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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9009/2018
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Michele Cascarano
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Nicola Stella
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Separazione giudiziale
* * * * * * * * * *
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 27.03.2025, il G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente in data 11.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.06.2018, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva depositata in data 29.12.2018, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle avverse pretese, concludeva, a sua volta, come in atti.
All'udienza presidenziale del 17.10.2018, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi, sicché le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore che, all'esito dell'udienza istruttoria del 17.01.2019, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n.
1405/2019, pubblicata il 28.03.2019, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 27.03.2025, il G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente in data 11.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11.03.2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
MOTIVAZIONE
Pronunciata e passata in cosa giudicata la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di separazione, denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa va decisa pronunciando sentenza nelle forme del rito contenzioso, con la quale il Collegio deve considerare e valutare gli accordi intervenuti tra i coniugi, come trasfusi nel corpo della convenzione separativa versata in atti.
Tali accordi ben possono essere recepiti nella decisione di questo Collegio, anche perché non sussistono impedimenti legali che depongano in senso contrario.
Pertanto, il Collegio, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo. La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con ricorso Parte_1 depositato in data 14.06.2018, nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, n. 1405/2019, pubblicata il 28.03.2019, in atti, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni separative, medio tempore concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione di separazione, denominata
“Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data;
DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente a tutte le domande accessorie alla domanda principale di separazione personale tra coniugi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9009/2018
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Michele Cascarano
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del Controparte_1 patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Nicola Stella
-RESISTENTE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Separazione giudiziale
* * * * * * * * * *
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 27.03.2025, il G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente in data 11.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.06.2018, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva depositata in data 29.12.2018, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di Controparte_1 separazione personale dei coniugi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle avverse pretese, concludeva, a sua volta, come in atti.
All'udienza presidenziale del 17.10.2018, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi, sicché le parti venivano rimesse innanzi al giudice istruttore che, all'esito dell'udienza istruttoria del 17.01.2019, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n.
1405/2019, pubblicata il 28.03.2019, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 27.03.2025, il G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente in data 11.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11.03.2025 dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
MOTIVAZIONE
Pronunciata e passata in cosa giudicata la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di separazione, denominata “Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa va decisa pronunciando sentenza nelle forme del rito contenzioso, con la quale il Collegio deve considerare e valutare gli accordi intervenuti tra i coniugi, come trasfusi nel corpo della convenzione separativa versata in atti.
Tali accordi ben possono essere recepiti nella decisione di questo Collegio, anche perché non sussistono impedimenti legali che depongano in senso contrario.
Pertanto, il Collegio, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo. La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con ricorso Parte_1 depositato in data 14.06.2018, nei confronti di , ogni contraria Controparte_1 istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, n. 1405/2019, pubblicata il 28.03.2019, in atti, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni separative, medio tempore concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione di separazione, denominata
“Convenzione di consensualizzazione della separazione contenente accordi economici e di trasferimenti immobiliari”, sottoscritta in data 11 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente in pari data;
DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente a tutte le domande accessorie alla domanda principale di separazione personale tra coniugi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato