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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 26429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26429 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL AR IO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza DEla Corte di appello di Catania DE 18/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria, rassegnata ai sensi DEl'art. 611, comma 1, cod. proc. pen, dal Pubblico ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto DE ricorso;
lette le repliche DEl'avv. SALVO EPAMINONDA, il quale ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26429 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata (all'esito DE rito abbreviato) in data 16 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Catania condannava AR NI LI (così come il coimputato UC Di UR) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa (con la riduzione prevista per il rito), avendolo riconosciuto colpevole DE reato previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen. e 2 I. 895/1967 perché, in concorso tra loro, quali gestori di fatto DEl'attività commerciale 'Piro Events' ove si ponevano in vendita giochi d'artificio, detenevano all'interno di un garage Kg.363,218 di massa attiva di esplosivi (di cui Kg.192 di massa attiva rientranti nella c.d. categoria F4— 1.1.ADR, ovvero fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato, che sono destinati a essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e che comportano un rischio di esplosione di massa) aventi caratteristiche di micidialità (capo A DEla rubrica); in Catania il 20 ottobre 2023. Con la medesima sentenza gli imputati venivano, invece, assolti dalla imputazione di ricettazione aggravata di prodotti pirotecnici (capo B DEla rubrica) perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe e con riferimento alla posizione DE LI, ha confermato integralmente la decisione DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Catania nei confronti DEla quale l'imputato aveva interposto gravame, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto o, in subordine, la riqualificazione DE reato in contestazione nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. con la conseguente rideterminazione DEla pena nel minimo edittale e con tutti i benefici di legge o, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento DEl'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 5 I. 895/67, DEle attenuanti generiche e dei doppi benefici. La Corte di appello, invece, ha riconosciuto le attenuanti generiche in favore DEl'altro imputato (UC Di UR) con conseguente riduzione DEla pena ad anni uno e mesi otto di reclusione e la concessione DE beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena. 2. Avverso detta sentenza AR TO LI, per mezzo DEl'avv. Salvo Epaminonda, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di 2 /r seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sua responsabilità per il reato sopra indicato e, in particolare, rispetto al suo contributo causale, dato che il garage dove era stato rinvenuto l'esplosivo era nella titolarità esclusiva DE coimputato e che, a carico DE LI, vi erano unicamente degli elementi di natura indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 2 I. 895/1967 ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta complessiva micidialità DE materiale esplodente, nonostante questo fosse conforme agli standards europei ed ai requisiti tecnici previsti dall'allegato I, di cui all'art. 6 DE d.lgs. 123/2015. 2.3. Con il terzo motivo AR NI LI si duole, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., DEla violazione DEl'art. 5 I. 895/1967 e DE vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento, in suo favore, DEl'attenuante prevista dalla citata disposizione normativa, in considerazione DEla lieve entità e DEla ridotta pericolosità DE materiale esplodente deducibile dalla qualità dei fuochi d'artificio sequestrati, tutti conformi alla normativa europea dettata in materia. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione DEle attenuanti generiche (riconosciute, invece, al coimputato), fondata su una contraddittoria valutazione dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla determinazione DEla pena, fissata in misura ampiamente superiore rispetto al minimo edittale e senza una adeguata spiegazione sul punto. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata richiesta, nei termini di legge, la trattazione in presenza. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) va, nel complesso, respinto. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento DEla prova, desumibile dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa DEl'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite DE 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie quanto alla posizione DE SI) e l'intangibilità DEla valutazione nel merito DE risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 DE 02/07/2019, Rv. 277758). 2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dall' imputato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità, mancanza e contraddittorietà DEla motivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo DEla decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione DE peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. In tema di sindacato DE vizio di motivazione, il compito DE giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità DEle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi, tra le tante, Sez. U, n. 930 DE 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428- 01). Sono precluse al giudice di legittimità, infatti la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito (cfr., 4 fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 DE 3 Ar 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01). È, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni DE proprio convincimento. Sicché il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento DE giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo DEl'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà DEla motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità DEla motivazione, come vizio denunciarle, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà DE legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica DEla rispondenza DEla motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 DE 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio DEla "manifesta illogicità" DEla motivazione deve risultare dal testo DE provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi DEla logica. 2.3. Infine, non va dimenticato che ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione DEle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Ciò posto, i fatti sono stati ricostruiti (sulla base degli atti, legittimamente utilizzabili in considerazione DE rito prescelto) da entrambi i giudici di merito nei 5 seguenti termini;
il 20 ottobre 2023, a seguito di una segnalazione da parte di fonte confidenziale, personale DEla Questura di Catania eseguiva una perquisizione DE negozio di giochi di artificio denominato 'Piro Events', sito in Catania, corso Indipendenza n.23, di proprietà DEla moglie di AR NI SI, ma gestito di fatto da quest'ultimo e dove lavorava UC Di UR come dipendente. La perquisizione DE negozio dava esito negativo e quindi il Di UR consegnava spontaneamente agli operanti le chiavi di un garage sito in via Missori n.79, di cui aveva la disponibilità; nell'auto DE LI - a seguito di perquisizione - veniva rinvenuto un mazzo di chiavi che apriva il cancello condominiale ed il garage sopra indicato. 3.1. Veniva quindi eseguita la perquisizione DE locale anzidetto (avente una superficie di 25 mq, posto al livello interrato di un edificio di più piani con appartamenti abitati, circondato da altri garages, privo di sistemi di sicurezza e dotato di impianti elettrici); la perquisizione portava al rinvenimento ed al sequestro DE materiale esplosivo indicato nel capo di imputazione. Nello stesso locale si trovava custodito, in modo promiscuo, anche materiale infiammabile come acqua ragia, vernici, una bombola di gas domestico tipo GPL (riempita parzialmente), oltre ad attrezzi da lavoro e materiale ferroso. 3.2. UC Di UR, nella udienza di convalida DEl'arresto, aveva ammesso di avere la disponibilità DE garage e di avere acquistato il materiale sequestrato, un poco alla volta a Napoli, e di averlo venduto per conto proprio negando che esso fosse destinato alla vendita presso il negozio DEla moglie DE SI;
quanto alle chiavi, egli dichiarava di avere chiesto - a titolo di cortesia - al LI di tenerle senza che però quest'ultimo avesse mai fatto ingresso nel garage. Entrambi i giudici di merito hanno considerato non credibile quanto dichiarato dal Di UR e hanno ritenuto dimostrata la responsabilità - a titolo di concorso - nel reato sub A) DE LI, sulla base degli elementi indiziari rappresentati dal possesso DEle chiavi DE garage, dal fatto che il Di UR lavorava alle dipendenze DEla moglie DE SI e che il negozio (gestito, di fatto, dall'odierno ricorrente) si occupava proprio DEla vendita di materiale pirotecnico. 4. Passando, quindi, all'esame dei motivi posti a fondamento DEla impugnazione deve evidenziarsi che il primo motivo è inammissibile in quanto diretto, all'evidenza, ad una differente valutazione degli elementi processuali 6 rispetto quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti DE ricorrente per il reato ascrittogli. 4.1. In particolare, con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che la differenza tra concorso nel DEitto e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte DEl'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione DE fatto (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 3 , n. 544 DE 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti DE SI dando rilievo al fatto che egli era in possesso DEle chiavi DE garage, che non si spiegava se non con il suo coinvolgimento nella detenzione nel materiale esplosivo, tanto più che il coimputato era dipendente DEla moglie e che il negozio (gestito dal LI) si occupava proprio DEla vendita di materiale pirotecnico. 4.2. Quanto al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso è opportuno richiamare il condivisibile principio secondo cui integra il DEitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica DEla micidialità. (Sez. 1, n. 50925 DE 19/07/2018, Rv. 274477 - 01); nel caso in esame, come visto, dal verbale di sequestro risulta che la notevole quantità di materiale esplosivo (oltre 360 Kg.) si trovava in un locale di 25 metri quadrati, posto al livello interrato di un edificio destinato ad abitazioni e circondato da altri garages, al cui interno vi era materiale infiammabile come vernici ed una bombola GPL. Pertanto, la Corte territoriale in considerazione DEla notevole quantità DE materiale sequestrato e DEle modalità e DE luogo in cui era conservato, ha considerato irrilevante - ai fini DEla derubricazione DE fatto contestato nella meno grave ipotesi contravvenzionale e DE riconoscim nto 7 i DEl'attenuante ex art. 5 1.689/67 la circostanza che si trattasse di materiale conforme alla regolamentazione comunitaria, ritenendo - in modo non irrazionale - sussistente per le suddette ragioni la contestata micidialità; si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, sfugge al sindacato in sede di legittimità. 5. Infondati risultano, infine, anche gli ultimi due motivi relativi al diniego DEle attenuanti innominate ed al trattamento sanzionatorio. 5.1. Rispetto alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 DE 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il richiamo all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e DEla mancanza di elementi di carattere positivo, peraltro nemmeno specificamente indicati da parte DE ricorrente. Per completezza deve aggiungersi che non potrebbe assumere rilevanza l'avvenuta concessione DEle attenuanti generiche al coimputato, che è stata giustificata dalla Corte di appello sulla base DEla condotta processuale DE Di UR, il quale - a differenza DEl'odierno ricorrente - aveva ammesso le proprie responsabilità. 5.2. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale (che è di anni uno) pur rimanendo ampiamente al di sotto DEla media edittale, ma ha comunque dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 DE 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva DEla condotta in considerazione DEla notevole quantità di materiale esplodente sequestrato e DE fatto che esso era conservato all'interno di un garage posto al di sotto di un edificio abitato, con i conseguenti rischi per la incolumità pubblica. 6. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali a norma DEl'art. 616 DE codice di rito. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria, rassegnata ai sensi DEl'art. 611, comma 1, cod. proc. pen, dal Pubblico ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto DE ricorso;
lette le repliche DEl'avv. SALVO EPAMINONDA, il quale ha insistito per l'accoglimento DE ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26429 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata (all'esito DE rito abbreviato) in data 16 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Catania condannava AR NI LI (così come il coimputato UC Di UR) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa (con la riduzione prevista per il rito), avendolo riconosciuto colpevole DE reato previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen. e 2 I. 895/1967 perché, in concorso tra loro, quali gestori di fatto DEl'attività commerciale 'Piro Events' ove si ponevano in vendita giochi d'artificio, detenevano all'interno di un garage Kg.363,218 di massa attiva di esplosivi (di cui Kg.192 di massa attiva rientranti nella c.d. categoria F4— 1.1.ADR, ovvero fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato, che sono destinati a essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e che comportano un rischio di esplosione di massa) aventi caratteristiche di micidialità (capo A DEla rubrica); in Catania il 20 ottobre 2023. Con la medesima sentenza gli imputati venivano, invece, assolti dalla imputazione di ricettazione aggravata di prodotti pirotecnici (capo B DEla rubrica) perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe e con riferimento alla posizione DE LI, ha confermato integralmente la decisione DE Giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Catania nei confronti DEla quale l'imputato aveva interposto gravame, chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto o, in subordine, la riqualificazione DE reato in contestazione nella ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. con la conseguente rideterminazione DEla pena nel minimo edittale e con tutti i benefici di legge o, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento DEl'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 5 I. 895/67, DEle attenuanti generiche e dei doppi benefici. La Corte di appello, invece, ha riconosciuto le attenuanti generiche in favore DEl'altro imputato (UC Di UR) con conseguente riduzione DEla pena ad anni uno e mesi otto di reclusione e la concessione DE beneficio DEla sospensione condizionale DEla pena. 2. Avverso detta sentenza AR TO LI, per mezzo DEl'avv. Salvo Epaminonda, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di 2 /r seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sua responsabilità per il reato sopra indicato e, in particolare, rispetto al suo contributo causale, dato che il garage dove era stato rinvenuto l'esplosivo era nella titolarità esclusiva DE coimputato e che, a carico DE LI, vi erano unicamente degli elementi di natura indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 2 I. 895/1967 ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta complessiva micidialità DE materiale esplodente, nonostante questo fosse conforme agli standards europei ed ai requisiti tecnici previsti dall'allegato I, di cui all'art. 6 DE d.lgs. 123/2015. 2.3. Con il terzo motivo AR NI LI si duole, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., DEla violazione DEl'art. 5 I. 895/1967 e DE vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento, in suo favore, DEl'attenuante prevista dalla citata disposizione normativa, in considerazione DEla lieve entità e DEla ridotta pericolosità DE materiale esplodente deducibile dalla qualità dei fuochi d'artificio sequestrati, tutti conformi alla normativa europea dettata in materia. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione DEl'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione DEle attenuanti generiche (riconosciute, invece, al coimputato), fondata su una contraddittoria valutazione dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi DEl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla determinazione DEla pena, fissata in misura ampiamente superiore rispetto al minimo edittale e senza una adeguata spiegazione sul punto. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata richiesta, nei termini di legge, la trattazione in presenza. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) va, nel complesso, respinto. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento DEla prova, desumibile dal testo DE provvedimento impugnato o da altri atti DE processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa DEl'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite DE 'devolutum' in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie quanto alla posizione DE SI) e l'intangibilità DEla valutazione nel merito DE risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n.48050 DE 02/07/2019, Rv. 277758). 2.1. Come chiarito in seguito, le critiche esposte dall' imputato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità, mancanza e contraddittorietà DEla motivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo DEla decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione DE peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. In tema di sindacato DE vizio di motivazione, il compito DE giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità DEle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi, tra le tante, Sez. U, n. 930 DE 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428- 01). Sono precluse al giudice di legittimità, infatti la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice DE merito (cfr., 4 fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 DE 3 Ar 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 DE 07/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01). È, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni DE proprio convincimento. Sicché il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento DE giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo DEl'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà DEla motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità DEla motivazione, come vizio denunciarle, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà DE legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica DEla rispondenza DEla motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 DE 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio DEla "manifesta illogicità" DEla motivazione deve risultare dal testo DE provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi DEla logica. 2.3. Infine, non va dimenticato che ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione DEle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 DE 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Ciò posto, i fatti sono stati ricostruiti (sulla base degli atti, legittimamente utilizzabili in considerazione DE rito prescelto) da entrambi i giudici di merito nei 5 seguenti termini;
il 20 ottobre 2023, a seguito di una segnalazione da parte di fonte confidenziale, personale DEla Questura di Catania eseguiva una perquisizione DE negozio di giochi di artificio denominato 'Piro Events', sito in Catania, corso Indipendenza n.23, di proprietà DEla moglie di AR NI SI, ma gestito di fatto da quest'ultimo e dove lavorava UC Di UR come dipendente. La perquisizione DE negozio dava esito negativo e quindi il Di UR consegnava spontaneamente agli operanti le chiavi di un garage sito in via Missori n.79, di cui aveva la disponibilità; nell'auto DE LI - a seguito di perquisizione - veniva rinvenuto un mazzo di chiavi che apriva il cancello condominiale ed il garage sopra indicato. 3.1. Veniva quindi eseguita la perquisizione DE locale anzidetto (avente una superficie di 25 mq, posto al livello interrato di un edificio di più piani con appartamenti abitati, circondato da altri garages, privo di sistemi di sicurezza e dotato di impianti elettrici); la perquisizione portava al rinvenimento ed al sequestro DE materiale esplosivo indicato nel capo di imputazione. Nello stesso locale si trovava custodito, in modo promiscuo, anche materiale infiammabile come acqua ragia, vernici, una bombola di gas domestico tipo GPL (riempita parzialmente), oltre ad attrezzi da lavoro e materiale ferroso. 3.2. UC Di UR, nella udienza di convalida DEl'arresto, aveva ammesso di avere la disponibilità DE garage e di avere acquistato il materiale sequestrato, un poco alla volta a Napoli, e di averlo venduto per conto proprio negando che esso fosse destinato alla vendita presso il negozio DEla moglie DE SI;
