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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHINE' GINEVRA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9024/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 807020400343 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, n.1072/2023 depositata il
06.04.2023, avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia di primo grado n.5162/2016 pubblicata il
09.11.2016, veniva dichiarata la nullità della sentenza appellata per violazione del litisconsorzio necessario e veniva disposta la restituzione degli atti alla Corte di Giustizia, onerando l'Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio nei confronti della società contribuente e di tutti i suoi soci. All'udienza di trattazione del 06.11.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, l'estinzione del giudizio, attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei termini di legge da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società contribuente e di tutti i suoi soci, per come statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, n.1072/2023 depositata il 06.04.2023.
Nessuna pronuncia va adottata in punto spese, atteso che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 06.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHINE' GINEVRA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9024/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 807020400343 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, n.1072/2023 depositata il
06.04.2023, avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia di primo grado n.5162/2016 pubblicata il
09.11.2016, veniva dichiarata la nullità della sentenza appellata per violazione del litisconsorzio necessario e veniva disposta la restituzione degli atti alla Corte di Giustizia, onerando l'Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio nei confronti della società contribuente e di tutti i suoi soci. All'udienza di trattazione del 06.11.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, l'estinzione del giudizio, attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei termini di legge da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società contribuente e di tutti i suoi soci, per come statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, n.1072/2023 depositata il 06.04.2023.
Nessuna pronuncia va adottata in punto spese, atteso che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 06.11.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna