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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°73 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA AR
. (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Lo Verde per mandato in atti;
appellante
E
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola per mandato in atti;
appellata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2024, comparse conclusionali e memoria di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 2020, GIO. CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese,
[...] [...]
esponendo di avere stipulato con quest'ultima un contratto di Controparte_2 fornitura di energia elettrica (n. 928958299), relativo ai locali aziendali siti in Sclafani Bagni,
c.da S. Giovanni.
Deduceva di avere ricevuto, in data 26 luglio 2019, la fattura n. 8211103001100549 del
10 luglio 2019 dell'importo di € 6.955,20 per presunti consumi di energia elettrica dal 2013 al mese di luglio 2019 e di avere contestato, con nota del 27 luglio 2019, la debenza dell'importo preteso da eccependone la parziale Controparte_2 prescrizione.
Rappresentava, inoltre, che con comunicazione del 15 gennaio 2020 era stata diffidata da al pagamento della complessiva somma di € 6.657,20 Controparte_2
e che, a fronte di tale diffida, aveva presentato istanza di rateizzazione in data 30 gennaio
2020.
Precisava, infine, che con successiva nota, trasmessa a mezzo pec in data 6 febbraio
2020, aveva comunicato alla predetta società che l'istanza di rateizzazione era stata formulata al solo fine di evitare la sospensione della fornitura di energia elettrica e che si riservava di chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte.
Tanto premesso, chiedeva che il Giudice di Pace di Termini Imerese dichiarasse l'intervenuta prescrizione della somma di € 1.307,01, relativa ai consumi di energia elettrica anteriori al 31 luglio 2014, di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, con condanna di alla restituzione del suddetto importo, oltre Controparte_2 interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che la richiesta di rateizzazione AR avanzata da . senza riserva di ripetizione, costituiva Controparte_1 esplicito riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Con sentenza n. 349/2021, depositata in data 1° luglio 2021, il Giudice di Pace di
Termini Imerese rigettava la domanda attrice, argomentando che la richiesta di AR rateizzazione formulata da . senza riserva di ripetizione, Controparte_1 aveva determinato il riconoscimento del debito da parte della medesima, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione Pt_1 Controparte_1 ritualmente notificato, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto che la suddetta istanza di rateizzazione, oltre a riconoscimento del debito, costituisse interruzione della prescrizione.
Ha conseguentemente sottolineato che il versamento di € 1.307,01 costituiva un pagamento indebito, in quanto relativo ad un credito ormai prescritto, e che, pertanto, la società appellata andava condannata alla restituzione di tale importo, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito Controparte_2 AR la carenza di interesse ad agire di . rappresentando che Controparte_1 la stessa aveva provveduto all'integrale pagamento del debito e che tale comportamento risultava incompatibile con la volontà di disconoscere le ragioni del creditore.
Ha, inoltre, eccepito l'improponibilità dell'appello per acquiescenza alla sentenza di primo grado, per avere parte appellante ulteriormente richiesto un piano di dilazione per il pagamento delle somme residue, senza alcuna riserva di ripetizione. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Sul merito dell'impugnazione. AR Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di carenza di interesse ad agire di .
[...] sollevata dall'appellata. Controparte_1
Al riguardo, va detto che tale eccezione appare priva di fondamento.
Giova, infatti, evidenziare che il principio sancito dall'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche nel giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone (Cass. Civ., Sez. II, 11/12/2020, n. 28307; Cass. Civ., Sez. II,
5/2/2020, n. 2670).
Nel caso in ispecie, va ritenuto sussistente l'interesse di Pt_1 Controparte_1 ad impugnare la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure, che ha rigettato la
[...] domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della somma di €
1.307,01 di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019 e la condanna di alla sua restituzione. Controparte_2
È, infatti, evidente che l'appellante agisce in giudizio, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, al fine di far valere un diritto proprio di cui chiede l'affermazione, insistendo per la dichiarazione di prescrizione del credito vantato dalla società appellata e per la condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi prescritti.
Altrettanto infondata è l'eccezione di improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza alla sentenza emessa dal Giudice di Pace.
In proposito, appare opportuno ricordare che l'acquiescenza consiste nella rinuncia, da parte del soccombente, all'impugnazione ed essa può manifestarsi tanto in forma espressa, mediante un'esplicita dichiarazione di non voler impugnare, quanto in forma tacita, attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare.
Ciò posto, deve escludersi che la condotta dell'appellante abbia comportato acquiescenza alla sentenza di primo grado, non ricorrendo, nella specie, né un'espressa rinuncia alla volontà di impugnare né un comportamento univocamente sintomatico di tale rinuncia e ben potendosi giustificare la condotta dell'appellante nella mera volontà di evitare azioni esecutive.
D'altra parte, ad escludere che l'evento riferito dall'appellata possa integrare un comportamento acquiescente alla sentenza di primo grado vale anche la considerazione che AR
. veva iniziato a corrispondere gli importi dovuti ancor Controparte_1 prima che il Giudice di pace pronunciasse la sentenza successivamente appellata, per cui la circostanza che il pagamento sia stato sospeso e successivamente ripreso non sembra potersi qualificare come acquiescenza alla sentenza, trattandosi piuttosto di una momentanea sospensione dei pagamenti. AR Passando al merito della controversia, l'appello proposto da . CP_1
infondato e merita di essere rigettato.
[...]
Ed invero, dal compendio probatorio acquisito risulta che Pt_1 Controparte_1
a seguito della diffida ad adempiere datata 15 gennaio 2020, con cui
[...] [...] ha chiesto il pagamento dell'importo di € 6.657,20, di cui alla Controparte_2 fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, relativa ai consumi di energia elettrica dal mese di ottobre 2013 al mese di luglio 2019, ha avanzato, in data 30 gennaio 2020, richiesta di rateizzazione, senza riserva di ripetizione.
Siffatta richiesta, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, secondo cui costituirebbe ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., va qualificata come rinuncia alla prescrizione.
Ed invero, la ricognizione di debito prevista dall'art. 1988 c.c. viene in rilievo ai fini dell'esonero dall'onere di provare l'esistenza del rapporto da cui scaturisce l'obbligazione ed essa può senz'altro essere richiamata per far valere l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2944 c.c., secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere” e che presuppone l'esistenza di un diritto non ancora prescritto.
La rinuncia alla prescrizione, disciplinata dall'art. 2937 c.c., presuppone invece che essa sia già maturata.
Quest'ultima norma, al secondo comma, prevede infatti che “si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta”, mentre al terzo comma stabilisce che “la rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe la prescrizione che sia ancora in corso ai sensi dell'art. 2944 c.c.; mentre, ove la prescrizione sia già maturata, può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'articolo 2937 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, 15 luglio 2002, n.10235).
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che “il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dell'obbligo di adempimento” (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 2758).
Appare, inoltre, opportuno ricordare che la rinuncia alla prescrizione può essere manifestata sia in forma espressa sia in forma tacita, ricorrendo quest'ultima ipotesi, ai sensi del sopracitato art. 2937, comma 3, c.c., allorquando vi sia un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della prescrizione già maturata.
Ed invero, “perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione, occorre un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto” (Cass., Civ., Sez. III,
22/10/2002, n. 14909; Cass. 26.5.1995, n. 5826).
Pertanto, nel caso in ispecie, la circostanza che l'appellante in data 30 gennaio 2020, ossia dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, abbia avanzato formale richiesta di rateizzazione per l'intero importo di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, senza riserva di ripetizione e in mancanza di un'espressa contestazione in ordine alla maturata prescrizione, integra in modo inequivocabile una rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, c.c., con la conseguenza che la stessa non potrà esigere la ripetizione delle somme corrisposte a Controparte_2
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da Pt_1 Controparte_1 deve essere rigettato.
3. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
n. 349/2021 resa dal Giudice di pace di Termini Imerese in data 30 giugno 2021, depositata in data 1° luglio 2021, non notificata, nella causa iscritta al n. 287/2021 R.G., che, per l'effetto, conferma, modificandone la motivazione nei termini di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Termini Imerese, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n°73 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA AR
. (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Lo Verde per mandato in atti;
appellante
E
C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola per mandato in atti;
appellata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2024, comparse conclusionali e memoria di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 2020, GIO. CP_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese,
[...] [...]
esponendo di avere stipulato con quest'ultima un contratto di Controparte_2 fornitura di energia elettrica (n. 928958299), relativo ai locali aziendali siti in Sclafani Bagni,
c.da S. Giovanni.
