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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE DONATO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Italia n. 44, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ARNALDI ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Cossa 2, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/2023, emesso da Codesto Tribunale, in data
13.02.2023, in favore della società avente ad oggetto il pagamento della Controparte_1
somma di € 27.178,73, chiedendo la revoca del predetto provvedimento;
l'opponente ha eccepito, in particolare, l'incompetenza del Tribunale adito per l'emissione del decreto ingiuntivo, nonché il ritardo nella consegna della merce, da parte della società opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dall'opponente, relativa alla pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Monza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva che al caso di specie è applicabile il criterio di collegamento previsto dall'art. 20
c.p.c., secondo cui, nelle cause aventi ad oggetto i diritti di obbligazione, è competente il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta ovvero dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di vendita di beni mobili, come nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce che “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Il domicilio della società si trova a Bellusco, Comune ricompreso Controparte_1
nel Circondario del Tribunale di Monza.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2022, documenti di trasporto, diffida ad adempiere del 10.05.2022) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ) è emerso Testimone_1
quanto segue.
Nel corso del 2022, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate;
l'opposta, per l'effetto, ha fabbricato tale merce, in forma di semilavorato;
merce che è stata consegnata pagina 2 di 3 al centro di montaggio La Fenice, per l'assemblaggio finale e la relativa consegna alla società
Parte_1
Si rileva, tuttavia, che l'opponente, pur avendo concluso il predetto contratto di fornitura,
non ha mai richiesto alla società La Fenice che le fosse consegnata la merce ordinata né ha provveduto al ritiro della stessa.
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni, concernenti un presunto ritardo nell'adempimento, da parte dell'opposta.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE DONATO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Italia n. 44, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ARNALDI ANDREA DAVIDE, elettivamente domiciliato in Milano, Via Pietro Cossa 2, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/2023, emesso da Codesto Tribunale, in data
13.02.2023, in favore della società avente ad oggetto il pagamento della Controparte_1
somma di € 27.178,73, chiedendo la revoca del predetto provvedimento;
l'opponente ha eccepito, in particolare, l'incompetenza del Tribunale adito per l'emissione del decreto ingiuntivo, nonché il ritardo nella consegna della merce, da parte della società opposta.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dall'opponente, relativa alla pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Monza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva che al caso di specie è applicabile il criterio di collegamento previsto dall'art. 20
c.p.c., secondo cui, nelle cause aventi ad oggetto i diritti di obbligazione, è competente il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta ovvero dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di vendita di beni mobili, come nel caso di specie, l'art. 1498 c.c. stabilisce che “se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Il domicilio della società si trova a Bellusco, Comune ricompreso Controparte_1
nel Circondario del Tribunale di Monza.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2022, documenti di trasporto, diffida ad adempiere del 10.05.2022) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimone, Sig. ) è emerso Testimone_1
quanto segue.
Nel corso del 2022, la società opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate;
l'opposta, per l'effetto, ha fabbricato tale merce, in forma di semilavorato;
merce che è stata consegnata pagina 2 di 3 al centro di montaggio La Fenice, per l'assemblaggio finale e la relativa consegna alla società
Parte_1
Si rileva, tuttavia, che l'opponente, pur avendo concluso il predetto contratto di fornitura,
non ha mai richiesto alla società La Fenice che le fosse consegnata la merce ordinata né ha provveduto al ritiro della stessa.
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni, concernenti un presunto ritardo nell'adempimento, da parte dell'opposta.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 (per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3