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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 982/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Genova n. 923/2024
Nella causa iscritta al n. 892/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA CESAREA 5/12 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Controparte_1
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...]
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in TORINO, VIA A. MEUCCI 2 10121 TORINO presso lo studio dell''avv.
[...]
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. Parte_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare la competenza per materia del Tribunale di Genova a conoscere dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova del 9 giugno 2022, n. 1545, in materia di fideiussione per canoni di locazione ad uso abitativo;
1 2) e per l'effetto in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 21 marzo 2024, n. 923 nel giudizio recante n. 7613/22 r.g., rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Genova, del 9 giugno 2022, n. 1545;
3) condannare la Dott. ssa al pagamento delle spese e competenze con Controparte_3
CPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, e/o improponibile l'appello proposto dal sig. . Parte_1
In subordine, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perché infondata e non provata.
In denegato caso di ingresso nel merito, dichiarare manifestamente infondato in limine litis, ex art.
348 bis l'appello, o, comunque, dichiarare l'appello infondato e non provato.
In ogni caso, con condanna del sig. alla restituzione della somma di 3.749,48 Parte_1 pagata solo per compulsa da parte della sig.ra oltre ad interessi ex art. Controparte_3
1284 c, IV c.c. Vinte le spese del doppio grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo del 9 giugno 2022 il Tribunale di Genova ingiungeva a
[...] di pagare a la somma di € 2.230,00 oltre interessi come Controparte_3 Parte_1 richiesti in domanda sino al saldo e oltre alle spese del procedimento pari a € 450,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, derivanti dal contratto di fideiussione stipulato tra le parti a garanzia del pagamento dei canoni di locazione di immobile a uso abitativo di cui al contratto concluso tra lo stesso quale locatore e i signori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 quali conduttori.
2. Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2022, la proponeva Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Genova, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova a emanare il decreto ingiuntivo, competente essendo il Giudice di Pace e, in subordine l'incompetenza per territorio dello stesso Tribunale, per violazione del foro esclusivo del consumatore. Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione per nullità del contratto principale di locazione e la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.
3. Costituitosi in giudizio, il convenuto in opposizione contestava quanto affermato da parte attrice, sostenendo la competenza esclusiva per materia del Tribunale ai sensi degli artt. 9 e 447bis c.p.c.
e quella per territorio ex artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.p.c., sia perché l'obbligazione era sorta a
Genova (luogo di sottoscrizione del contratto di fideiussione) sia perché Genova era altresì luogo
2 di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c.; eccepiva, inoltre,
l'inapplicabilità del codice del consumo, in quanto il contratto di locazione era stato stipulato tra due consumatori e non tra un consumatore e un professionista. Infine, eccepiva l'inopponibilità delle eccezioni di merito riguardanti il rapporto sostanziale oggetto della fideiussione, motivava la debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto oggetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza in data 8 giugno 2023 il Giudice designato, rigettate sia l'eccezione di incompetenza per valore sia l'eccezione di incompetenza territoriale formulate dalla CP_3
disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione, affinché valutasse
[...]
l'opportunità della riunione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo al procedimento di opposizione alla convalida di sfratto pendente tra il , in qualità di Parte_1 locatore, e gli inquilini morosi. Nella stessa data il Presidente di Sezione respingeva l'istanza di riunione per carenza di connessione soggettiva.
5. Nelle more della causa di opposizione allo sfratto, con sentenza n. 739/2024 il Tribunale di
Genova dichiarava risolto il contratto di locazione tra il locatore e i Parte_1 conduttori e per grave inadempimento di questi ultimi. Persona_1 Persona_2
6. Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale di Genova concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ordinava alle parti di svolgere procedimento di mediazione che dava esito negativo.
7. All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c in data 21.03.2024, il
Tribunale di Genova pronunciava la sentenza n. 923/2024, con la quale: 1) dichiarava l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova a emettere il decreto ingiuntivo opposto, a favore di quella del Giudice di Pace di Genova;
2) dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n.
1545/2022 del Tribunale di Genova, revocandolo;
3) fissava termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente per valore;
4) condannava il al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di opposizione, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva l'autonomia di sostanziale e processuale tra l'obbligazione principale e quella fideiussoria, nonché il valore della controversia inferiore ai limiti di competenza del Tribunale.
