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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 364/2023
Oggi 29 MAGGIO 2025, alle ore 10,13, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
'avv. MULAS GIAMPIETRO in sostituzione dell'Avv. Luca MULAS;
Parte_1
l'avv. Adamo Igor Benelli in sostituzione dell'avv. BERGAMO Controparte_1
LAURA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mulas si riporta integralmente agli atti di causa ed ai motivi di appello ed insiste per l'accoglimento del gravame. L'avv. Benelli si riporta integralmente agli atti di causa e alle note conclusive depositate contestando le avverse note conclusive.
Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle 15,40, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 364/2023 R.G.
promossa da
, (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mulas Parte_1 C.F._1
ed elettVAmente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Adria, Piazza
Garibaldi 11, nonché in indirizzo telematico;
APPELLANTE contro
(c.f. ) – CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
(c.f. e P. VA ) – CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA
(c.f. e P. VA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Laura Bergamo ed elettVAmente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in
Padova Via Oberdan 10;
APPELLATA
pagina 2 di 9 Oggetto: Appello - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Già con sentenza depositata in data 11.12.2020 il Tribunale ordinario di Rovigo aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 368/19 emessa in contraddittorio non integro e disponeva la rimessione delle parti dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di Rovigo.
3. Parte appellante aveva dunque proposto tempestivo appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Rovigo n. 372/2022, depositata il 21.07.2022, emessa, una volta integrato il contraddittorio, nel procedimento avente n. R.G. 2244/2022, con la quale erano state rigettata le domande attoree nei confronti di Controparte_1
In particolare, nel giudizio di primo grado la parte oggi appellante aveva chiesto:
l'accertamento della responsabilità per colpa di per il sinistro stradale che Controparte_2 aveva coinvolto , l'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale Parte_1 emergente subito dall'attore in conseguenza del summenzionato sinistro, l'accertamento in sede di verifica del danno non patrimoniale anche delle ripercussioni di natura soggettVA patite dal danneggiato a seguito del sinistro, la condanna, per l'effetto, in solido tra le parti convenute al pagamento di € 18.700,00 (o il minor importo che il giudice riterrà opportuno) oltre a rVAlutazione ed interessi legali a titolo di danno non patrimoniale personalizzato di €
780,39 per spese mediche (danno emergente), con vittoria di spese legali stragiudiziali e del presente giudizio.
4. Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'unico responsabile dell'evento fosse l'attore, ed ha ricostruito il fatto come segue: in data 22.03.2013 in corrispondenza del civico n.7 di via Forni
a Porto Viro, , in sella al motociclo Yamaha 50cc e alla guida Parte_1 Controparte_2 dello scuolabus Mercedes, si scontravano. L'autobus aveva larghezza di 2,2 metri, cosa che gli imponeva di viaggiare oltre l'ipotetica linea di mezzeria della strada, larga in quel punto 3,5 metri. Sulla scorta delle dichiarazioni scritte rese dai testi di parte convenuta e poi confermate in udienza si è ritenuto che l'attore viaggiasse in centro strada e che, in corrispondenza della pagina 3 di 9 curva cieca presente sul tratto di strada menzionato, si accorgesse all'ultimo momento dell'autobus proveniente dall'opposto senso di marcia e che quindi, nel tentare una manovra d'emergenza, resa impossibile dalla velocità elevata a cui viaggiava, si scontrasse con la parte anteriore sinistra dell'autobus. È stato ritenuto dirimente il fatto che l'attore non si sia presentato all'udienza del 12/03/2018 per rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo.
5. L'appellante ha censurato la motVAzione della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
i) errata ricostruzione dei fatti rilevanti sulla base di documenti e deposizioni testimoniali ingiustificatamente preferite a quelle dei testi indotti dall'attrice riguardo al fatto che la decisione non menziona le prove testimoniali indotte dall'attore né il confronto tra testimoni ex
254 c.p.c. del 06/12/2018;
ii) errato ragionamento presuntivo fondato su elementi indiziari non gravi, né precisi e tantomeno concordanti riguardo alle affermazioni che il padre di avrebbe fatto, Parte_1 una volta arrVAto sul luogo del sinistro circa l'attribuzione della responsabilità al figlio per l'accaduto;
iii) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie per quanto riguarda l'eccessivo valore probatorio attribuito all'interrogatorio formale a cui l'attore non ha preso parte senza giustificato motivo;
iv) illegittima acquisizione ed utilizzazione di documenti depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie per quanto riguarda un documento allegato da , che Controparte_2
nonostante si costituisse in giudizio con atto depositato il 24/05/2021, produceva un documento che poi il Gdp avrebbe utilizzato per determinare la larghezza della strada nel punto del sinistro;
v) illogicità nella motVAzione per quanto riguarda la definizione della larghezza della strada nel punto del sinistro, definita dal Gdp di 3,5 metri, mentre dalle dichiarazioni dei testi dell'attore sarebbe di 4 metri;
vi) omessa deduzione di argomenti di prova a carico delle convenute, nonché di argomenti di prova a favore dell'attrice riguardo alla circostanza che stesse Parte_1
viaggiando in via dei Forni mantenendo strettamente la destra che sarebbe stata provata tramite le dichiarazioni dei testi di parte appellante.
6. Parte appellante ha chiesto in via istruttoria che venisse disposta la ctu medico legale sulla persona di al fine di valutare il danno non patrimoniale dallo stesso patito Parte_1
pagina 4 di 9 in seguito al sinistro;
nonché la riforma integrale della sentenza impugnata, oltre alla refusione di tutte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
7. Con comparsa depositata in data 06.06.2023 si è costituita , Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria di spese ed onorari. Viene inoltre chiesto “In via subordinata. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui le avversarie domande dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento, previo espletamento di CTU medico legale, rigettarsi comunque le stesse come formulate e limitarsi l'eventuale condanna all'esito degli accertamenti di causa, con eliminazione di ogni voce e/o somma non dovuta e/o di ogni esagerazione. Spese di lite rifuse, compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa. In via istruttoria. Come da memorie ex art. 320 cpc per quanto non già̀ ammesso e/o espletato;
in particolare: a. dovrebbe aver subito un incidente alla mano sinistra Parte_1 che dichiara essersi lesionata nel sinistro per cui è causa, in quanto avrebbe infilato la mano stessa dentro ad una impastatrice;
si chiede che il giudice, preliminarmente, ordini all'attore di documentare quanto sopra. b. In subordine, ci si associa alla avversaria richiesta di ammissione di CTU medico legale sui quesiti che seguono e nei limiti di essi: -natura, entità̀ e nesso di causa delle lesioni con il sinistro di cui si discute;
-riscontrabilità̀ clinica strumentale obiettVA, ovvero visVA, delle medesime;
-compatibilità̀ delle lesioni con l'uso delle cinture di sicurezza;
-valutazione sulla necessità, congruità e pertinenza delle spese mediche invocate.”
8. Con ordinanza del 30.08.2023, all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice, su richiesta di entrambe le parti costituite, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali entro sette giorni prima della predetta udienza.
All'udienza del 29.05.2025, discussa la causa, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
9. L'appello non è fondato e deve essere interamente rigettato.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta di CTU formulata dall'appellante in quanto tale istanza istruttoria non è stata ribadita nelle conclusioni del giudizio di primo grado e deve quindi intendersi abbandonata. Come è noto, nel giudizio di appello, non è possibile reiterare una richiesta di CTU disattesa in primo grado se non è stata reiterata durante la precisazione delle conclusioni definitive nel primo grado. La Cassazione ha ribadito sul punto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie istanze istruttorie ha l'onere di pagina 5 di 9 reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitVAmente proposte (Cass. civ. Sez. III - Ordinanza n. 19352/2017).
10. I primi tre motivi e il sesto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto l'errata valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali.
In ordine alla eccepita violazione dell'art. 115 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità occorre che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con il dispositivo normativo, abbia posto a fondamento della decisione, prove non introdotte dalle parti, ma di sua iniziatVA fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. Dunque, è inammissibile la diversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalle parti abbia assegnato maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
Neppure l'omesso esame di elementi istruttori integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2023 n. 5249). Pertanto, la violazione di legittimità dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziatVA fuori dai poteri officiosi riconosciutigli e non anche con il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. civ. sez I, 16 gennaio 2023 n. 1144; Cass. civ. sez I, 27 dicembre 2022 n. 37839; Cass. civ., sez. I, 3 agosto 2022 n. 24130).
La Cassazione ha chiarito che non può essere considerato come vizio di violazione di legge
(art. 115 c.p.c.) l'errore di percezione quando il giudice abbia valutato le prove acquisite nel processo, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. In sintesi, l'errore di valutazione dei mezzi di prova in cui sia incorso il giudice di merito – che attiene alla selezione da parte del giudice di una specifica informazione tra quelle pagina 6 di 9 astrattamente ricavabili da un mezzo di prova – non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. civ. sez. I, 27 dicembre 2022, n.37821).
11. Nel caso oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure, applicando correttamente la regola processuale ha valutato nel complesso tutte le risultanze istruttorie e dunque le deposizioni testimoniali. Il Giudice di primo grado inoltre ha ritenuto ammessi i fatti
Cont dedotti dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 232 cpc in quanto l'attore non si è presentato all'udienza del 12.3.18 per rendere l'interrogatorio, senza giustificato motivo.
Il quadro probatorio complessivo è del tutto coerente con la ricostruzione operata in sentenza dal giudice di pace. Difatti il teste ha dichiarato: “ho visto lo scooter sbucare Testimone_1 dalla curva a forte velocità, sbandare, investire lo scuolabus senza che l'autista potesse fare qualcosa in quanto si trova già tutto sul suo lato destro”; il teste ha dichiarato: Testimone_2
“lo scuolabus che procedeva lentamente sul lato destro della carreggiata, ho visto sbucare lo scooter dalla curva a forte velocità invadendo il lato della strada opposto, non riuscVA a raddrizzare il motoveicolo e andava a sbattere addosso allo scuolabus che in quel momento si trovava tutto dalla sua parte (lato dx). Preciso anche che, quando è arrVAto il papà del ragazzo che guidava il motorino ha esclamato a voce alta di rimuovere pure lo scooter che tanto era evidente che la colpa era di suo figlio”; ha dichiarato: “lo scuolabus Testimone_3 era tutto sul proprio margine destro della carreggiata… arrVAva anche il papà del ragazzo che inveVA contro lo stesso, dicendo di non chiamare i carabinieri che tanto era colpa di su figlio che aveva invaso lo spazio riservato al transito dello scuolabus. L'autista del pulmino ha dovuto spostarsi sulla sinistra perché la porta per far scendere i bambini era troppo vicina al marciapiede tanto che non riuscVA ad aprirla”. Infine, il teste ha affermato: Testimone_4
“dichiaro di aver visto lo scuolabus tutto sul lato destro del suo senso di marcia…il papà dello stesso sopraggiunto in quel momento chiedeva all'autista dello scuolabus di spostare i mezzi senza chiamare i Carabinieri che tanto era lampante che la colpa del sinistro era di suo figlio… lo scuolabus quando sono arrVAta si trovava regolarmente dalla sua parte”.
Appare dunque con sufficiente grado di certezza e non confutato dal che presso il Pt_1 luogo del sinistro fosse giunto il padre dell'odierno appellante all'epoca dei fatti minore d'età, quando lo stesso era ancora riverso a terra e in attesa dei soccorsi, il quale ha affermato che la dinamica del sinistro era del tutto pacifica con responsabilità a carico del figlio. Risulta, inoltre, dalle deposizioni testimoniali che il procedesse a forte velocità, quindi non Pt_1
adeguata allo stato dei luoghi, valutato in concreto (strada stretta, presenza di abitazioni e presenza di curve).
pagina 7 di 9 Non ad esito diverso avrebbe condotto una valutazione da parte del primo giudice delle testimonianze di e così come ricostruite nell'atto di appello in quanto del Tes_5 Tes_6
tutto insufficienti a confutare la dinamica del sinistro. Il è giunto sul luogo del sinistro Tes_5
in qualità di soccorritore della pubblica assistenza, quando la posizione dei veicoli non era più genuina e d'altra parte la non ha fatto altro che confermare un dato oggettivo ovvero Tes_6
che, che lo scuolabus avendo una larghezza incontestata di 2,20 metri e in relazione all'ampiezza della strada era costretto ad occupare in parte la corsia opposta. Tuttavia, non è affatto provato che il veicolo circolasse non strettamente a destra. Anzi risulta non confutato che le operazioni di evacuazione degli occupanti del mezzo siano risultate difficoltose proprio perché l'autobus era tutto spostato a destra rendendo difficile addirittura l'apertura della portiera.
12. Parimenti sono infondati il quarto e il quinto motivo di censura relativi all'illegittima acquisizione ed utilizzazione di documenti depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie. Tali documenti, da quanto rappresentato dall'appellante prodotti dalla nel CP_2
giudizio di riassunzione, a seguito della nullità della sentenza per causa a lei non imputabile, consistono in riproduzioni fotografiche, del tutto superflue che, in concreto, non hanno leso il diritto di difesa del e nulla di rilevante hanno aggiunto al quadro probatorio. Lo stesso Pt_1 appellante inoltre ha asserito che “tale foto non rappresenta il luogo ove si è verificato il sinistro, ed essendo stata estratta da google maps non può fornire elementi utili per determinare l'ampiezza della strada”. Tuttavia, le prove devono essere valutate nel loro complesso e sul punto tutti i testimoni concordano sul fatto che la strada fosse stretta ovvero tra i 3,5 e i 4 metri e che, l'autobus avendo una larghezza di 2,20 metri dovesse inevitabilmente occupare anche parte della corsia opposta. Non da ultimo la Cassazione ha chiarito che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza (cfr. Cass. civ. 20840/2017) sicché dopo il giudizio di riassunzione la convenuta non sarebbe incorsa in nessuna preclusione o decadenza. CP_2
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
13. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della pagina 8 di 9 quantità e qualità dell'attività difensVA svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 – € 26.000,00) – valori medi per le fasi studio e introduttVA - valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore delle parti contumace vittoriosa (cfr. Cass.
Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettVAmente sostenuto delle spese.
Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate
(contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
p.q.m.
Il Tribunale, definitVAmente decidendo, nel procedimento n. 364/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1
di che liquida in 3.387,00 per compensi oltre rimborso delle Controparte_1
spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (VA, cpa);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Rovigo, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 364/2023
Oggi 29 MAGGIO 2025, alle ore 10,13, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
'avv. MULAS GIAMPIETRO in sostituzione dell'Avv. Luca MULAS;
Parte_1
l'avv. Adamo Igor Benelli in sostituzione dell'avv. BERGAMO Controparte_1
LAURA;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Mulas si riporta integralmente agli atti di causa ed ai motivi di appello ed insiste per l'accoglimento del gravame. L'avv. Benelli si riporta integralmente agli atti di causa e alle note conclusive depositate contestando le avverse note conclusive.
Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle 15,40, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 364/2023 R.G.
promossa da
, (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mulas Parte_1 C.F._1
ed elettVAmente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Adria, Piazza
Garibaldi 11, nonché in indirizzo telematico;
APPELLANTE contro
(c.f. ) – CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
APPELLATA
(c.f. e P. VA ) – CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA
(c.f. e P. VA ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Laura Bergamo ed elettVAmente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in
Padova Via Oberdan 10;
APPELLATA
pagina 2 di 9 Oggetto: Appello - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 29.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Già con sentenza depositata in data 11.12.2020 il Tribunale ordinario di Rovigo aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 368/19 emessa in contraddittorio non integro e disponeva la rimessione delle parti dinanzi all'Ufficio del giudice di pace di Rovigo.
3. Parte appellante aveva dunque proposto tempestivo appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Rovigo n. 372/2022, depositata il 21.07.2022, emessa, una volta integrato il contraddittorio, nel procedimento avente n. R.G. 2244/2022, con la quale erano state rigettata le domande attoree nei confronti di Controparte_1
In particolare, nel giudizio di primo grado la parte oggi appellante aveva chiesto:
l'accertamento della responsabilità per colpa di per il sinistro stradale che Controparte_2 aveva coinvolto , l'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale Parte_1 emergente subito dall'attore in conseguenza del summenzionato sinistro, l'accertamento in sede di verifica del danno non patrimoniale anche delle ripercussioni di natura soggettVA patite dal danneggiato a seguito del sinistro, la condanna, per l'effetto, in solido tra le parti convenute al pagamento di € 18.700,00 (o il minor importo che il giudice riterrà opportuno) oltre a rVAlutazione ed interessi legali a titolo di danno non patrimoniale personalizzato di €
780,39 per spese mediche (danno emergente), con vittoria di spese legali stragiudiziali e del presente giudizio.
4. Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'unico responsabile dell'evento fosse l'attore, ed ha ricostruito il fatto come segue: in data 22.03.2013 in corrispondenza del civico n.7 di via Forni
a Porto Viro, , in sella al motociclo Yamaha 50cc e alla guida Parte_1 Controparte_2 dello scuolabus Mercedes, si scontravano. L'autobus aveva larghezza di 2,2 metri, cosa che gli imponeva di viaggiare oltre l'ipotetica linea di mezzeria della strada, larga in quel punto 3,5 metri. Sulla scorta delle dichiarazioni scritte rese dai testi di parte convenuta e poi confermate in udienza si è ritenuto che l'attore viaggiasse in centro strada e che, in corrispondenza della pagina 3 di 9 curva cieca presente sul tratto di strada menzionato, si accorgesse all'ultimo momento dell'autobus proveniente dall'opposto senso di marcia e che quindi, nel tentare una manovra d'emergenza, resa impossibile dalla velocità elevata a cui viaggiava, si scontrasse con la parte anteriore sinistra dell'autobus. È stato ritenuto dirimente il fatto che l'attore non si sia presentato all'udienza del 12/03/2018 per rendere interrogatorio formale senza giustificato motivo.
5. L'appellante ha censurato la motVAzione della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
i) errata ricostruzione dei fatti rilevanti sulla base di documenti e deposizioni testimoniali ingiustificatamente preferite a quelle dei testi indotti dall'attrice riguardo al fatto che la decisione non menziona le prove testimoniali indotte dall'attore né il confronto tra testimoni ex
254 c.p.c. del 06/12/2018;
ii) errato ragionamento presuntivo fondato su elementi indiziari non gravi, né precisi e tantomeno concordanti riguardo alle affermazioni che il padre di avrebbe fatto, Parte_1 una volta arrVAto sul luogo del sinistro circa l'attribuzione della responsabilità al figlio per l'accaduto;
iii) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie per quanto riguarda l'eccessivo valore probatorio attribuito all'interrogatorio formale a cui l'attore non ha preso parte senza giustificato motivo;
iv) illegittima acquisizione ed utilizzazione di documenti depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie per quanto riguarda un documento allegato da , che Controparte_2
nonostante si costituisse in giudizio con atto depositato il 24/05/2021, produceva un documento che poi il Gdp avrebbe utilizzato per determinare la larghezza della strada nel punto del sinistro;
v) illogicità nella motVAzione per quanto riguarda la definizione della larghezza della strada nel punto del sinistro, definita dal Gdp di 3,5 metri, mentre dalle dichiarazioni dei testi dell'attore sarebbe di 4 metri;
vi) omessa deduzione di argomenti di prova a carico delle convenute, nonché di argomenti di prova a favore dell'attrice riguardo alla circostanza che stesse Parte_1
viaggiando in via dei Forni mantenendo strettamente la destra che sarebbe stata provata tramite le dichiarazioni dei testi di parte appellante.
6. Parte appellante ha chiesto in via istruttoria che venisse disposta la ctu medico legale sulla persona di al fine di valutare il danno non patrimoniale dallo stesso patito Parte_1
pagina 4 di 9 in seguito al sinistro;
nonché la riforma integrale della sentenza impugnata, oltre alla refusione di tutte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
7. Con comparsa depositata in data 06.06.2023 si è costituita , Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria di spese ed onorari. Viene inoltre chiesto “In via subordinata. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui le avversarie domande dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento, previo espletamento di CTU medico legale, rigettarsi comunque le stesse come formulate e limitarsi l'eventuale condanna all'esito degli accertamenti di causa, con eliminazione di ogni voce e/o somma non dovuta e/o di ogni esagerazione. Spese di lite rifuse, compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa. In via istruttoria. Come da memorie ex art. 320 cpc per quanto non già̀ ammesso e/o espletato;
in particolare: a. dovrebbe aver subito un incidente alla mano sinistra Parte_1 che dichiara essersi lesionata nel sinistro per cui è causa, in quanto avrebbe infilato la mano stessa dentro ad una impastatrice;
si chiede che il giudice, preliminarmente, ordini all'attore di documentare quanto sopra. b. In subordine, ci si associa alla avversaria richiesta di ammissione di CTU medico legale sui quesiti che seguono e nei limiti di essi: -natura, entità̀ e nesso di causa delle lesioni con il sinistro di cui si discute;
-riscontrabilità̀ clinica strumentale obiettVA, ovvero visVA, delle medesime;
-compatibilità̀ delle lesioni con l'uso delle cinture di sicurezza;
-valutazione sulla necessità, congruità e pertinenza delle spese mediche invocate.”
8. Con ordinanza del 30.08.2023, all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice, su richiesta di entrambe le parti costituite, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali entro sette giorni prima della predetta udienza.
All'udienza del 29.05.2025, discussa la causa, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
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9. L'appello non è fondato e deve essere interamente rigettato.
In primo luogo, deve essere rigettata la richiesta di CTU formulata dall'appellante in quanto tale istanza istruttoria non è stata ribadita nelle conclusioni del giudizio di primo grado e deve quindi intendersi abbandonata. Come è noto, nel giudizio di appello, non è possibile reiterare una richiesta di CTU disattesa in primo grado se non è stata reiterata durante la precisazione delle conclusioni definitive nel primo grado. La Cassazione ha ribadito sul punto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie istanze istruttorie ha l'onere di pagina 5 di 9 reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitVAmente proposte (Cass. civ. Sez. III - Ordinanza n. 19352/2017).
10. I primi tre motivi e il sesto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto l'errata valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali.
In ordine alla eccepita violazione dell'art. 115 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità occorre che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con il dispositivo normativo, abbia posto a fondamento della decisione, prove non introdotte dalle parti, ma di sua iniziatVA fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. Dunque, è inammissibile la diversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalle parti abbia assegnato maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
Neppure l'omesso esame di elementi istruttori integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2023 n. 5249). Pertanto, la violazione di legittimità dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziatVA fuori dai poteri officiosi riconosciutigli e non anche con il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. civ. sez I, 16 gennaio 2023 n. 1144; Cass. civ. sez I, 27 dicembre 2022 n. 37839; Cass. civ., sez. I, 3 agosto 2022 n. 24130).
La Cassazione ha chiarito che non può essere considerato come vizio di violazione di legge
(art. 115 c.p.c.) l'errore di percezione quando il giudice abbia valutato le prove acquisite nel processo, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. In sintesi, l'errore di valutazione dei mezzi di prova in cui sia incorso il giudice di merito – che attiene alla selezione da parte del giudice di una specifica informazione tra quelle pagina 6 di 9 astrattamente ricavabili da un mezzo di prova – non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. civ. sez. I, 27 dicembre 2022, n.37821).
11. Nel caso oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure, applicando correttamente la regola processuale ha valutato nel complesso tutte le risultanze istruttorie e dunque le deposizioni testimoniali. Il Giudice di primo grado inoltre ha ritenuto ammessi i fatti
Cont dedotti dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 232 cpc in quanto l'attore non si è presentato all'udienza del 12.3.18 per rendere l'interrogatorio, senza giustificato motivo.
Il quadro probatorio complessivo è del tutto coerente con la ricostruzione operata in sentenza dal giudice di pace. Difatti il teste ha dichiarato: “ho visto lo scooter sbucare Testimone_1 dalla curva a forte velocità, sbandare, investire lo scuolabus senza che l'autista potesse fare qualcosa in quanto si trova già tutto sul suo lato destro”; il teste ha dichiarato: Testimone_2
“lo scuolabus che procedeva lentamente sul lato destro della carreggiata, ho visto sbucare lo scooter dalla curva a forte velocità invadendo il lato della strada opposto, non riuscVA a raddrizzare il motoveicolo e andava a sbattere addosso allo scuolabus che in quel momento si trovava tutto dalla sua parte (lato dx). Preciso anche che, quando è arrVAto il papà del ragazzo che guidava il motorino ha esclamato a voce alta di rimuovere pure lo scooter che tanto era evidente che la colpa era di suo figlio”; ha dichiarato: “lo scuolabus Testimone_3 era tutto sul proprio margine destro della carreggiata… arrVAva anche il papà del ragazzo che inveVA contro lo stesso, dicendo di non chiamare i carabinieri che tanto era colpa di su figlio che aveva invaso lo spazio riservato al transito dello scuolabus. L'autista del pulmino ha dovuto spostarsi sulla sinistra perché la porta per far scendere i bambini era troppo vicina al marciapiede tanto che non riuscVA ad aprirla”. Infine, il teste ha affermato: Testimone_4
“dichiaro di aver visto lo scuolabus tutto sul lato destro del suo senso di marcia…il papà dello stesso sopraggiunto in quel momento chiedeva all'autista dello scuolabus di spostare i mezzi senza chiamare i Carabinieri che tanto era lampante che la colpa del sinistro era di suo figlio… lo scuolabus quando sono arrVAta si trovava regolarmente dalla sua parte”.
Appare dunque con sufficiente grado di certezza e non confutato dal che presso il Pt_1 luogo del sinistro fosse giunto il padre dell'odierno appellante all'epoca dei fatti minore d'età, quando lo stesso era ancora riverso a terra e in attesa dei soccorsi, il quale ha affermato che la dinamica del sinistro era del tutto pacifica con responsabilità a carico del figlio. Risulta, inoltre, dalle deposizioni testimoniali che il procedesse a forte velocità, quindi non Pt_1
adeguata allo stato dei luoghi, valutato in concreto (strada stretta, presenza di abitazioni e presenza di curve).
pagina 7 di 9 Non ad esito diverso avrebbe condotto una valutazione da parte del primo giudice delle testimonianze di e così come ricostruite nell'atto di appello in quanto del Tes_5 Tes_6
tutto insufficienti a confutare la dinamica del sinistro. Il è giunto sul luogo del sinistro Tes_5
in qualità di soccorritore della pubblica assistenza, quando la posizione dei veicoli non era più genuina e d'altra parte la non ha fatto altro che confermare un dato oggettivo ovvero Tes_6
che, che lo scuolabus avendo una larghezza incontestata di 2,20 metri e in relazione all'ampiezza della strada era costretto ad occupare in parte la corsia opposta. Tuttavia, non è affatto provato che il veicolo circolasse non strettamente a destra. Anzi risulta non confutato che le operazioni di evacuazione degli occupanti del mezzo siano risultate difficoltose proprio perché l'autobus era tutto spostato a destra rendendo difficile addirittura l'apertura della portiera.
12. Parimenti sono infondati il quarto e il quinto motivo di censura relativi all'illegittima acquisizione ed utilizzazione di documenti depositati oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie. Tali documenti, da quanto rappresentato dall'appellante prodotti dalla nel CP_2
giudizio di riassunzione, a seguito della nullità della sentenza per causa a lei non imputabile, consistono in riproduzioni fotografiche, del tutto superflue che, in concreto, non hanno leso il diritto di difesa del e nulla di rilevante hanno aggiunto al quadro probatorio. Lo stesso Pt_1 appellante inoltre ha asserito che “tale foto non rappresenta il luogo ove si è verificato il sinistro, ed essendo stata estratta da google maps non può fornire elementi utili per determinare l'ampiezza della strada”. Tuttavia, le prove devono essere valutate nel loro complesso e sul punto tutti i testimoni concordano sul fatto che la strada fosse stretta ovvero tra i 3,5 e i 4 metri e che, l'autobus avendo una larghezza di 2,20 metri dovesse inevitabilmente occupare anche parte della corsia opposta. Non da ultimo la Cassazione ha chiarito che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza (cfr. Cass. civ. 20840/2017) sicché dopo il giudizio di riassunzione la convenuta non sarebbe incorsa in nessuna preclusione o decadenza. CP_2
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
13. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della pagina 8 di 9 quantità e qualità dell'attività difensVA svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 – € 26.000,00) – valori medi per le fasi studio e introduttVA - valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore delle parti contumace vittoriosa (cfr. Cass.
Civ. n. 15135 del 22.7.16; Cass. Civ. n. 18806 del 23.9.15; Cass. Civ. n. 17432 del 18.8.11), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettVAmente sostenuto delle spese.
Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate
(contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
p.q.m.
Il Tribunale, definitVAmente decidendo, nel procedimento n. 364/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore Parte_1
di che liquida in 3.387,00 per compensi oltre rimborso delle Controparte_1
spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (VA, cpa);
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Rovigo, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
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