a mensilità e per TFR (specificando che tutte le somme riconosciute a vario titolo ovvero di retribuzione, 13a mensilità, TFR, da corrispondere devono essere liquidate al netto degli oneri fiscali in relazione al livello riconosciuto in questa sentenza) con somme quantificate, sulla base dei conteggi correttamente elaborati dalla parte ricorrente (e rielaborati dallo scrivente per le considerazioni sopra svolte), in complessivi €
2.369,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
Ogni altra e diversa domanda delle parti deve essere rigettata L'accoglimento parziale della domanda giustifica il ricorso al principio della soccombenza di metà delle spese con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente e per l'effetto riconosciuta tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro dal 10/04/2024 al 19.5.2024 e riconosciuto, altresì, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel V° livello del CCNL per dipendenti di pubblici esercizi minori condanna la
Caffetteria Fontana 2.0 RL, in Napoli alla Via EN Fontana n.70 in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore di CP_1 della complessiva somma netta di € 2.369,15 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda avanzata dalle parti;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di metà delle spese processuali che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1.500, per onorari di avvocato oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge con attribuzione. Napoli 22.12.2025 Il giudice dr. Federico Bile.