Decreto cautelare 10 marzo 2021
Sentenza breve 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 10/03/2021, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2021
N. 00239/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, proposto da
Società Impresa Rossi UI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta e Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Servizi di Informazione Territoriale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- della comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50 del 2016 in ordine ai concorrenti esclusi/ammessi alla procedura, trasmessa in data 5 febbraio 2021 (Protocollo Generale nr. 0021194 del 4 febbraio 2021) con la quale ETRA s.p.a. ha escluso l'Impresa Rossi UI s.r.l. in RTI costituendo con le ditte Digital Rilievi s.r.l., RTA Group s.r.l. e Italian Remote Sensing. s.r.l., dalla gara per l'affidamento del “ Servizio di Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo DB-Topografico per il territorio di ETRA S.p.A. ” (P1186) CIG n. 849490595D”, con la seguente motivazione: “MOTIVO ESCLUSIONE: carenza del requisito di partecipazione di cui all'art. 7.3, lett. e) del Disciplinare di gara”;
- della nota trasmessa da ETRA in data 10 febbraio 2021 Prot. n. 25726 in riscontro all'istanza di autotutela inviata dalla Impresa Rossi UI s.r.l. in data 5 febbraio 2021, contenente la motivazione dell'esclusione, ovvero: “carenze nel contratto di avvalimento stipulato tra le ditte mandanti Digital Rilievi s.r.l. (ausiliata) e RTA Group s.r.l. (ausiliaria), in quanto non sono stati ivi individuati i mezzi e le risorse messe a disposizione da parte della ditta ausiliaria, determinando con ciò la nullità del contratto”;
- della nota dell'ETRA del 24 febbraio 2021 di diniego di autotutela, trasmessa in riscontro alla istanza dell'Impresa Rossi UI in data 15 febbraio 2021;
- dei verbali di gara relativi alle sedute del 12 febbraio 2021 e del 20 febbraio 2021 con specifico riferimento alle parti in cui è stata disposta l'esclusione del RTI capogruppo Impresa Rossi UI s.r.l.;
- per quanto occorrer possa del Bando di gara per l'affidamento del “Servizio di Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo DB-Topografico per il territorio di ETRA S.p.A.” (P1186) CIG n. 849490595D”;
- del Disciplinare di gara comprensivo di tutti gli allegati, nonché del provvedimento di indizione della gara del 16 luglio 2020 (PROVV n. 43-BA-2020 (DOC. 5);
- ove occorra e nei limiti dell'interesse, degli articoli 7.2, 7.3, del Disciplinare di gara, in merito al possesso dei requisiti di capacità Economica Finanziaria e Tecnico Professionali nella parte in cui ricomprendono la realizzazione di interventi analoghi a quello oggetto dell'appalto tra i requisiti di capacità tecnica e professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui si chiede la sospensione del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento del “Servizio di Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica”;
Rilevato in particolare che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione all’eventualità che il provvedimento di aggiudicazione venga adottato prima della trattazione collegiale della domanda cautelare;
Rilevato altresì che l’Amministrazione appaltante – sentita ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che non intende adottare alcun provvedimento prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO