Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 778/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 778/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
984, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 ttivamente domiciliati in Salerno, aturo n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonietta Cennamo, dalla quale sono rappresenti e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre un anno dalla data di compari i predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale terminato con sentenza n. 1347/2022 pubblicata il 20.04.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- affidamento della figlia minore: la figlia minore (nata in data [...]) Per_1 resterà affidata congiuntamente ad entrambi i g on residenza privilegiata presso la madre;
i genitori potranno chiedere insieme il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la prole minorenne;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza saranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole;
- diritto di visita: il padre terrà con sé la piccola , dalle ore 19:30/ 20:00 del Per_1 martedì fino al giovedì mattina alle ore 8:30 rest rtanto con il papà due notti consecutive;
la minore trascorrerà il fine settimana venerdì , sabato e domenica alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente: il padre prenderà alle ore 19:30/20:00 del venerdì sera sino Per_1 alle ore 19:00 della domenica;
d l periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, nello specifico trascorrerà la vigilia di Natale 2025 con il padre e il giorno di Natale con la madre, la vigilia di capodanno 2025 con la madre e il capodanno con il padre e così ad anni alterni;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; durante le vacanze estive la minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore, periodo che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno, salvo la possibilità del sig. - in base al proprio piano Parte_1 ferie- di concordare con la sig.ra odo di 7 giorni anche non CP_1 consecutivi che la piccola trascorrerà con il padre;
nei giorni Per_1 dell'onomastico e del complea inore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, nel caso in cui gli stessi non si accordino per un festeggiamento congiunto;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- in relazione alla casa coniugale la casa familiare, sita in San Cipriano Picentino (SA) alla via Zona Industriale di Campigliano n. 4 resterà assegnata alla signora restando a carico dell'assegnatario gli oneri di conduzione della casa CP_1
imposte sulla casa coniugale resteranno su chi ne è onerato per legge;
- sull'assegno divorzile la signora rinuncia espressamente, così come in CP_1 effetti rinuncia, all'assegno divor
- sul mantenimento della minore: il sig. verserà mensilmente alla Parte_1 sig.ra , per il mantenimento , la somma di € 200,00; CP_1 Per_1
- sulle dinarie: le spese straordinarie per re purché previamente concordate e documentate o urgenti sono tutte, anche quelle mediche, poste a 50% a carico di ciascun genitore. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 4 giugno 2016 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
16.01.1984, C.F.: , nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
04.06.1995, C.F.: scr ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di S cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Anno 2016, Atto n. 12, Parte II, Serie A, Uff. 5); C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi