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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 2966/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2966/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 20/06/2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MIRRA MARIO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. TORRESAN ENRICO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1. “PRONUNCIARE lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto dai coniugi con Parte_2 ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2. REVOCARE l'assegno di mantenimento di € 500.00 mensili che il è tenuto ad oggi a versare alla moglie Pt_1 sulla base delle motivazioni dedotte nelle presenti note;
3. PORRE a carico della sig.ra il pagamento del 50% del rateo del mutuo mensile nonché del 50% delle CP_1 spese straordinarie necessarie all'immobile di comproprietà;
1
4. con vittoria di spese e competenze di lite, IVA e CPA come per legge con distrazione;
” CP_2
Per parte resistente: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 20.5.17 nel Comune di ZA (Bn) e trascritto nel Registro degli Atti Civili al n.7, Parte_3 parte 2, serie C;
disporsi l'assegnazione, in favore della sig.ra di un assegno divorzile a carico del sig. nella misura di CP_1 Pt_1
Euro 500,00=, o quella eventualmente maggiore ritenuta congrua dal Tribunale, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
dichiararsi inammissibili o comunque respingersi le ulteriori domande proposte dal ricorrente.
Spese del procedimento rifuse o quanto meno compensate.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 20.6.2024 agiva nei confronti di Parte_1 Parte_3
con cui allegava di aver contratto matrimonio il 20.5.2017.
[...]
Dall'unione non nascevano figli.
Allegava:
- di essersi da sempre impegnato per favorire il benessere della moglie, unendo occasionalmente all'attività di militare altre attività occasionali per far fronte alle ingenti spese del nucleo e in particolare all'acquisto dell'immobile di residenza – cointestato – oltre che alla ristrutturazione dello stesso, per cui allegava di aver contratto debito di € 190.000,00 con i propri genitori;
- che alla fine del 2022 la moglie iniziava a frequentare una scuola serale;
- che da quel momento la moglie manifestava un progressivo distacco affettivo nei suoi confronti;
- che la moglie rifiutava qualsiasi dialogo e arrivava a chiedergli di allontanarsi dall'abitazione familiare (occupata al pian terreno dalla madre della stessa e dal compagno);
- che la moglie rifiutava anche di adempiere agli obblighi di assistenza materiale e affettiva.
Chiedeva, quindi, pronuncia di separazione e, trascorso il termine di legge, pronuncia di scioglimento del matrimonio in via cumulativa, con assegnazione a sé della casa familiare e statuizione per la resistente dell'obbligo di versare il 50 % della rata del mutuo oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie all'immobile di comproprietà.
− Si costituiva il 4.10.2024 nulla opponendo alle Parte_3 domande di separazione e divorzio e allegando:
- di essere giunta in Italia nel 2005 per ricongiungersi con la madre;
- di aver frequentato per due anni l'Istituto alberghiero per poi abbandonare temporaneamente gli studi, avendo iniziato a lavorare come collaboratrice domestica, attività svolta per circa nove anni;
- di aver conosciuto e iniziato una convivenza con l'attuale compagno nel 2008; 2 - che la coppia decideva di trasferirsi in Veneto nel 2017 essendo stato nel frattempo assegnato al Reggimento Lagunari Serenissima;
Pt_1
- di aver quindi lasciato in accordo con il marito l'occupazione reperita a Bologna, limitandosi a svolgere attività di casalinga, con riserva di riprendere gli studi iniziati in Italia;
- avere le parti acquistato casa in comproprietà nel 2021 pagando il prezzo di acquisto in parte grazie al contributo (€ 139.000,00) del compagno della propria madre e per la restante metà con apertura di un mutuo;
- di aver successivamente ripreso gli studi presso l'Istituto Tecnico Mazzotti di Treviso, e di essere all'ultimo anno di corso (scuola serale);
- che la decisione di separarsi le veniva comunicata dal marito il 18.2.2024 nonostante lo stesso avesse negato fino a quel momento problemi di coppia;
- che da tale momento il ricorrente trascorreva lunghi periodi fuori casa smettendo peraltro di versare il proprio stipendio sul conto cointestato, lasciandola quindi priva di mezzi di sostentamento;
- di aver sempre contribuito alle spese familiari.
Chiedeva il riconoscimento a proprio favore di un assegno di mantenimento di € 700,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT e la dichiarazione di inammissibilità, o comunque di infondatezza, delle ulteriori domande proposte dal ricorrente.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 7.11.2024
e venivano sentite raggiungendo il seguente accordo quanto alle condizioni di separazione:
− “pronuncia di separazione;
− rimessione della causa sul ruolo tra sei mesi per pronuncia divorzio;
− verserà a , con decorrenza dal mese di Parte_1 Controparte_1 ottobre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT”.
− La separazione tra le parti veniva pronunciata dal Tribunale con sentenza n. 1923/2024 all'esito della quale la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
− Le parti comparivano nuovamente avanti al Giudice all'udienza del 20.5.2025, venivano sentite e il
Giudice formulava alle stesse la seguente proposta conciliativa:
- “pronuncia sentenza divorzio;
- verserà a , con decorrenza dalla pronuncia Parte_1 Controparte_1 di divorzio, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT fino al mese di ottobre 2025 compreso;
- spese di lite compensate”.
3 − Preso atto della mancata accettazione della proposta da parte della resistente, il Giudice si riservava per la pronuncia dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
− Con ordinanza del 19.6.2025 il Giudice confermava in via temporanea i provvedimenti in essere e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la discussione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. e all'esito si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- I coniugi risultano essersi separati con sentenza n. 1923/2024 dell'intestato Tribunale, nel frattempo passata in giudicato.
- Non v'è contestazione tra gli stessi sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
- Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
***
Sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
- La resistente ha chiesto il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile ponendo a sostegno della propria domanda:
- la durata della convivenza more uxorio, iniziata in base alle allegazioni della stessa nel 2008 e quindi prima del matrimonio, celebrato nel 2017;
- di aver lasciato nel 2018 il proprio precedente lavoro a tempo indeterminato come collaboratrice domestica a Bologna per seguire il marito in Veneto;
- di aver da quel momento cessato ogni attività lavorativa per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, rinunciando conseguentemente a opportunità lavorative e di crescita professionale;
- avere il compagno della propria madre contribuito all'acquisto della casa familiare, cointestata a lei e al coniuge;
- di aver versato al coniuge € 18.000,00 per contribuire alle spese familiari;
- di non avere redditi propri, essendosi dedicata alla cura della famiglia oltre che, dal 2022, alla frequenza di un corso serale per ottenere il diploma di scuola secondaria superiore;
- che il marito addiveniva alla decisione di separarsi a causa di relazione extraconiugale intrapresa con una collega.
- La domanda della resistente non può essere accolta non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della stessa.
- Come noto, infatti, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile non basta la presenza – come nel caso di specie - di uno squilibrio economico tra le parti: occorre anche accertare che l'eventuale squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia
4 l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari: solo in questi casi si giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
- Sciolto il vincolo coniugale, infatti, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa (Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/06/2025, n. 15402).
- Nel caso di specie la resistente, che ha appena 37 anni, non ha allegato né provato alcuna incapacità lavorativa: la stessa ha dato atto di non aver più nemmeno cercato un'occupazione dopo il trasferimento in Veneto nel 2018, limitandosi a iniziare nel 2022 una scuola serale per ottenere diploma di scuola secondaria superiore.
- La stessa ha peraltro dato atto di essere prossima (nel giugno 2025) ad ottenere tale titolo avendo completato la propria formazione.
- Peraltro, anche per gli anni passati, trattandosi di scuola serale e non essendo state allegate né provate particolari necessità familiari da soddisfare (date le frequenti trasferte del marito e l'assenza di prole) non sono state rappresentate ragioni che impedissero alla stessa di reperire un'occupazione.
- Dato quanto sopra, non essendoci ragioni oggettive che impedissero o impediscano alla stessa di procurarsi un reddito, non sussistono in primo luogo i presupposti per il riconoscimento di un assegno sotto il profilo assistenziale.
- Sotto il profilo perequativo va rilevato che – oltre a non risultare provata una relazione extraconiugale del ricorrente – la resistente non ha dimostrato di aver rinunciato a occasioni lavorative o di crescita professionale, solo genericamente allegate.
- Quanto al lavoro lasciato a Bologna, per quanto di rilevanza, la stessa ha documentato di essere stata licenziata (doc. 7 resistente) non risultando dunque provato che la stessa abbia volontariamente rinunciato a tale occupazione a causa o in accordo con il marito.
- Peraltro, trattandosi di impiego come collaboratrice domestica, non risultano nemmeno allegate circostanze che le abbiano impedito di reperire analoga occupazione nel luogo di nuova residenza.
5 - Quanto al contributo dato all'acquisto della casa familiare, oltre a essere stato lo stesso versato dal compagno della madre della resistente - e non direttamente dalla stessa - va rilevato che risulta già adeguatamente compensato a seguito della cointestazione della casa coniugale tra la resistente e il marito, che attualmente sta sostenendo in via esclusiva il mutuo per far fronte alla restante parte di prezzo.
- Infine, quanto alle somme che la resistente avrebbe versato per contribuire al menage familiare, risulta provato un unico versamento di € 8.000,00 nel 2020 che non risulta sufficiente a giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile: la resistente ha infatti dato atto che il marito in costanza di matrimonio provvedeva a versare il proprio stipendio in conto cointestato mettendo così il proprio reddito a disposizione della famiglia.
- A fronte di ciò, il fatto che la resistente – che fino al 2018 risulta aver lavorato - abbia a propria volta contribuito, almeno in minima parte, alle spese familiari, oltre a non risultare causa dell'attuale squilibrio, risulta mero adempimento dei doveri coniugali in proporzione alle proprie sostanze.
- La domanda della resistente va dunque rigettata.
- Vanno inoltre dichiarate inammissibili in questa sede le domande del ricorrente di porre a carico della resistente il pagamento del 50% del rateo del mutuo mensile nonché del 50% delle spese straordinarie necessarie all'immobile di comproprietà.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite per la pronuncia di divorzio seguono la soccombenza della resistente e vengono poste a carico della stessa, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., ai valori minimi, per le fasi effettivamente espletate (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2966/2024, R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (n. a Benevento (BN) il Parte_1
4.8.1989) e (n. a Lima (Perù) il 12.5.1988), matrimonio Controparte_1 celebrato il 20.5.2017 a ZA (BN), atto trascritto al n. 7, parte II, Serie C, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ZA (BN);
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ZA (BN) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente con revoca dal mese di luglio 2025
(primo mese successivo alla presente pronuncia) dell'obbligo per di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento a favore della resistente;
4. dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
6 5. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite della fase di divorzio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 24/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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