Deduceva di avere ricevuto, in data 26 luglio 2019, la fattura n. 8211103001100549 del
10 luglio 2019 dell'importo di € 6.955,20 per presunti consumi di energia elettrica dal 2013 al mese di luglio 2019 e di avere contestato, con nota del 27 luglio 2019, la debenza dell'importo preteso da eccependone la parziale Controparte_2 prescrizione.
Rappresentava, inoltre, che con comunicazione del 15 gennaio 2020 era stata diffidata da al pagamento della complessiva somma di € 6.657,20 Controparte_2
e che, a fronte di tale diffida, aveva presentato istanza di rateizzazione in data 30 gennaio
2020.
Precisava, infine, che con successiva nota, trasmessa a mezzo pec in data 6 febbraio
2020, aveva comunicato alla predetta società che l'istanza di rateizzazione era stata formulata al solo fine di evitare la sospensione della fornitura di energia elettrica e che si riservava di chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte.
Tanto premesso, chiedeva che il Giudice di Pace di Termini Imerese dichiarasse l'intervenuta prescrizione della somma di € 1.307,01, relativa ai consumi di energia elettrica anteriori al 31 luglio 2014, di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, con condanna di alla restituzione del suddetto importo, oltre Controparte_2 interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_2 della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che la richiesta di rateizzazione AR avanzata da . senza riserva di ripetizione, costituiva Controparte_1 esplicito riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Con sentenza n. 349/2021, depositata in data 1° luglio 2021, il Giudice di Pace di
Termini Imerese rigettava la domanda attrice, argomentando che la richiesta di AR rateizzazione formulata da . senza riserva di ripetizione, Controparte_1 aveva determinato il riconoscimento del debito da parte della medesima, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione Pt_1 Controparte_1 ritualmente notificato, ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto che la suddetta istanza di rateizzazione, oltre a riconoscimento del debito, costituisse interruzione della prescrizione.
Ha conseguentemente sottolineato che il versamento di € 1.307,01 costituiva un pagamento indebito, in quanto relativo ad un credito ormai prescritto, e che, pertanto, la società appellata andava condannata alla restituzione di tale importo, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito Controparte_2 AR la carenza di interesse ad agire di . rappresentando che Controparte_1 la stessa aveva provveduto all'integrale pagamento del debito e che tale comportamento risultava incompatibile con la volontà di disconoscere le ragioni del creditore.
Ha, inoltre, eccepito l'improponibilità dell'appello per acquiescenza alla sentenza di primo grado, per avere parte appellante ulteriormente richiesto un piano di dilazione per il pagamento delle somme residue, senza alcuna riserva di ripetizione. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Sul merito dell'impugnazione. AR Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di carenza di interesse ad agire di .
[...] sollevata dall'appellata. Controparte_1
Al riguardo, va detto che tale eccezione appare priva di fondamento.
Giova, infatti, evidenziare che il principio sancito dall'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche nel giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone (Cass. Civ., Sez. II, 11/12/2020, n. 28307; Cass. Civ., Sez. II,
5/2/2020, n. 2670).
Nel caso in ispecie, va ritenuto sussistente l'interesse di Pt_1 Controparte_1 ad impugnare la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure, che ha rigettato la
[...] domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della somma di €
1.307,01 di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019 e la condanna di alla sua restituzione. Controparte_2
È, infatti, evidente che l'appellante agisce in giudizio, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, al fine di far valere un diritto proprio di cui chiede l'affermazione, insistendo per la dichiarazione di prescrizione del credito vantato dalla società appellata e per la condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi prescritti.
Altrettanto infondata è l'eccezione di improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza alla sentenza emessa dal Giudice di Pace.
In proposito, appare opportuno ricordare che l'acquiescenza consiste nella rinuncia, da parte del soccombente, all'impugnazione ed essa può manifestarsi tanto in forma espressa, mediante un'esplicita dichiarazione di non voler impugnare, quanto in forma tacita, attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare.
Ciò posto, deve escludersi che la condotta dell'appellante abbia comportato acquiescenza alla sentenza di primo grado, non ricorrendo, nella specie, né un'espressa rinuncia alla volontà di impugnare né un comportamento univocamente sintomatico di tale rinuncia e ben potendosi giustificare la condotta dell'appellante nella mera volontà di evitare azioni esecutive.
D'altra parte, ad escludere che l'evento riferito dall'appellata possa integrare un comportamento acquiescente alla sentenza di primo grado vale anche la considerazione che AR
. veva iniziato a corrispondere gli importi dovuti ancor Controparte_1 prima che il Giudice di pace pronunciasse la sentenza successivamente appellata, per cui la circostanza che il pagamento sia stato sospeso e successivamente ripreso non sembra potersi qualificare come acquiescenza alla sentenza, trattandosi piuttosto di una momentanea sospensione dei pagamenti. AR Passando al merito della controversia, l'appello proposto da . CP_1
infondato e merita di essere rigettato.
[...]
Ed invero, dal compendio probatorio acquisito risulta che Pt_1 Controparte_1
a seguito della diffida ad adempiere datata 15 gennaio 2020, con cui
[...] [...] ha chiesto il pagamento dell'importo di € 6.657,20, di cui alla Controparte_2 fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, relativa ai consumi di energia elettrica dal mese di ottobre 2013 al mese di luglio 2019, ha avanzato, in data 30 gennaio 2020, richiesta di rateizzazione, senza riserva di ripetizione.
Siffatta richiesta, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, secondo cui costituirebbe ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., va qualificata come rinuncia alla prescrizione.
Ed invero, la ricognizione di debito prevista dall'art. 1988 c.c. viene in rilievo ai fini dell'esonero dall'onere di provare l'esistenza del rapporto da cui scaturisce l'obbligazione ed essa può senz'altro essere richiamata per far valere l'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2944 c.c., secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere” e che presuppone l'esistenza di un diritto non ancora prescritto.
La rinuncia alla prescrizione, disciplinata dall'art. 2937 c.c., presuppone invece che essa sia già maturata.
Quest'ultima norma, al secondo comma, prevede infatti che “si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta”, mentre al terzo comma stabilisce che “la rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe la prescrizione che sia ancora in corso ai sensi dell'art. 2944 c.c.; mentre, ove la prescrizione sia già maturata, può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'articolo 2937 c.c. (Cass. Civ., Sez. II, 15 luglio 2002, n.10235).
La Cassazione ha, inoltre, chiarito che “il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dell'obbligo di adempimento” (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 2758).
Appare, inoltre, opportuno ricordare che la rinuncia alla prescrizione può essere manifestata sia in forma espressa sia in forma tacita, ricorrendo quest'ultima ipotesi, ai sensi del sopracitato art. 2937, comma 3, c.c., allorquando vi sia un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della prescrizione già maturata.
Ed invero, “perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione, occorre un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto” (Cass., Civ., Sez. III,
22/10/2002, n. 14909; Cass. 26.5.1995, n. 5826).
Pertanto, nel caso in ispecie, la circostanza che l'appellante in data 30 gennaio 2020, ossia dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, abbia avanzato formale richiesta di rateizzazione per l'intero importo di cui alla fattura n. 8211103001100549 del 10 luglio 2019, senza riserva di ripetizione e in mancanza di un'espressa contestazione in ordine alla maturata prescrizione, integra in modo inequivocabile una rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937, comma 3, c.c., con la conseguenza che la stessa non potrà esigere la ripetizione delle somme corrisposte a Controparte_2
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da Pt_1 Controparte_1 deve essere rigettato.
3. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Pt_1 Controparte_1
n. 349/2021 resa dal Giudice di pace di Termini Imerese in data 30 giugno 2021, depositata in data 1° luglio 2021, non notificata, nella causa iscritta al n. 287/2021 R.G., che, per l'effetto, conferma, modificandone la motivazione nei termini di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Termini Imerese, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci