TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Susanna Menegazzi - presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 903/2025 in data
21.2.2025, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MILAZZO VALENTINA parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. TORRISI LUIGI MARIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: Separazione giudiziale
rimessa in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
rinuncia alla richiesta di addebito avanzata dal Signor
Parte_1
nessuna richiesta di mantenimento reciproco”
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la separazione dalla coniuge con la quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio a Trapani il 27/6/2022;
matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Trapani Atto n. 26- parte 1- anno 2022- ufficio
1.
Il ricorrente esponeva che dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che da mesi la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale, che era venuta meno ogni comunione materiale e morale tra i coniugi;
chiedeva che fosse disposto l'addebito della separazione alla moglie.
La signora si costituiva in giudizio e Controparte_1
dava atto dell'intervenuto accordo tra le parti, secondo cui andava pronunciata la separazione dei coniugi con rinuncia alla domanda di addebito da parte del sig
. Pt_1
I coniugi rinunciavano pertanto alla comparizione personale davanti al giudice e i procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Pag. 2 di 3 ***
Va disposta la separazione personale dei coniugi, essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
gli atti di causa denotano l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Non v'è altra domanda sulla quale provvedere, avendo il sig rinunciato alla domanda di addebito. Pt_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 903/2025:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e uniti in matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Trapani il 27/6/2022; matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Trapani Atto n. 26- parte
1- anno 2022- ufficio 1;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dispone la annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Trapani.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
27/05/2025
Il presidente estensore dr Susanna Menegazzi
Pag. 3 di 3