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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 40647/2024 R.G. e promosso
DA
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da se stesso, ex art 86 c.p.c., e CodiceFiscale_1
domiciliato presso il proprio studio, sito in Roma, alla Via Trionfale n. 21.
Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P. Controparte_3
IVA ). P.IVA_2
CONCLUSIONI. per l'Avv. “Piaccia al Tribunale, in riforma del decreto di rigetto Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma - Settima Sezione Penale, in composizione monocratica, liquidare, in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di – ammessa al beneficio del patrocinio a CP_4
1 spese dello Stato – all'udienza predibattimentale tenutasi nel procedimento n.
31897/2023 R.G.N.R. e n. 10090/2024 R.G. Dib., la complessiva somma di euro
840,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare il ricorso proposto Controparte_1 dall'Avv. in quanto infondato, per le ragioni illustrate in atti. In Parte_1
subordine, quantificare il dovuto in favore del ricorrente riconoscendo il compenso per la sola fase di studio, liquidando lo stesso secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 ed applicando l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/2002. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ed artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 1 ottobre 2024, l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto del 6 settembre 2024, comunicato in pari data, con il quale l'intestato Tribunale – Settima Sezione Penale ha rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore di
– ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – in occasione CP_4 dell'udienza predibattimentale svoltasi nel procedimento n. 31897/2023 R.G.N.R. e n.
10090/2024 R.G. Dib..
Il ricorrente ha premesso che
➢ era stato nominato difensore di fiducia di , persona offesa nel CP_4
procedimento penale sopra indicato;
➢ con provvedimento depositato in data 1 luglio 2024 era stata CP_4
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
➢ Egli, nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, dopo lo studio degli atti, nel corso dell'udienza predibattimentale aveva depositato, in rappresentanza e per conto della propria assistita, l'atto di costituzione di parte civile;
2 ➢ la suindicata udienza predibattimentale, fissata al 6 giugno 2024 e, poi, rinviata al 5 luglio 2024, si era conclusa con il rinvio a giudizio dell'imputato;
➢ esauritasi la fase predibattimentale, con istanza depositata il 26 luglio 2024 aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva ivi espletata in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario;
➢ tuttavia, il Giudice a quo, con decreto del 6 settembre 2024, aveva rigettato la cennata richiesta di liquidazione, ritenendo che il compenso in suo favore potesse essere liquidato solo dopo la definizione del processo.
Ciò premesso, l'Avv. ha lamentato che il provvedimento di Parte_1 rigetto oggetto di opposizione si poneva in contrasto con le previsioni dell'art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e, comunque, non teneva conto del fatto che l'udienza predibattimentale, essendo del tutto assimilabile all'udienza preliminare, costituiva una fase a sé del processo, autonoma rispetto a quella dibattimentale;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento della spiegata opposizione, ha rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si
è costituito il che ha contestato integralmente le avverse Controparte_1
ragioni di opposizione e domande, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
In apertura di motivazione va evidenziato che la presente opposizione è senz'altro ammissibile;
invero, a fronte di un decreto comunicato il 6 settembre 2024, l'Avv. ha depositato il ricorso in opposizione in data 1 ottobre 2024 e, Parte_1 dunque, nell'osservanza del termine di legge.
3 Sempre in apertura di motivazione va evidenziato che l'unico soggetto passivamente legittimato nel presente procedimento è il , dovendosi invece Controparte_1 escludere la legittimazione passiva dell' . CP_3 CP_3
Invero – come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota
Sentenza n. 8516/2012 - parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 deve reputarsi, esclusivamente, il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.
Ciò posto va osservato che il D.Lgs. n. 300 del 1999 - nel circoscrivere l'ambito di azione dell' allo svolgimento dei servizi relativi Controparte_3 all'amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti e dell'iva nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extra- tributaria, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze
o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni - non consente di riconoscere all' alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad CP_3
ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Ed invece, come emerge anche dalla previsione di cui all'art. 185, I co., del D.P.R. n.
115/2002, è sul bilancio del che viene a gravare l'onere degli Controparte_1
esborsi per i compensi liquidati in favore dei Difensori di parti del processo penale o civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, laddove – come nel caso di specie - il procedimento di opposizione abbia ad oggetto decreti di liquidazione di compensi suscettibili di restare a carico dell'Erario, emessi per l'attività prestata nel giudizio civile o penale, l'unico soggetto passivamente legittimato è il (cui l'odierno opponente ha, comunque, Controparte_1
ritualmente notificato il ricorso e pedissequo decreto nel domicilio fissato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato).
Dovendosi, dunque, escludere la legittimazione passiva dell' Controparte_3
non si è ritenuto di ordinare il rinnovo della notifica alla stessa;
e ciò a fronte della evidente nullità di quella eseguita dall'odierno ricorrente, effettuata in luogo ed a destinatario diverso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale detta Agenzia è domiciliata ex lege.
4 Passando, ora, all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dall'Avv. non possa essere accolta. Parte_1
Come accennato in premessa l'odierno ricorrente ha sostenuto la legittimità dell'istanza di liquidazione del compenso per la sola fase predibattimentale, facendo riferimento al contenuto del Protocollo del 19 gennaio 2024 e sostenendo l'analogia tra l'udienza preliminare oggetto di autonoma liquidazione e l'udienza predibattimentale di cui agli artt. 550 e ss c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 150/2022 ed anticipatoria della fase dibattimentale.
Ciò posto, ritiene questo Giudice – aderendo, sul punto, all'indirizzo già espresso dall'intestata Sezione – che le suindicate ragioni siano immeritevoli di seguito.
Dato per presupposto pacifico che il provvedimento impugnato non ha negato una volta per tutte la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nell'udienza predibattimentale, limitandosi a sostenere che tale decreto si sarebbe dovuto adottare all'esito del dibattimento, tenendo conto di tutta l'attività svolta in tale segmento processuale, appare chiaro che la questione controversa verte sulla interpretazione da dare al termine “fase” contenuto nell'art. 83 d.p.r. 115/2002, con riferimento alla disciplina del processo penale ed in particolare se l'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis c.p.c. - naturalmente nell'ipotesi in cui si chiuda con la fissazione della data di udienza dibattimentale - possa essere definita come “fase” autonoma rispetto a quella del dibattimento.
A fondamento della spiegata opposizione – come detto - l'Avv. Parte_1
pone, nella sostanza, due diverse argomentazioni: la prima fondata sulla previsione di apposita voce di liquidazione all'interno non solo del Protocollo adottato dal Tribunale di Roma, ma anche di altri protocolli sottoscritti in vari uffici giudiziari;
la seconda, di natura sostanziale, riguardante la assimilabilità dell'udienza predibattimentale a quella preliminare, con conseguente necessità di individuare tale udienza, ove anche sfoci nella fissazione dell'udienza dibattimentale, come autonoma fase.
Con riferimento al primo profilo va rammentato che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - i Protocolli conclusi dai rappresentanti dell'Avvocatura e dai Capi degli Uffici giudiziari, contemplanti criteri e tariffe finalizzati ad assicurare una tendenziale uniformità nelle liquidazione, non hanno
5 portata vincolante onde il Giudice – tenuto ad applicare esclusivamente i precetti normativi – non è obbligato all'osservanza di detti Protocolli né ad indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi dalle relative previsioni.
Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, si è così espressa: “Quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise.
Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare
l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. […] Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei compensi professionali” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 20 ottobre 2023,
n. 29184).
D'altro canto, non può non rilevarsi che l'Avv. neppure ha inteso Parte_1 allegare il Protocollo d'intesa invocato a conforto delle proprie ragioni;
il che - anche a voler tacere di quanto sopra evidenziato – non consente alcuna verifica della fondatezza degli assunti svolti.
In relazione al secondo argomento, riguardante l'assimilabilità dell'udienza predibattimentale all'udienza preliminare (che non si dubita che costituisca una fase autonoma), deve rilevarsi che la ricostruzione operata dal ricorrente non appare convincente per le ragioni di seguito esposte:
a. dal punto di vista sistematico, l'udienza ai sensi dell'art. 554 bis c.p.p. è disciplinata all'interno del libro VIII del c.p.p. dedicato al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, nel titolo relativo alla citazione diretta a giudizio, individuandosi come scansione di natura preliminare della fase dibattimentale, con il necessario vaglio in ordine alla regolare costituzione delle parti e con l'eventuale valutazione della fondatezza delle questioni in tema di competenza, connessione, costituzione della parte civile, citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, mentre l'udienza preliminare è disciplinata nel libro V, insieme con le indagini preliminari;
6 b. dal punto di vista della concreta disciplina applicabile, i due istituti si differenziano, in maniera evidente, in relazione al contenuto dei provvedimenti adottabili da parte del Giudice che procede;
in particolare in sede di udienza preliminare è prevista l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., con cui si dispone l'integrazione delle indagini, ed inoltre di quella ai sensi dell'art. 422 c.p.p., con cui il Giudice dispone anche d'ufficio l'assunzione delle prove di cui appare evidente la decisività, mentre i provvedimenti del Giudice dell'udienza predibattimentale sono resi, ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p. sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553 c.p.p. (che recita il Pubblico
Ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al Giudice, unitamente al fascicolo del Pubblico Ministero). I profili indicati fanno quindi emergere elementi di distinzione dei due istituti che portano a propendere per la non attribuibilità della natura di fase autonoma all'udienza ai sensi dell'art. 554 bis c.p.p.
Né può ritenersi che la circostanza che la liquidazione del compenso per l'attività svolta in udienza predibattimentale abbia luogo soltanto all'esito del dibattimento possa comportare l'impossibilità di apprezzare a pieno il contenuto dell'attività difensiva in concreto espletata, dal momento che il Giudice del dibattimento sarà di necessità una persona fisica diversa rispetto a quella che ha celebrato l'udienza predibattimentale.
Invero, situazione analoga a quella di cui sopra si determina sia nella fase dell'udienza preliminare, nella quale il GUP provvede alla liquidazione del compenso anche per eventuali attività svolte in sede di indagini preliminari (di necessità di fronte ad altro Giudice persona fisica) e sia in ipotesi in cui nel corso del dibattimento muti la persona del Giudice assegnatario del procedimento.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dall'Avv. va Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla rifusione, Parte_1
in favore del , delle spese del presente giudizio, nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente
7 espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 40647/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 462,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oneri di legge.
Così deciso, in Roma, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 40647/2024 R.G. e promosso
DA
AVV. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da se stesso, ex art 86 c.p.c., e CodiceFiscale_1
domiciliato presso il proprio studio, sito in Roma, alla Via Trionfale n. 21.
Ricorrente
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentato e difeso ex lege.
Resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e P. Controparte_3
IVA ). P.IVA_2
CONCLUSIONI. per l'Avv. “Piaccia al Tribunale, in riforma del decreto di rigetto Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma - Settima Sezione Penale, in composizione monocratica, liquidare, in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività Parte_1
difensiva svolta in favore di – ammessa al beneficio del patrocinio a CP_4
1 spese dello Stato – all'udienza predibattimentale tenutasi nel procedimento n.
31897/2023 R.G.N.R. e n. 10090/2024 R.G. Dib., la complessiva somma di euro
840,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con vittoria di spese di lite”; per il : “Voglia, il Tribunale, rigettare il ricorso proposto Controparte_1 dall'Avv. in quanto infondato, per le ragioni illustrate in atti. In Parte_1
subordine, quantificare il dovuto in favore del ricorrente riconoscendo il compenso per la sola fase di studio, liquidando lo stesso secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 ed applicando l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n.
115/2002. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ed artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 1 ottobre 2024, l'Avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto del 6 settembre 2024, comunicato in pari data, con il quale l'intestato Tribunale – Settima Sezione Penale ha rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore di
– ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – in occasione CP_4 dell'udienza predibattimentale svoltasi nel procedimento n. 31897/2023 R.G.N.R. e n.
10090/2024 R.G. Dib..
Il ricorrente ha premesso che
➢ era stato nominato difensore di fiducia di , persona offesa nel CP_4
procedimento penale sopra indicato;
➢ con provvedimento depositato in data 1 luglio 2024 era stata CP_4
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
➢ Egli, nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli, dopo lo studio degli atti, nel corso dell'udienza predibattimentale aveva depositato, in rappresentanza e per conto della propria assistita, l'atto di costituzione di parte civile;
2 ➢ la suindicata udienza predibattimentale, fissata al 6 giugno 2024 e, poi, rinviata al 5 luglio 2024, si era conclusa con il rinvio a giudizio dell'imputato;
➢ esauritasi la fase predibattimentale, con istanza depositata il 26 luglio 2024 aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva ivi espletata in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario;
➢ tuttavia, il Giudice a quo, con decreto del 6 settembre 2024, aveva rigettato la cennata richiesta di liquidazione, ritenendo che il compenso in suo favore potesse essere liquidato solo dopo la definizione del processo.
Ciò premesso, l'Avv. ha lamentato che il provvedimento di Parte_1 rigetto oggetto di opposizione si poneva in contrasto con le previsioni dell'art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e, comunque, non teneva conto del fatto che l'udienza predibattimentale, essendo del tutto assimilabile all'udienza preliminare, costituiva una fase a sé del processo, autonoma rispetto a quella dibattimentale;
indi, illustrate partitamente le ragioni a fondamento della spiegata opposizione, ha rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si
è costituito il che ha contestato integralmente le avverse Controparte_1
ragioni di opposizione e domande, rassegnando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
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In apertura di motivazione va evidenziato che la presente opposizione è senz'altro ammissibile;
invero, a fronte di un decreto comunicato il 6 settembre 2024, l'Avv. ha depositato il ricorso in opposizione in data 1 ottobre 2024 e, Parte_1 dunque, nell'osservanza del termine di legge.
3 Sempre in apertura di motivazione va evidenziato che l'unico soggetto passivamente legittimato nel presente procedimento è il , dovendosi invece Controparte_1 escludere la legittimazione passiva dell' . CP_3 CP_3
Invero – come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota
Sentenza n. 8516/2012 - parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 deve reputarsi, esclusivamente, il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.
Ciò posto va osservato che il D.Lgs. n. 300 del 1999 - nel circoscrivere l'ambito di azione dell' allo svolgimento dei servizi relativi Controparte_3 all'amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti e dell'iva nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extra- tributaria, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze
o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni - non consente di riconoscere all' alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad CP_3
ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Ed invece, come emerge anche dalla previsione di cui all'art. 185, I co., del D.P.R. n.
115/2002, è sul bilancio del che viene a gravare l'onere degli Controparte_1
esborsi per i compensi liquidati in favore dei Difensori di parti del processo penale o civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, laddove – come nel caso di specie - il procedimento di opposizione abbia ad oggetto decreti di liquidazione di compensi suscettibili di restare a carico dell'Erario, emessi per l'attività prestata nel giudizio civile o penale, l'unico soggetto passivamente legittimato è il (cui l'odierno opponente ha, comunque, Controparte_1
ritualmente notificato il ricorso e pedissequo decreto nel domicilio fissato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato).
Dovendosi, dunque, escludere la legittimazione passiva dell' Controparte_3
non si è ritenuto di ordinare il rinnovo della notifica alla stessa;
e ciò a fronte della evidente nullità di quella eseguita dall'odierno ricorrente, effettuata in luogo ed a destinatario diverso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale detta Agenzia è domiciliata ex lege.
4 Passando, ora, all'esame del merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dall'Avv. non possa essere accolta. Parte_1
Come accennato in premessa l'odierno ricorrente ha sostenuto la legittimità dell'istanza di liquidazione del compenso per la sola fase predibattimentale, facendo riferimento al contenuto del Protocollo del 19 gennaio 2024 e sostenendo l'analogia tra l'udienza preliminare oggetto di autonoma liquidazione e l'udienza predibattimentale di cui agli artt. 550 e ss c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 150/2022 ed anticipatoria della fase dibattimentale.
Ciò posto, ritiene questo Giudice – aderendo, sul punto, all'indirizzo già espresso dall'intestata Sezione – che le suindicate ragioni siano immeritevoli di seguito.
Dato per presupposto pacifico che il provvedimento impugnato non ha negato una volta per tutte la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nell'udienza predibattimentale, limitandosi a sostenere che tale decreto si sarebbe dovuto adottare all'esito del dibattimento, tenendo conto di tutta l'attività svolta in tale segmento processuale, appare chiaro che la questione controversa verte sulla interpretazione da dare al termine “fase” contenuto nell'art. 83 d.p.r. 115/2002, con riferimento alla disciplina del processo penale ed in particolare se l'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis c.p.c. - naturalmente nell'ipotesi in cui si chiuda con la fissazione della data di udienza dibattimentale - possa essere definita come “fase” autonoma rispetto a quella del dibattimento.
A fondamento della spiegata opposizione – come detto - l'Avv. Parte_1
pone, nella sostanza, due diverse argomentazioni: la prima fondata sulla previsione di apposita voce di liquidazione all'interno non solo del Protocollo adottato dal Tribunale di Roma, ma anche di altri protocolli sottoscritti in vari uffici giudiziari;
la seconda, di natura sostanziale, riguardante la assimilabilità dell'udienza predibattimentale a quella preliminare, con conseguente necessità di individuare tale udienza, ove anche sfoci nella fissazione dell'udienza dibattimentale, come autonoma fase.
Con riferimento al primo profilo va rammentato che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - i Protocolli conclusi dai rappresentanti dell'Avvocatura e dai Capi degli Uffici giudiziari, contemplanti criteri e tariffe finalizzati ad assicurare una tendenziale uniformità nelle liquidazione, non hanno
5 portata vincolante onde il Giudice – tenuto ad applicare esclusivamente i precetti normativi – non è obbligato all'osservanza di detti Protocolli né ad indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto di discostarsi dalle relative previsioni.
Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, si è così espressa: “Quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise.
Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare
l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. […] Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei compensi professionali” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 20 ottobre 2023,
n. 29184).
D'altro canto, non può non rilevarsi che l'Avv. neppure ha inteso Parte_1 allegare il Protocollo d'intesa invocato a conforto delle proprie ragioni;
il che - anche a voler tacere di quanto sopra evidenziato – non consente alcuna verifica della fondatezza degli assunti svolti.
In relazione al secondo argomento, riguardante l'assimilabilità dell'udienza predibattimentale all'udienza preliminare (che non si dubita che costituisca una fase autonoma), deve rilevarsi che la ricostruzione operata dal ricorrente non appare convincente per le ragioni di seguito esposte:
a. dal punto di vista sistematico, l'udienza ai sensi dell'art. 554 bis c.p.p. è disciplinata all'interno del libro VIII del c.p.p. dedicato al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, nel titolo relativo alla citazione diretta a giudizio, individuandosi come scansione di natura preliminare della fase dibattimentale, con il necessario vaglio in ordine alla regolare costituzione delle parti e con l'eventuale valutazione della fondatezza delle questioni in tema di competenza, connessione, costituzione della parte civile, citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, mentre l'udienza preliminare è disciplinata nel libro V, insieme con le indagini preliminari;
6 b. dal punto di vista della concreta disciplina applicabile, i due istituti si differenziano, in maniera evidente, in relazione al contenuto dei provvedimenti adottabili da parte del Giudice che procede;
in particolare in sede di udienza preliminare è prevista l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p., con cui si dispone l'integrazione delle indagini, ed inoltre di quella ai sensi dell'art. 422 c.p.p., con cui il Giudice dispone anche d'ufficio l'assunzione delle prove di cui appare evidente la decisività, mentre i provvedimenti del Giudice dell'udienza predibattimentale sono resi, ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p. sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553 c.p.p. (che recita il Pubblico
Ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al Giudice, unitamente al fascicolo del Pubblico Ministero). I profili indicati fanno quindi emergere elementi di distinzione dei due istituti che portano a propendere per la non attribuibilità della natura di fase autonoma all'udienza ai sensi dell'art. 554 bis c.p.p.
Né può ritenersi che la circostanza che la liquidazione del compenso per l'attività svolta in udienza predibattimentale abbia luogo soltanto all'esito del dibattimento possa comportare l'impossibilità di apprezzare a pieno il contenuto dell'attività difensiva in concreto espletata, dal momento che il Giudice del dibattimento sarà di necessità una persona fisica diversa rispetto a quella che ha celebrato l'udienza predibattimentale.
Invero, situazione analoga a quella di cui sopra si determina sia nella fase dell'udienza preliminare, nella quale il GUP provvede alla liquidazione del compenso anche per eventuali attività svolte in sede di indagini preliminari (di necessità di fronte ad altro Giudice persona fisica) e sia in ipotesi in cui nel corso del dibattimento muti la persona del Giudice assegnatario del procedimento.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dall'Avv. va Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla rifusione, Parte_1
in favore del , delle spese del presente giudizio, nella misura Controparte_1
liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente
7 espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 40647/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- Condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 462,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oneri di legge.
Così deciso, in Roma, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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