Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Sentenza 18 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza collegiale 04/12/2020, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2020
N. 00693/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2020, proposto da
Luca Tozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria in via S. Anna II Tronco Palazzo Cedir presso l’Avvocatura civica;
nei confronti
Cooperativa Sociale Sinergie, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 672/2019, emessa in data 18.11.2019, dal TAR Calabria–Reggio Calabria, in esito al procedimento recante R.G. 527/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Relatore il dott. Andrea De Col nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137 senza discussione orale e attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Visto il ricorso indicato in epigrafe con il quale il ricorrente ha agito quale difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. nella qualità di cessionario del credito, nonché nell’interesse della cedente Associazione San Vincenzo-Impresa Sociale, contro il Comune di Reggio Calabria, chiedendo che l’intimata amministrazione venisse condannata al pagamento in suo favore dell’importo di € 4.000,00, a titolo di rimborso del contributo unificato derivante dalla sentenza n. 672/2019 di questo T.A.R.;
Vista la memoria di costituzione e la documentazione prodotta dal Comune intimato in data 27.11.2020, con cui viene eccepita l’inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso Comune un ente che ha avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con delibera delle Sezioni Riunite della Corte di Conti n. 26 del 17.07.2014 e quindi rientrante nella sfera di applicazione del combinato disposto dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020 conv. nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Viste le note d’udienza depositate nell’interesse della amministrazione resistente in data 30 novembre 2020 e nell’interesse di parte ricorrente l’01.12.2020;
Rilevato che all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137, senza discussione orale delle parti, il ricorso è stato posto in decisione;
Ritenuto che il giudizio in esame deve essere sospeso, ai sensi dell’articolo 53, comma 9 del D.L. 104/2020, come convertito con legge n. 126/2020, atteso che, ancorché la questione sia rilevabile d’ufficio, l’amministrazione comunale resistente ha rappresentato che con sentenza n. 26/2014/EL le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Reggio Calabria.
La richiamata disposizione prevede, invero, che per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ sono …sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati ”;
Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il presente giudizio e di fissare, per il seguito della trattazione, l’udienza camerale indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, sospende il giudizio ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa sin d’ora per la prosecuzione del giudizio l’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2021.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO