TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 126/2024 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Cazzato e Parte_1
Alessandro Grasso come da mandato in atti, ricorrente
E
, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale CP_1 rappresentante p.t., corrente in Bari, rappresentata e difesa dal funzionario Pietro
Chiarelli come da mandato in atti, resistente avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 23.09.2024 sono state precisate le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.01.2024 impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce l'ordinanza ingiunzione della del 15.09.2023 prot. CP_1
, notificatale il 06.12.2023, con la quale le era Controparte_2 stata comminata la sanzione pecuniaria di € 926,16 per la violazione dell'art. 3 comma 4 della L. R. 38/2016, perché, a seguito di accertamento del 29.07.20219, era stata accertata la mancata realizzazione sul terreno di lei (sito in località 'Sentiero del nemico' in agro di Tricase) di fasce protettive prive di vegetazione erbacea.
A fondamento del ricorso allegava: - l'infondatezza e indeterminatezza del verbale di illecito amministrativo prodromico all'ordinanza impugnata;
-
l'illegittimità del provvedimento impugnato (e del presupposto processo verbale n, 15 del 29.07.2019) per mancanza dei presupposti di fatto, di legge e di diritto.
Concludeva chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione immediata anche con decreto inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
b) nel merito, l'annullamento del provvedimento impugnato e della sanzione irrogata;
c) in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale di € 500, non avendo essa ricorrente ricevuto in precedenza simili sanzioni;
con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con decreto del
16.01.2024; con comparsa depositata in data 21.03.2024 si costituiva in giudizio la che, contestate deduzioni e istanze avverse, chiedeva confermarsi la CP_1 legittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, con contestuale rigetto del proposto ricorso.
In mancanza di richieste istruttorie, nell'udienza del 23.09.2024 le parti concludevano come da verbale e in quella successiva del 09.04.2025, all'esito della discussione orale, il Tribunale pronunciava sentenza, dando lettura di dispositivo e contestuale motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Secondo la ricorrente, l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe nulla per la omessa contestazione immediata della violazione e per la mancata indicazione nel verbale di contestazione del comma violato.
Quanto alla prima censura, nel verbale di contestazione è indicato che non era stata possibile la contestazione immediata della violazione stante la necessità di svolgere ulteriori accertamenti in merito alla responsabilità del fatto (non foss'altro che per risalire al proprietario del fondo).
In ogni caso, “in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27.04.2001, n. 6097).
In ordine alla seconda censura, quel che occorre è che nel verbale di contestazione siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso delle normale diligenza.
Nella specie, nel verbale di contestazione è indicata la norma la cui violazione è stata contestata (art. 3 L.R. 38/2016), la natura dell'infrazione (“”mancata realizzazione su superficie boscata di fascia protettiva, larga almeno 5 metri, libera da specie, erbacee, rovi e necromassa””) e la norma sanzionatrice (art. 12 co 1 lett. a
L.r. 38/2016).
Ben si evinceva, pertanto, che il precetto la cui violazione era stata contestata alla signora era quello di cui al IV comma dell'art 3 della legge della Pt_1 CP_1
n. 38/2016, che recita: “”I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di
[...] superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate, provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco”.”
Giusta tale disposizione, sul fondo boscato dovevano e devono essere sempre presenti delle fasce di protezione larghe almeno 5 metri in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Ne deriva che anche laddove abbia provveduto alle operazioni di taglio/potatura/pulizia, ma non si sia assicurato che in loco persistesse un'area di adeguata larghezza priva di vegetazione erbacea, rovi e necromassa, il proprietario/conduttore/affittuario incorre nella violazione della disposizione di legge richiamata, non avendo curato di realizzare nuovamente le precese dopo la ricrescita della vegetazione.
Ebbene, dai documenti prodotti in giudizio risulta che all'atto del sopralluogo dei Carabinieri della Forestale Puglia del 29.07.2019 il terreno di proprietà della ricorrente risultava privo delle fasce di protezione prescritte dall'art. 3 comma 4 della
L.R. n. 38/2016, essendovi cresciuta abbondante vegetazione spontanea, come da carteggio fotografico richiamato nel verbale di contestazione e ad esso allegato;
tale situazione (assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto attestata da
Pubblici Ufficiali con funzioni di polizia giudiziaria) rende legittima la sanzione amministrativa comminata dall'organo preposto, a prescindere dalle azioni precedentemente attuate dalla proprietaria.
Ed ancora, irrilevante appare la doglianza attorea relativa ala natura impervia ed inaccessibile alle macchine agricole del percorso verso l'area interessata, atteso che gli interventi richiesti dalla norma potevano essere realizzati con attrezzi manuali e decespugliatori, tagliando a raso la parte necessaria.
Inconferente risulta pure il riferimento attoreo all'evento climatico del mese di novembre 2018 e ai danni da esso arrecati, atteso che la norma sopra richiamata dispone e si occupa dell'esclusiva cura dell'area perimetrale, nulla prescrivendo in relazione al fondo nella sua totalità.
Infine, sebbene l'area della ricorrente ricada nell'ambito del Parco
[...]
, bosco di Tricase, incombeva e incombe Controparte_3 sulla stessa -in quanto proprietaria- provvedere a quanto previsto dalla norma con riferimento alla rimozione di piante infestanti (erbe, rovi e necromassa) presenti lungo la fascia perimetrale (e non assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo), preservando la macchia mediterranea.
L'entità della sanzione irrogata appare congrua, atteso il mancato pagamento di quella determinata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81.
Spese e competenze di lite vanno compensati, stante la difesa dell'Amministrazione convenuta ad opera di propri funzionari e vista la mancata documentazione di eventuali esborsi da questa sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta, per l'effetto confermando l'ordinanza ingiunzione della del 15.09.2023 prot. CP_1
AOO_149/prot/15/09/2023/0013200, notificata il 06.12.2023;
2) compensa integralmente fra le parti esborsi e competenze di lite.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 09 aprile 2025 Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)