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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 525/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa TR TO Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Fiumara (RC), via XXVIII Ottobre, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Santo F. Barillà del Foro di Reggio Calabria (c.f.
, p.e.c. : C.F._1 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. , con sede legale in Milano (20122), Largo Controparte_1 P.IVA_3
Augusto 1/A, Ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 CP_1 interamente versato, giusta procura generale alle liti allegata alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.: – Fax: C.F._2
02/36709729 – PEC: giusta procura in atti Email_2
appellata OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile n.
1060/2022, pubblicata il 19/09/2022.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il in data 21.11.2022 notificava in proprio l'odierno atto di appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1060/2022 - nrg. 2545/2017 - pubbl. il 19/09/2022 e notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'appello in data 22.09.2022. Il Tribunale di Reggio
Calabria all'esito del giudizio n.rg. 2545/2017 rigettava l'opposizione proposta dal Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 402/2017 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto,
[...] confermava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
condannava la parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte opposta, che si liquidavano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
L'appellante introduceva il giudizio nrg. 525/2022 chiedendo la riforma integrale della sentenza n.
1060/2022 con sospensione dell'esecutività per i seguenti motivi: I. Difetto di legittimazione attiva di . II. Illegittima applicazione al del regime di fornitura in Controparte_1 Parte_1
Salvaguardia.
Con decreto depositato il 13.11.2022, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 11.04.2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 22.03.24 si costituiva l'odierno appellato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Con decreto depositato il 27.03.2024, la causa subiva un ulteriore differimento d'ufficio all'udienza del 19.06.25 per la quale veniva disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 25.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, rilevava che l'appellante, benché anteriormente costituito, non aveva depositato note di trattazione e che tale contegno andava equiparato alla mancata comparizione all'udienza. Pertanto rinviava ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza collegiale del
23.10.25, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disponendone la comunicazione alle parti, con l'avvertimento che in caso di ulteriore mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza del 30.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
La condotta processuale dell'appellante integra, infatti, la fattispecie di cui all'art. 348 comma 2 cpc, che testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte appellata, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa pari ad € € 36.196,95 oltre spese legali e accessori di legge e dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui
€ 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolati le spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Fiumara (RC), via XXVIII Ottobre, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Santo F. Barillà del Foro di Reggio Calabria (c.f.
, p.e.c. : C.F._1 Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. , con sede legale in Milano (20122), Largo Controparte_1 P.IVA_3
Augusto 1/A, Ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 CP_1 interamente versato, giusta procura generale alle liti allegata alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.: – Fax: C.F._2
02/36709729 – PEC: giusta procura in atti Email_2
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1060/2022, pubblicata il 19/09/2022 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2498,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa TR TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 525/2022
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, Sezione civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa TR TO Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello
TRA
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Fiumara (RC), via XXVIII Ottobre, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Santo F. Barillà del Foro di Reggio Calabria (c.f.
, p.e.c. : C.F._1 Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. , con sede legale in Milano (20122), Largo Controparte_1 P.IVA_3
Augusto 1/A, Ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 CP_1 interamente versato, giusta procura generale alle liti allegata alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.: – Fax: C.F._2
02/36709729 – PEC: giusta procura in atti Email_2
appellata OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile n.
1060/2022, pubblicata il 19/09/2022.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il in data 21.11.2022 notificava in proprio l'odierno atto di appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1060/2022 - nrg. 2545/2017 - pubbl. il 19/09/2022 e notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'appello in data 22.09.2022. Il Tribunale di Reggio
Calabria all'esito del giudizio n.rg. 2545/2017 rigettava l'opposizione proposta dal Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 402/2017 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto,
[...] confermava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
condannava la parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte opposta, che si liquidavano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
L'appellante introduceva il giudizio nrg. 525/2022 chiedendo la riforma integrale della sentenza n.
1060/2022 con sospensione dell'esecutività per i seguenti motivi: I. Difetto di legittimazione attiva di . II. Illegittima applicazione al del regime di fornitura in Controparte_1 Parte_1
Salvaguardia.
Con decreto depositato il 13.11.2022, la prima udienza effettiva veniva differita d'ufficio all'udienza del 11.04.2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 22.03.24 si costituiva l'odierno appellato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello proposto.
Con decreto depositato il 27.03.2024, la causa subiva un ulteriore differimento d'ufficio all'udienza del 19.06.25 per la quale veniva disposta la sostituzione con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 25.06.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, rilevava che l'appellante, benché anteriormente costituito, non aveva depositato note di trattazione e che tale contegno andava equiparato alla mancata comparizione all'udienza. Pertanto rinviava ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., all'udienza collegiale del
23.10.25, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disponendone la comunicazione alle parti, con l'avvertimento che in caso di ulteriore mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile. Poiché neppure a questa ultima udienza le parti istanti hanno depositato note di trattazione, benché ritualmente notiziate dell'ordinanza che fissava la nuova udienza, con ordinanza del 30.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
La condotta processuale dell'appellante integra, infatti, la fattispecie di cui all'art. 348 comma 2 cpc, che testualmente prevede “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Alla luce della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e in considerazione della costituzione della parte appellata, occorre provvedere sulle spese processuali del presente grado di giudizio che vanno poste a carico dell'appellante, ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa pari ad € € 36.196,95 oltre spese legali e accessori di legge e dei parametri minimi dei compensi per attività difensiva, i compensi vanno liquidati in € 4996,00 (di cui
€ 1029,00 per valore minimo della fase di studio della controversia;
valore minimo: € 709,00 per fase introduttiva del giudizio;
valore minimo € 1523,00 per fase di trattazione;
valore minimo: € 1735,00 per fase decisionale).
Gli stessi devono poi essere dimezzati in applicazione dell'art. 4 comma 9 D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 stante la pronuncia in rito, ed ammontano pertanto ad euro 2498,00 effettivamente dovuti, su cui andranno calcolati le spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vista la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve attestarsi la ricorrenza dei presupposti previsti dall''art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Fiumara (RC), via XXVIII Ottobre, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Santo F. Barillà del Foro di Reggio Calabria (c.f.
, p.e.c. : C.F._1 Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. e P.I. , con sede legale in Milano (20122), Largo Controparte_1 P.IVA_3
Augusto 1/A, Ang. Via Verziere 13, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 CP_1 interamente versato, giusta procura generale alle liti allegata alla presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del Foro di Milano (C.F.: – Fax: C.F._2
02/36709729 – PEC: giusta procura in atti Email_2
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1060/2022, pubblicata il 19/09/2022 così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2498,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30.10.2025
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa TR TO