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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n.2220/2025r.g.
Tribunale di GENOVA
Ufficio Successioni
Il giudice dott. Mirko Parentini
- letto il ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta;
osserva preliminarmente quanto segue in relazione alla propria competenza.
La competenza a decidere sulle istanze di autorizzazione di cui all'art.493c.c. è del tribunale in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui l'atto di riferimento abbia a oggetto beni immobili.
Ricordato infatti che ai sensi dell'art.50bis cpc “il tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto”, ritiene lo scrivente che tra i provvedimenti da emettere ai sensi dell'art.737cpc non rientrino, oltre che pacificamente quelli aventi a oggetto decisione su istanze ex art.493c.c. relative a beni mobili, anche quelli aventi a oggetto dette istanze come riferite a beni immobili.
Premesso, infatti, che il testo dell'art.737cpc non fornisce alcuna indicazione con riferimento ai casi in cui si debba pronunciare in camera di consiglio (con conseguente competenza collegiale ex art.50bis cpc), l'affermazione secondo cui nel caso di beni immobili le autorizzazioni ex art.493c.c. sarebbero di competenza collegiale pare essere conseguenza di una meccanica applicazione di distinzione codicistica, esistente prima della c.d. riforma del giudice unico di cui al d.lgs.n.51/98, non più attuale.
La norma di riferimento è, evidentemente, l'art.747c.c. (“art.747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario”). In tale norma, il riferimento al “tribunale” è stato introdotto con il d.lgs. n.51/98 sopprimendo le parole “per i mobili al pretore e per gli immobili”, che appunto determinavano la distinzione di competenza tra pretore e tribunale
(collegiale) in relazione al riferimento a beni mobili o immobili.
È pur vero che, ove si ponga in rilievo il fatto che la decisione viene assunta senza fissazione di udienza, si potrebbe considerare detta decisione assunta “in camera di consiglio” e dunque di competenza collegiale ex art.50bis co.2cpc; tuttavia si tratterebbe di ragionamento di limitata efficacia dimostrativa, attesa la diffusa competenza monocratica, non solo per le autorizzazioni relative ai beni mobili, ma anche per tutte le autorizzazioni rese, parimenti senza svolgimento di udienza, dal giudice delle successioni, per esempio in relazione alle eredità giacenti.
Deve pertanto, in senso contrario, darsi decisivo rilievo al fatto che la distinzione di competenza pretore/tribunale, che distingueva tra mobili e immobili prima della riforma del giudice unico, è stata eliminata e sostituita dal generico riferimento al tribunale che - stante il disposto dell'art.14 d.lgs n.51/98, che prevede che sia in materia civile che penale il tribunale giudica in composizione monocratica salvi i casi previsti dalla legge - deve intendersi in composizione monocratica.
Ulteriore argomento in tal senso si rinviene nel fatto che nell'art.747c.c. si afferma che sulle istanze in questione provvede il “giudice” e non il “tribunale”, esattamente come accade nell'art.782c.c., relativo al controllo del “giudice” sull'amministrazione dell'eredità giacente (art.782co.2c.c.: “Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice”): casi, entrambi, relativi ad autorizzazioni che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei potenziali creditori dell'eredità. Va infine segnalato che, nella medesima materia, è pacifica la competenza monocratica per questo tipo di autorizzazioni nei confronti del chiamato che intenda compiere atti conservativi prima dell'accettazione
(art.460co.2c.c.), nel caso di sostituzione fedecommissaria (art.694c.c.), e di esecutore testamentario (art.703co.4c.c.). Ciò premesso,
- rilevato che parte ricorrente chiede di essere autorizzata alla vendita
- visto il parere favorevole del giudice tutelare;
- ritenuto il mancato ricorrere di elementi indicativi di possibile pregiudizio alle ragioni degli eventuali creditori dell'eredità esponendo che il ricavato sarà destinato al pagamento dei debiti ereditari;
autorizza quanto in istanza,
- disponendo che sulle somme ricavate dalla vendita relative all'erede beneficiato sia garantito il vincolo di cui agli artt.490 e seguenti c.c.
Si comunichi.
Genova, 10/04/2025
Il giudice dott. Mirko Parentini
Tribunale di GENOVA
Ufficio Successioni
Il giudice dott. Mirko Parentini
- letto il ricorso;
- esaminata la documentazione prodotta;
osserva preliminarmente quanto segue in relazione alla propria competenza.
La competenza a decidere sulle istanze di autorizzazione di cui all'art.493c.c. è del tribunale in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui l'atto di riferimento abbia a oggetto beni immobili.
Ricordato infatti che ai sensi dell'art.50bis cpc “il tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto”, ritiene lo scrivente che tra i provvedimenti da emettere ai sensi dell'art.737cpc non rientrino, oltre che pacificamente quelli aventi a oggetto decisione su istanze ex art.493c.c. relative a beni mobili, anche quelli aventi a oggetto dette istanze come riferite a beni immobili.
Premesso, infatti, che il testo dell'art.737cpc non fornisce alcuna indicazione con riferimento ai casi in cui si debba pronunciare in camera di consiglio (con conseguente competenza collegiale ex art.50bis cpc), l'affermazione secondo cui nel caso di beni immobili le autorizzazioni ex art.493c.c. sarebbero di competenza collegiale pare essere conseguenza di una meccanica applicazione di distinzione codicistica, esistente prima della c.d. riforma del giudice unico di cui al d.lgs.n.51/98, non più attuale.
La norma di riferimento è, evidentemente, l'art.747c.c. (“art.747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario”). In tale norma, il riferimento al “tribunale” è stato introdotto con il d.lgs. n.51/98 sopprimendo le parole “per i mobili al pretore e per gli immobili”, che appunto determinavano la distinzione di competenza tra pretore e tribunale
(collegiale) in relazione al riferimento a beni mobili o immobili.
È pur vero che, ove si ponga in rilievo il fatto che la decisione viene assunta senza fissazione di udienza, si potrebbe considerare detta decisione assunta “in camera di consiglio” e dunque di competenza collegiale ex art.50bis co.2cpc; tuttavia si tratterebbe di ragionamento di limitata efficacia dimostrativa, attesa la diffusa competenza monocratica, non solo per le autorizzazioni relative ai beni mobili, ma anche per tutte le autorizzazioni rese, parimenti senza svolgimento di udienza, dal giudice delle successioni, per esempio in relazione alle eredità giacenti.
Deve pertanto, in senso contrario, darsi decisivo rilievo al fatto che la distinzione di competenza pretore/tribunale, che distingueva tra mobili e immobili prima della riforma del giudice unico, è stata eliminata e sostituita dal generico riferimento al tribunale che - stante il disposto dell'art.14 d.lgs n.51/98, che prevede che sia in materia civile che penale il tribunale giudica in composizione monocratica salvi i casi previsti dalla legge - deve intendersi in composizione monocratica.
Ulteriore argomento in tal senso si rinviene nel fatto che nell'art.747c.c. si afferma che sulle istanze in questione provvede il “giudice” e non il “tribunale”, esattamente come accade nell'art.782c.c., relativo al controllo del “giudice” sull'amministrazione dell'eredità giacente (art.782co.2c.c.: “Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice”): casi, entrambi, relativi ad autorizzazioni che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei potenziali creditori dell'eredità. Va infine segnalato che, nella medesima materia, è pacifica la competenza monocratica per questo tipo di autorizzazioni nei confronti del chiamato che intenda compiere atti conservativi prima dell'accettazione
(art.460co.2c.c.), nel caso di sostituzione fedecommissaria (art.694c.c.), e di esecutore testamentario (art.703co.4c.c.). Ciò premesso,
- rilevato che parte ricorrente chiede di essere autorizzata alla vendita
- visto il parere favorevole del giudice tutelare;
- ritenuto il mancato ricorrere di elementi indicativi di possibile pregiudizio alle ragioni degli eventuali creditori dell'eredità esponendo che il ricavato sarà destinato al pagamento dei debiti ereditari;
autorizza quanto in istanza,
- disponendo che sulle somme ricavate dalla vendita relative all'erede beneficiato sia garantito il vincolo di cui agli artt.490 e seguenti c.c.
Si comunichi.
Genova, 10/04/2025
Il giudice dott. Mirko Parentini