8. Il proponeva appello contro tale sentenza, formulando preliminarmente istanza di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà.
3 9. Con il primo motivo di appello il lamentava difetto di motivazione, motivazione Parte_1 incongrua e inconferente della sentenza impugnata.
In particolare, osservava che, sebbene il Tribunale, con ordinanza 8 giugno 2023, avesse espressamente dichiarato la propria competenza esclusiva per materia, indipendentemente dal valore della controversia, nel pronunciare in via definitiva si era contraddetto, affermando, al contrario, la competenza per valore del Giudice di Pace di Genova.
10. Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erronea interpretazione di disposizioni di legge
(artt. 7, 9, 38, 50 e 447bis c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.).
L'appellante osservava, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, che tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulavano dalla competenza del Giudice di Pace, in quanto a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore, con l'abrogazione dell'art. 8 c.p.c. a opera del D.lgs n. 51/1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani era stata attribuita al Tribunale (Cass. Sez. VI Civ., 30/7/2019, n. 20554 – Sez. III Civ. 31/1/2006, n. 2143); che nella nozione di cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani erano “da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende,
e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale (Cass., Sez. III Civ.,
24/7/2001, n. 10070)” (p. 15 atto di appello); che siccome il contratto di fideiussione aveva natura accessoria del contratto di locazione di immobile a uso abitativo, “la controversia oggetto della presente causa riguarda[va] quindi il pagamento del prezzo della locazione e rientra[va] quindi nella competenza esclusiva del Giudice delle locazioni: il Tribunale” (p. 16 atto di appello).
11. La si costituiva in giudizio, rilevando preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 42, 44, 47 c.p.c.
L'appellata evidenziava che la sentenza del Tribunale di Genova aveva statuito solo in punto competenza, senza entrare nemmeno implicitamente nel merito della causa, per cui la decisione era impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex artt. 42- 47 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto del regolamento di competenza, e non essendo stata riassunta la causa nel termine di tre mesi indicato dal Tribunale, l'incompetenza dichiarata e la competenza del Giudice di Pace di Genova erano divenute irrevocabili.
Nel merito escludeva la sussistenza dei vizi di motivazione lamentati e, comunque, evidenziava che non comportavano la rimessione della causa al primo giudice;
rilevava con riguardo al secondo motivo la mancata individuazione della fattispecie per cui è causa, avendo il presente giudizio ad
4 oggetto un rapporto di fideiussione, soggetto al rito ordinario e non al rito locatizio.
Conseguentemente chiedeva la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme versate a controparte in ragione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nella misura di € 3.749,00, oltre a interessi moratori e al pagamento delle spese di lite poste a suo carico e si opponeva alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per assenza di fumus bonis iuris in ragione dell'inammissibilità dell'appello e del periculum in mora, non sufficientemente provato dall'appellante.
12. La Corte d'Appello di Genova, con ordinanza 28 febbraio 2025, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Genova n. 923/2024, rilevando, con riguardo al fumus, che il Tribunale di Genova si era espresso sulla competenza con ordinanza in data 08.06.2023 e che era sussistente altresì il periculum in mora, inteso quale pregiudizio che possa derivare dall'esecuzione con riferimento alla valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti in relazione credito di cui alla sentenza impugnata.
13. In seguito all'esito negativo della proposta conciliativa formulata dal giudice dell'appello ex art. 350 co. 4 c.p.c., il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione al 16.10.2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. assegnando alle parti i termini perentori previsti ex lege per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
14. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il C.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione che era decisa in camera di consiglio.
15. Il primo motivo di appello e l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta devono essere esaminati congiuntamente, in quanto la loro soluzione riguarda le medesime questioni.
16. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto, con superamento dunque della questione dell'inammissibilità dell'appello sollevata da parte convenuta.
17. Parte appellante ha evidenziato che il Tribunale si era già espresso sulla questione di competenza, all'esito della relativa eccezione formulata dalla con ordinanza Controparte_3 dell'8 giugno 2023 con la quale, rimettendo gli atti al Presidente di sezione per valutare la riunione del presente procedimento con quello di locazione poi definito con la sentenza n.
739/2024, aveva ritenuto non fondate l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di incompetenza per territorio formulate. Sul punto, la difesa della parte appellata si è limitata a negare la portata decisoria dell'ordinanza, in ragione del fatto che la parte del provvedimento relativa alla competenza non era stata riportata in dispositivo.
5 18. Ritiene questa Corte che con l'ordinanza sopra citata dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Genova abbia statuito sulla competenza, rigettando l'eccezione formulata dalla opponente.
19. Tale ordinanza, infatti, si apriva con la frase di tenore inequivocabile: “ritenuta non condivisibile l'eccezione di incompetenza per valore formulata da in quanto le controversie Controparte_3 che riguardano le locazioni sono di competenza esclusiva del Tribunale, qualunque ne sia il valore (anche irrisorio), essendo il giudice di pace funzionalmente incompetente per materia a emettere ingiunzione in materia di locazioni;
ritenuta non condivisibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da in quanto le norme del codice del Controparte_3 consumo si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e non trovano applicazione nel caso di contratti tra consumatori,” quindi nel dispositivo stabiliva la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per valutare l'opportunità di riunire il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al procedimento di convalida di sfratto al contempo pendente.
20. La portata di un provvedimento va individuata, infatti, tenendo conto non soltanto del suo dispositivo, ma del contenuto nella sua interezza, soprattutto quando tale provvedimento contenga una decisione basata su quanto statuito in premessa, a nulla rilevando, come affermato dalla difesa della appellata che la statuizione sulla competenza non sia stata espressa nel dispositivo.
21. Nel caso di specie, risulta evidente che la decisione del Giudice di trasmettere gli atti del procedimento al Presidente di sezione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riunione ad un altro procedimento, già pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, implicava una preventiva e positiva valutazione circa la sussistenza della propria competenza.
22. Conseguentemente, contenendo una statuizione in punto competenza tale ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento di cui all'art. 42 c.p.c. e poichè nessuna delle parti vi ha provveduto, la statuizione sul punto è passata in giudicato. L'art. 42 c.p.c., infatti, disciplina il mezzo di impugnazione dei provvedimenti che, come l'ordinanza 08.06.23, pronunciano sulla competenza senza decidere il merito della causa. La sua proposizione condiziona, quindi, la formazione del giudicato formale, interno al singolo procedimento, sulla questione di competenza che, scaduti i termini di cui all'art. 42 c.p.c., non potrà più essere riproposta.
23. Posto quindi che il Tribunale si era già espresso sulla questione di competenza con l'ordinanza datata 8 giugno 2023, è evidente che lo stesso giudice aveva esaurito il proprio potere
6 giurisdizionale rispetto alla medesima questione, come evidenziato dall'appellante nel primo motivo di appello.
24. Infatti, come di recente evidenziato dalla Corte di Cassazione “i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (Cass. civ., Sez. VI,
13.4.2022, n. 12065).
25. Quanto agli effetti del provvedimento emesso in assenza di potestas iudicandi, la parte appellante parla di “motivazione del tutto incongrua, inconferente ed illogica”. Più correttamente, occorre rilevare che tale illogicità di motivazione si riflette sull'intero atto che è, quindi, affetto dal vizio qualificato dalla giurisprudenza come abnormità e/o nullità radicale e/o giuridica inesistenza.
26. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “deve ritenersi abnorme e giuridicamente inesistente (e, come tale, meramente apparente e insuscettibile di passare in giudicato) per la sua totale estraneità all'ordinamento ogni decisione che il giudice emetta dopo una statuizione con la quale si è spogliato della potestas iudicandi” (Cass. civ. sez. III, 07/12/2017, n. 29329). La giuridica inesistenza, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, può essere rilevata “anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, costituendo essa una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale” (Cass. civ. sez. III, 07/12/2017, n. 29329).
27. Precisa in via ulteriore la Corte di Cassazione che “oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'articolo 161 c.p.c. secondo comma, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, [sono] rilevabili anche d'ufficio (…)” (Cass. civ. sez. I, 05/08/2024, n. 21954).
7 28. Alla luce di quanto sopra la sentenza del Tribunale di Genova del 21 marzo 2024, n. 923, con cui il giudice di prime cure ha declinato la propria competenza in favore del giudice di pace di
Genova, è affetta da nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità.
29. Il secondo motivo appello resta assorbito dall'accoglimento della prima doglianza.
30. Dichiarata la nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità della sentenza impugnata, non costituendo una ipotesi di rimessione al primo giudice, occorre esaminare il merito dell'opposizione posto che il giudice di prime cure non ha provveduto sul punto.
31. Occorre evidenziare che nel presente grado di giudizio le parti si sono limitate a sollevare eccezioni in rito, senza reiterare le domande ed eccezioni di merito
32. Quanto alla sussistenza del credito, peraltro non contestato nel suo ammontare, né in punto an né in punto quantum, la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo è stata confermata dalla sentenza n. 739/2024 con cui il Tribunale di Genova ha convalidato lo sfratto per morosità dei conduttori per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti.
33. Le eccezioni di merito (nullità del contratto di fideiussione per nullità del contratto garantito, exceptio doli generalis e non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.) sollevate dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di prime Controparte_3 cure non sono state reiterate dinanzi a questa Corte. In ogni caso, per quanto qui di interesse, preme evidenziare come risultino tutte infondate. L'eccezione di nullità del contratto stipulato inter partes per vizio di nullità relativo al contratto principale di locazione non poteva essere sollevata dalla in considerazione della espressa rinuncia della stessa, Controparte_3 contenuta nel contratto di fideiussione, alla facoltà di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Come da tempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la disposizione di cui all'art. 1945 c.c. non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì di natura privata, con la conseguenza che le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, la clausola in base alla quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (Cassazione civile sez. III, 13/02/2009, n.
3525). Tale clausola non deve ritenersi vessatoria non applicandosi, nella specie, la disciplina del codice del consumo in quanto il contratto non è stato concluso tra un consumatore e un professionista. Conseguentemente è infondata, altresì, l'eccezione di non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.p.c., che sono dovuti ex lege a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale e, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura, il loro saggio è quello previsto dalla legislazione speciale in tema di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali. È infine infondata l'exceptio doli generalis sollevata dalla convenuta in
8 primo grado che si applica nel caso di contratto autonomo di garanzia, nel caso di escussione fraudolenta della garanzia autonoma, quando cioè il soggetto garantito chieda l'adempimento del garante pur nella consapevolezza dell'estinzione dell'obbligazione per adempimento del debitore principale. In ogni caso, nella specie, deve comunque escludersi che la richiesta di pagamento avanzata dal creditore sia prima facie abusiva o fraudolenta, poiché giustificata dall'inadempimento - non contestato - dell'obbligato principale.
34. Ciò premesso, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, la va Controparte_3 condannata al pagamento a favore del della somma di € 2.230,00 oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284 co. 4 c.c. come richiesti nella domanda sino al saldo.
35. Le spese di lite di entrambe le fasi processuali vanno compensate nella misura della metà, tenuto conto della complessità e peculiarità delle questioni trattate, relative a un istituto di origine giurisprudenziale – quale è l'abnormità e/o inesistenza giuridica dell'atto – nonché della difficoltà interpretativa circa la portata decisoria della pronuncia emessa in corso di causa.
36. Con riguardo alla restante metà delle spese, queste vengono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento della lite da € 1.101,00 a € 5.200,00, valori medi per tutte le fasi), in considerazione dell'esito complessivo della lite. Vanno altresì liquidate in favore dell'appellante le spese di ingiunzione nella misura intera.
37. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 923/2024 pronunciata in data 21/3/2024:
1. dichiara affetta da nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità la detta sentenza;
2. condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 somma di € 2.230,00, oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
3. pone a carico di le spese di entrambi i gradi del giudizio nella Controparte_3 misura della metà in favore di , che liquida, per la frazione: per il primo Parte_1 grado di giudizio in € 2.552,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e per il grado di appello in € 2.915,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per la restante metà;
9 5. pone a carico di le spese di ingiunzione in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in € 450,00 per compenso ed € 76,00 per esborsi oltre 15% per spese Parte_1 generali e oltre IVA e CPA come per legge;
6. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì, 22.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dalle M.O.T. Dott. Francesca Fondacone e Dott. Sara Tattini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Genova n. 923/2024
Nella causa iscritta al n. 892/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA CESAREA 5/12 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. Controparte_1
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...]
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in TORINO, VIA A. MEUCCI 2 10121 TORINO presso lo studio dell''avv.
[...]
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. Parte_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare la competenza per materia del Tribunale di Genova a conoscere dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova del 9 giugno 2022, n. 1545, in materia di fideiussione per canoni di locazione ad uso abitativo;
1 2) e per l'effetto in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 21 marzo 2024, n. 923 nel giudizio recante n. 7613/22 r.g., rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Genova, del 9 giugno 2022, n. 1545;
3) condannare la Dott. ssa al pagamento delle spese e competenze con Controparte_3
CPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, e/o improponibile l'appello proposto dal sig. . Parte_1
In subordine, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, perché infondata e non provata.
In denegato caso di ingresso nel merito, dichiarare manifestamente infondato in limine litis, ex art.
348 bis l'appello, o, comunque, dichiarare l'appello infondato e non provato.
In ogni caso, con condanna del sig. alla restituzione della somma di 3.749,48 Parte_1 pagata solo per compulsa da parte della sig.ra oltre ad interessi ex art. Controparte_3
1284 c, IV c.c. Vinte le spese del doppio grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo del 9 giugno 2022 il Tribunale di Genova ingiungeva a
[...] di pagare a la somma di € 2.230,00 oltre interessi come Controparte_3 Parte_1 richiesti in domanda sino al saldo e oltre alle spese del procedimento pari a € 450,00 per compensi ed € 76,00 per esborsi, derivanti dal contratto di fideiussione stipulato tra le parti a garanzia del pagamento dei canoni di locazione di immobile a uso abitativo di cui al contratto concluso tra lo stesso quale locatore e i signori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 quali conduttori.
2. Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2022, la proponeva Controparte_3 opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Genova, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova a emanare il decreto ingiuntivo, competente essendo il Giudice di Pace e, in subordine l'incompetenza per territorio dello stesso Tribunale, per violazione del foro esclusivo del consumatore. Nel merito, eccepiva la nullità del contratto di fideiussione per nullità del contratto principale di locazione e la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.
3. Costituitosi in giudizio, il convenuto in opposizione contestava quanto affermato da parte attrice, sostenendo la competenza esclusiva per materia del Tribunale ai sensi degli artt. 9 e 447bis c.p.c.
e quella per territorio ex artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.p.c., sia perché l'obbligazione era sorta a
Genova (luogo di sottoscrizione del contratto di fideiussione) sia perché Genova era altresì luogo
2 di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c.; eccepiva, inoltre,
l'inapplicabilità del codice del consumo, in quanto il contratto di locazione era stato stipulato tra due consumatori e non tra un consumatore e un professionista. Infine, eccepiva l'inopponibilità delle eccezioni di merito riguardanti il rapporto sostanziale oggetto della fideiussione, motivava la debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto oggetto dell'opposizione.
4. Con ordinanza in data 8 giugno 2023 il Giudice designato, rigettate sia l'eccezione di incompetenza per valore sia l'eccezione di incompetenza territoriale formulate dalla CP_3
disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione, affinché valutasse
[...]
l'opportunità della riunione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo al procedimento di opposizione alla convalida di sfratto pendente tra il , in qualità di Parte_1 locatore, e gli inquilini morosi. Nella stessa data il Presidente di Sezione respingeva l'istanza di riunione per carenza di connessione soggettiva.
5. Nelle more della causa di opposizione allo sfratto, con sentenza n. 739/2024 il Tribunale di
Genova dichiarava risolto il contratto di locazione tra il locatore e i Parte_1 conduttori e per grave inadempimento di questi ultimi. Persona_1 Persona_2
6. Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale di Genova concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ordinava alle parti di svolgere procedimento di mediazione che dava esito negativo.
7. All'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c in data 21.03.2024, il
Tribunale di Genova pronunciava la sentenza n. 923/2024, con la quale: 1) dichiarava l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova a emettere il decreto ingiuntivo opposto, a favore di quella del Giudice di Pace di Genova;
2) dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n.
1545/2022 del Tribunale di Genova, revocandolo;
3) fissava termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente per valore;
4) condannava il al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di opposizione, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva l'autonomia di sostanziale e processuale tra l'obbligazione principale e quella fideiussoria, nonché il valore della controversia inferiore ai limiti di competenza del Tribunale.
8. Il proponeva appello contro tale sentenza, formulando preliminarmente istanza di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutorietà.
3 9. Con il primo motivo di appello il lamentava difetto di motivazione, motivazione Parte_1 incongrua e inconferente della sentenza impugnata.
In particolare, osservava che, sebbene il Tribunale, con ordinanza 8 giugno 2023, avesse espressamente dichiarato la propria competenza esclusiva per materia, indipendentemente dal valore della controversia, nel pronunciare in via definitiva si era contraddetto, affermando, al contrario, la competenza per valore del Giudice di Pace di Genova.
10. Con il secondo motivo di appello, lamentava l'erronea interpretazione di disposizioni di legge
(artt. 7, 9, 38, 50 e 447bis c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.).
L'appellante osservava, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, che tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulavano dalla competenza del Giudice di Pace, in quanto a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore, con l'abrogazione dell'art. 8 c.p.c. a opera del D.lgs n. 51/1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani era stata attribuita al Tribunale (Cass. Sez. VI Civ., 30/7/2019, n. 20554 – Sez. III Civ. 31/1/2006, n. 2143); che nella nozione di cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani erano “da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende,
e segnatamente a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto, in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale (Cass., Sez. III Civ.,
24/7/2001, n. 10070)” (p. 15 atto di appello); che siccome il contratto di fideiussione aveva natura accessoria del contratto di locazione di immobile a uso abitativo, “la controversia oggetto della presente causa riguarda[va] quindi il pagamento del prezzo della locazione e rientra[va] quindi nella competenza esclusiva del Giudice delle locazioni: il Tribunale” (p. 16 atto di appello).
11. La si costituiva in giudizio, rilevando preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 42, 44, 47 c.p.c.
L'appellata evidenziava che la sentenza del Tribunale di Genova aveva statuito solo in punto competenza, senza entrare nemmeno implicitamente nel merito della causa, per cui la decisione era impugnabile esclusivamente con regolamento necessario di competenza ex artt. 42- 47 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto del regolamento di competenza, e non essendo stata riassunta la causa nel termine di tre mesi indicato dal Tribunale, l'incompetenza dichiarata e la competenza del Giudice di Pace di Genova erano divenute irrevocabili.
Nel merito escludeva la sussistenza dei vizi di motivazione lamentati e, comunque, evidenziava che non comportavano la rimessione della causa al primo giudice;
rilevava con riguardo al secondo motivo la mancata individuazione della fattispecie per cui è causa, avendo il presente giudizio ad
4 oggetto un rapporto di fideiussione, soggetto al rito ordinario e non al rito locatizio.
Conseguentemente chiedeva la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme versate a controparte in ragione della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nella misura di € 3.749,00, oltre a interessi moratori e al pagamento delle spese di lite poste a suo carico e si opponeva alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per assenza di fumus bonis iuris in ragione dell'inammissibilità dell'appello e del periculum in mora, non sufficientemente provato dall'appellante.
12. La Corte d'Appello di Genova, con ordinanza 28 febbraio 2025, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Genova n. 923/2024, rilevando, con riguardo al fumus, che il Tribunale di Genova si era espresso sulla competenza con ordinanza in data 08.06.2023 e che era sussistente altresì il periculum in mora, inteso quale pregiudizio che possa derivare dall'esecuzione con riferimento alla valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti in relazione credito di cui alla sentenza impugnata.
13. In seguito all'esito negativo della proposta conciliativa formulata dal giudice dell'appello ex art. 350 co. 4 c.p.c., il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione al 16.10.2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. assegnando alle parti i termini perentori previsti ex lege per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
14. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il C.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione che era decisa in camera di consiglio.
15. Il primo motivo di appello e l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta devono essere esaminati congiuntamente, in quanto la loro soluzione riguarda le medesime questioni.
16. Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto, con superamento dunque della questione dell'inammissibilità dell'appello sollevata da parte convenuta.
17. Parte appellante ha evidenziato che il Tribunale si era già espresso sulla questione di competenza, all'esito della relativa eccezione formulata dalla con ordinanza Controparte_3 dell'8 giugno 2023 con la quale, rimettendo gli atti al Presidente di sezione per valutare la riunione del presente procedimento con quello di locazione poi definito con la sentenza n.
739/2024, aveva ritenuto non fondate l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di incompetenza per territorio formulate. Sul punto, la difesa della parte appellata si è limitata a negare la portata decisoria dell'ordinanza, in ragione del fatto che la parte del provvedimento relativa alla competenza non era stata riportata in dispositivo.
5 18. Ritiene questa Corte che con l'ordinanza sopra citata dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Genova abbia statuito sulla competenza, rigettando l'eccezione formulata dalla opponente.
19. Tale ordinanza, infatti, si apriva con la frase di tenore inequivocabile: “ritenuta non condivisibile l'eccezione di incompetenza per valore formulata da in quanto le controversie Controparte_3 che riguardano le locazioni sono di competenza esclusiva del Tribunale, qualunque ne sia il valore (anche irrisorio), essendo il giudice di pace funzionalmente incompetente per materia a emettere ingiunzione in materia di locazioni;
ritenuta non condivisibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da in quanto le norme del codice del Controparte_3 consumo si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e non trovano applicazione nel caso di contratti tra consumatori,” quindi nel dispositivo stabiliva la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per valutare l'opportunità di riunire il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al procedimento di convalida di sfratto al contempo pendente.
20. La portata di un provvedimento va individuata, infatti, tenendo conto non soltanto del suo dispositivo, ma del contenuto nella sua interezza, soprattutto quando tale provvedimento contenga una decisione basata su quanto statuito in premessa, a nulla rilevando, come affermato dalla difesa della appellata che la statuizione sulla competenza non sia stata espressa nel dispositivo.
21. Nel caso di specie, risulta evidente che la decisione del Giudice di trasmettere gli atti del procedimento al Presidente di sezione al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale riunione ad un altro procedimento, già pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, implicava una preventiva e positiva valutazione circa la sussistenza della propria competenza.
22. Conseguentemente, contenendo una statuizione in punto competenza tale ordinanza avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento di cui all'art. 42 c.p.c. e poichè nessuna delle parti vi ha provveduto, la statuizione sul punto è passata in giudicato. L'art. 42 c.p.c., infatti, disciplina il mezzo di impugnazione dei provvedimenti che, come l'ordinanza 08.06.23, pronunciano sulla competenza senza decidere il merito della causa. La sua proposizione condiziona, quindi, la formazione del giudicato formale, interno al singolo procedimento, sulla questione di competenza che, scaduti i termini di cui all'art. 42 c.p.c., non potrà più essere riproposta.
23. Posto quindi che il Tribunale si era già espresso sulla questione di competenza con l'ordinanza datata 8 giugno 2023, è evidente che lo stesso giudice aveva esaurito il proprio potere
6 giurisdizionale rispetto alla medesima questione, come evidenziato dall'appellante nel primo motivo di appello.
24. Infatti, come di recente evidenziato dalla Corte di Cassazione “i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza (definitiva), atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza” (Cass. civ., Sez. VI,
13.4.2022, n. 12065).
25. Quanto agli effetti del provvedimento emesso in assenza di potestas iudicandi, la parte appellante parla di “motivazione del tutto incongrua, inconferente ed illogica”. Più correttamente, occorre rilevare che tale illogicità di motivazione si riflette sull'intero atto che è, quindi, affetto dal vizio qualificato dalla giurisprudenza come abnormità e/o nullità radicale e/o giuridica inesistenza.
26. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “deve ritenersi abnorme e giuridicamente inesistente (e, come tale, meramente apparente e insuscettibile di passare in giudicato) per la sua totale estraneità all'ordinamento ogni decisione che il giudice emetta dopo una statuizione con la quale si è spogliato della potestas iudicandi” (Cass. civ. sez. III, 07/12/2017, n. 29329). La giuridica inesistenza, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, può essere rilevata “anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, costituendo essa una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale” (Cass. civ. sez. III, 07/12/2017, n. 29329).
27. Precisa in via ulteriore la Corte di Cassazione che “oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'articolo 161 c.p.c. secondo comma, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d'inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, [sono] rilevabili anche d'ufficio (…)” (Cass. civ. sez. I, 05/08/2024, n. 21954).
7 28. Alla luce di quanto sopra la sentenza del Tribunale di Genova del 21 marzo 2024, n. 923, con cui il giudice di prime cure ha declinato la propria competenza in favore del giudice di pace di
Genova, è affetta da nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità.
29. Il secondo motivo appello resta assorbito dall'accoglimento della prima doglianza.
30. Dichiarata la nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità della sentenza impugnata, non costituendo una ipotesi di rimessione al primo giudice, occorre esaminare il merito dell'opposizione posto che il giudice di prime cure non ha provveduto sul punto.
31. Occorre evidenziare che nel presente grado di giudizio le parti si sono limitate a sollevare eccezioni in rito, senza reiterare le domande ed eccezioni di merito
32. Quanto alla sussistenza del credito, peraltro non contestato nel suo ammontare, né in punto an né in punto quantum, la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo è stata confermata dalla sentenza n. 739/2024 con cui il Tribunale di Genova ha convalidato lo sfratto per morosità dei conduttori per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti.
33. Le eccezioni di merito (nullità del contratto di fideiussione per nullità del contratto garantito, exceptio doli generalis e non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c.) sollevate dalla in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di prime Controparte_3 cure non sono state reiterate dinanzi a questa Corte. In ogni caso, per quanto qui di interesse, preme evidenziare come risultino tutte infondate. L'eccezione di nullità del contratto stipulato inter partes per vizio di nullità relativo al contratto principale di locazione non poteva essere sollevata dalla in considerazione della espressa rinuncia della stessa, Controparte_3 contenuta nel contratto di fideiussione, alla facoltà di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Come da tempo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la disposizione di cui all'art. 1945 c.c. non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì di natura privata, con la conseguenza che le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, la clausola in base alla quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (Cassazione civile sez. III, 13/02/2009, n.
3525). Tale clausola non deve ritenersi vessatoria non applicandosi, nella specie, la disciplina del codice del consumo in quanto il contratto non è stato concluso tra un consumatore e un professionista. Conseguentemente è infondata, altresì, l'eccezione di non debenza degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.p.c., che sono dovuti ex lege a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale e, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura, il loro saggio è quello previsto dalla legislazione speciale in tema di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali. È infine infondata l'exceptio doli generalis sollevata dalla convenuta in
8 primo grado che si applica nel caso di contratto autonomo di garanzia, nel caso di escussione fraudolenta della garanzia autonoma, quando cioè il soggetto garantito chieda l'adempimento del garante pur nella consapevolezza dell'estinzione dell'obbligazione per adempimento del debitore principale. In ogni caso, nella specie, deve comunque escludersi che la richiesta di pagamento avanzata dal creditore sia prima facie abusiva o fraudolenta, poiché giustificata dall'inadempimento - non contestato - dell'obbligato principale.
34. Ciò premesso, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, la va Controparte_3 condannata al pagamento a favore del della somma di € 2.230,00 oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284 co. 4 c.c. come richiesti nella domanda sino al saldo.
35. Le spese di lite di entrambe le fasi processuali vanno compensate nella misura della metà, tenuto conto della complessità e peculiarità delle questioni trattate, relative a un istituto di origine giurisprudenziale – quale è l'abnormità e/o inesistenza giuridica dell'atto – nonché della difficoltà interpretativa circa la portata decisoria della pronuncia emessa in corso di causa.
36. Con riguardo alla restante metà delle spese, queste vengono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento della lite da € 1.101,00 a € 5.200,00, valori medi per tutte le fasi), in considerazione dell'esito complessivo della lite. Vanno altresì liquidate in favore dell'appellante le spese di ingiunzione nella misura intera.
37. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta: in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 923/2024 pronunciata in data 21/3/2024:
1. dichiara affetta da nullità radicale e/o inesistenza giuridica e/o abnormità la detta sentenza;
2. condanna al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 somma di € 2.230,00, oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
3. pone a carico di le spese di entrambi i gradi del giudizio nella Controparte_3 misura della metà in favore di , che liquida, per la frazione: per il primo Parte_1 grado di giudizio in € 2.552,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e per il grado di appello in € 2.915,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per la restante metà;
9 5. pone a carico di le spese di ingiunzione in favore di Controparte_3 [...]
che liquida in € 450,00 per compenso ed € 76,00 per esborsi oltre 15% per spese Parte_1 generali e oltre IVA e CPA come per legge;
6. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì, 22.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dalle M.O.T. Dott. Francesca Fondacone e Dott. Sara Tattini
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