Decreto cautelare 15 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 14/07/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04557/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4557 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-nella qualità di genitori del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Aveta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl Caserta, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Progetto Riabilitativo Individualizzato prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’ASL Caserta Distretto Sanitario 12, ha declassato dal livello 3 al livello 2 la valutazione di gravità ai sensi del DSM-5 del disturbo dello spettro autistico del minore -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della relazione del Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza allegata al Piano Riabilitativo Individualizzato e facente parte integrale di quest’ultimo;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 ottobre 2024:
-del Progetto Riabilitativo Individualizzato prot. n. -OMISSIS- con cui l’ASL Caserta Distretto Sanitario 12 ha riconosciuto al minore -OMISSIS- -OMISSIS- un livello di gravità 3 del disturbo dello spettro autistico ed ha previsto una terapia settimanale con metodo ABA di 12 ore di cui 6 domiciliari e 6 scolastiche;
- del Programma Riabilitativo ex art. 26 l. 833/1978 del 26 luglio 2024 con cui l’ASL Caserta ha riconosciuto il diritto alla fruizione di due ore di logopedia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, come in epigrafe indicati, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, agiscono per l’annullamento del Progetto Riabilitativo Individualizzato prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, sottoscritto in data -OMISSIS-, nella parte in cui l’ASL Caserta Distretto Sanitario 12 ha declassato dal livello 3 al livello 2 la valutazione di gravità ai sensi del DSM-5 del disturbo dello spettro autistico del minore, contestualmente impugnando la relazione del Nucleo Territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza allegata al Piano Riabilitativo Individualizzato e facente parte integrante di quest’ultimo.
2. Avverso gli atti impugnati hanno formulato i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 2 lett. m), della legge n. 134/15, dell’art. 60 del DPCM del 12 gennaio 2017. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Campania n. 16/2014 e della delibera di Giunta Regionale n. 131/2021. Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità n. 21;
2. Violazione e/o falsa applicazione del DSM-5. Violazione e/o falsa applicazione del PDTA. Eccesso di potere per arbitrarietà. Contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento di potere.
3. A sostegno della domanda giudiziale i ricorrenti hanno depositato in giudizio la relazione psicodiagnostica del Santobono di Napoli che ha riconosciuto al minore il III livello di gravità del disturbo dello spettro autistico.
4. Si è costituita in resistenza l’Asl Caserta e all’udienza del 19 dicembre 2023, prevista per la trattazione della domanda cautelare (proposta il 24 novembre 2023 a mezzo di autonoma istanza), la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive su istanza di parte ricorrente.
5. Scaduto il piano terapeutico 2023/2024, con motivi aggiunti del 15 ottobre 2024 l’impugnazione è stata estesa al Progetto Riabilitativo Individualizzato prot. n. -OMISSIS- a mezzo del quale l’ASL Caserta, pur avendo riconosciuto al minore un livello di gravità 3 del disturbo dello spettro autistico, ha, tuttavia, previsto solo la terapia settimanale con metodo ABA di 12 ore di cui 6 domiciliari e 6 scolastiche, escludendo la logopedia.
6. Parte ricorrente impugna e contesta altresì il Programma Riabilitativo ex art. 26 l. 833/1978 con il quale l’intimata Asl ha riconosciuto il diritto del minore alla fruizione di due ore di logopedia presso un centro riabilitativo convenzionato, al di fuori, quindi, del trattamento con metodo ABA.
7. Premettendo che il minore non potrà fruire di tale prescrizione in ragione delle liste d’attesa, i ricorrenti censurano i provvedimenti sopravvenuti in corso di causa alla stregua dei seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 2 lett. m), Violazione e/o falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 131/2021. Illogicità manifesta;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 2 lett. m), della legge n. 134/15, dell’art. 60 del DPCM del 12 gennaio 2017. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Campania n. 16/2014 e della delibera di Giunta Regionale n. 131/2021. Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità n. 21.
8. Secondo la prospettazione ricorsuale, la scelta dell’ASL di suddividere la terapia riabilitativa del minore affetto da disturbo dello spettro autistico in due diversi programmi, aventi durata differente (rispettivamente annuale e semestrale) e referenti differenti, pregiudicherebbe l’unicità e l’approccio globale del trattamento. I provvedimenti aslini, inoltre, sarebbero confliggenti con la normativa che disciplina l’assistenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva (D.P.C.M del 12 gennaio 2017, Linee Guida n. 21 e LR n. 16/2014), normativa complessivamente orientata alla predisposizione di un trattamento riabilitativo unico, contestuale ed integrato.
9. Con ordinanza n. 2252 dell’8 novembre 2024 è stata accolta la domanda al cautelare.
10. Nell’approssimarsi della trattazione del merito le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a.
11. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dalla difesa di parte ricorrente e sentito il difensore dell’Asl resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, il Collegio osserva che, come correttamente eccepito dalla difesa aslina, considerata l’ormai cessata efficacia temporale del piano 2023/2024, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 6 giugno 2025, n.4914), tanto più che l’Amministrazione, a mezzo degli atti sopraggiunti in corso di causa ha, sua sponte, nuovamente riconosciuto al minore il livello 3 dello spettro autistico.
13. Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
14. Non è invece fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Asl, del ricorso per motivi aggiunti in quanto, all’evidenza, i provvedimenti ivi impugnati presentano comunque un sufficiente ed apprezzabile livello di connessione rispetto all'oggetto del giudizio già instaurato.
15. Ciò posto, e, in disparte la circostanza che non risulta sostanzialmente data esecuzione all’ordinanza cautelare di riesame (cfr. nota Asl Caserta del 17 febbraio 2025), i motivi aggiunti sono comunque fondati alla luce del più recente arresto del giudice di appello formatosi in relazione a fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ed al quale il Collegio intende dare continuità per evidenti ragioni di parità di trattamento.
16. In riforma dei pronunciamenti resi dalla V Sezione del Tar Napoli resi nella materia in esame, il Consiglio di Stato ha integralmente sposato le ragioni dedotte dalla parte ricorrente specificando che, « le evidenze scientifiche dimostrano che la terapia prevista per i soggetti con disturbo dello spettro autistico deve essere individuata caso per caso, calibrando le scelte mediche e di supporto in base alle esigenze del singolo paziente, in modo da assicurare, se non la guarigione, difficilmente prospettabile in patologie come quelle in argomento, quanto meno condizioni di vita accettabili per l’interessato e per le famiglie che lo assistono.
Nell’ottobre del 2023, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato “Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame (…).
(…) le stesse Linee Guida (…) restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l’efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
In questa prospettiva, il cambio del piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette “ambulatoriali” di logopedia e psicomotricità e motivato dalla ASL sulla base di proprie esigenze organizzative, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l’elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell’Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata.
In altri termini, l’Amministrazione, pur considerando la necessità del trattamento di logopedia e psicomotricità già erogato con l’unico contratto ABA negli anni precedenti, ha irragionevolmente stabilito di duplicare le modalità di svolgimento della terapia, così negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione.
E ciò indipendentemente dalla necessità di tenere conto delle liste di attesa che gli enti accreditati devono rispettare, secondo logiche che, come osservato dalla parte appellante, non emergono nei provvedimenti in contestazione e che non rilevano in ordine alla verifica della loro legittimità.
A ciò si aggiunga che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato, un “contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta”, non potendosi pretendere che l’istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l’Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
In altre parole, proprio l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l’accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall’esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari» (Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2025 n. 3198/2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3209/2025).
17. In conclusione previa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, i motivi aggiunti sono fondati con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
-accoglie i motivi aggiunti nei sensi indicati in motivazione.
Condanna l’Asl Caserta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente (avvocato Valeria Aveta) dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.