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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8221 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 30449/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in VIALE CALDARA, 31 20122 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_2 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in VIA EMILIO CALDARA, 31 20122 MILANO, presso il difensore avv. DI RAGO GIANFRANCO
ATTRICI APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO, presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 16066/2020 - RG n. 18111/2020 - con cui il
Giudice di Pace di Milano aveva ingiunto loro il pagamento a favore del Controparte_2
[...] [
in la somma di Euro 1.630,81 a titolo di spese condominiali in
[...] Controparte_1
relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione
2019/2020 oggetti di approvazione con delibera del 9 dicembre 2019, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
e hanno evidenziato a sostegno delle proprie Parte_1 Parte_2
argomentazioni la nullità delle delibere condominiali 1) perché adottate a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario); 2) perché nella specie esiste un Supercondominio di fatto;
3) perché in relazione alle spese di riscaldamento, sono state adottate sulla base di criteri difformi da quelli legali.
Tanto premesso, e hanno chiesto, previa declaratoria Parte_1 Parte_2
della nullità della delibera del Condominio di via I Maggio 7 in assunta Controparte_1 in data 9 dicembre 2019, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3 contestando in fatto e diritto il merito delle pretese fatte valere dalla parte opponente, eccependo la cessazione della materia del contendere per avere parte opponente pagato la somma ingiunta e sostenendo che, al più, le doglianze avrebbero integrato profili di annullabilità della delibera contestata, la cui azione in un separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 del codice civile era ormai preclusa per intervenuta decadenza.
Tanto premesso, il ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 960/2023 pubblicata in data 9 febbraio 2023, ha rigettato l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Per la riforma di tale sentenza e per la revoca del decreto ingiuntivo hanno interposto appello davanti a questo Tribunale e . Parte_1 Parte_2
In particolare, le odierne appellanti hanno impugnato:
1. il capo della sentenza relativo alla questione preliminare della presunta mancanza di interesse ad agire in capo alle attrici opponenti;
2 2. il capo della sentenza relativo alla questione della nullità del consuntivo e del preventivo posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo perché adottati a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario);
3. la sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il resistendo al Controparte_3
gravame e ribadendo la correttezza del ragionamento che aveva condotto il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta in primo grado.
Precisava, tuttavia, che “per l'effetto del pagamento il Giudice di primo grado avrebbe forse dovuto revocare il decreto ingiuntivo, ma decidere la causa sotto il profilo della valutazione della soccombenza virtuale valutando la debenza degli importi ingiunti (se del caso decurtando i 3,88 o 7,76 euro del terzo motivo sub lettera c) e liquidando spese legali anche della fase monitoria giusto il principio ricordato in comparsa di costituzione”.
Concludeva, tuttavia, chiedendo di “respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'intervenuto pagamento, accertare comunque l'obbligo di corrispondere le spese condominiali oggetto del consuntivo
e del preventivo azionati con il ricorso per ingiunzione, respingendo ogni avversa domanda a causa della carenza di interesse ad agire dovuta alla mancata deduzione del nocumento, per inammissibilità dell'impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo stante l'avversaria formulazione dell'impugnazione (qualificabile solo di annullamento e non di nullità) solo in via incidentale e non principale ed in ogni caso per la decadenza derivante dalla natura di mera annullabilità dei motivi di impugnazione dedotti (anche se solo incidentalmente e senza rinuncia all'assorbente eccezione sul punto), nonché in ogni caso perché infondata in fatto e diritto, se del caso riducendo il capitale dovuto di € 3,88 o di € 7,76 in relazione a terzo motivo sub lett.c di appello;
in qualunque caso anche di revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento e di riduzione del capitale di € 3,88 o 7,76 ut supra, condannare la parte opponente ora appellante al pagamento alle spese di lite, liquidando anche le spese legali della fase monitoria, oltre a quelle della fase di opposizione e della mediazione, con conferma sul punto della sentenza impugnata;
condannare le appellanti alle spese di lite del grado di appello”.
Instaurato il contraddittorio, non veniva svolta istruttoria alcuna, essendo la controversia di natura documentale ed avendo ad oggetto questioni di diritto.
3 Quindi, precisate le conclusioni e disposto lo scambio degli scritti difensivi, all'udienza dell'11 settembre 2025 il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, deve darsi atto che parallelamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.16066/2020 - RG n. 18111/2020 culminato nella sentenza oggi gravata, erano state fatte oggetto di impugnazione dinanzi a Codesto Tribunale nell'ambito del giudizio rubricato R.G. 38917/2020 le deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e del preventivo della gestione
2019/2020, come da rispettive delibere assembleari del 16 febbraio 2017, del 18 gennaio 2019 e del 9 dicembre 2019 – quest'ultima oggi sub iudice - per sentirne parimenti accertare e dichiarare la nullità.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 9199/2024, pubblicata in data 21 ottobre 2024
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da e , ha accertato e Parte_1 Parte_2 dichiarato la nullità, tra le altre, della deliberazione assembleare di approvazione del
4 consuntivo della gestione 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020 su cui in questa sede si fonda la pretesa creditoria azionata dal CP_3
Rilevato che è principio pacifico che la validità e l'efficacia della deliberazione assembleare costituisca il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, dalla sopravvenuta declaratoria di nullità della delibera assunta in data 9 dicembre 2019 dal su cui si fondava Controparte_3 Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 1.630,81 maturata a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020, deriva inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il appellato che a prescindere dalla intervenuta revoca del decreto, il CP_3
Tribunale dovrebbe, comunque, valutare la fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, dunque, verificare in ogni caso se le spese condominiali siano dovute, richiamando l'ordinanza n. 20836/2022 della Suprema Corte secondo cui “L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il ne è titolare ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Il giudizio di CP_3 opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (Cass. 31 agosto 2020, n. 18129)”.
Al riguardo, reputa il Tribunale che il appellato non abbia dimostrato la CP_3
fondatezza della propria pretesa creditoria.
Se è pacifico, infatti, che gli importi azionati attengano solo alle spese di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la delibera di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, deve tuttavia rilevarsi che con la predetta sentenza n. 9199/2024 il Tribunale di
Milano, oltre a dichiarare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato l'esistenza di un Supercondominio di fatto e che tale accertamento non è stato fatto oggetto di contestazione da parte della difesa del CP_3
5 E laddove esiste un Supercondominio, devono necessariamente esistere due tabelle millesimali, una relativa ai millesimi Supercondominiali in base ai quali suddividere le spese non tra i singoli condòmini ma tra gli edifici condominiali che costituiscono il complesso edilizio, l'altra relativa ai millesimi interni di ogni singolo edificio condominiale: una volta stabilito che a un dato edificio tocca una certa percentuale delle spese comuni all'intero complesso edilizio supercondominiale, quella somma andrà suddivisa tra i singoli condomini dell'edificio in base alla tabella millesimale interna a esso (Cass. civ., n. 19939/2012).
Con il logico corollario che la difesa del avrebbe dovuto dimostrare che la CP_3 somma di Euro 1.630,81 che è stata richiesta a e a titolo Parte_1 Parte_2
di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 comprendesse solo le spese loro effettivamente riconducibili quali comproprietarie dei relativi beni/servizi e non comprendesse anche le spese di competenza delle parti comuni dei singoli edifici, che devono invece essere sostenute soltanto dai rispettivi comproprietari, in applicazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.
Tale onere, in concreto, non è stato affatto assolto dal creditore. CP_3
A ciò si aggiunga che il in ogni caso, non ha prodotto in giudizio la CP_3 documentazione giustificativa delle spese indicate nella delibera di riparto dichiarata nulla, non assolvendo all'onere che gli imponeva, venuto meno il titolo giustificativo su cui si fondava il credito ingiunto, di dare la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria.
Deve, dunque, ritenersi che a seguito della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione rubricato R.G. 38917/2020 che ha chiarato la nullità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del credito da parte del CP_3
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Ogni altra censura deve ritenersi assorbita, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed alla luce del principio della ragione più liquida.
Quanto infine al regime delle spese dei due gradi del giudizio, il Giudice ritiene che debbano essere poste a carico del appellato, in applicazione del principio della CP_3 soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
con la conseguente integrale Controparte_3 Controparte_1
riforma della sentenza n. 960/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 9 febbraio 2023 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il in alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di e , Parte_1 Parte_2 spese che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 75,00 per spese ed € 270,00 per compensi e quanto al secondo grado, in Euro 147,00 per spese ed Euro 1.520,00 per compensi, oltre su tali somme 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 30449/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in VIALE CALDARA, 31 20122 MILANO, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RAGO Parte_2 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in VIA EMILIO CALDARA, 31 20122 MILANO, presso il difensore avv. DI RAGO GIANFRANCO
ATTRICI APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO, presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
CONVENUTO APPELLATO
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 16066/2020 - RG n. 18111/2020 - con cui il
Giudice di Pace di Milano aveva ingiunto loro il pagamento a favore del Controparte_2
[...] [
in la somma di Euro 1.630,81 a titolo di spese condominiali in
[...] Controparte_1
relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione
2019/2020 oggetti di approvazione con delibera del 9 dicembre 2019, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
e hanno evidenziato a sostegno delle proprie Parte_1 Parte_2
argomentazioni la nullità delle delibere condominiali 1) perché adottate a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario); 2) perché nella specie esiste un Supercondominio di fatto;
3) perché in relazione alle spese di riscaldamento, sono state adottate sulla base di criteri difformi da quelli legali.
Tanto premesso, e hanno chiesto, previa declaratoria Parte_1 Parte_2
della nullità della delibera del Condominio di via I Maggio 7 in assunta Controparte_1 in data 9 dicembre 2019, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3 contestando in fatto e diritto il merito delle pretese fatte valere dalla parte opponente, eccependo la cessazione della materia del contendere per avere parte opponente pagato la somma ingiunta e sostenendo che, al più, le doglianze avrebbero integrato profili di annullabilità della delibera contestata, la cui azione in un separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 del codice civile era ormai preclusa per intervenuta decadenza.
Tanto premesso, il ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 960/2023 pubblicata in data 9 febbraio 2023, ha rigettato l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Per la riforma di tale sentenza e per la revoca del decreto ingiuntivo hanno interposto appello davanti a questo Tribunale e . Parte_1 Parte_2
In particolare, le odierne appellanti hanno impugnato:
1. il capo della sentenza relativo alla questione preliminare della presunta mancanza di interesse ad agire in capo alle attrici opponenti;
2 2. il capo della sentenza relativo alla questione della nullità del consuntivo e del preventivo posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo perché adottati a maggioranza sulla base di criteri di calcolo difformi da quelli legali (criterio c.d. capitario);
3. la sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di opposizione ritualmente dedotti, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il resistendo al Controparte_3
gravame e ribadendo la correttezza del ragionamento che aveva condotto il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta in primo grado.
Precisava, tuttavia, che “per l'effetto del pagamento il Giudice di primo grado avrebbe forse dovuto revocare il decreto ingiuntivo, ma decidere la causa sotto il profilo della valutazione della soccombenza virtuale valutando la debenza degli importi ingiunti (se del caso decurtando i 3,88 o 7,76 euro del terzo motivo sub lettera c) e liquidando spese legali anche della fase monitoria giusto il principio ricordato in comparsa di costituzione”.
Concludeva, tuttavia, chiedendo di “respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'intervenuto pagamento, accertare comunque l'obbligo di corrispondere le spese condominiali oggetto del consuntivo
e del preventivo azionati con il ricorso per ingiunzione, respingendo ogni avversa domanda a causa della carenza di interesse ad agire dovuta alla mancata deduzione del nocumento, per inammissibilità dell'impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo stante l'avversaria formulazione dell'impugnazione (qualificabile solo di annullamento e non di nullità) solo in via incidentale e non principale ed in ogni caso per la decadenza derivante dalla natura di mera annullabilità dei motivi di impugnazione dedotti (anche se solo incidentalmente e senza rinuncia all'assorbente eccezione sul punto), nonché in ogni caso perché infondata in fatto e diritto, se del caso riducendo il capitale dovuto di € 3,88 o di € 7,76 in relazione a terzo motivo sub lett.c di appello;
in qualunque caso anche di revoca del decreto ingiuntivo conseguente al pagamento e di riduzione del capitale di € 3,88 o 7,76 ut supra, condannare la parte opponente ora appellante al pagamento alle spese di lite, liquidando anche le spese legali della fase monitoria, oltre a quelle della fase di opposizione e della mediazione, con conferma sul punto della sentenza impugnata;
condannare le appellanti alle spese di lite del grado di appello”.
Instaurato il contraddittorio, non veniva svolta istruttoria alcuna, essendo la controversia di natura documentale ed avendo ad oggetto questioni di diritto.
3 Quindi, precisate le conclusioni e disposto lo scambio degli scritti difensivi, all'udienza dell'11 settembre 2025 il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In via preliminare, deve darsi atto che parallelamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.16066/2020 - RG n. 18111/2020 culminato nella sentenza oggi gravata, erano state fatte oggetto di impugnazione dinanzi a Codesto Tribunale nell'ambito del giudizio rubricato R.G. 38917/2020 le deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti consuntivi delle gestioni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e del preventivo della gestione
2019/2020, come da rispettive delibere assembleari del 16 febbraio 2017, del 18 gennaio 2019 e del 9 dicembre 2019 – quest'ultima oggi sub iudice - per sentirne parimenti accertare e dichiarare la nullità.
Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 9199/2024, pubblicata in data 21 ottobre 2024
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande svolte da e , ha accertato e Parte_1 Parte_2 dichiarato la nullità, tra le altre, della deliberazione assembleare di approvazione del
4 consuntivo della gestione 2018/2019 e del preventivo della gestione 2019/2020 su cui in questa sede si fonda la pretesa creditoria azionata dal CP_3
Rilevato che è principio pacifico che la validità e l'efficacia della deliberazione assembleare costituisca il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, dalla sopravvenuta declaratoria di nullità della delibera assunta in data 9 dicembre 2019 dal su cui si fondava Controparte_3 Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 1.630,81 maturata a titolo di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020, deriva inevitabilmente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il appellato che a prescindere dalla intervenuta revoca del decreto, il CP_3
Tribunale dovrebbe, comunque, valutare la fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio e, dunque, verificare in ogni caso se le spese condominiali siano dovute, richiamando l'ordinanza n. 20836/2022 della Suprema Corte secondo cui “L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il ne è titolare ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Il giudizio di CP_3 opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore (Cass. 31 agosto 2020, n. 18129)”.
Al riguardo, reputa il Tribunale che il appellato non abbia dimostrato la CP_3
fondatezza della propria pretesa creditoria.
Se è pacifico, infatti, che gli importi azionati attengano solo alle spese di ordinaria amministrazione in relazione alle quali la delibera di ripartizione ha valore puramente dichiarativo, deve tuttavia rilevarsi che con la predetta sentenza n. 9199/2024 il Tribunale di
Milano, oltre a dichiarare la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha accertato l'esistenza di un Supercondominio di fatto e che tale accertamento non è stato fatto oggetto di contestazione da parte della difesa del CP_3
5 E laddove esiste un Supercondominio, devono necessariamente esistere due tabelle millesimali, una relativa ai millesimi Supercondominiali in base ai quali suddividere le spese non tra i singoli condòmini ma tra gli edifici condominiali che costituiscono il complesso edilizio, l'altra relativa ai millesimi interni di ogni singolo edificio condominiale: una volta stabilito che a un dato edificio tocca una certa percentuale delle spese comuni all'intero complesso edilizio supercondominiale, quella somma andrà suddivisa tra i singoli condomini dell'edificio in base alla tabella millesimale interna a esso (Cass. civ., n. 19939/2012).
Con il logico corollario che la difesa del avrebbe dovuto dimostrare che la CP_3 somma di Euro 1.630,81 che è stata richiesta a e a titolo Parte_1 Parte_2
di spese condominiali in relazione al consuntivo della gestione 2018/2019, nonché al preventivo della gestione 2019/2020 comprendesse solo le spese loro effettivamente riconducibili quali comproprietarie dei relativi beni/servizi e non comprendesse anche le spese di competenza delle parti comuni dei singoli edifici, che devono invece essere sostenute soltanto dai rispettivi comproprietari, in applicazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.
Tale onere, in concreto, non è stato affatto assolto dal creditore. CP_3
A ciò si aggiunga che il in ogni caso, non ha prodotto in giudizio la CP_3 documentazione giustificativa delle spese indicate nella delibera di riparto dichiarata nulla, non assolvendo all'onere che gli imponeva, venuto meno il titolo giustificativo su cui si fondava il credito ingiunto, di dare la prova della fondatezza della propria pretesa creditoria.
Deve, dunque, ritenersi che a seguito della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione rubricato R.G. 38917/2020 che ha chiarato la nullità della delibera posta a fondamento della pretesa monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del credito da parte del CP_3
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Ogni altra censura deve ritenersi assorbita, alla stregua delle argomentazioni che precedono ed alla luce del principio della ragione più liquida.
Quanto infine al regime delle spese dei due gradi del giudizio, il Giudice ritiene che debbano essere poste a carico del appellato, in applicazione del principio della CP_3 soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
con la conseguente integrale Controparte_3 Controparte_1
riforma della sentenza n. 960/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 9 febbraio 2023 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna il in alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di e , Parte_1 Parte_2 spese che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 75,00 per spese ed € 270,00 per compensi e quanto al secondo grado, in Euro 147,00 per spese ed Euro 1.520,00 per compensi, oltre su tali somme 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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