Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
130/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80532 del registro di Segreteria, proposto da XX, nata a [...] (omissis), il omissis (CF: omissis), e residente in omissis –
omissis (omissis) Via omissis, omissis, rappresentata e difesa dalla LE TA RL (CF: 15711231009), in persona dell’avv.
SC LI (CF: [...]) e dall’avv. Daniela DE RE (CF: [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al presente atto
CONTRO
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
– in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Flavia Incletolli (C.F.
[...]) e con la stessa elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza pubblica del 24 marzo 2026 l’Avv. Rita De Rossi, in sostituzione degli Avv.ti SC Elia e Daniela De Salvatore, per la parte ricorrente; l’Avv. Flavia Incletolli per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente titolare di trattamento ai superstiti cat. FS n. 024-700901312552 e della pensione cat.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 VO n. 12960808, erogate entrambe dall’Inps, insorge avverso il provvedimento di recupero dell’Inps di cui alla nota del 4 marzo 2024. In particolare, la ricorrente contesta l’avviato procedimento di recupero intervenuto all’esito della riliquidazione del trattamento ai superstiti FS a decorrere dal 1°
gennaio 2020 ed a valere sulle annualità 2020 e 2021 con conseguente indebita erogazione di somme pari a complessivi euro 11.917,10 per effetto dell’applicazione della quota di incumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, Legge 335/95. Ha dedotto, altresì, che in precedente l’Istituto non aveva contestato alcun indebito ma, a contrario, aveva comunicato alla data del 30.04.2022 una posizione a credito della medesima pensionata
(nota 23 marzo 2022) per un importo pari ad euro 23.710,44, derivante dall’azzeramento per gli anni 2020 e 2021 della trattenuta ex art. 1 comma 41 legge 335/1995. La parte ricorrente, richiamando i noti esiti pretori in materia di indebito previdenziale nonché le note e circolari emesse dall’Istituto
(Circolare Inps n. 195/2015; Messaggio Inps n. 27951/1995)
ha, quindi, contestato l’illegittimità della pretesa azionata dall’Istituto. Ha pertanto adito questo Giudice affinché, in accoglimento del ricorso Voglia: “NEL MERITO: per le motivazioni tutte espresse in narrativa, accertare e dichiarare l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito pari a euro 11.917,10 preteso dall’Inps nei confronti della Ricorrente”, il tutto con il favore delle spese.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. Con memoria del 30.10.2025 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando l’avversa ricostruzione in fatto e precisando che la pensione in godimento della ricorrente è stata già riliquidata, con l’effetto di determinare una parziale compensazione del debito contestato con una ulteriore posta creditoria a favore della medesima ricorrente (importo lordo di euro 5.958,49, importo netto di euro 4.588,04) già posta in pagamento con accredito nella rata di dicembre 2025. Ha quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. All’udienza del 18 novembre 2025, attese le criticità emerse in relazione alla validità della procura ad litem conferita in favore della società Legalelia TA S.r.l., è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio alla successiva udienza del 24.02.2026 con termine per note – esclusivamente su tale aspetto - alla parte ricorrente sino al 1.02.2026 e alla parte resistente sino alla data del 15.02.2026.
4. Con note autorizzate ritualmente depositate la parte ricorrente ha rivendicato la piena validità della procura richiamando la distinzione tra contratto di patrocinio (negozio bilaterale) e procura alle liti (negozio unilaterale) di conferimento della rappresentanza in giudizio).
5. All’udienza del 24 marzo 2026 le parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate. L’Avvocato della parte ricorrente ha contestato i conteggi elaborati dall’Istituto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 previdenziale e posti a fondamento della invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente delibata la questione afferente alla validità della procura in atti conferita dalla parte ricorrente alla Legalelia TA S.r.l.
Ebbene parte ricorrente ha diffusamente illustrato nelle note autorizzate la assoluta legittimità dell’opera professionale esercitata dagli avvocati in forma societaria per effetto della nota riforma, avviatasi con il D.lgs. 96/2001 e proseguita con le disposizioni del 2017 (L. 124/2017 sulla concorrenza; L.
247/2017).
La parte ricorrente si diffonde, nello specifico, sulla distinzione tra mandato e procura al fine di sostenere la piena legittimità del conferimento della procura in atti alla Legalelia TA società tra avvocati a socio unico iscritta regolarmente nell’albo degli avvocati in quanto in possesso dei requisiti di legge a tal fine utili.
Ebbene è proprio partendo dalle osservazioni della parte ricorrente che appaiono evidenti le criticità della procura per come formulata.
È pacifico che l’apertura legislativa alla facoltà degli Avvocati di svolgere la professione forense ivi costituendo una società
(precedentemente preclusa) non abbia tuttavia mutato la natura dell’atto di procura che “legittima” la partecipazione del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 professionista nel processo. È sufficiente esaminare il dato normativo. L’art. 4 L. 247/2012, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, prevede “1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”); l’art. 4bis, prevede altresì “3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.” (enfasi del redattore).
Appare evidente, dunque, che la facoltà per gli Avvocati di svolgere la professione anche per il tramite di Società non abbia in alcun modo inciso, né del resto sarebbe stato possibile, sulla natura della prestazione.
Proprio la distinzione richiamata dal ricorrente tra mandato e procura, laddove è quest’ultimo atto a legittimare la partecipazione al processo, mostra con tutta evidenza le rilevate criticità nel conferimento dell’incarico professionale in atti.
Se è pur vero, infatti, che la società può legittimamente ricevere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 il mandato professionale che viene espresso attraverso un contratto di incarico professionale, non è altresì vero che la procura ad litem possa essere conferita alla Società dovendo, di contro, essere conferita ad un professionista. Ciò non è dato riscontrare nel caso di specie laddove la procura ad litem è conferita a soggetto diverso dall’Avvocato persona fisica (cfr.
procura in atti “Conferisco alla Legalelia TA S.r.l. in persona dell’Avv. SC Elia e all’Avv. Daniela De Salvatore ampio mandato a rappresentarmi e/o difendermi, congiuntamente e/o disgiuntamente nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado…”). La parte ricorrente confonde poi due piani diversi, quello relativo al mandato e al diritto ai compensi dovuti per l’attività svolta dal professionista e quello relativo allo svolgimento dell’incarico professionale.
L’un piano è distinto dall’altro. La facoltà di costituire società con lo scopo di fornire assistenza legale (ivi compreso quindi il patrocinio professionale) legittima tale società all’incasso dei relativi compensi in quanto soggetto giuridico distinto dai singoli soci, ma ciò non riverbera effetti sull’effettivo svolgimento dell’attività defensionale all’interno del processo da conferirsi obbligatoriamente al singolo avvocato.
Nel caso di specie è carente tale incarico attesa la formulazione dell’atto di procura già richiamata.
A fortiori tale interpretazione trova conferma all’esito della novella legislativa che, modificando il precedente regime, ha In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 consentito (dal 1.1.2018) l'esercizio in forma associata della professione forense (L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), anche con la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati». Appare evidente, infatti, che la costituzione di società tra avvocati anche multidisciplinari si fonda proprio sul necessario ineludibile presupposto del rispetto del disposto degli artt. 4 e 4bis L. 247/2012 che impongono che
“L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale”.
Ciò posto la procura alla Legalelia TA S.r.l. non può ritenersi validamente conferita.
Va, tuttavia precisato che il conferimento della procura alle liti in via congiunta e disgiunta anche all’Avv. Daniela De Salvatore consente di escludere che il rilevato vizio riverberi effetti diretti sul processo che può, infatti, proseguire con il legittimo patrocinio della predetta professionista.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
La fattispecie in esame attiene alla ripetibilità di somme asseritamente erogate in eccesso sul trattamento pensionistico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 in godimento sul rilevato superamento delle soglie di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41, Tab. F della L.
335/1995, all’esito del quale il trattamento pensionistico della Sig.ra XX veniva rideterminato.
Va tuttavia rilevato come la difesa dell’INPS abbia dato atto di avere operato un ulteriore valutazione delle poste debitorie e creditorie in essere sulla posizione dell’odierna ricorrente accertando, allo stato, non già una indebita erogazione bensì, addirittura, una posizione creditoria in capo alla Sig.ra XX
(per complessivi euro 5.958,49, importo netto euro 4.588,04).
Le deduzioni della parte resistente mostrano, pertanto, l’errata contestazione dell’indebito di cui all’atto del 8 marzo 2024 (doc.
2 ricorso) che deve pertanto in questa sede essere annullato.
Devono in sostanza trovare applicazione, nel caso di specie, i noti principi fondati sulla buona fede e sul legittimo affidamento del percettore che consentono di dichiarare l’irripetibilità delle somme contestate. Appare, infatti, evidente come lo stesso Istituto sia incorso in diversi errori di calcolo che hanno ingenerato confusione e incertezza in capo alla odierna ricorrente che si è vista dapprima destinataria di un provvedimento favorevole con il quale veniva comunicato un ingente credito nei confronti dell’Istituto, per poi vedersi, a contrario, intimata la restituzione di somme percepite in eccesso.
Solo in questa sede l’INPS ha provveduto a dare conto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’inesistenza dell’obbligo restitutorio confermando, di nuovo, l’esistenza di un credito.
Sarà, quindi, nella facoltà delle parti procedere in sede esecutiva alla regolarizzazione della posizione dell’odierna ricorrente all’esito della pronuncia di irripetibilità in questa sede emessa in ottemperanza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’Inps e liquidate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore dell’Avv. Daniela De Salvatore, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della procura alle liti limitatamente al conferimento alla Legalelia TA S.r.l.;
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità della somma di € 11.917,10 (netto da restituire € 9.547,98) di cui alla nota Inps del 8.03.2024 e condanna l’INPS alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute con interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di giudizio quantificate in complessivi €
2.000,00 da distrarsi in favore dell’Avv. Daniela De Salvatore, dichiaratasi antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 11:33:59 GMT+01:00 Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.