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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2694/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2694/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Mirella ALLOCCO (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Andrea FARINA (c.f. ), che la C.F._4 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SIg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Rifreddo (CN) il 19/06/1993, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 1993;
1 Per
- che dal matrimonio sono nati i figli , il 28/10/1993, il 18/06/1998 e il 10/08/2000; Per_1 Per_3
- che sentenza pubblicata in data 20/03/2024, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il SI. corrisponderà alla moglie SI.ra , a titolo di assegno divorzile, un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) I coniugi dichiarano di aver definito ogni pretesa di carattere economico e di null'altro avere reciprocamente a pretendere ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
3) le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 29/10/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le Pe condizioni inerenti ai rapporti economici considerato che che i figli , e nati dal Per_1 Per_3 matrimonio, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ritiene, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 Legge 898/1970.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
IN (TO), e , nata il [...] Sanfront (CN), celebrato in Rifreddo (CN) il Controparte_1
19/06/1993, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie
A, dell'anno 1993;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rifreddo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 20/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2694/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Mirella ALLOCCO (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Andrea FARINA (c.f. ), che la C.F._4 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SIg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Rifreddo (CN) il 19/06/1993, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 1993;
1 Per
- che dal matrimonio sono nati i figli , il 28/10/1993, il 18/06/1998 e il 10/08/2000; Per_1 Per_3
- che sentenza pubblicata in data 20/03/2024, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il SI. corrisponderà alla moglie SI.ra , a titolo di assegno divorzile, un assegno Pt_1 CP_1 mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) I coniugi dichiarano di aver definito ogni pretesa di carattere economico e di null'altro avere reciprocamente a pretendere ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
3) le spese della presente procedura verranno interamente compensate tra le parti con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 29/10/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le Pe condizioni inerenti ai rapporti economici considerato che che i figli , e nati dal Per_1 Per_3 matrimonio, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ritiene, infine, il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 Legge 898/1970.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
2 Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
IN (TO), e , nata il [...] Sanfront (CN), celebrato in Rifreddo (CN) il Controparte_1
19/06/1993, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, parte II, Serie
A, dell'anno 1993;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rifreddo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 20/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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