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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7453/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...]ù) il 15.03.1970, cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] in Corso Europa n.164, con l'Avv. Elena Piatti (Cod. Fisc. ) e l'Avv. Filomena Calicchio (Cod. Fisc. C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3 presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...]ù) il 13.12.1977 cittadina: peruviana
Cod. Fisc. , C.F._4 residente in [...], con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (Cod. Fisc. ) p.e.c. C.F._5
con studio in Corso Europa n. 209, Rho (MI) fax Email_2
02.49465837 presso cui ha eletto domicilio, i quali hanno contratto matrimonio in Lima – Distretto Villa El Salvador (Repubblica del Perù); in data 27.03.1999, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vanzago in data 20.02.2025, Anno 2025, Parte 2, Serie C, N.1 (doc. 1)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- , nato a [...]ù) il 10.02.2000, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, cittadino peruviano.;
- nato a [...]ù) il 25.04.2002, maggiorenne ed economicamente Controparte_2 indipendente, cittadino peruviano;
- (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_3 C.F._6 maggiorenne non economicamente indipendente, cittadino peruviana;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non pretendere nulla dall'altro e di rinunziare espressamente a qualsivoglia forma di sostentamento e/o mantenimento;
ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, rinuncia, pertanto, a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o ad ogni pretesa economica e patrimoniale e/o sovvenzione a titolo personale, essendo comunque in grado di procurarsi autonomamente i relativi mezzi di sostentamento, ivi compresa ogni pretesa in relazione ai rispettivi TFR, sia con riguardo a quelli percepiti, sia con riguardo a quelli ancora da incassare.
3. Le eventuali obbligazioni personali (o debiti in genere) ancora in essere, verranno assolte dal coniuge che le ha contratte.
4.I coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e si impegnano, sin d'ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione
5. A titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia sino al Parte_3 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, il signor , Parte_1 come già fa, continuerà a corrispondere alla Sig.ra un contributo mensile Controparte_1 di complessivi €.300,00 (trecento/00): il predetto importo dovrà essere versato entro il giorno
5(cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla sig.ra
[...] , avente il seguente IBAN [...] e lo stesso sarà Controparte_1 rivalutato ogni anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT;
6.Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle cosiddette “spese extra assegno” oggetto delle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data
14.11.2017, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. l'assegno unico familiare corrisposto per la figlia sarà percepito integralmente dalla madre.
8. i coniugi dichiarano di non essere comproprietari di beni di alcun genere e specie, mobili, immobili, mobili registrati, dossier titoli, conti correnti bancari e/o postali cointestati, né di avere in corso ulteriori e/o diversi rapporti patrimoniali e di non avere nulla da prendere l'uno nei confronti dell'altro.
9. Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 116.10.2023 in sede di rinvio pr16.10.2023 in art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando a) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Lima – Distretto Villa El Salvador Controparte_1
(Repubblica del Perù) in data 27.03.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Vanzago in data 20.02.2025, Anno 2025, Parte 2, Serie C, N.1
b) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nato a [...]ù) il 15.03.1970, cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] in Corso Europa n.164, con l'Avv. Elena Piatti (Cod. Fisc. ) e l'Avv. Filomena Calicchio (Cod. Fisc. C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3 presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...]ù) il 13.12.1977 cittadina: peruviana
Cod. Fisc. , C.F._4 residente in [...], con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli (Cod. Fisc. ) p.e.c. C.F._5
con studio in Corso Europa n. 209, Rho (MI) fax Email_2
02.49465837 presso cui ha eletto domicilio, i quali hanno contratto matrimonio in Lima – Distretto Villa El Salvador (Repubblica del Perù); in data 27.03.1999, atto di matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vanzago in data 20.02.2025, Anno 2025, Parte 2, Serie C, N.1 (doc. 1)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
- , nato a [...]ù) il 10.02.2000, maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, cittadino peruviano.;
- nato a [...]ù) il 25.04.2002, maggiorenne ed economicamente Controparte_2 indipendente, cittadino peruviano;
- (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_3 C.F._6 maggiorenne non economicamente indipendente, cittadino peruviana;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non pretendere nulla dall'altro e di rinunziare espressamente a qualsivoglia forma di sostentamento e/o mantenimento;
ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, rinuncia, pertanto, a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o ad ogni pretesa economica e patrimoniale e/o sovvenzione a titolo personale, essendo comunque in grado di procurarsi autonomamente i relativi mezzi di sostentamento, ivi compresa ogni pretesa in relazione ai rispettivi TFR, sia con riguardo a quelli percepiti, sia con riguardo a quelli ancora da incassare.
3. Le eventuali obbligazioni personali (o debiti in genere) ancora in essere, verranno assolte dal coniuge che le ha contratte.
4.I coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e si impegnano, sin d'ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione
5. A titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia sino al Parte_3 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, il signor , Parte_1 come già fa, continuerà a corrispondere alla Sig.ra un contributo mensile Controparte_1 di complessivi €.300,00 (trecento/00): il predetto importo dovrà essere versato entro il giorno
5(cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale intestato alla sig.ra
[...] , avente il seguente IBAN [...] e lo stesso sarà Controparte_1 rivalutato ogni anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT;
6.Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle cosiddette “spese extra assegno” oggetto delle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data
14.11.2017, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. l'assegno unico familiare corrisposto per la figlia sarà percepito integralmente dalla madre.
8. i coniugi dichiarano di non essere comproprietari di beni di alcun genere e specie, mobili, immobili, mobili registrati, dossier titoli, conti correnti bancari e/o postali cointestati, né di avere in corso ulteriori e/o diversi rapporti patrimoniali e di non avere nulla da prendere l'uno nei confronti dell'altro.
9. Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 116.10.2023 in sede di rinvio pr16.10.2023 in art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando a) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Lima – Distretto Villa El Salvador Controparte_1
(Repubblica del Perù) in data 27.03.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Vanzago in data 20.02.2025, Anno 2025, Parte 2, Serie C, N.1
b) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
1) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG