Art. 8.
La tassa supplementare di ancoraggio non e' dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri ne per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.
La tassa supplementare di ancoraggio non e' dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri ne per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.