TRIBACQUE
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 04/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:
Dott. NT RO SE Presidente
Dott. Mauro Criscuolo Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Rossana Giannaccari Consigliere di Cassazione
Dott.ssa Cecilia LT Consigliere di Stato- Rel.
Dott. Giorgio Manca Consigliere di Stato
Dott. Sebastiano Zafarana Consigliere di Stato
Dott. Ing. Francesco Napolitano Esperto tecnico
GIUDICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 56/2022, vertito
TRA
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avvocati Damiano Florenzano e
DR AN con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Eugenio
Barrile in Roma, via Oslavia n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Fabrizio Cavallar, JU NA, UK NC, UC NI con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma via Po n. 22;
RESISTENTE
OGGETTO: ANNULLAMENTO
- della deliberazione della Giunta provinciale della Controparte_2
n. 516 del 15 giugno 2021, “Piano di tutela delle acque”;
[...]
- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia CP_2
n. 126 del 22 febbraio 2022, di rigetto della istanza di riesame
[...]
presentata dalla società ; della deliberazione della Giunta provinciale CP_1
della n. 147 dell'8 marzo 2022, di Controparte_2
aggiornamento del “Piano di tutela delle acque”; della relazione istruttoria –
Gruppo di Lavoro - VAS del 10/12/2020; del parere del Comitato Ambiente
del 16/12/2020, impugnati con i motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione della;
Controparte_2
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di rinuncia depositato il 14 aprile 2025;
Relatore, nella udienza collegiale del 26 novembre 2025, il cons. Cecilia
LT;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Con il presente ricorso la società ha impugnato la Controparte_1
deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di n. 516 del CP_2
15 giugno 2021, di approvazione del “Piano di tutela delle acque”; con i motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione n. 126 del 22
febbraio 2022, con cui la Giunta della ha Controparte_2 respinto la istanza di riesame presentata dalla società nonché la CP_1
deliberazione della Giunta provinciale della Controparte_2
n. 147 dell'8 marzo 2022, di aggiornamento del “Piano di tutela delle acque”.
Con il ricorso e con i motivi aggiunti ha dedotto di essere titolare di numerose concessioni di derivazione a fini idroelettrici e ha formulato varie censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio la sostenendo Controparte_2
l'infondatezza delle censure.
Il 14 aprile 2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti con accettazione della Provincia anche per la compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza collegiale del 26 novembre 2025 entrambe le parti hanno dato atto della rinuncia e il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Ai sensi dell'art. 208 del r.d. 1775 del 1933, “Per tutto ciò che non sia
regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del
codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario,
approvati coi regi decreti 6 dicembre 1865, n. 262699, e 14 dicembre 1865,
n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano
applicabili nonché, pei ricorsi previsti nell'art. 143, le norme del titolo III,
capo II, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul consiglio di
Stato”. Tale rinvio deve essere ora riferito, per i giudizi di legittimità, al codice del processo amministrativo (Cass. civ., Sez. Unite, 31 maggio 2023,
n. 15281; 13 ottobre 2017, n. 24146), che all'art. 84 prevede: “la parte può
rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato
speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in
udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo
che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si
oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può
desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del
ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della
sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
L'art. 35 comma 2 lettera c) c.p.a. prevede che il giudice dichiari estinto il giudizio per rinuncia.
Tali disposizioni devono ritenersi applicabili al presente giudizio, in assenza di specifica disciplina del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1735, in forza del sopra richiamato rinvio formale operato dall'art. 208 del detto Regio decreto all'allora vigente Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, R.d. 26
giugno 1924, n. 1054.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato, con principi applicabili anche al presente giudizio, che il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità
dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse al giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271, n. 1275; Sezione II, 13 dicembre 2021, n. 8270; id.
Sezione II, 28 settembre 2021, n. 6526).
Nel caso di specie, la rinuncia è stata espressamente accettata dalla controparte e entrambe le parti del giudizio hanno dato atto della rinuncia all'udienza davanti al giudice delegato nonché all'udienza collegiale del 26
novembre 2026.
Ritiene dunque il Collegio che possa procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35 e 84 comma 3 c.p.a..
Infine, poiché, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., resta attribuito al giudice il potere di regolamentazione delle spese del giudizio, in linea generale poste a carico della parte rinunciante, il Collegio ritiene di procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio, in relazione alla particolarità delle questioni poste dalla controversia e all'accettazione della rinuncia anche in ordine alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cecilia LT NT RO M. SE