Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. nr. 6066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 21 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6066 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto interessi legali su pagamento invalidità civile
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PANNONE STEFANO, presso cui ha eletto domicilio e da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE TRA
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa
IMPERATRICE GIUSEPPINA. elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via ALCIDE DE GASPERI n. 55 CP_1
RESISTENTE E
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata adisce Codesto Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento di euro 159,71 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di indennità di accompagnamento dal 01/01/23 al 31/1/24, riconosciuta al ricorrente a seguito di omologa emessa in suo favore da codesto Tribunale Giudicante, ex art. 445 bis c.p.c., in data 15/11/2023, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme predette oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
LA COSTITUZIONE DELL CONVENUTO CP_1
Si costituisce parte resistente, eccependo che quanto richiesto da parte ricorrente non sia dovuto perché gli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche maturano a partire dal 120 giorno successivo alla data di notifica del decreto di omologa, e non dalla data in cui si è presentata domanda amministrativa, come chiarito nel
Messaggio Hermes n. 6119 del 17/07/2014, depositato in atti e chiedendone pertanto il rigetto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
A seguito di regolare costituzione del contraddittorio, le parti depositano note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter, autorizzate con decreto del 19/03/2024, note con cui confermano e ribadiscono la propria posizione, e, a seguito di ciò, Codesto Tribunale rinvia il giudizio alla data del 21/01/2025 per la discussione delle parti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'odierno Giudicante ritiene preliminarmente di dovere esaminare il primo motivo di doglianza sollevata da parte ricorrente, secondo cui gli interessi e la rivalutazione monetaria vanno corrisposti come parte integrante della somma vantata dalla ricorrente.
In ragione di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito, cui Codesto Tribunale si conforma, gli interessi legali che pertengono ad una prestazione di natura previdenziale vanno considerati come componente essenziale del credito stesso. Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “ la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore” (Cass, Sez. Un. Nr. 10955/2002).
Per gli la ratio legis è quella di consentire che il credito previdenziale e/o Parte_2 assistenziale sia sempre corrisposto come originariamente previsto “ nel senso che il credito previdenziale rivalutato rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato;
ne consegue che la disciplina legale applicabile è sempre ed unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito previdenziale (quantificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino
a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo della rivalutazione monetaria, per cui, quanto resta dopo il pagamento”. Si consideri anche che, in un ulteriore intervento, i Giudici di legittimità, pur affermando l'accessorietà degli interessi legali rispetto all'obbligazione principale , hanno statuito che questa attiene solamente “ al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, senza escludere, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948 n. 4 c.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione costituita dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi (e, quindi, anche di quelli previdenziali e assistenziali alla stregua di quanto già precisato)”( Sent. Corte Cass. nr. 9800/1990). Tanto premesso, assume di seguito rilievo la questione del termine da cui decorrono gli interessi legali sulle prestazioni di invalidità civile, con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'accertamento del diritto sia passato attraverso il necessario procedimento di omologa ex art. 445 bis c.p.c. CP_ Sostiene, infatti, l che in tale fattispecie gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo alla notificazione del decreto di omologa e che pertanto, nel caso concreto, al momento del pagamento – gennaio 2024- non siano dovuti, in quanto il pagamento dovrebbe ritenersi tempestivamente avvenuto nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'omologa avvenuta in data 28/11/2023. Tale impostazione interpretativa è riferita alle disposizioni contenute nel Messaggio Hermes n. 6119 del 17/07/2014 di parte resistente, depositato in atti. L'odierno Giudicante non ritiene, tuttavia, accoglibile questa impostazione, ritenendo viceversa che gli interessi decorrano, secondo principi generali in materia, dal 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero
“nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”.
Sostiene, infatti, la Corte Suprema che “principi generali dell'ordinamento si muovono nel senso che la tutela assistenziale matura nel momento in cui si determina la situazione di inabilità e di mancanza di mezzi di sostentamento", con la conseguenza che "la regola che differisce il trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello della maturazione delle condizioni non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata e che il principio generale è invece quello della retrodatazione degli effetti al momento di maturazione delle condizioni sanitarie e socio-economiche richieste dalla legge. ( Cass. Sent. Nr. 25204/2015). Rispetto a tale regola appare irrilevante il disposto dell'art. 445 bis c.p.c. che prevede un termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica del decreto di omologa, per la verifica dei requisiti non sanitari e per la liquidazione delle prestazioni, tenuto conto che si tratta di un termine concesso, per i suddetti adempimenti ma che non incide sulla entità del credito. Deve, del resto, osservarsi che, a diversamente ragionare, si creerebbe una evidente disparità di trattamento tra le identiche situazioni di chi ha ottenuto il riconoscimento del beneficio, con la decorrenza dalla presentazione dell'istanza, in sede amministrativa e chi lo ha ottenuto, con la medesima decorrenza, a seguito del procedimento giudiziario. Deve prevalere la interpretazione più favorevole all'assistito, costituzionalmente preferibile sotto il profilo del parametro di cui all'art. 3 Cost..
Del pari irrilevante appare il disposto di cui all'art. 16, comma 6 della legge n. 412 del 1991 riferibile all'ipotesi di incompletezza della domanda amministrativa necessaria per l'avvio del procedimento che appare diversa da quella in esame in cui la domanda di avvio risulta completa ed il procedimento amministrativo unico sia pur articolato in duplice fase – sanitaria e concessoria –liquidatoria. Ciò premesso, va rilevato che gli interessi legali vanno calcolati, nel caso in esame, secondo il principio appena enunciato, dal centoventesimo giorno successivo al riconoscimento del
CP_ diritto – gennaio 2023 – e non dal termine indicato dall . La quantificazione può essere
CP_ fatta in base ai conteggi di parte ricorrente, non contestati dall' e conformi ai criteri legali sul tasso di interesse applicato. La somma risultante di euro 159,71 deve ritenersi ancora
CP_ dovuta dall quale residuo della sorte capitale, in considerazione dell'imputazione di
CP_ pagamento secondo la previsione di cui all'art. 1194 c.c.. Il pagamento eseguito dall a gennaio 2024 va, invero, imputato prima agli interessi e poi al capitale, sicchè deve ritenersi residuare un credito per sorte capitale corrispondente alla misura di cui sopra.
CP_ Il ricorso va pertanto accolto con la condanna dell ala pagamento, in favore del ricorrente, della somma di cui sopra, oltre agli interessi legali maturati su tale importo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di euro 159,71 per le causali di cui sopra, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 21/1/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo