Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
VG 3091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. LE Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Catia Pichierri
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: rumena Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Catia Pichierri
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cadorago, in data 18.05.2013
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cadorago - anno 2013, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI:
- nato il [...] in [...]_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e successiva pronuncia divorzile:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) ai soli fini fiscali i coniugi concordano che la residenza del figlio LE venga fissata presso la madre, la quale si trasferirà presso il complesso residenziale denominato “Il Carpino BC” in corso di costruzione sito in Via Ariosto a Cadorago (CO) e che verrà acquistato dal sig. e concesso ammobiliato alla Pt_1 sig.ra in comodato d'uso gratuito entro il 31.03.2025 con la previsione del termine finale Parte_2 coincidente con il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio LE. (Doc.4)
4) Per quanto concerne la gestione del figlio LE, le parti concordano a collaborare attivamente nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, fornendo al minore un indirizzo educativo comune ed affinché il minore possa mantenere una frequentazione paritetica ed equilibrata con entrambi i genitori e con i parenti di entrambe le rispettive famiglie. In particolare, fatto salvo diverso e più ampio accordo:
- nel periodo scolastico ciascun genitore sarà competente e responsabile nella settimana in cui il minore si trova presso di sé e si obbliga a consentire il più ampio e libero contatto telefonico con il figlio da parte dell'altro genitore garantendo almeno un contatto giornaliero con lo stesso;
- ciascun genitore si obbliga a comunicare tempestivamente qualsivoglia informazione rilevante che coinvolga il figlio comune quali a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali gite fuori porta che intende effettuare con il figlio o eventuali stati morbosi dello stesso che ne impediscano la frequentazione scolastica, appuntamenti per visite mediche, colloqui scolastici etc.;
- durante il periodo estivo, i genitori manterranno la frequentazione a settimane alterne con il figlio, salvo che per un periodo di 4 settimane anche continuative in cui il minore rimarrà con ciascun genitore che lo porterà in vacanza e da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- le parti concordano fin d'ora che il minore possa frequentare, per un periodo non inferiore a 15 giorni, durante il periodo estivo di ogni anno, corsi di vacanza studio all'Estero e che saranno selezionati da entrambi i genitori di anno in anno entro il mese di gennaio. Nel caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta della vacanza studio, resta inteso che la stessa sarà riservata, ad anni alterni, a ciascun genitore che deve in ogni caso tenere anche in considerazione le inclinazioni e i desiderata del figlio stesso;
- quanto alle vacanze natalizie, le stesse verranno suddivise tra i genitori in due periodi, ad anni alternati, dalla chiusura della scuola fino al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre fino alla riapertura delle scuole.
Le parti concordano che per il corrente Natale 2024, LE rimarrà con la mamma e pertanto l'anno successivo rimarrà con il papà e così di seguito ad anni alternati;
- durante la vacanza settimanale pasquale il minore rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore. Le parti concordano che quest'anno LE trascorra la settimana pasquale con il papà e pertanto per l'anno
2026 la trascorrerà con la mamma e così di seguito ad anni alternati;
- il giorno del compleanno di LE sarà preferibilmente festeggiato dai genitori insieme o ad anni alternati con ciascun genitore;
- in deroga alla previsione delle settimane alterne con cui il minore rimarrà con ciascun genitore, le parti concordano che il minore rimarrà con il padre anche il giorno del compleanno del padre e della festa del papà così come rimarrà con la madre nel giorno del compleanno della stessa e della festa della mamma;
- le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio del passaporto proprio nonché del minore, precisando comunque che ogni viaggio all'estero con il minore debba essere preventivamente concordato tra i genitori;
5) il signor si obbliga a contribuire a titolo di mantenimento di LE, tenuto conto Parte_1 della disparità ad oggi esistente tra i redditi dei due coniugi, versando alla Signora un assegno Parte_2 mensile dell'importo di euro 1.600,00 da corrispondere in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo alla sentenza di scioglimento del matrimonio dei coniugi;
6) il Signor si accolla inoltre per la quota del 100% le spese straordinarie per il figlio come da Pt_1
Protocollo del Tribunale di Como del 2018 che si allega.
7) in ragione delle previsioni economiche di cui sopra, le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione;
8) le parti concordano inoltre che l'autovettura GH617JM marca BMW X2 condotta dal Signor in Pt_1 leasing rimanga in uso alla Signora fino alla sua naturale scadenza del gennaio 2026. Parte_2
Successivamente il signor dichiara di voler garantire la disponibilità di altra vettura, tipo utilitaria, Pt_1 alla signora riservandosi la scelta sulla tipologia della stessa;
Parte_2
9) in considerazione dell'assetto complessivo concordato nel presente atto, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale, nessuno dei due coniugi vanterà quindi alcuna pretesa economica relativamente alla ripartizione dei conti correnti ad oggi esistenti;
10) la sig.ra si trasferirà presso l'immobile sito a Cadorago, in Via Ariosto n. a partire dal Parte_2
31.03.2023 compatibilmente alla avvenuta realizzazione dell'immobile suindicato;
11) le parti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono da intendersi immediatamente valide ed efficaci fin dalla loro sottoscrizione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 18.5.2013, in Cadorago
[...]
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadorago - anno 2013, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cadorago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao