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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1686/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
07/08/1975, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore,
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...], , Per_1 C.F._2 CP_2
C.F. , nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Cardinal Salotti n. 5, in proprio e quali eredi di , deceduto il 21.08.2013 in Viterbo, Persona_2
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_3 C.F._4
in Montefiascone (VT), via Cardinal Salotti n. 5, nella qualità di convivente, CP_4
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
del Gesù n. 22 e , C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
14.12.1981 e ivi residente in [...], quali eredi deceduto il Persona_3
28.05.2016, fratello di , , C.F. , Persona_2 Controparte_6 C.F._7 nata a [...] il [...], C.F. CP_7
, nato a [...] il [...] e , C.F. C.F._8 CP_8
, nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Piombo Sebastiano n. 5, in qualità di eredi di , deceduto il 21.08.2017, fratello di Persona_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Mion, con domicilio eletto in Persona_2
Viterbo, via Cavour n. 97, studio dell'Avv. Domenico Gorziglia;
Attori
1 Nei confronti di
, (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_9 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco.
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli attori chiedevano di accertare la responsabilità dell'
[...]
per la perdita di chance di sopravvivenza del parente , deceduto in data CP_10 Persona_2
21.08.2013 presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo, e di condannare la convenuta al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
La causa petendi veniva fondata sulle conclusioni contenute nella relazione del CTU dott.ssa
[...]
nominata nel procedimento per ATP n. 1712/2019 R.G. svoltosi innanzi al Persona_5
Tribunale di Viterbo, secondo cui doveva ravvisarsi la responsabilità dell'Ospedale Belcolle per il ritardo diagnostico-terapeutico della sindrome coronarica acuta, con conseguente perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 25%.
In particolare, secondo la tesi di parte attrice, la struttura che aveva avuto in cura Persona_2
aveva omesso gli accertamenti diagnostici (ecocardiogramma e valutazione cardiologica) necessari per confermare la sindrome coronarica acuta, aveva omesso la coronografia con eventuale angioplastica in urgenza ed aveva ritardato il trasferimento in UTIC del paziente, nonostante fosse giunto al pronto soccorso in codice giallo inviato dall'Ospedale di Montefiascone. Inoltre, veniva ravvisata anche una lacunosa tenuta della cartella clinica, mancando il referto degli esami del sangue per la determinazione degli enzimi miocardici.
Le condotte omissive e dilatorie, a giudizio degli attori, avevano privato il della possibilità Per_2 di beneficiare dell'angioplastica, che avrebbe consentito la rimozione del trombo coronarico che ostruiva il ramo discendente anteriore della coronaria sinistra, con ciò pregiudicando la possibilità di ulteriore sopravvivenza, essendo nel frattempo intervenuto il decesso per improvvisa dispnea ingravescente.
Alla luce delle compendiate condotte colpose, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla perdita del rapporto parentale.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Parte_1
domanda rispetto a , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_11
2
[...] , che non erano stati parte del procedimento per ATP previsto dall'art. 8 della CP_7 CP_8
L. 24/2017 (decreto Gelli-Bianco), promosso esclusivamente da e dai figli Controparte_1
e Inoltre, eccepiva anche la prescrizione quinquennale del diritto al Per_1 CP_2
risarcimento del danno, essendo il decesso intervenuto nell'agosto 2013.
Con riferimento alla condotta dei sanitari precisava che il trattamento diagnostico e terapeutico era stato corretto, in quanto il decesso si era verificato per improvviso arresto cardiorespiratorio associato a dissociazione elettromeccanica in un paziente che si trovava già in condizioni compromesse, avuto riguardo al fatto che la sintomatologia era insorta già due giorni prima.
Infatti, il CTU aveva sostenuto che il paziente era deceduto improvvisamente, pur essendo asintomatico ed in condizioni cliniche ed emodinamiche stabili, e che non era possibile esprimersi sulla causa del decesso, né formulare un giudizio controfattuale secondo cui la tempestiva effettuazione dell'angioplastica avrebbe evitato l'evento fatale.
In conclusione, considerato che la morte si era verificata in conseguenza di un imprevedibile aggravamento delle condizioni cliniche, escludeva ogni colpa dei sanitari e della struttura, chiedendo il rigetto della domanda.
3. Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e, all'udienza del 26.04.2023, si procedeva all'escussione dei testimoni.
Dopo un rinvio per la sostituzione del giudicante, veniva disposta l'acquisizione della relazione redatta nel procedimento per ATP n. 1712/2019 R.G.
Successivamente, verificata l'impossibilità di un bonario componimento della lite, si procedeva al mutamento del rito e, all'udienza del 04.12.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' CP_10
con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da CP_3 CP_4 [...]
, , . CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
In linea di diritto appare pacifica l'applicabilità nel presente giudizio della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 della L. 8 marzo 2017 n. 24.
Non può condividersi, sul punto, la tesi attorea secondo cui, essendo il decesso del Per_2 intervenuto nell'anno 2013, la normativa applicabile sarebbe quella in precedenza prevista dal decreto Balduzzi, che non contemplava la citata condizione di procedibilità.
Invero, in materia processuale, vale il principio tempus regit actum, in forza del quale l'atto processuale è sottoposto alla legge vigente nel momento in cui esso viene ad esistenza (Cass.
3 13165/2016 e Cass. 5823/2019). Pertanto, considerato che l'azione risarcitoria è stata proposta con ricorso depositato in data 11.07.2022, deve ritenersi che la domanda sia assoggettata alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 della L. 8 marzo 2017 n. 24.
Ne consegue che, essendo stato il giudizio di ATP n. 1712/2019 R.G. proposto esclusivamente da e dai figli e (cfr. documento n. 9 del ricorso), la Controparte_1 Per_1 CP_2
domanda risarcitoria proposta in questa sede da , CP_3 CP_4 Controparte_5
deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_6 CP_7 CP_8
5. Nel merito la domanda risarcitoria, per la residua parte procedibile, deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice osserva che, sul piano dell'inquadramento dogmatico, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento (nel caso di specie, come da incontestate risultanze di fatto, effettuandone l'accettazione, disponendone il ricovero, compilando la relativa cartella clinica ed eseguendo il trattamento all'interno della struttura ospedaliera pubblica), con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive – c.d. contratto di spedalità (sul quale tra le molte, Cass. S.U. n. 577 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022) – idoneo a fondare, nell'ipotesi di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi.
Dunque, l'azione proposta nel caso scrutinato deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 7 co.1 della L. 8 marzo 2017 n. 24 e la responsabilità della convenuta dovrà essere valutata alla luce del disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c.
Più in dettaglio, nel caso in scrutinio, la responsabilità della struttura è stata invocata dagli attori asserendo l'esistenza di un colpevole ritardo diagnostico-terapeutico rispetto all'intervento di angioplastica primaria, che avrebbe privato il del 25% della probabilità di sopravvivenza. Per_2
La questione della perdita di chance di sopravvivenza deve essere inquadrata nell'alveo delle coordinate nomofilattiche recentemente compendiate dalla Terza Sezione Civile della Suprema
Corte con la sentenza n. 26851/2023.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che la possibilità perduta di vivere più a lungo, differente dal danno da premorienza inteso quale minor vissuto risarcibile solo iure proprio, costituisce essa stessa l'evento di danno (cfr. Cass. 15991/2011, Cass. 5641/2018, Cass. 28993/2019, Cass.12906/2020 e
Cass. 2261/22), che può legittimare il risarcimento del danno non quando si tratti di una mera ipotesi o speranza, ma solo se, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza
4 rispetto a quella concreta possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita, messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico. Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che alla condotta colpevole sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore, in termini di possibile ulteriore sopravvivenza, tenuto conto di tutti i dati del caso concreto alla luce dei quali predicarsi l'esistenza di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivere un lasso temporale ancora più lungo.
Pertanto, ove vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance.
Orbene, nel caso in scrutinio, difetta sia la certezza del nesso eziologico fra l'asserito errore terapeutico e la possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita, sia la serietà, apprezzabilità, concretezza della invocata possibilità.
Infatti, gli elementi istruttori rinvenienti dalla relazione di ATP non forniscono alcuna certezza circa la ricostruzione della sequenza causale.
Il CTU, a pag. 14 della relazione, ha affermato espressamente che i reperti anatomo-istopatologici non consentono di stabilire se la causa del decesso, intervenuto improvvisamente quando il paziente era asintomatico ed in condizioni cliniche ed emodinamiche stabili, sia dipesa dalla completa ostruzione trombotica della coronaria discendente anteriore sinistra, ovvero da un disturbo elettrico correlato alla progressione dell'infarto.
Solo nel primo caso (ostruzione trombotica), infatti, l'angioplastica coronarica, di cui gli attori rimproverano l'omissione, avrebbe potuto evitare il decesso. Nel secondo caso (disturbo elettrico), invece, l'angioplastica avrebbe avuto molte meno probabilità di successo. Nell'uno e nell'altro caso il CTU non precisa la percentuale di rischio sfavorevole.
In ordine alla probabilità di ulteriore sopravvivenza stimata nella percentuale del 25%, il CTU ha dichiarato di non poterla dimostrare scientificamente, e che essa è “orientativa, in quanto stimata empiricamente”.
Ebbene le conclusioni del CTU evidentemente non consentono né di ricostruire il percorso eziologico fra l'omissione terapeutica rimproverata (angioplastica) ed il decesso, di cui è rimasta ignota la causa, né di individuare una seria, apprezzabile e concreta possibilità di vivere più a lungo nel caso di tempestivo intervento, essendo la chance orientativa e non dimostrabile empiricamente.
Pertanto, difettando gli elementi costitutivi della lesione lamentata (perdita di chance), la domanda risarcitoria non può essere accolta.
5 Le spese di lite devono essere compensate, considerato che, a fronte del rigetto della domanda per mancanza di prova sulla perdita di chance di sopravvivenza, deve darsi rilievo al fatto che il CTU ha, comunque, ravvisato un rimproverabile ritardo organizzativo della struttura ospedaliera.
Per le medesime ragioni, le spese di ATP devono essere poste a carico della parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda proposta da CP_3 CP_4 [...]
, , ; CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
2) Rigetta la domanda proposta da e perché infondata Controparte_1 Per_1 CP_2
per le ragioni indicate in parte motiva;
3) Compensa integralmente le spese di lite e pone a carico delle parti in solido le spese di CTU e di ATP.
Così deciso in Viterbo, 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1686/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
07/08/1975, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore,
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...], , Per_1 C.F._2 CP_2
C.F. , nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Cardinal Salotti n. 5, in proprio e quali eredi di , deceduto il 21.08.2013 in Viterbo, Persona_2
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente CP_3 C.F._4
in Montefiascone (VT), via Cardinal Salotti n. 5, nella qualità di convivente, CP_4
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
del Gesù n. 22 e , C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._6
14.12.1981 e ivi residente in [...], quali eredi deceduto il Persona_3
28.05.2016, fratello di , , C.F. , Persona_2 Controparte_6 C.F._7 nata a [...] il [...], C.F. CP_7
, nato a [...] il [...] e , C.F. C.F._8 CP_8
, nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Piombo Sebastiano n. 5, in qualità di eredi di , deceduto il 21.08.2017, fratello di Persona_4
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Mion, con domicilio eletto in Persona_2
Viterbo, via Cavour n. 97, studio dell'Avv. Domenico Gorziglia;
Attori
1 Nei confronti di
, (C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_9 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco.
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli attori chiedevano di accertare la responsabilità dell'
[...]
per la perdita di chance di sopravvivenza del parente , deceduto in data CP_10 Persona_2
21.08.2013 presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo, e di condannare la convenuta al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
La causa petendi veniva fondata sulle conclusioni contenute nella relazione del CTU dott.ssa
[...]
nominata nel procedimento per ATP n. 1712/2019 R.G. svoltosi innanzi al Persona_5
Tribunale di Viterbo, secondo cui doveva ravvisarsi la responsabilità dell'Ospedale Belcolle per il ritardo diagnostico-terapeutico della sindrome coronarica acuta, con conseguente perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 25%.
In particolare, secondo la tesi di parte attrice, la struttura che aveva avuto in cura Persona_2
aveva omesso gli accertamenti diagnostici (ecocardiogramma e valutazione cardiologica) necessari per confermare la sindrome coronarica acuta, aveva omesso la coronografia con eventuale angioplastica in urgenza ed aveva ritardato il trasferimento in UTIC del paziente, nonostante fosse giunto al pronto soccorso in codice giallo inviato dall'Ospedale di Montefiascone. Inoltre, veniva ravvisata anche una lacunosa tenuta della cartella clinica, mancando il referto degli esami del sangue per la determinazione degli enzimi miocardici.
Le condotte omissive e dilatorie, a giudizio degli attori, avevano privato il della possibilità Per_2 di beneficiare dell'angioplastica, che avrebbe consentito la rimozione del trombo coronarico che ostruiva il ramo discendente anteriore della coronaria sinistra, con ciò pregiudicando la possibilità di ulteriore sopravvivenza, essendo nel frattempo intervenuto il decesso per improvvisa dispnea ingravescente.
Alla luce delle compendiate condotte colpose, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla perdita del rapporto parentale.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Parte_1
domanda rispetto a , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_11
2
[...] , che non erano stati parte del procedimento per ATP previsto dall'art. 8 della CP_7 CP_8
L. 24/2017 (decreto Gelli-Bianco), promosso esclusivamente da e dai figli Controparte_1
e Inoltre, eccepiva anche la prescrizione quinquennale del diritto al Per_1 CP_2
risarcimento del danno, essendo il decesso intervenuto nell'agosto 2013.
Con riferimento alla condotta dei sanitari precisava che il trattamento diagnostico e terapeutico era stato corretto, in quanto il decesso si era verificato per improvviso arresto cardiorespiratorio associato a dissociazione elettromeccanica in un paziente che si trovava già in condizioni compromesse, avuto riguardo al fatto che la sintomatologia era insorta già due giorni prima.
Infatti, il CTU aveva sostenuto che il paziente era deceduto improvvisamente, pur essendo asintomatico ed in condizioni cliniche ed emodinamiche stabili, e che non era possibile esprimersi sulla causa del decesso, né formulare un giudizio controfattuale secondo cui la tempestiva effettuazione dell'angioplastica avrebbe evitato l'evento fatale.
In conclusione, considerato che la morte si era verificata in conseguenza di un imprevedibile aggravamento delle condizioni cliniche, escludeva ogni colpa dei sanitari e della struttura, chiedendo il rigetto della domanda.
3. Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e, all'udienza del 26.04.2023, si procedeva all'escussione dei testimoni.
Dopo un rinvio per la sostituzione del giudicante, veniva disposta l'acquisizione della relazione redatta nel procedimento per ATP n. 1712/2019 R.G.
Successivamente, verificata l'impossibilità di un bonario componimento della lite, si procedeva al mutamento del rito e, all'udienza del 04.12.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' CP_10
con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da CP_3 CP_4 [...]
, , . CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
In linea di diritto appare pacifica l'applicabilità nel presente giudizio della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 della L. 8 marzo 2017 n. 24.
Non può condividersi, sul punto, la tesi attorea secondo cui, essendo il decesso del Per_2 intervenuto nell'anno 2013, la normativa applicabile sarebbe quella in precedenza prevista dal decreto Balduzzi, che non contemplava la citata condizione di procedibilità.
Invero, in materia processuale, vale il principio tempus regit actum, in forza del quale l'atto processuale è sottoposto alla legge vigente nel momento in cui esso viene ad esistenza (Cass.
3 13165/2016 e Cass. 5823/2019). Pertanto, considerato che l'azione risarcitoria è stata proposta con ricorso depositato in data 11.07.2022, deve ritenersi che la domanda sia assoggettata alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 della L. 8 marzo 2017 n. 24.
Ne consegue che, essendo stato il giudizio di ATP n. 1712/2019 R.G. proposto esclusivamente da e dai figli e (cfr. documento n. 9 del ricorso), la Controparte_1 Per_1 CP_2
domanda risarcitoria proposta in questa sede da , CP_3 CP_4 Controparte_5
deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_6 CP_7 CP_8
5. Nel merito la domanda risarcitoria, per la residua parte procedibile, deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice osserva che, sul piano dell'inquadramento dogmatico, nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN per la sottoposizione ad un intervento medico chirurgico e la struttura lo prenda in carico ai fini dell'intervento (nel caso di specie, come da incontestate risultanze di fatto, effettuandone l'accettazione, disponendone il ricovero, compilando la relativa cartella clinica ed eseguendo il trattamento all'interno della struttura ospedaliera pubblica), con la medesima si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive – c.d. contratto di spedalità (sul quale tra le molte, Cass. S.U. n. 577 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022) – idoneo a fondare, nell'ipotesi di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi.
Dunque, l'azione proposta nel caso scrutinato deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 7 co.1 della L. 8 marzo 2017 n. 24 e la responsabilità della convenuta dovrà essere valutata alla luce del disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c.
Più in dettaglio, nel caso in scrutinio, la responsabilità della struttura è stata invocata dagli attori asserendo l'esistenza di un colpevole ritardo diagnostico-terapeutico rispetto all'intervento di angioplastica primaria, che avrebbe privato il del 25% della probabilità di sopravvivenza. Per_2
La questione della perdita di chance di sopravvivenza deve essere inquadrata nell'alveo delle coordinate nomofilattiche recentemente compendiate dalla Terza Sezione Civile della Suprema
Corte con la sentenza n. 26851/2023.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che la possibilità perduta di vivere più a lungo, differente dal danno da premorienza inteso quale minor vissuto risarcibile solo iure proprio, costituisce essa stessa l'evento di danno (cfr. Cass. 15991/2011, Cass. 5641/2018, Cass. 28993/2019, Cass.12906/2020 e
Cass. 2261/22), che può legittimare il risarcimento del danno non quando si tratti di una mera ipotesi o speranza, ma solo se, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza
4 rispetto a quella concreta possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita, messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico. Dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che alla condotta colpevole sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore, in termini di possibile ulteriore sopravvivenza, tenuto conto di tutti i dati del caso concreto alla luce dei quali predicarsi l'esistenza di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivere un lasso temporale ancora più lungo.
Pertanto, ove vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance.
Orbene, nel caso in scrutinio, difetta sia la certezza del nesso eziologico fra l'asserito errore terapeutico e la possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita, sia la serietà, apprezzabilità, concretezza della invocata possibilità.
Infatti, gli elementi istruttori rinvenienti dalla relazione di ATP non forniscono alcuna certezza circa la ricostruzione della sequenza causale.
Il CTU, a pag. 14 della relazione, ha affermato espressamente che i reperti anatomo-istopatologici non consentono di stabilire se la causa del decesso, intervenuto improvvisamente quando il paziente era asintomatico ed in condizioni cliniche ed emodinamiche stabili, sia dipesa dalla completa ostruzione trombotica della coronaria discendente anteriore sinistra, ovvero da un disturbo elettrico correlato alla progressione dell'infarto.
Solo nel primo caso (ostruzione trombotica), infatti, l'angioplastica coronarica, di cui gli attori rimproverano l'omissione, avrebbe potuto evitare il decesso. Nel secondo caso (disturbo elettrico), invece, l'angioplastica avrebbe avuto molte meno probabilità di successo. Nell'uno e nell'altro caso il CTU non precisa la percentuale di rischio sfavorevole.
In ordine alla probabilità di ulteriore sopravvivenza stimata nella percentuale del 25%, il CTU ha dichiarato di non poterla dimostrare scientificamente, e che essa è “orientativa, in quanto stimata empiricamente”.
Ebbene le conclusioni del CTU evidentemente non consentono né di ricostruire il percorso eziologico fra l'omissione terapeutica rimproverata (angioplastica) ed il decesso, di cui è rimasta ignota la causa, né di individuare una seria, apprezzabile e concreta possibilità di vivere più a lungo nel caso di tempestivo intervento, essendo la chance orientativa e non dimostrabile empiricamente.
Pertanto, difettando gli elementi costitutivi della lesione lamentata (perdita di chance), la domanda risarcitoria non può essere accolta.
5 Le spese di lite devono essere compensate, considerato che, a fronte del rigetto della domanda per mancanza di prova sulla perdita di chance di sopravvivenza, deve darsi rilievo al fatto che il CTU ha, comunque, ravvisato un rimproverabile ritardo organizzativo della struttura ospedaliera.
Per le medesime ragioni, le spese di ATP devono essere poste a carico della parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda proposta da CP_3 CP_4 [...]
, , ; CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
2) Rigetta la domanda proposta da e perché infondata Controparte_1 Per_1 CP_2
per le ragioni indicate in parte motiva;
3) Compensa integralmente le spese di lite e pone a carico delle parti in solido le spese di CTU e di ATP.
Così deciso in Viterbo, 26.02.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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