Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2709/2023 R.G.
TRIBUNALE di FORLÌ
– Sezione Civile –
Il Giudice dott. Danilo Maffa
letti gli atti del procedimento iscritto al n° 2709/2023 R.G. e promosso dal in persona dell'amministratore pro tempore, sito in Forlì, Parte_1 via Tramazzo nn. 9-11-13, c.f. , rappresentato e difeso giusta delega in atti P.IVA_1 dall'avv. Fabrizio Andrea Farolfi del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, via Quartaroli n° 42, presso lo studio del suddetto difensore,
- ricorrente contro nato a [...] il [...], ivi residente in [...]-11-13, CP_1
c.f. ; C.F._1
- resistente contumace
la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza ex artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c. originariamente fissata per il 15 maggio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria al ricorrente – quale unica parte costituita – il decreto ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. reso dallo scrivente Giudice in data 11 marzo 2025; che con “note di trattazione scritta” depositate in data 7 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto all'adìto Tribunale di Forlì di “accertare e dichiarare che il Parte_1
IG. , nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._1
Via Tramazzo n.9-11-13, ha accettato tacitamente l'eredità della defunta madre IG.ra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , deceduta a Per_1 C.F._2
Forlì il 11/2/2019, avendo lo stesso compiuto, con riguardo all'immobile sito in Comune di
Forlì (Fc), Via Tramazzo n.9, piano S1-1, censito nel catasto fabbricati di detto Comune, al foglio 141, particella 181, sub 4, categoria A/4, classe 4, vani 6,5, atti manifestanti la volontà di accettazione;
-Vinte le spese di lite;
- Ordinare al Conservatore dei RR. II. di Forlì di provvedere, ai sensi dell'art.2648 c.c., alla trascrizione dell' emananda sentenza con esonero di responsabilità”, formulando istanze istruttorie e dichiarando espressamente di rinunciare alla lettura del dispositivo di sentenza e della motivazione in presenza;
che alla discussione prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. il ricorrente ha pertanto provveduto mediante il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in argomento;
1
la causa con motivazione contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281-decies e segg. c.p.c. depositato in data 18 ottobre 2023, ritualmente notificato a il successivo 21 ottobre 2023, il – quale CP_1 Parte_1 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°
127/2023 R.G.Es. di questo Tribunale, ha adìto il Tribunale di Forlì chiedendo di “accertare
e dichiarare che il IG. (…) ha accettato tacitamente l'eredità della defunta CP_1 madre IG.ra (…) avendo lo stesso compiuto, con riguardo all'immobile sito Persona_1 in Comune di Forlì (Fc), Via Tramazzo n.9, piano S1-1, censito nel catasto fabbricati di detto
Comune, al foglio 141, particella 181, sub 4, categoria A/4, classe 4, vani 6,5, atti manifestanti la volontà di accettazione”, ciò al fine di consentire l'utile prosecuzione della procedura esecutiva già sopra citata, come da disposizioni del G.E. del 5 ottobre 2023.
Disposta la comparizione delle parti e non costituitosi in giudizio il resistente , CP_1 avendo rinunziato parte ricorrente alle proprie istanze istruttorie – comunque superflue ai fini della decisione stante l'evidente natura documentale della controversia – la causa viene quindi decisa mercè la presente sentenza.
* * * * * *
Si rileva in primo luogo che, avendo il rinunziato alle proprie istanze Parte_1 istruttorie (contenute nell'originario ricorso ex artt. 281-decies e segg. c.p.c.) con “note di trattazione scritta” depositate in data 26 giugno 2024 (laddove è stato testualmente dedotto che “la presente causa risulta quindi matura per essere decisa senza che vi sia la necessità di espletare istruttoria”), devono reputarsi inammissibili in rito quelle da ultimo riproposte con “note di trattazione scritta” depositate in data 7 maggio 2025.
Ciò posto, nel merito del ricorso ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Incontestata – oltre che documentale – la sussistenza in capo all'odierno resistente della qualità di chiamato all'eredità morendo dismessa dalla defunta madre , nata a Persona_1
IG TU (CS) il 14 dicembre 1933, c.f. , deceduta a Forlì l'11 C.F._2 febbraio 2019 (come da dichiarazione di successione registrata a Forlì il 25 settembre 2019 al n° 279751, vol. 88888, trascritta a Forlì il successivo 17 ottobre 2019, art. 11812), trattandosi di circostanza che emerge senza incertezze dalle ispezioni ipotecarie e catastali in atti e dall'ulteriore documentazione inerente alla pendente procedura esecutiva n° 127/2023
R.G.Es.Imm. di questo Tribunale, osserva in primo luogo il Tribunale che, per quanto
2 concerne la voltura catastale dell'immobile oggetto di successione, per giurisprudenza costante “le volture/variazioni catastali hanno valenza dal punto di vista civilistico ai fini dell'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Detto atto, contrariamente alla mera denuncia di successione, avendo rilevanza sia fiscale che civile, è atto significativo per dimostrare l'avvenuta accettazione tacita di eredità” [così di recente Tribunale Novara sez. I, 20 maggio 2022 n° 286; in senso conforme si vedano Tribunale di Spoleto sez. I, 28 settembre 2023 n° 711, Tribunale di
Palermo sez. II, 8 maggio 2023 n° 2150, Tribunale di Torino sez. II, 8 febbraio 2023 n° 578,
Cass. Civ. sez. III, ordinanza del 14 aprile 2022 n° 12259, in parte motiva, Corte d'Appello di Brescia sez. II, 6 dicembre 2021 n° 1594, e Tribunale di Monza sez. IV, 16 dicembre 2022 n° 2557, secondo cui “l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti fiscali
e civili, quali la voltura catastale. Quando il chiamato all'eredità pone in essere atti che postulano l'acquisto dell'eredità (e non si traducano nel mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni), si ha accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c..
Pertanto tra gli atti che possono integrare accettazione tacita dell'eredità va considerata la voltura catastale dei beni, purché effettuata dal chiamato all'eredità che intenda accettare l'eredità o su delega dello stesso;
allo stesso modo, va escluso che la mera denuncia di successione o il pagamento delle imposte successorie possano configurare l'univoca volontà di accettare l'eredità”; in senso conforme si veda anche Cass. Civ. sez. VI, 30 aprile 2021 n°
11478].
Fermo restando quanto sinora osservato, emerge altresì dagli atti di causa come l'odierno resistente sia in effetti residente in [...] - int. 4, vale a dire presso l'immobile oggetto di pignoramento e rientrante nell'asse ereditario (cfr. certificato di residenza in atti, allegato dal Condominio ricorrente sub doc. n° 11); a ciò si aggiunga che anche la notifica effettuata dal ricorrente nel corso del presente giudizio è avvenuta presso l'immobile in argomento, perfezionandosi “a mani proprie” del destinatario , CP_1 trovando quindi applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 485 c.c. a mente del quale “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Si aggiunga altresì che, come ritualmente documentato in atti dal Parte_1 successivamente al decesso della madre l'odierno resistente ha provveduto al pagamento delle quote condominiali effettuando plurimi e costanti versamenti (€ 237,00 il 6 agosto 2019, €
1.000,00 il 2 dicembre 2019, € 250,00 il 14 gennaio 2020, € 1.500,00 il 12 marzo 2021, €
900,00 il 12 luglio 2021, € 1.200,00 il 14 dicembre 2021 ed € 1.000,00 il 1° marzo 2022: cfr. all. n° 12), condotte anche queste che – viepiù alla luce di tutto quanto sinora osservato – risultano sintomatiche dell'intenzione del chiamato di accettare l'eredità morendo dismessa dalla madre (si veda in questo senso di recente Corte d'Appello di Milano, 14 luglio 2023 n°
2318).
Alla luce di quanto sopra evidenziato la domanda avanzata dal deve Parte_1 pertanto trovare accoglimento in questa sede, essendo stato accertato che il resistente CP_1
quale erede della defunta madre per tacita accettazione ai sensi e per
[...] Persona_1
3 gli effetti di cui all'art. 476 c.c., è divenuto pieno ed intero proprietario dell'immobile sito nel
Comune di Forlì alla via Tramazzo n° 9, piano S1-1, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 141, particella 181, sub. 4, categoria A/4, classe 4, vani 6,5, rendita
€ 386,05.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e, in difetto di notula, vanno poste a carico di nella congrua misura indicata in dispositivo, facendo riferimento ai CP_1 valori minimi tabellari di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre
2022) applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo ai procedimenti di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, quantificato sulla scorta di quanto dichiarato in ricorso dal , stante l'estrema semplicità oltre che la breve Parte_1 durata del giudizio, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara che nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, è erede della madre , nata a [...] il C.F._1 Persona_1
14 dicembre 1933, c.f. , deceduta a Forlì l'11 febbraio 2019, essendo C.F._2 pertanto divenuto pieno ed intero proprietario del compendio ereditario in virtù di accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.;
visto l'art. 2648 co. 3° c.c., ordina al Direttore pro tempore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì
– Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza con riferimento all'immobile sito nel Comune di Forlì alla via Tramazzo n° 9, piano S1-1, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 141, particella 181, sub. 4, categoria A/4, classe 4, vani 6,5, rendita catastale € 386,05; condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del CP_1 ricorrente in persona dell'amministratore pro tempore, spese che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 1.971,75 (di cui € 271,75 per esborsi, € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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