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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2248 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito fino al 17.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Roma n.21 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Maria Gentile che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.6.2024
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 29.11.2022 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in data 20.9.2015 in Isolabona con e che dall'unione è CP_1 nata la figlia (12 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che in Per_1 seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di , fosse posto un Per_1 assegno mensile di importo non inferiore ad € 500,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Chiedeva, infine, riconoscersi in proprio favore ed al medesimo titolo contributo in misura di € 649,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata a controparte. Non contestando quanto da quest'ultima richiesta in punto affidamento, collocazione e regime di visite per la figlia minore, chiedeva in ogni caso che l'assegno da porsi a proprio carico per il suo mantenimento fosse fissato in misura non superiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che nessun contributo economico fosse invece riconosciuto in favore della moglie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 6.2.2023 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione e previa riunione alla presente della causa n.2412/22 R.G., assumeva con ordinanza in data 13.2.2023 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocazione della stessa presso l'abitazione della madre (ed assegnazione e a quest'ultima della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Stabiliva, ancora, che il padre contribuisse al mantenimento della figlia Per_1 corrispondendo alla madre un assegno mensile dell'importo di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Camporosso medio tempore attivati a supporto del nucleo famigliare), l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi ( , Tes_1 [...]
e posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate Testimone_2 dalle parti (con contestuale rinunzia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.) a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. (con termine per il deposito fino al 9.11.2023).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
circostanze, peraltro, confermate da quanto dalle stesse riferito negli atti di causa e ribadito in sede di udienza presidenziale nonché dalla domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente ed implicitamente rinunziata solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale le parti sono pervenute alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore , delineando altresì un Per_1 regime di visite del genitore non collocatario che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...]_1 il 9.8.1978 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Isolabona il 20.9.2015;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre, in Isolabona, Via Veziano n.
7. Entrambi i genitori cureranno mantenimento, educazione ed istruzione della figlia minore, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3) assegna a la casa coniugale sita in Isolabona, Via Veziano Parte_1 n.7;
4) il padre - salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni della minore nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
- potrà tenere con sé la figlia per almeno due sere a settimana (con Per_1 pernottamento) nonché per uno o due weekend al mese dal venerdì fino alla dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
domenica sera/lunedì mattina (a seconda dei suoi propri turni di lavoro); quanto precede con impegno assunto dal padre a comunicare alla madre il calendario delle proprie turnazioni lavorative non appena in suo possesso, sì da permettere per tempo la predisposizione del calendario delle visite. Il padre, inoltre, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia per Per_1 un periodo di 15 giorni (anche frazionato in più periodi). Analogo periodo spetterà alla madre collocataria. Con impegno assunto dal padre a comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto da trascorrere unitamente alla figlia e da entrambi i genitori a reciprocamente comunicarsi il luogo ove si recheranno in vacanza con la minore. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, alternandosi tra loro di anno in anno i giorni Natale e Capodanno così come quelli di Pasqua e Pasquetta;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile Per_1 dell'importo di € 400,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su c(c Ad essa intestato ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far data dal luglio 2026 oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate (con elenco non tassativo):
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche ed acquisto di correlativi presidi;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (es. omeopatici);
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite di istruzione senza pernotto;
d) assicurazione scolastica;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) lezioni private;
d) corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) viaggi e vacanze;
f) acquisto cellulare;
g) corsi di informatica;
h) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto (compreso bollo ed assicurazione). Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, con effetti a partire dal 2026 ossia con riferimento ai redditi/periodo d'imposta 2025 e salvo diverso accordo tra gli stessi, al 50% tra i genitori, avendo questi ultimi già presentata per il periodo di imposta 2024 la denuncia dei redditi. 6) con impegno ed obbligo assunto da a cedere a , CP_1 Parte_1 entro e non oltre il termine di un mese dalla data di deposito della presente sentenza (con la quale vengono definiti i giudizi di separazione n. 2248/22 R.G. e 2412/22 di R.G. riuniti) ed in ogni caso previa convocazione di CP_1 dinanzi al Notaio rogante a cura di , con atto a rogito del Dott. Parte_1 di Imperia che i coniugi hanno già concordemente individuato Persona_2 quale Notaio da incaricarsi per la stesura dell'atto di cessione e per l'espletamento di ogni correlativo incombente: a) la propria quota di proprietà indivisa, pari al 10% del diritto di piena proprietà, della casa di abitazione sita in comune di Isolabona (IM), via Veziano n.7, costituita da appartamento al secondo piano, composta da: ingresso, tre vani, cucina, bagno e due ripostigli, censito a catasto al F. 16, mapp. 163, sub. 17, cat. A3, cl. 1, vani 5,5, r.c. € 235,76 acquistato con atto di compravendita notaio in data 7.10.2011 (repertorio 4733, fascicolo 3489); Per_2 b) la propria quota di proprietà indivisa, pari sempre al 10% del diritto di piena proprietà, della cantina sita in Isolabona (IM), Vicolo Scuro n.12, censita a catasto al F. 16, mapp. 184, sub. 10, cat. C/2, classe 2, metri q. 21, r.c. € 24,94 acquistato con rogito notaio del 7.8.2015 (repertorio 8047, fascicolo Per_2 6095). Dandosi atto di come per l'acquisto dell'immobile di cui al punto a) le parti abbiano contratto un mutuo ipotecario con l'allora “ ”, in Parte_2 oggi , dell'importo di € 185.000 cointestato al 50% tra loro Parte_3 ed il cui rimborso è tuttora in corso;
quanto precede con accordo a che
[...]
, acquisita la proprietà esclusiva degli immobili di cui alle precedenti Pt_1 lettere a) e b) per effetto della superiore cessione delle quote di proprietà, si accolli in toto, a far data dalla cessione, ogni obbligazione legata alla restituzione del mutuo nei confronti della banca erogante, esonerando espressamente da ogni qualsiasi responsabilità . CP_1 Con impegno assunto da , intestataria di polizza infortuni Parte_1 collegata al suddetto mutuo, a stipulare alla scadenza della stessa diversa polizza temporanea caso morte, annuale, con tacito rinnovo per l'intera durata residua del mutuo e che, in caso di suo decesso, assicuri in favore di CP_1
il pagamento di un capitale sufficiente a coprire il mutuo residuo
[...] nonché ad inviare a copia della quietanza di pagamento del CP_1 premio della predetta stipulanda polizza. Con accordo a che la cessione avvenga senza corrispettivo alcuno a favore di
, a compensazione delle pretese di pagamento avanzate da Parte_1 quest'ultima nei confronti di in relazione all'omesso pagamento CP_1 del mutuo ipotecario e di altri finanziamenti dalla stessa accesi durante la vita coniugale. Con accordo a che i compensi e le spese notarili (non escluse quelle legate ai successivi incombenti di trascrizione dell'atto di cessione delle predette quote di dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
proprietà indivisa) siano pagate nella loro interezza da e CP_1 rimangano definitivamente accollate a quest'ultimo che si impegna ed obbliga altresì a prestare la massima e pronta collaborazione a qualora Parte_1 quest'ultima dovesse fargliene richiesta ai fini di una più favorevole rinegoziazione delle condizioni di mutuo. Dandosi atto di come il trasferimento degli immobili di cui sopra costituisca elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e di come le parti dichiarino, pertanto, di voler usufruire dei benefici fiscali e dell'esenzione dalle imposte, applicabili nella stipula del conseguente atto notarile. 7) con impegno ed obbligo assunto da a versare a CP_1 [...]
, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di deposito della Pt_1 presente sentenza (con la quale vengono definiti i giudizi di separazione n. 2248/22 R.G. e 2412/22 di R.G. riuniti) ed a mezzo bonifico bancario su c/c ad essa intestato ed alle coordinate IBAN a lui note, l'importo transattivamente determinato in complessivi € 400,00 a titolo di arretrati relativi al mantenimento della figlia minore (mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) ed Per_1 adeguamento ISTAT non corrisposto sino alla data odierna;
8) dandosi atto di come con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sub 6) e 7) le parti dichiarino di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione riconducile, direttamente e/o indirettamente, agli immobili suddetti e, più in generale, ai fatti - nessuno escluso - oggetto delle presenti riunite cause di separazione giudiziale, con la sola eccezione di quanto pattuito sub 11) che continuerà, pertanto, a produrre effetti giuridici ed a costituire fonte di specifiche obbligazioni di garanzia e/o manleva a carico di ed in favore di anche una volta adempiute le Parte_4 Parte_1 obbligazioni di cui ai punti sub 6) e 7); Dandosi atto di come le parti dichiarino di rinunciare alle ulteriori domande avanzate nell'ambito delle predette cause di separazione ed, in particolare, alla domanda di addebito e, per quanto concerne , alla domanda di Parte_1 assegno di mantenimento in proprio favore.
9) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico per figli a carico rimarrà, con rinuncia da parte del padre ad ogni correlativa pretesa;
10) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere economicamente indipendenti e di aver già diviso quanto oggetto di comunione familiare al momento della separazione di fatto.
11) con impegno ed obbligo assunto da a manlevare e tenere CP_1 comunque indenne da ogni eventuale richiesta di natura Parte_1 economica che dovesse, anche per interposta persona, ad essa rivolgere
[...]
(madre di e trovare fondamento in un presunto Per_3 CP_1 credito di quest'ultima nei confronti della prima e/o comunque da ogni eventuale richiesta di natura economica che dovesse, anche per Persona_3 interposta persona, rivolgerle e trovare fondamento in un presunto credito riconducibile, direttamente e/o indirettamente, agli immobili di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente sub 6) e/o al soddisfacimento di esigenze di qualsivoglia natura del nucleo familiare facente capo ai già più volte menzionati
[...] e e/o dei singoli componenti di tale nucleo;
Parte_1 CP_1 pretese di natura creditoria della cui presunta esistenza Controparte_1 ha dato a più riprese atto anche nel corso delle suddette cause, nonostante le contestazioni di volta in volta mosse sul punto da;
Parte_1 12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna conoscenza, ai Servizi Sociali del Comune di Camporosso.
Così deciso in Imperia, il 1.9.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2248 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito fino al 17.7.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Roma n.21 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Maria Gentile che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.6.2024
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 29.11.2022 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in data 20.9.2015 in Isolabona con e che dall'unione è CP_1 nata la figlia (12 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che in Per_1 seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento di , fosse posto un Per_1 assegno mensile di importo non inferiore ad € 500,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Chiedeva, infine, riconoscersi in proprio favore ed al medesimo titolo contributo in misura di € 649,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che la stessa fosse addebitata a controparte. Non contestando quanto da quest'ultima richiesta in punto affidamento, collocazione e regime di visite per la figlia minore, chiedeva in ogni caso che l'assegno da porsi a proprio carico per il suo mantenimento fosse fissato in misura non superiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che nessun contributo economico fosse invece riconosciuto in favore della moglie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 6.2.2023 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione e previa riunione alla presente della causa n.2412/22 R.G., assumeva con ordinanza in data 13.2.2023 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocazione della stessa presso l'abitazione della madre (ed assegnazione e a quest'ultima della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Stabiliva, ancora, che il padre contribuisse al mantenimento della figlia Per_1 corrispondendo alla madre un assegno mensile dell'importo di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso la produzione di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti e le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Camporosso medio tempore attivati a supporto del nucleo famigliare), l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testi ( , Tes_1 [...]
e posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate Testimone_2 dalle parti (con contestuale rinunzia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.) a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. (con termine per il deposito fino al 9.11.2023).
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
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Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti per accogliere la domanda di separazione avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
circostanze, peraltro, confermate da quanto dalle stesse riferito negli atti di causa e ribadito in sede di udienza presidenziale nonché dalla domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente ed implicitamente rinunziata solo in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale le parti sono pervenute alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore , delineando altresì un Per_1 regime di visite del genitore non collocatario che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...]_1 il 9.8.1978 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Isolabona il 20.9.2015;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre, in Isolabona, Via Veziano n.
7. Entrambi i genitori cureranno mantenimento, educazione ed istruzione della figlia minore, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la sua vita relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
3) assegna a la casa coniugale sita in Isolabona, Via Veziano Parte_1 n.7;
4) il padre - salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni della minore nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori
- potrà tenere con sé la figlia per almeno due sere a settimana (con Per_1 pernottamento) nonché per uno o due weekend al mese dal venerdì fino alla dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
domenica sera/lunedì mattina (a seconda dei suoi propri turni di lavoro); quanto precede con impegno assunto dal padre a comunicare alla madre il calendario delle proprie turnazioni lavorative non appena in suo possesso, sì da permettere per tempo la predisposizione del calendario delle visite. Il padre, inoltre, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la figlia per Per_1 un periodo di 15 giorni (anche frazionato in più periodi). Analogo periodo spetterà alla madre collocataria. Con impegno assunto dal padre a comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto da trascorrere unitamente alla figlia e da entrambi i genitori a reciprocamente comunicarsi il luogo ove si recheranno in vacanza con la minore. Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, alternandosi tra loro di anno in anno i giorni Natale e Capodanno così come quelli di Pasqua e Pasquetta;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile Per_1 dell'importo di € 400,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su c(c Ad essa intestato ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far data dal luglio 2026 oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate (con elenco non tassativo):
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche ed acquisto di correlativi presidi;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari (es. omeopatici);
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite di istruzione senza pernotto;
d) assicurazione scolastica;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) lezioni private;
d) corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) viaggi e vacanze;
f) acquisto cellulare;
g) corsi di informatica;
h) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto (compreso bollo ed assicurazione). Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, con effetti a partire dal 2026 ossia con riferimento ai redditi/periodo d'imposta 2025 e salvo diverso accordo tra gli stessi, al 50% tra i genitori, avendo questi ultimi già presentata per il periodo di imposta 2024 la denuncia dei redditi. 6) con impegno ed obbligo assunto da a cedere a , CP_1 Parte_1 entro e non oltre il termine di un mese dalla data di deposito della presente sentenza (con la quale vengono definiti i giudizi di separazione n. 2248/22 R.G. e 2412/22 di R.G. riuniti) ed in ogni caso previa convocazione di CP_1 dinanzi al Notaio rogante a cura di , con atto a rogito del Dott. Parte_1 di Imperia che i coniugi hanno già concordemente individuato Persona_2 quale Notaio da incaricarsi per la stesura dell'atto di cessione e per l'espletamento di ogni correlativo incombente: a) la propria quota di proprietà indivisa, pari al 10% del diritto di piena proprietà, della casa di abitazione sita in comune di Isolabona (IM), via Veziano n.7, costituita da appartamento al secondo piano, composta da: ingresso, tre vani, cucina, bagno e due ripostigli, censito a catasto al F. 16, mapp. 163, sub. 17, cat. A3, cl. 1, vani 5,5, r.c. € 235,76 acquistato con atto di compravendita notaio in data 7.10.2011 (repertorio 4733, fascicolo 3489); Per_2 b) la propria quota di proprietà indivisa, pari sempre al 10% del diritto di piena proprietà, della cantina sita in Isolabona (IM), Vicolo Scuro n.12, censita a catasto al F. 16, mapp. 184, sub. 10, cat. C/2, classe 2, metri q. 21, r.c. € 24,94 acquistato con rogito notaio del 7.8.2015 (repertorio 8047, fascicolo Per_2 6095). Dandosi atto di come per l'acquisto dell'immobile di cui al punto a) le parti abbiano contratto un mutuo ipotecario con l'allora “ ”, in Parte_2 oggi , dell'importo di € 185.000 cointestato al 50% tra loro Parte_3 ed il cui rimborso è tuttora in corso;
quanto precede con accordo a che
[...]
, acquisita la proprietà esclusiva degli immobili di cui alle precedenti Pt_1 lettere a) e b) per effetto della superiore cessione delle quote di proprietà, si accolli in toto, a far data dalla cessione, ogni obbligazione legata alla restituzione del mutuo nei confronti della banca erogante, esonerando espressamente da ogni qualsiasi responsabilità . CP_1 Con impegno assunto da , intestataria di polizza infortuni Parte_1 collegata al suddetto mutuo, a stipulare alla scadenza della stessa diversa polizza temporanea caso morte, annuale, con tacito rinnovo per l'intera durata residua del mutuo e che, in caso di suo decesso, assicuri in favore di CP_1
il pagamento di un capitale sufficiente a coprire il mutuo residuo
[...] nonché ad inviare a copia della quietanza di pagamento del CP_1 premio della predetta stipulanda polizza. Con accordo a che la cessione avvenga senza corrispettivo alcuno a favore di
, a compensazione delle pretese di pagamento avanzate da Parte_1 quest'ultima nei confronti di in relazione all'omesso pagamento CP_1 del mutuo ipotecario e di altri finanziamenti dalla stessa accesi durante la vita coniugale. Con accordo a che i compensi e le spese notarili (non escluse quelle legate ai successivi incombenti di trascrizione dell'atto di cessione delle predette quote di dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
proprietà indivisa) siano pagate nella loro interezza da e CP_1 rimangano definitivamente accollate a quest'ultimo che si impegna ed obbliga altresì a prestare la massima e pronta collaborazione a qualora Parte_1 quest'ultima dovesse fargliene richiesta ai fini di una più favorevole rinegoziazione delle condizioni di mutuo. Dandosi atto di come il trasferimento degli immobili di cui sopra costituisca elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e di come le parti dichiarino, pertanto, di voler usufruire dei benefici fiscali e dell'esenzione dalle imposte, applicabili nella stipula del conseguente atto notarile. 7) con impegno ed obbligo assunto da a versare a CP_1 [...]
, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di deposito della Pt_1 presente sentenza (con la quale vengono definiti i giudizi di separazione n. 2248/22 R.G. e 2412/22 di R.G. riuniti) ed a mezzo bonifico bancario su c/c ad essa intestato ed alle coordinate IBAN a lui note, l'importo transattivamente determinato in complessivi € 400,00 a titolo di arretrati relativi al mantenimento della figlia minore (mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) ed Per_1 adeguamento ISTAT non corrisposto sino alla data odierna;
8) dandosi atto di come con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sub 6) e 7) le parti dichiarino di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione riconducile, direttamente e/o indirettamente, agli immobili suddetti e, più in generale, ai fatti - nessuno escluso - oggetto delle presenti riunite cause di separazione giudiziale, con la sola eccezione di quanto pattuito sub 11) che continuerà, pertanto, a produrre effetti giuridici ed a costituire fonte di specifiche obbligazioni di garanzia e/o manleva a carico di ed in favore di anche una volta adempiute le Parte_4 Parte_1 obbligazioni di cui ai punti sub 6) e 7); Dandosi atto di come le parti dichiarino di rinunciare alle ulteriori domande avanzate nell'ambito delle predette cause di separazione ed, in particolare, alla domanda di addebito e, per quanto concerne , alla domanda di Parte_1 assegno di mantenimento in proprio favore.
9) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico per figli a carico rimarrà, con rinuncia da parte del padre ad ogni correlativa pretesa;
10) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere economicamente indipendenti e di aver già diviso quanto oggetto di comunione familiare al momento della separazione di fatto.
11) con impegno ed obbligo assunto da a manlevare e tenere CP_1 comunque indenne da ogni eventuale richiesta di natura Parte_1 economica che dovesse, anche per interposta persona, ad essa rivolgere
[...]
(madre di e trovare fondamento in un presunto Per_3 CP_1 credito di quest'ultima nei confronti della prima e/o comunque da ogni eventuale richiesta di natura economica che dovesse, anche per Persona_3 interposta persona, rivolgerle e trovare fondamento in un presunto credito riconducibile, direttamente e/o indirettamente, agli immobili di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente sub 6) e/o al soddisfacimento di esigenze di qualsivoglia natura del nucleo familiare facente capo ai già più volte menzionati
[...] e e/o dei singoli componenti di tale nucleo;
Parte_1 CP_1 pretese di natura creditoria della cui presunta esistenza Controparte_1 ha dato a più riprese atto anche nel corso delle suddette cause, nonostante le contestazioni di volta in volta mosse sul punto da;
Parte_1 12) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 6 n. 2248/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché, per opportuna conoscenza, ai Servizi Sociali del Comune di Camporosso.
Così deciso in Imperia, il 1.9.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 7