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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/08/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 181/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
(C.F. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Marroni giusta procura in atti
Resistente
E
(c.f. , in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, deduceva: - di aver ricevuto, in data Parte_1
30.11.2021, l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000 con la quale veniva chiesto il versamento della complessiva somma di € 36.717,74 per l'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria;
- che l'opposizione riguarda esclusivamente il seguente avviso di addebito:
1) avviso di addebito n. 39420150001859148000 asseritamente notificato in data 18.12.2015, per contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, dell'importo di € 3.651,29; - che l'intimazione di pagamento era da considerarsi illegittima per l'omessa e/o irregolare notifica del sotteso avviso di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare gli avvisi di addebito n. 39420150001859148000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la tardività CP_3 dell'opposizione; - la regolare notifica dell'avviso di addebito;
- la non intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
Si costituiva altresì, l' eccependo: - l'imputabilità all'ente Controparte_1 impositore di eventuali irregolarità attinenti la notifica dell'avviso di addebito;
- la regolare notifica degli atti di competenza dell'ente riscossore a seguito della formazione del ruolo;
- la non intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 22.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, sia Controparte_1 dell' quale ente impositore per i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito sotteso CP_3 all'atto opposto.
Considerate le doglianze di parte ricorrente non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione, in quanto nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 617 c.p.c. in quanto parte ricorrente lamenta in via principale la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 39420150001859148000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta e conseguentemente la prescrizione del credito contributivo portato.
Pertanto, secondo la tesi difensiva di parte ricorrente, nel caso in esame non vi sarebbe stato consolidamento del credito.
Ciò premesso, ancora in via preliminare, deve evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione. Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n.
16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dallo stesso portati.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è provata la Controparte_4 tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato, dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' né a diversa conclusione sul punto può giungersi per il tramite dell'avviso di ricevimento CP_3 prodotto come allegato 2 da in quanto dallo stesso non è possibile evincere come sia Controparte_1 ricollegabile all'avviso di addebito in contestazione e quindi ai crediti contributivi dallo stesso portati.
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore, deve rilevarsi che la produzione documentale effettuata in allegato alla memoria di costituzione, non è idonea a riscontrare il corretto svolgimento della procedura di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. e pertanto la notifica in questione non può ritenersi correttamente effettuata,
Considerato quanto sin qui esposto, il primo atto di cui risulta provata la notifica al ricorrente è quindi l'intimazione di pagamento 2021. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in contestazione, avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2014, il termine di CP_3 prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 risulta spirato.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ed ogni ulteriore questione e/o eccezione ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi porre le stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, con liquidazione ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 181/2022, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420150001859148000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna l' in persona del L.R.P.T. e , in persona del CP_3 Controparte_1
L.R.P.T, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 894,60 oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 08.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 181/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gioiosa Parte_1 C.F._1
Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente E
(C.F. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Marroni giusta procura in atti
Resistente
E
(c.f. , in persona del Legale Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla via Matteotti 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, deduceva: - di aver ricevuto, in data Parte_1
30.11.2021, l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000 con la quale veniva chiesto il versamento della complessiva somma di € 36.717,74 per l'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria;
- che l'opposizione riguarda esclusivamente il seguente avviso di addebito:
1) avviso di addebito n. 39420150001859148000 asseritamente notificato in data 18.12.2015, per contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, dell'importo di € 3.651,29; - che l'intimazione di pagamento era da considerarsi illegittima per l'omessa e/o irregolare notifica del sotteso avviso di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare gli avvisi di addebito n. 39420150001859148000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la tardività CP_3 dell'opposizione; - la regolare notifica dell'avviso di addebito;
- la non intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
Si costituiva altresì, l' eccependo: - l'imputabilità all'ente Controparte_1 impositore di eventuali irregolarità attinenti la notifica dell'avviso di addebito;
- la regolare notifica degli atti di competenza dell'ente riscossore a seguito della formazione del ruolo;
- la non intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 22.01.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto ente che ha emesso l'intimazione di pagamento impugnata, sia Controparte_1 dell' quale ente impositore per i crediti contributivi di cui all'avviso di addebito sotteso CP_3 all'atto opposto.
Considerate le doglianze di parte ricorrente non può trovare accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione, in quanto nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 617 c.p.c. in quanto parte ricorrente lamenta in via principale la mancata notifica dell'avviso di addebito n. 39420150001859148000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta e conseguentemente la prescrizione del credito contributivo portato.
Pertanto, secondo la tesi difensiva di parte ricorrente, nel caso in esame non vi sarebbe stato consolidamento del credito.
Ciò premesso, ancora in via preliminare, deve evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione. Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n.
16412/2007; Cass. n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n. 24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi dallo stesso portati.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è provata la Controparte_4 tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito sopra richiamato, dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' né a diversa conclusione sul punto può giungersi per il tramite dell'avviso di ricevimento CP_3 prodotto come allegato 2 da in quanto dallo stesso non è possibile evincere come sia Controparte_1 ricollegabile all'avviso di addebito in contestazione e quindi ai crediti contributivi dallo stesso portati.
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore, deve rilevarsi che la produzione documentale effettuata in allegato alla memoria di costituzione, non è idonea a riscontrare il corretto svolgimento della procedura di notificazione di cui all'art. 140 c.p.c. e pertanto la notifica in questione non può ritenersi correttamente effettuata,
Considerato quanto sin qui esposto, il primo atto di cui risulta provata la notifica al ricorrente è quindi l'intimazione di pagamento 2021. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in contestazione, avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2014, il termine di CP_3 prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 risulta spirato.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento ed ogni ulteriore questione e/o eccezione ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendosi porre le stesse a carico delle parti resistenti in solido tra loro, con liquidazione ai valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 181/2022, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 094202190017499259000, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420150001859148000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna l' in persona del L.R.P.T. e , in persona del CP_3 Controparte_1
L.R.P.T, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 894,60 oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 08.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli