Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09063/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9063 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Guarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza italiana K10/555563 dd 14.05.2020 e notificato il 14.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza italiana in quanto è stato ritenuto mancante il requisito della capacità reddituale.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge-eccesso di potere - difetto di motivazione – carenza di istruttoria ex artt. 3, 4, 6, 10 bis 21 octies l. 241 del 1990. 2. Violazione di legge-eccesso di potere - difetto di motivazione - in riferimento agli artt. 3, 21 octies l. 241 del 1990, 10 l. n. 121 del 1981, 9 comma 1 lett. “f” l. n. 91 del 1992. 3. Violazione di legge-eccesso di potere - difetto di motivazione - in riferimento agli artt. 3, 21 octies l. 241 del 1990, 9 comma 1 lett. “f” l. n. 91 del 1992 con riferimento al requisito reddituale.
Sostiene il ricorrente:
- che l’Amministrazione non ha preso in considerazione le osservazioni fornite a seguito del preavviso di rigetto;
- che, in relazione alla sussistenza di un precedente di polizia del 1993, non risulta acquisita agli atti la fonte originaria del menzionato precedente di polizia, ed inoltre il precedente di polizia indicato dall’amministrazione è del tutto fuorviante posto che il ricorrente è stato destinatario di un’ordinanza di archiviazione per non aver commesso il fatto nel 1996 ed è persona incensurata;
- che, in relazione alla circostanza della mancanza per l’anno d’imposta 2017 di un reddito idoneo, il totale del reddito del nucleo famigliare per l’anno fiscale 2019 è € 18.597,86;
- che non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei.
L’Amministrazione si è costituita con atto formale e, il 17 gennaio 2025, ha depositato una nota del Dirigente del Ministero dell’Interno, senza data, nella quale si legge “ Alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, l’Amministrazione ha ritenuto di riaprire l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, ai fini di una nuova valutazione della posizione dell’interessato, che è in corso di lavorazione, in attesa di ulteriori elementi ”.
All’udienza di smaltimento del 17 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
È da rilevare che, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata da questo Tribunale, (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa.
“ Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura "composita", in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino ” (T.A.R. Lazio sez. V, 8 gennaio 2025, n. 321).
Posti questi principi, sono fondate le censure formulate con il ricorso in punto di difetto di istruttoria, anche alla luce del documento depositato dall’Amministrazione il 17 gennaio, con il quale si dichiara di aver ritenuto necessario riaprire l’istruttoria.
In primo luogo, l’Amministrazione non ha dato conto dell’avvenuta archiviazione per non aver commesso il fatto del precedente penale richiamato nel provvedimento impugnato, dovendosi, inoltre, rilevare che questo è comunque risalente a circa 11 anni prima della domanda di cittadinanza e quindi non rientrante a pieno titolo nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Inoltre, per quanto riguarda la mancanza della capacità reddituale, in giurisprudenza è stato affermato che una flessione nella capacità reddituale, limitata ad un solo anno, in ogni caso, non può ex se giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza, in quanto all’amministrazione si chiede di verificare la stabilità economico-patrimoniale dell’aspirante cittadino e, altresì, la capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti, non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento (T.A.R Lazio sez. V, 25 luglio 2023, n. 12537).
Nel caso in esame, il ricorrente ha dato prova di aver conseguito nel 2019 un reddito idoneo ai fini del mantenimento della propria famiglia, posto che dalla dichiarazione dei redditi 2019 del signor ZI risulta un reddito lordo di € 9661,00 (doc. 2 allegato 3) e dalla CU 2019 della coniuge risulta un reddito imponibile di 8936,86 (doc. 2 allegato 4) il totale del reddito del nucleo famigliare per l’anno fiscale 2019 è € 18.597,86.
Pertanto, sulla scorta del quadro giuridico-fattuale delineato, il Collegio ritiene l’operato dell’amministrazione viziato da difetto di istruttoria per la mancanza di una puntuale dimostrazione dell’inadeguatezza del livello reddituale raggiunto nel corso degli anni oggetto di osservazione.
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato, impregiudicati gli ulteriori accertamenti e determinazioni del Ministero dell'interno, tenuto a condurre un’istruttoria compiuta sulla situazione reddituale dell’aspirante cittadino, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO