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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1388/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. STABILE PIERA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. GRUPPUSO ANGELO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo del 12.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto, in data 17/04/1998 in Alcamo
[...] (TP), matrimonio concordatario con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo, al n. 31, parte II, serie A, anno 1998.
Rappresentava che dall'unione sono nati tre figli: Gaetano, in data
08.10.1998, e nate entrambe il 06.06.2000. Per_1 Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 22.01.2025, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto per addivenire ad una richiesta congiunta di separazione personale.
Con istanza congiunta del 12.02.2025, le parti rappresentavano di essere pervenuti congiuntamente alla definizione consensuale della controversia nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Alcamo nella via SS. Salvatore n.
221, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
ne è esclusiva proprietaria.
3) Il Signor contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia nella misura di € 150,00 al mese, importo che verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla Signora entro Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
4) La Signora rinuncia al versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento, a fronte dell'integrale pagamento da parte del signor di tutte le rate del contratto di Controparte_1
finanziamento stipulato in data 15/11/2022 con la Compass e che in data
29/01/2025 il Signor ha già provveduto ad estinguere, con la CP_1 stipula di nuovo finanziamento a suo nome.
Il Signor si obbliga altresì a manlevare la Signora CP_1
di ogni eventuale e successiva pretesa che possa trovare titolo Parte_1
nel contratto di finanziamento Compass del 15.11.2022.
5) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alcamo per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 39.
6) Compensare integralmente le spese del giudizio.”
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , contratto in data 17/04/1998,
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alcamo (TP), regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del medesimo comune, al n. 31, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 03/04/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1388/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. STABILE PIERA
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. GRUPPUSO ANGELO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo del 12.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto, in data 17/04/1998 in Alcamo
[...] (TP), matrimonio concordatario con la parte resistente, regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo, al n. 31, parte II, serie A, anno 1998.
Rappresentava che dall'unione sono nati tre figli: Gaetano, in data
08.10.1998, e nate entrambe il 06.06.2000. Per_1 Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 22.01.2025, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto per addivenire ad una richiesta congiunta di separazione personale.
Con istanza congiunta del 12.02.2025, le parti rappresentavano di essere pervenuti congiuntamente alla definizione consensuale della controversia nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Alcamo nella via SS. Salvatore n.
221, rimarrà nella disponibilità della Signora che Parte_1
ne è esclusiva proprietaria.
3) Il Signor contribuirà al mantenimento della Controparte_1
figlia nella misura di € 150,00 al mese, importo che verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla Signora entro Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
4) La Signora rinuncia al versamento Parte_1
dell'assegno di mantenimento, a fronte dell'integrale pagamento da parte del signor di tutte le rate del contratto di Controparte_1
finanziamento stipulato in data 15/11/2022 con la Compass e che in data
29/01/2025 il Signor ha già provveduto ad estinguere, con la CP_1 stipula di nuovo finanziamento a suo nome.
Il Signor si obbliga altresì a manlevare la Signora CP_1
di ogni eventuale e successiva pretesa che possa trovare titolo Parte_1
nel contratto di finanziamento Compass del 15.11.2022.
5) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alcamo per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 39.
6) Compensare integralmente le spese del giudizio.”
Indi la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti, che, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , contratto in data 17/04/1998,
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alcamo (TP), regolarmente trascritto presso il registro dello Stato Civile del medesimo comune, al n. 31, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 03/04/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo