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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 625/2020 del ruolo generale, promossa da
Avv. (C.F.: ) e Pt_1 Pt_2 C.F._1 Pt_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dal primo,
[...] C.F._2
che interviene anche in proprio, e presso il cui indirizzo pec,
sono elettivamente Email_1
domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo legale CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa appresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Cantoni (C.F.: ), C.F._3
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, alla Via C.F._5
dei Mille, n. 40, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 7223/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16.07.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 10.02.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellanti, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato “che nel rapporto di mutuo per cui è causa gli interessi moratori sono dovuti al tasso legale”, compensando integralmente inter partes le spese di lite.
1.1. Con il libello introduttivo il giudizio a quo, gli attori, dopo aver dedotto di aver stipulato, in data 20.07.2000, contratto di mutuo ipotecario per il complessivo importo di £ 250.000.000, denunciavano usura originaria, sia sotto il profilo corrispettivo che sotto quello moratorio, e concludevano per la declaratoria di nullità del rapporto, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme CP_5
versate a titolo di interessi.
Sotto altro profilo, gli stessi attori denunciavano difformità tra i tassi contrattualizzati e quelli effettivamente applicati dalla ed CP_5
invocavano il ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi BOT, ex art. 117 TUB.
1.2. Il Tribunale, all'esito di istruttoria tecnica, a mezzo ctu, con la sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi ha, in estrema sintesi, disatteso l'eccezione di usura con riferimento ai tassi corrispettivi e, riconosciuta la natura usuraria di quelli moratori, ha ricondotto questi ultimi nei limiti del tasso legale.
2. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi, gli appellanti insistono nella eccezione di usurarietà anche del tasso corrispettivo, se sommato a quello della penale di estinzione anticipata (primo motivo); insistono per la declaratoria di gratuità dell'intero rapporto, attesa l'accertata usurarietà degli interessi di mora (secondo motivo); denunciano omessa pronuncia in ordine all'eccezione di indeterminatezza e di conseguenziale sostituzione dei tassi ex art. 117
TUB (terzo motivo).
2.1. Ha resistito la appellata, spiegando, a sua volta, gravame CP_5
incidentale, limitatamente alla declaratoria di usurarietà del tasso di mora. Vinte le spese.
2.2. All'esito dell'udienza dell11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 40 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
3. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
3.1. Preliminarmente, mette conto evidenziare che parte appellante, con riferimento alla penale di estinzione anticipata, assume l'intervenuto giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, facendo propri i rilievi del CTU, avrebbe dato atto che “il
TAEG degli interessi corrispettivi inclusivo della penale di estinzione anticipata era usurario in occasione della scadenza della prima rata e non più in corrispondenza della 18° rata” (V. pag. 2 della sentenza impugnata); sicché, in assenza di gravame incidentale da parte appellata, anche gli interessi corrispettivi risulterebbero attinti da usura.
In realtà, il Tribunale, a più riprese, ha affermato che “E' pacifico che nel contratto per cui è causa il TAEG degli interessi corrispettivi fu pattuito in misura inferiore alla soglia dell'usura” (V. pag. 2 della sentenza impugnata), aggiungendo che “i RU non hanno estinto il mutuo in corrispondenza di qualcuna delle prime 17 rate
(periodo oltre il quale certamente l'estinzione anticipata non avrebbe determinato l'applicazione di un tasso usurario), per cui la questione è irrilevante” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante, dunque, la sotto tale profilo, è risultata tutt'altro che soccombente, sì da CP_5
necessitare l'articolazione di un gravame incidentale (SS UU. n.
7700/2016).
Del resto, la sommatoria della penale di estinzione anticipata è oggetto del primo motivo di gravame proposto dagli stessi appellanti, e ciò si pone in stridente contrasto con la pretesa di un intervenuto giudicato di segno contrario.
3.2. Nel merito, la censura è comunque infondata.
Ed invero, la penale di estinzione anticipata non può concorrere ai fini della rilevazione dell'usura, dal momento che detta voce costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente.
Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
La penale di anticipata estinzione è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644, comma 4, c.p.
D'altra parte, la sommatoria tra interesse corrispettivo e penale di anticipata estinzione è errata in nuce, giacché quest'ultima è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra e viola il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra (ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso-soglia, che tale sommatoria notoriamente non contempla (SS. UU. n.
16303/2018).
4. Con riferimento al secondo motivo di gravame principale, con il quale gli appellanti hanno insistito per la declaratoria di gratuità dell'intero rapporto di mutuo, attesa l'usurarietà dei tassi di mora, è da rilevare che la stessa parte appellante, con le note di trattazione scritta del 20.01.2025, ha rinunciato al relativo capo, in ragione della pronuncia delle SS.UU. n. 19597/2020 (successiva alla proposizione dell'appello), con la quale si è affermato il principio dell'autonomia del regime sanzionatorio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
4.1. La rinuncia al capo di gravame, tuttavia, non esime il Collegio dal prendere posizione in ordine all'unico motivo di appello incidentale, che risulta, invece, fondato.
La doglianza trova il conforto proprio nei principi fissati dalle SS. UU. nella sentenza n. 19597/2020, richiamata da parte appellante principale ai fini della rinuncia al correlativo motivo di gravame.
È di palmare evidenza, nell'ordito motivazionale della pronuncia impugnata, la sovrapposizione di profili tra loro eterogenei, vale a dire tra interessi corrispettivi e quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, che va, invece, partitamente condotta, tenendo distinte le due categorie, secondo i principi fissati nel richiamato intervento delle SS. UU.
La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto argomentato nella sentenza impugnata (che, nel fare proprie le conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato nel giudizio a quo, fa riferimento al TAN, senza considerare, ai fini della mora, l'aumento di 2,1 punti), afferma che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n.
16303/2018 (sempre a SS. UU.) con riferimento alla c.m.s., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per i soli interessi moratori.
In altri termini, ai fini dell'usura, dovrà tenersi conto in termini relativi per differenziale tra il TEG ed il tasso di mora, concorrendo quest'ultimo al tasso complessivo da assumere a termine di paragone con quello soglia, aggiungendosi al primo in termini differenziali e non già assoluti.
4.2. Nel caso di specie, ove si fosse considerato l'aumento del tasso soglia di mora in ragione di 2,1 punti, quello pattiziamente convenuto rientra senz'altro nei limiti della soglia antiusura.
5. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano omessa pronuncia in ordine alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali di finanziamento e ciò avrebbe dovuto comportare – secondo gli assunti attorei – il ricorso ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
La censura fa leva sui rilievi contenuti nella relazione peritale inerenti a:
a) omessa quantificazione delle spese di incasso RID, sia pure richiamate in contratto;
b) discrasia tra le spese e commissioni riepilogate nei documenti di sintesi e quelle contenute in contratto;
c) omessa consegna del piano di ammortamento, comunque ricostruito dal CTU, secondo criteri di ammortamento del capitale graduali e non già secondo il criterio della rata costante
(ammortamento alla francese); d) omessa indicazione nella lettera di concessione del mutuo del periodo di preammortamento, pari a 12 mesi (V. pag. 11 dell'atto di appello).
5.1. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare che, a più riprese, il CTU nominato nel giudizio a quo, ha precisato “che lo scrivente vuole anche in questa sede evidenziare (come già sottolineato in relazione) che i calcoli sviluppati trattano scenari probabilistici e mai avvenuti. Lo scrivente si è solo attenuto strettamente al mandato peritale, il quale chiedeva di sviluppare i calcoli così come prospettati da parte attrice.
Ancora, lo scrivente ha anche dovuto chiarire che i calcoli di parte attrice, così come prospettati erano errati, fornendo le ipotesi con metodologie di calcolo quanto più aderenti ai fatti. … Relativamente alla ricostruzione ai tassi bot, lo scrivente tiene a precisare che il piano ricostruito risulta difforme rispetto a quello bancario in quanto ricostruito con i criteri base di un piano di ammortamento, con ammortamento del capitale graduale, e non come operato dalla banca, la quale per via dell'indicizzazione delle rate, operava un'oscillazione sulla ripartizione della quota interessi e quota capitale della rata tale da non permettere il tipico ammortamento progressivo di un piano di ammortamento” (V. pagg. 18 e 19 della relazione peritale).
Giammai nella richiamata consulenza è dato rinvenire rilievi che avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una pronuncia di indeterminatezza dei tassi, sì da giustificare il ricorso ai tassi sostitutivi, per come preteso da parte appellante.
5.2. Ciò che, piuttosto, emerge dalla relazione peritale è una critica del
CTU al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, nel cui schema è senz'altro da ricondurre quello adottato dalla nel rapporto inter CP_5
partes. A riguardo, si osserva che le SS. UU. con la sentenza n. 15130/2024, esaminando in particolare la tematica del mutuo a tasso fisso "alla francese stantardizzato", hanno, anzitutto, escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento
"alla francese" proceda a qualsivoglia capitalizzazione.
Si afferma infatti che "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - «та поп prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) а generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità:
«nessuna contraddizione [...] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il pagina 6 di 22 successivo rilievo delfatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"» (Cass. n.
34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)".
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto "del regime finanziario" ovvero del criterio matematico di ammortamento
"alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che "L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza", sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando "contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato".
Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (V. contratto dedotto in lite).
I Giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento "alla francese" implichi "un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, cоmmа 4, T.u.b.", evidenziando in particolare che "c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché
l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in temа di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera
CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e
3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120- quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120- decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)".
Quindi, "il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente".
5.3. Mette conto, in ultimo, evidenziare che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dalla Suprema Corte anche con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile (Cass. n. 7382/2025), qual è quello dedotto in giudizio.
6. In definitiva, il gravame principale va disatteso, mentre, in accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va integralmente disattesa la domanda avanzata dagli odierni appellanti con riferimento al rapporto di mutuo dedotto in lite, anche con riferimento al tasso di mora, del quale va riconosciuta la piena legittimità.
7. L'esito alterno della lite e l'intervento postumo delle SS. UU. rispetto alla sentenza impugnata giustificano la compensazione parziale inter partes ed in ragione del 50% delle spese del doppio grado, ponendosi il residuo a carico degli appellanti in solido tra loro.
Dette spese, tenuto conto del valore della controversia (ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00), dell'attività svolta dalle parti (con esclusione della fase istruttoria per il presente grado) e dei parametri
(medi, al netto, per il presente grado, della fase di trattazione, secondo i principi fissati da Cass. n. 7343/2025) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 10.02.2020, da e da nei confronti di Parte_4 Parte_3 CP_1
nonché sull'appello incidentale spiegato da quest'ultima CP_2
avverso la sentenza n. 7223/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda degli odierni appellanti articolata in danno della appellata, anche con CP_5
riferimento al tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo dedotto in lite e del quale va dichiarata la piena legittimità; - compensa, in ragione di ½ le spese del doppio grado e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, del residuo, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi
€ 5.000,00, oltre rimborso spese forf. al 15%, Casa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
e per il presente grado, in complessivi €
3.900,00, oltre costo CU, rimborso spese forf. al 15%, Casa Avv.ti ed
IVA, se ed in quanto dovuta;
- pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di ctu di primo grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'1.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese