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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO AR, all'udienza del 27/11/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3164 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_2
IV , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 SS (ME); P.IVA_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/10/2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Intimazione di pagamento n. 29520249015283907000, notificatagli il 4.10.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito in essa contenuti e, segnatamente:
1- avviso di addebito n. 29520190003439534000, per Euro 1.464,95, notificata, a dire dell' , in data 09/12/2019; Controparte_3
2- avviso di addebito n. 29520190003439837000, per Euro 45,80, notificata, a dire dell' , in data 09/12/2019; Controparte_3
3- avviso di addebito n. 29520190004592128000, per Euro 26.067,81, notificata, a dire dell' , in data 09/12/2019; Controparte_3
4- avviso di addebito n. 29520190004679969000, per Euro 30,55, notificata, a dire dell' , in data 13/01/2020; Controparte_3
5- avviso di addebito n. 29520190005186217000, per Euro 2.735,34, notificata, a dire dell' , in data 13/01/2020; Controparte_3
6- avviso di addebito n. 29520190006011485000, per Euro 1.118,68, notificata, a dire dell' , in data 21/01/2020; Controparte_3
7- avviso di addebito n. 29520200000186133000, per Euro 902,03, notificata, a dire dell' , in data 30/04/2020; Controparte_3
8- avviso di addebito n. 2952021000123481000, per Euro 8.023,55, notificata, a dire dell' , in data 08/12/2021; Controparte_3
9- avviso di addebito n. 29520210002349372000, per Euro 4.228,73, notificata, a dire dell' , in data 08/12/2021; Controparte_3
10- avviso di addebito n. 29520220000826074000, per Euro 4.474,57, notificata, a dire dell' , in data 03/06/2022; Controparte_3
11- avviso di addebito n. 29520220005633871000, per Euro 3.323,15, notificata, a dire dell' , in data 03/02/2023; Controparte_3
12- avviso di addebito n. 29520230000082057000, per Euro 506,38, notificata, a dire dell' , in data 17/02/2023; Controparte_3
13- avviso di addebito n. 29520230000519662000, per Euro 263,34, notificata, a dire dell' , in data 08/06/2023; Controparte_3
14- avviso di addebito n. 29520230001051580000, per Euro 550,27, notificata, a dire dell' , in data 06/10/2023; Controparte_3
Il tutto per un complessivo di euro 53.735,15.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e in ogni caso per mancata esibizione in giudizio degli stessi, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs. 46/1999.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso , mentre l' rimaneva contumace. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare d'ufficio il difetto di competenza territoriale dell'intestato
Tribunale in relazione ai seguenti avvisi di addebito, sottesi all'intimazione oggetto di impugnazione e, segnatamente:
1- avviso di addebito n. 29520190003439534000, per Euro 1.464,95, notificata, a dire dell' , in data 09/12/2019; Controparte_3
2- avviso di addebito n. 29520190003439837000, per Euro 45,80, notificata, a dire dell' , in data 09/12/2019; Controparte_3
4- avviso di addebito n. 29520190004679969000, per Euro 30,55, notificata, a dire dell' , in data 13/01/2020; Controparte_3
6- avviso di addebito n. 29520190006011485000, per Euro 1.118,68, notificata, a dire dell' , in data 21/01/2020; Controparte_3
7- avviso di addebito n. 29520200000186133000, per Euro 902,03, notificata, a dire dell' , in data 30/04/2020; Controparte_3
8- avviso di addebito n. 2952021000123481000, per Euro 8.023,55, notificata, a dire dell' , in data 08/12/2021; Controparte_3
10- avviso di addebito n. 29520220000826074000, per Euro 4.474,57, notificata, a dire dell' , in data 03/06/2022; Controparte_3
12- avviso di addebito n. 29520230000082057000, per Euro 506,38, notificata, a dire dell' , in data 17/02/2023; Controparte_3
13- avviso di addebito n. 29520230000519662000, per Euro 263,34, notificata, a dire dell' , in data 08/06/2023; Controparte_3
14- avviso di addebito n. 29520230001051580000, per Euro 550,27, notificata, a dire dell' , in data 06/10/2023. Controparte_3
Essi, infatti, hanno ad oggetto il versamento di somme relative a “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” e sono stati richiesti dall' sede di Messina, con ciò radicando, ex art. 444, CP_1 comma 3 c.p.c., la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta entro il termine di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Venendo al merito del giudizio, relativamente ai residui avvisi di addebito per i quali sussiste la competenza di questo Tribunale, propone opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520249015283907000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per la mancata produzione degli stessi, essendo tali vizi di tipo formale.
Ad ogni buon conto, l'opposizione è tempestiva e, quindi, ammissibile anche in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
L'esame dei vizi formali (nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti o per la loro mancata esibizione in giudizio) può essere esaminata congiuntamente all'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative agli avvisi di addebito sottostanti alla CP_1 intimazione.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' è possibile ricostruire i seguenti CP_1 atti interruttivi della prescrizione.
3- avviso di addebito n. 29520190004592128000, per Euro 26.067,81, risulta notificato, a mezzo raccomandata A/R, in data 09/12/2019;
5- avviso di addebito n. 29520190005186217000, per Euro 2.735,34, risulta notificato, a mezzo raccomandata A/R, in data 13/01/2020;
9- avviso di addebito n. 29520210002349372000, per Euro 4.228,73, risulta notificato, a mezzo pec, in data 08/12/2021;
11- avviso di addebito n. 29520220005633871000, per Euro 3.323,15, risulta notificato, a mezzo pec, in data 03/02/2023. Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_2 CP_1 doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021; l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520249015283907000 (4.10.2024), non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito sopra indicati.
La produzione documentale dell' , che ha dimostrato l'esistenza e la regolare notifica di CP_1 tutti i suddetti avvisi di addebito, rende infondati i motivi di opposizione relativi ai vizi formali di nullità dell'intimazione per mancanza degli atti presupposti o per mancata notifica degli stessi.
In definitiva, l'opposizione va rigettata per quanto di competenza di questo Tribunale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Possono essere compensate con riferimento ad che non ha svolto difese nel presente CP_2 giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ,
contro
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 CP_1
RAPP.TE P.T. e l' in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato CP_2 il giorno 23/10/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ( ; Controparte_2 CP_2 - Dichiara la propria incompetenza territoriale, in relazione ai seguenti avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, segnatamente:
1- avviso di addebito n.
29520190003439534000; 2- avviso di addebito n. 29520190003439837000, 4- avviso di addebito n. 29520190004679969000, 6- avviso di addebito n. 29520190006011485000, 7- avviso di addebito n. 29520200000186133000, 8- avviso di addebito n.
2952021000123481000, 10- avviso di addebito n. 29520220000826074000, 12- avviso di addebito n. 29520230000082057000, 13- avviso di addebito n. 29520230000519662000, 14- avviso di addebito n. 29520230001051580000, in relazione ai quali sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Rigetta l'opposizione per quanto di competenza di questo Tribunale;
- Compensa le spese del giudizio tra e l Parte_1 CP_2
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in euro 4.201,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 27/11/2025 .
Il Giudice
ET AO AR