quanto alle chiavi, egli dichiarava di avere chiesto - a titolo di cortesia - al LI di tenerle senza che però quest'ultimo avesse mai fatto ingresso nel garage. Entrambi i giudici di merito hanno considerato non credibile quanto dichiarato dal Di UR e hanno ritenuto dimostrata la responsabilità - a titolo di concorso - nel reato sub A) DE LI, sulla base degli elementi indiziari rappresentati dal possesso DEle chiavi DE garage, dal fatto che il Di UR lavorava alle dipendenze DEla moglie DE SI e che il negozio (gestito, di fatto, dall'odierno ricorrente) si occupava proprio DEla vendita di materiale pirotecnico. 4. Passando, quindi, all'esame dei motivi posti a fondamento DEla impugnazione deve evidenziarsi che il primo motivo è inammissibile in quanto diretto, all'evidenza, ad una differente valutazione degli elementi processuali 6 rispetto quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti DE ricorrente per il reato ascrittogli. 4.1. In particolare, con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che la differenza tra concorso nel DEitto e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte DEl'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione DE fatto (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 3 , n. 544 DE 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287403 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti DE SI dando rilievo al fatto che egli era in possesso DEle chiavi DE garage, che non si spiegava se non con il suo coinvolgimento nella detenzione nel materiale esplosivo, tanto più che il coimputato era dipendente DEla moglie e che il negozio (gestito dal LI) si occupava proprio DEla vendita di materiale pirotecnico. 4.2. Quanto al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso è opportuno richiamare il condivisibile principio secondo cui integra il DEitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica DEla micidialità. (Sez. 1, n. 50925 DE 19/07/2018, Rv. 274477 - 01); nel caso in esame, come visto, dal verbale di sequestro risulta che la notevole quantità di materiale esplosivo (oltre 360 Kg.) si trovava in un locale di 25 metri quadrati, posto al livello interrato di un edificio destinato ad abitazioni e circondato da altri garages, al cui interno vi era materiale infiammabile come vernici ed una bombola GPL. Pertanto, la Corte territoriale in considerazione DEla notevole quantità DE materiale sequestrato e DEle modalità e DE luogo in cui era conservato, ha considerato irrilevante - ai fini DEla derubricazione DE fatto contestato nella meno grave ipotesi contravvenzionale e DE riconoscim nto 7 i DEl'attenuante ex art. 5 1.689/67 la circostanza che si trattasse di materiale conforme alla regolamentazione comunitaria, ritenendo - in modo non irrazionale - sussistente per le suddette ragioni la contestata micidialità; si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, sfugge al sindacato in sede di legittimità. 5. Infondati risultano, infine, anche gli ultimi due motivi relativi al diniego DEle attenuanti innominate ed al trattamento sanzionatorio. 5.1. Rispetto alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 DE 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 DE 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il richiamo all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e DEla mancanza di elementi di carattere positivo, peraltro nemmeno specificamente indicati da parte DE ricorrente. Per completezza deve aggiungersi che non potrebbe assumere rilevanza l'avvenuta concessione DEle attenuanti generiche al coimputato, che è stata giustificata dalla Corte di appello sulla base DEla condotta processuale DE Di UR, il quale - a differenza DEl'odierno ricorrente - aveva ammesso le proprie responsabilità. 5.2. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale (che è di anni uno) pur rimanendo ampiamente al di sotto DEla media edittale, ma ha comunque dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 DE 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva DEla condotta in considerazione DEla notevole quantità di materiale esplodente sequestrato e DE fatto che esso era conservato all'interno di un garage posto al di sotto di un edificio abitato, con i conseguenti rischi per la incolumità pubblica. 6. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali a norma DEl'art. 616 DE codice di rito. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.