CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 58/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa MA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2025 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SPADI GIOVANNI ( ) del foro di CodiceFiscale_1
Verona, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 37138
Verona, Via Leone Pancaldo 68, come da procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. ZUCCONELLI PAOLO (C.F. ; C.F._2
pec: con studio in 37121 Email_1
Verona, Via Leoncino 16,, come da procura in atti . [...]
(C.F. e P.I. Controparte_2
) P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA d'ORSI (C.F.
- PEC ) del C.F._3 Email_2
Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo PEC , giusta Email_2
procura in atti appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovereto n.
35/2025, R.G. n. 420/2023, Giudice Dott. Giulio Adilardi, pubblicata in data 05/02/25, si chiede che la Corte d'Appello di Trento, ogni contraria eccezione, deduzione o domanda anche istruttoria reietta, Voglia così giudicare: nel merito in via principale: respingersi le domande di
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e condannarsi Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, l'importo di euro 4.650,00, giuste fatture n.
14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n.
10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n.
11810 del 24/05/21 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284,
c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di contenersi Controparte_3
pag. 2/30 l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., dedotto e quindi compensato parzialmente l'ammontare di euro 4.650,00 dovuto da a giuste fatture n. 14507 CP_3 Parte_1
del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del
29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del
24/05/21;
- conseguentemente ed in ogni caso, dichiararsi tenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis 21 a tenere EVta ed indenne da ogni e qualsivoglia Parte_1
pregiudizio economico, anche per spese legali, derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa per cui è causa.
Spese legali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per mero scrupolo difensivo, si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le istanze istruttorie non accolte in primo grado, formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Per Controparte_3
1) In via principale, respingere l'appello di , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 35/25 del Tribunale di
Rovereto, nella parte in cui ha condannato a Parte_1
corrispondere a la somma di € 84.320,00 oltre Controparte_1
agli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo nonché le spese di lite, liquidate in € 18.333,90 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%; 2) In via subordinata, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova formulati e non pag. 3/30 ammessi nel corso del primo grado di giudizio, riproposti ai sensi dell'art. 346 c.p.c al paragrafo G) del presente atto. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite del grado d'appello.
Per : Controparte_5
Tanto premesso e rilevato, l'odierna appellata come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuti degni di accoglimento il primo e il terzo motivo di appello formulati da laddove l'Ecc.ma Corte a Parte_1
seguito dell'accoglimento del quarto motivo di appello ritenesse di entrare nel merito della domanda di EV formulata da nei Parte_1
confronti di , richiama le conclusioni rassegnate in primo grado e CP_2
dunque chiede in via principale: Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem . Accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia della convenuta nei confronti della
NI conseguentemente rigettare la domanda di EV formulata dalla convenuta per tutte le motivazioni sopra esposte;
in subordine: nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, accertare e dichiarare l'assenza di prova sulla colpa grave del vettore e conseguentemente limitare il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione MR e accertare e dichiarare che la
NI è tenuta alla EV nei limiti della polizza invocata, comprese le spese. Nella ancor più denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse tenuta a pagare alcunché in virtù della polizza, limitare il CP_2
quantum del risarcimento al valore effettivo del danno, senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti. Il
pag. 4/30 tutto entro il relativo massimale di polizza. In ogni caso, il tutto nei limiti dei massimali previsti, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza, entro il massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2023, CP_3
esponeva : di aver ricevuto dalla cliente con
[...] CP_6
sede in Limbourg (Belgio), l'incarico di eseguire un trasporto internazionale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 Kg), per la distribuzione sul territorio italiano presso la cd
GDO (Grande Distribuzione Organizzata), come da lettere di vettura dimesse;
il trasporto stradale era stato commissionato a Parte_1
con ordine del 02/10/2020 e prevedeva il carico della merce presso la
[...]
a Limbourg (Belgio) e lo scarico, in data 05/10/2020, presso il CP_6
centro logistico di in , sito in OL RO (Vr); quindi la CP_3 CP_2
merce venduta da doveva essere trasportata agli acquirenti, come CP_6
da separate lettere di vettura MR e precisamente a LI SR in
Montelepre (PA), a BNB SR in Lecce, ad Unicoop Magazzini a Pontedera
(PI), a Saima spa in AN Marco Evangelista (CE) nonché ad CP_7
a Parma;
il trasporto era stato “ sub-vezionato” da al vettore Pt_1
OL , che aveva caricato presso la Parte_2
la merce che tuttavia non era stata poi consegnata presso CP_6 CP_8
; in data 06/10/2020 aveva sporto denuncia di furto della
[...] Parte_1
merce presso la Legione Carabinieri Trentino Alto - Adige, stazione di
AL (Tn).
pag. 5/30 Faceva inoltre presente di avere inviato lettera di responsabilizzazione a e di avere ricevuto da parte di la nota di addebito del 29 Pt_1 CP_6
ottobre 2020 per l'importo di euro 84.320,00 , che la cliente aveva quindi compensato con propri debiti nei confronti dell'attrice .
Evidenziava che la fattispecie era regolata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come MR, ratificata in Italia con la
Legge 6 dicembre 1960 n. 1621, successivamente modificata con
Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge
27 aprile 1982 n. 242, trattandosi di un contratto per il trasporto a titolo oneroso di merce su strada per mezzo di veicoli, che si applica indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi;
affermava che la propria legittimazione attiva derivava, in via alternativa, sia dal conferimento dell'incarico di subtrasporto a sia dalla Parte_1
circostanza che aveva subito la compensazione del debito da parte CP_3
del proprio committente con i crediti da servizi di trasporto, CP_6
operata da in data 19 novembre 2021. Affermava che l'art. 17 CP_6
della Convenzione MR prevede la presunzione di responsabilità del vettore se si verifica la perdita o l'avaria della merce trasportata;
mentre l'art. 29 prevede l'impossibilità, per il vettore, di invocare qualsivoglia forma di esenzione/limitazione, nell'ipotesi in cui il danno dipenda da dolo o da colpa che, secondo la legge del Giudice adito, è parificata al dolo;
mentre la responsabilità del vettore per perdita ed avaria della merce si ricava poi dal combinato disposto di cui agli artt. 29 e 23. Chiedeva quindi la condanna di in persona del legale Parte_1
pag. 6/30 rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell' attrice CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di
[...]
euro 84.320,00, oltre interessi di mora anche secondo il tasso previsto dell'art. 1284, c.4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che sarebberisultata di giustizia.
Si costituiva eccependo il difetto della condizione di Parte_1
procedibilità della negoziazione assistita e la carenza di legittimazione di nel merito contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice CP_3
in atto di citazione, respingendo fermamente l'addebito di responsabilità per gli asseriti danni patiti da Faceva presente che con ordine n. CP_3
329929 del 02/10/2020, in qualità di spedizioniere, le aveva CP_3
commissionato il trasporto internazionale stradale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 kg); l' ordine prevedeva il carico della merce presso la a Limbourg in Belgio e lo scarico, in CP_6
data 05/10/2020, presso il centro logistico di in , sito in CP_3 CP_2
OL RO (Vr); aveva sub-vezionato il trasporto alla società Pt_1
polacca Sprewix Spolka Z Ograniczon Odpowiedzialnoscia, alla quale aveva preventivamente richiesto la licenza comunitaria di trasporto nonché la polizza di assicurazione, ricevendo i predetti documenti;
tra e era intercorsa corrispondenza via e-mail in data Parte_1 Pt_2
02/10/20 con cui erano stati inviati il contratto di trasporto, l'indicazione del luogo di carico della merce, nonché i dati dei mezzi di trasporto;
aveva caricato regolarmente la merce, presso la in Pt_2 CP_6
Belgio, omettendo tuttavia di consegnarla presso la a OL CP_3
RO (Vr), rendendosi poi irreperibile alle ripetute chiamate di
[...]
che infine aveva formalizzato denuncia di furto e Parte_1
pag. 7/30 successivamente aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, , con la quale aveva stipulato la polizza trasporti n. CP_2
46390495, che chiedeva di chiamare in causa;
aveva infine inviato a
, sia via e-mail all'indirizzo fornito, sia via raccomandata, una Pt_2
richiesta risarcitoria per la mancata consegna della merce, senza ricevere riscontro .
Lamentava poi che non aveva pagato alcune fatture, aventi causa in CP_3
servizi di trasporto ( n. 14507 del 30/12/20; n. 14597 del 31/12/20; n.
10233 del 29/01/21; n. 10234 del 29/01/21; n. 10391 del 08/02/2021; n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21) dell'importo complessivo di euro 4.650,00.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna di a pagare a Controparte_3
l'importo di euro 4.650,0 oltre interessi di mora ai Parte_1
sensi dell'art 1284 co IV c.c. e rivalutazione;
in via subordinata, nel caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, chiedeva che si contenesse l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., da compensarsi con il controcredito di euro 4.650,00 , vantato verso Chiedeva infine che si dichiarasse CP_3 [...]
tenuta a EVre Controparte_4 [...]
da ogni pregiudizio economico, anche per spese legali, Parte_1
derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa da CP_3
Con sentenza n. 35/2025 del 5.2.2025, il Tribunale di Rovereto condannava a corrispondere a Parte_1 Controparte_3
la somma di euro 84.320,00 oltre agli interessi moratori nella misura
[...]
legale dalla data della domanda al saldo;
condanna a Pt_1 Parte_1
pag. 8/30 rifondere alla le spese di lite liquidate in euro Controparte_3
18.333,90 ,oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%; ed ad le spese di lite liquidate Parte_3
in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
In via preliminare, respingeva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta che aveva censurato come l'attrice non avesse coltivato la procedura di negoziazione assistita a seguito della adesione di , CP_2
che era stata tuttavia subordinata alla chiamata in causa del subvettore;
il
Tribunale evidenziava che era stato concesso alle parti termine per la conclusione della procedura, la quale tuttavia non aveva avuto esito;
riteneva inoltre che la subordinazione della adesione alla negoziazione da parte dell'assicuratore alla chiamata in causa della , compagnia di Pt_2
trasporto pacificamente resasi irreperibile ovvero scomparsa, avesse natura emulativa e dovesse essere considerata quale rifiuto di adesione, con le conseguenze di legge. Riteneva quindi integrata la condizione di procedibilità.
Nel merito, prendeva atto che per l'effettuazione del trasporto si CP_6
era rivolta a la quale , al fine di adempiere alle obbligazioni assunte CP_3
con il mittente, si era rivolto alla , che, a cascata, si era Parte_1
rivolta, per il trasporto delle merci commissionatogli da alla società CP_3
Parte_2
Rilevato come la MR non esclude la possibilità per il vettore di avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta, possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub vettore), evidenziava che nello specifico né il mittente né il vettore avevano utilizzato lo strumento contrattuale CP_6 CP_3
pag. 9/30 del divieto al sub-sub-trasporto né avevano regolato il ricorso alla sub sub vezione;
affermava quindi che il rapporto si era configurato come sub sub vezione ed era conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.
Affermava che al rapporto tra e si applicava la legge dello CP_3 Pt_1
stato in cui ha sede (che nel contratto di sub trasporto deve Parte_1
considerarsi il sostanziale vettore) e quindi il diritto italiano, secondo cui il committente è perfettamente legittimato ad agire nei confronti del vettore sulla base del contratto di trasporto, ricordando come la giurisprudenza di legittimità aveva configurato il contratto di sub-trasporto quale contratto in forza del quale il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore un autonomo contratto di trasporto affinché venga eseguita parte o tutta la prestazione da lui dovuta in forza di un precedente contratto di trasporto;
inoltre la cd. Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) conteneva la definizione di committente con l'introduzione della figura del committente cd. Logistico (art.2, comma 1) ed aveva introdotto la definizione di subvettore con l'aggiunta della lettera e) bis nell'art. 2, comma.
Ciò premesso, riteneva provato l'inadempimento di atteso che le Pt_1
merci oggetto del contratto, che erano state ritirate presso il committente dalla non erano state consegnate al Parte_2
destinatario. Affermava che la perdita del carico fosse imputabile, sul piano della responsabilità contrattuale, alla società ai sensi dell'art. Pt_1
1693 c.c. che stabilisce che il vettore risponde della perdita del carico qualora non dimostri, in positivo, che il danno è dipeso da un evento estraneo alla sua sfera d'azione, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore;
ricordava poi che la convenzione MR prevede una pag. 10/30 limitazione del risarcimento esclusivamente nel caso in cui il danno al mittente non sia derivato da colpa grave o dolo del vettore. Escludeva che potesse costituire un'ipotesi di caso fortuito l'appropriazione indebita della merce da parte del sub vettore, occorrendo a tal fine che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili;
mentre il vettore non era stato addirittura in grado di Pt_1
riferire le vicende che avevano riguardato la merce, mai pervenuta al destinatario, limitandosi ad affermare che le circostanze in cui si era verificato la “sparizione” del carico (irreperibilità improvvisa) facevano ragionevolmente propendere per l'appropriazione dell'intero carico ad opera dei medesimi trasportatori;
ravvisava il dolo del sub-vettore incaricato della prestazione di trasporto il quale si era reso totalmente irreperibile e non aveva mai preso contatti con il suo mandante per renderlo edotto delle vicende relative al carico. Concludeva quindi che a fronte del dolo del subvettore, il vettore non poteva avvalersi delle limitazioni della Pt_1
responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c. e dalla convenzione MR essendo raggiunta pacificamente la prova che la perdita o l'avaria della merce erano o stati determinati da dolo del soggetto di cui egli si era avvalso per l'esecuzione del trasporto, avendo tali soggetti agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Ravvisava a carico di una colpa grave , quanto meno in eligendo, Pt_1
avendo la predetta società affidato un carico di notevole valore a soggetto con il quale mai aveva mai intrattenuto rapporti commerciali e, quindi, in sostanza, privo di qualsiasi accertata referenza.
Riteneva quindi provato il danno per la pacifica perdita del carico alla quale era conseguita la parimenti pacifica responsabilità di nei CP_3
pag. 11/30 confronti di In punto di liquidazione del danno, riteneva che, pur CP_6
vertendosi in materia regolata da MR, si potesse in via analogica fare riferimento al disposto dell'art. 1696, primo comma, c.c., a norma del quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna;
per cui esso poteva essere desunto dalle fatture emesse dal committente nei confronti del destinatario della merce. Pertanto, condannava
[...]
a pagare all'attrice la somma di euro 84.320,00, oltre interessi Parte_1
moratori nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Respingeva la domanda di EV proposta dalla convenuta nei confronti di , in quanto, a norma dell'art. 13 della polizza, la garanzia era CP_2
prestata per “i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della
Repubblica Italiana dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di AN RI”, per cui lo specifico trasporto non rientrava nell'ambito di operatività della polizza.
Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2025 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza , previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività, il rigetto delle domande di CP_3
in quanto infondate e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 4650,00 oltre interessi ex art 1284 co IV c.c. e rivalutazione
; in subordine, nel caso di accertamento della propria responsabilità, domandava che l'ammontare dell'indennità fosse contenuto nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla MR, previa compensazione con il controcredito di euro 4650,00 ; e che si dichiarasse tenuta a CP_2
EVre l'appellante da ogni pregiudizio economico.
pag. 12/30 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_3
la conferma della impugnata sentenza. Ai sensi dell'art 346 c.p.c. reiterava le istanze istruttorie .
Si costituiva chiedendo l'accoglimento dei motivi primo e terzo CP_2
dell'appello; nel caso in cui la Corte avesse esaminato nel merito la domanda di EV, riproponeva le conclusioni di primo grado , chiedendo di dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem; di dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia dei convenuti nei confronti della NI e conseguentemente rigettare la domanda di EV formulata dalla convenuta. In subordine, nella denegata ipotesi che si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, che si dichiarasse l'assenza di prova della colpa grave del sub vettore e conseguentemente si limitasse il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione MR e si accertasse e dichiarasse che la NI era tenuta alla EV nei limiti della polizza invocata, comprese le spese;
in estremo subordine chiedeva di limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo del danno, senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti, entro il relativo massimale, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza
Con provvedimento in data 18.6.2025 la Corte respingeva la istanza di sospensione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
pag. 13/30 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale non ha applicato al rapporto la MR , a cui avrebbe dovuto fare riferimento anche al fine di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attore trattandosi di trasporto internazionale con carico della merce in CP_3
Belgio, presso la che aveva dato incarico a di trasportare CP_6 CP_3
prodotti alimentari a temperatura controllata ( burro per circa 19.284 kg) per la successiva distribuzione sul territorio italiano come da lettere di vettura MR. Evidenzia che (primo vettore) aveva incaricato CP_3 [...]
, il quale (sub vettore) aveva incaricato a sua volta la Parte_1
società (sub sub vettore). Pt_2
Censura che il Tribunale , pur avendo menzionato la MR, ha poi fatto riferimento al Regolamento UE n 593/2008 che non è pertinente;
lamenta poi che ha affermato la legittimazione attiva di controparte soffermandosi esclusivamente sul rapporto fra e . CP_3 Pt_1
Reitera quindi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto non è destinatario né mittente del trasporto né cessionario dei diritti CP_3
di questi e neppure agente in surroga.
Deduce che dall'allegazione dell'atto di citazione risulta che il danneggiato sarebbe ma obietta che difetta la relativa prova non essendoci CP_6
note di credito a storno delle fatture a carico dei destinatari, ovvero riaccrediti della merce;
mentre il danno lamentato da sarebbe un CP_3
danno indiretto, peraltro non provato. Obietta che non vi è prova della compensazione a cui controparte fa riferimento, essendo stato dimesso solo un estratto conto, e che in ogni caso gli effetti della medesima non sono opponibili alla appellante.
pag. 14/30 Osserva la Corte che sono state prodotte da le lettere di vettura CP_3
MR da cui si desume che il trasporto riguardava merce prelevata in
Belgio e diretta a diversi destinatari con sede in e che il vettore CP_2
risulta ; nonché l'ordine n 329929 del 2.10.2020 con cui ha CP_3 CP_3
commissionato al subvettore (doc 2 cit) il trasporto da Parte_1
Limbourg sino a OL RO, presso . E' circostanza CP_8
non contestata che, a propria volta, ha incaricato del trasporto dal Pt_1
punto di prelievo sino a OL RO un altro vettore, vale a dire di Varsavia (Polonia). Parte_2
Trattandosi di trasporto internazionale, esso è regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (MR) che risulta espressamente richiamata dalle lettere di vettura ed al quale ha fatto riferimento anche l'attore elle proprie difese. CP_3
Ciò premesso va respinta in quanto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da nei confronti della propria Pt_1
committente CP_3
Come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n 24400/2010, relativa ad una fattispecie regolata dalla MR : “il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che
pag. 15/30 il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti. (Cass.
12 dicembre 2003 n. 19050)…………. Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente
(o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre
1999 n. 12744).”( Cass 24400/2010 ).
Tale principio è stato poi ribadito anche successivamente : “per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede
l'art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate;
con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2094; Cass., 17 giugno
2013, n. 15107; Cass., 30 gennaio 2014, n. 2075)..
pag. 16/30 Nello specifico, è circostanza non contestata che il carico non è mai arrivato ai destinatari finali che quindi non avrebbero mai potuto richiedere la riconsegna;
va poi ricordato che l'incarico conferito a Pt_1
prevedeva la consegna a presso OL RO (VR). Al contempo CP_3
secondo l'allegazione difensiva dell'attore, il pregiudizio conseguente alla mancata consegna era ricaduto su di lui, dal momento che la mittente aveva imputato la responsabilità per la perdita del carico a CP_6
che doveva rispondere per la scelta di effettuare il trasporto a CP_3
mezzo di altro soggetto;
gli era quindi stato richiesto il pagamento della merce oggetto di trasporto, con la indicazione analitica degli importi dei beni a cui si riferivano le singole lettere di vettura .
Sulla base di tale allegazione, va quindi affermata la legittimazione attiva di in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_3 Parte_1
per il pregiudizio economico sofferto a causa della mancata consegna.
[...]
L'accertamento del danno, e la relativa quantificazione, saranno esaminati successivamente, essendo oggetto del terzo motivo.
Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in Parte_1
cui non ha ravvisato la sussistenza del caso fortuito in ordine alla sparizione della merce , affermando in capo all'appellante una responsabilità per dolo o colpa grave. Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato che essa aveva affidato il trasporto alla società solo dopo averne verificato la serietà e l'affidabilità, Pt_2
avendo ottenuto, su richiesta, la licenza comunitaria di trasporto e la polizza di assicurazione nonché i numeri di targa dei mezzi che si sarebbero recati al ritiro della merce, trasmesse a propria volta a CP_3
Afferma che a fronte di tali cautele non le possa essere addebitato alcun pag. 17/30 comportamento doloso ovvero gravemente colposo;
aggiunge che poi aveva cercato, invero vanamente, di contattare e responsabilizzare Pt_2
a seguito della mancata consegna.
Conclude che si è quindi verificata una circostanza imprevedibile ed inevitabile che esclude la responsabilità di ai sensi dell'art 17 co II Pt_1
MR ed ai sensi dell'art 1693 c.c..
Il motivo non può trovare accoglimento.
L'art 3 della MR prevede che “ il vettore risponde – come se fossero propri – degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni”. Al contempo l'art 17 prevede che “1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”
Nello specifico va sottolineato che la difesa di ha Parte_1
allegato che “ subvenzionava il trasporto alla società dopo Pt_2
averne previamente verificato la serietà e l'affidabilità, tramite la richiesta della licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione che venivano prontamente messe a disposizione dalla medesima (cfr. all.ti 1 e 2)”( comparsa di costituzione pag.6) , e Pt_2
di avere in seguito cercato di responsabilizzare questa ultima .
pag. 18/30 Deve tuttavia ricordarsi che dalla denuncia sporta ai Carabinieri il 6 ottobre 20210 da , emerge la società polacca Persona_1 Pt_2
aveva risposto all'annuncio postato da sul sito Parte_1
TIMOCOM ove molti trasportatori possono pubblicare un annuncio con le indicazioni del trasporto ed essere poi contattate dai soggetti interessati ad eseguirli;
aveva quindi mandato una mail dall'indirizzo di posta elettronica ed una volta pattuite le condizioni Email_3
economiche aveva inviato la licenza comunitaria;
aveva Parte_1
quindi parlato telefonicamente sulla utenza 0048-575839998 in lingua inglese con un soggetto che riteneva fosse l'autista , il quale aveva poi fornito le targhe sia del semirimorchio sia della motrice.
aveva precisato che si tratta di targhe straniere ma di non Persona_1
saperne indicare la nazionalità; aveva inoltre chiarito che non aveva lavorato in precedente con la;
e che i soggetti che gestiscono il Pt_2
sito TIMOCOM, a cui si era poi rivolto per acquisire qualche notizia ulteriore, avevano detto che tale società polacca non risultava accreditata .
BE , deve convenirsi con il Tribunale che si presenta come gravemente imprudente la scelta di di affidare il trasporto di un Parte_1
ingente quantitativo di merce ad una ditta con cui non aveva avuto in precedenza rapporti commerciali e senza una preventiva verifica della affidabilità; infatti anche con una valutazione ex ante appariva assolutamente insufficiente quella operata attraverso la mera acquisizione della licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione, come pure dei numeri di targa, in assenza di un controllo sulla autenticità di tali documenti e sulla corrispondenza dei medesimi ad pag. 19/30 una ditta esistente, che dalle parole del era stato tentato solo Pt_1
successivamente.
Al contempo, va evidenziato che ha dato atto che la Parte_1
merce, che era stata regolarmente caricata presso non è mai CP_6
stata consegnata a OL RO e di non essere stata in grado di mettersi più in contatto telefonicamente con il trasportatore al Pt_2
numero utilizzato per i contatti preventivi. Sulla base di tale allegazione , appare verosimile ipotizzare che la sottrazione del carico sia avvenuta quanto meno con la connivenza dei soggetti che avevano effettuato il carico . Inoltre non è stato in alcun modo dedotto da che la Pt_1
sottrazione sia avvenuta con violenza o minaccia e comunque si sia verificata in circostanze che la rendessero imprevedibile ed inevitabile;
né
è emerso alcun elemento che possa dare riscontro a tale ipotesi. Pertanto non può utilmente essere invocata dall'appellante l'esimente di cui all'art
17 n 2., come puntualmente sottolineato in sentenza.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova del danno patito da sulla base delle CP_3
fatture emesse dalla nei confronti dei destinatari , sul presupposto CP_6
che tale importo sarebbe stato oggetto di compensazione operata dal committente. Nega che il mastrino dimesso da controparte possa costituire prova adeguata;
al contempo contesta il criterio adottato dal Tribunale per la quantificazione del danno nella misura corrispondente all'importo delle fatture, ricordando che l'art 23 MR fa invece riferimento al valore di mercato della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta;
evidenziato che il prezzo corrente di mercato del burro era di euro 3,27 kg, , desumibile dal bollettino prezzi ufficiale del burro di cui pag. 20/30 Reg CEE 1308/2013, afferma che moltiplicando tale importo per il peso totale pari a kg 19.280,62, l'indennità dovrebbe essere liquidata per l'importo di euro 63.047,62. Chiede quindi che la domanda di sia CP_3
respinta per difetto di prova o in subordine sia accolta per il minore importo.
Il motivo non può trovare accoglimento. ha provato che ha emesso nei suoi confronti fattura del CP_3 CP_6
29.10.2020 per l'importo di € 84.320,00, pari dalla somma delle fatture emesse a carico dei destinatari della merce che poi era stata sottratta;
e dalla corrispondenza intercorsa fra le parti (doc. 6b) emerge che tale fattura era stata emessa a titolo di indennizzo per la perdita della merce, la cui responsabilità era stata imputata a come vettore . CP_3
Tali documenti appaiono idonei a dimostrare il pregiudizio economico patito dall'attrice a seguito della mancata consegna della merce.
In relazione al quantum, l'art 23 MR prevede al comma 1 che quando :
“il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta”.
Se tale norma fa riferimento al luogo ed al tempo del carico della merce,
a differenza dell'art. 1696 c.c. che invece menziona il luogo ed il tempo della riconsegna, va evidenziato che entrambe indicano il valore di mercato come criterio di determinazione dell'indennizzo.
Deve convenirsi con il Giudice di prime cure che possa farsi “riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga
pag. 21/30 praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.”(Cass.16654/2015)
Non appaiono invece valorizzabili i valori indicati dalla difesa dell'appellante, che ha fatto riferimento al bollettino prezzi ufficiale predisposto ai sensi del Reg CEE 1308/2013 ,trattandosi di normativa dettata per finalità completamente diverse, attinenti alla politica agricola comune, come si legge nei considerando presenti in premessa .
Preso atto che l'importo pari alla fattura emessa a debito di di € CP_3
84.320.00 , è nettamente inferiore al limite fissato dall'art 23 comma III
MR, rimane assorbita la questione dell'accertamento dei presupposti richiesti per il superamento.
Con il quarto motivo, l'appellante censura che il Parte_1
Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'assicurazione , ritenendo che, ai sensi dell'art 13 di polizza, la garanzia fosse prestata esclusivamente per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito delle Repubblica italiana , dello Stato del Vaticano e della
Repubblica di AN RI . Lamenta che non è stato preso in considerazione l'art 6 delle condizioni particolari secondo cui la copertura assicurativa è estesa anche ai trasporti internazionali soggetti al regime della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956.
Osserva la Corte che l'estensione della copertura assicurativa ai trasporti internazionali soggetti alla MR è espressamente affermata dall'art 6 delle condizioni particolari, che prevede espressamente che la assicurazione sia operante per i trasporti entro la comunità europea, determinandone limiti e franchigie.
pag. 22/30 Va peraltro sottolineato che le contestazioni in ordine alla operatività sollevate da in primo grado , riguardavano profili diversi , che la CP_2
parte ha riproposto ai sensi dell'art 346 c.p.c.
In relazione alla dedotta nullità del contratto di “sub sub vezione” , deve evidenziarsi come la parte si sia limitata a riproporre pedissequamente l'eccezione nei termini formulati nella comparsa di costituzione di primo grado, omettendo esaminare e confutare le articolate , e pienamente condivisibili, argomentazioni con cui, affermata la applicabilità al trasporto della normativa introdotta con la MR, ed escluso che CP_6
e avessero utilizzato lo strumento contrattuale per opporre il veto CP_3
ad un sub sub trasporto, il Tribunale ha affermato “che nel caso di specie il rapporto come concretamente configuratosi, cioè come sub sub vezione senza limitazione alcuna, è conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.”.
Non può essere valorizzata neppure la contestazione secondo cui l'evento sarebbe riconducibile al rischio di impresa , in quanto dipendente ad una non accurata e prudente scelta della controparte contrattuale per cui non rientrerebbe nella copertura che di contro “copre la responsabilità del vettore dal momento della presa in consegna delle merci in relazione ad un singolo trasporto.” Va infatti sottolineato che la “sparizione” della merce
è avvenuta dopo che la stessa era stata caricata presso il mittente, circostanza pacifica, e quindi non può porsi in dubbio che rientri nell'ambito di operatività della polizza.
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività sollevata ai sensi dell'art
1900 c.c. sul rilievo della colpa grave o del dolo dell'assicurato,
pag. 23/30 adducendo che a carico di dovrebbe essere imputato un dolo Pt_1
eventuale.
Come sottolineato dalla difesa dell'appellante, l'art 8 delle condizioni particolari di polizza prevede che l'assicuratore tenga indenne l'assicurato di quanto da esso dovuto a seguito di vertenza giudiziaria in relazione di colpa grave del contraente/assicurato, dei suoi dipendenti dei sub vettori ed dei relativi dipendenti ovvero ausiliari e di qualsiasi oggetto di cui si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
dolo perpetrato dai dipendenti del committente/assicurato nonché dei sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
appropriazione indebita perpetrato dai dipendenti dei committente/assicurato , del sub vettore rispettivi dipendenti o ausiliari oppure con il concorso degli stessi.
Ricordato come il Tribunale ha accertato in capo al sub vettore OL una condotta dolosa ed a una condotta connotata da colpa grave Pt_1
sotto il profilo della scelta della vettore , con statuizione che non è stata oggetto di articolata e motivata confutazione da parte dell'appellante, che si è limitato ad affermare di essersi comportato in modo diligente , deve prendersi atto che in forza della menzionata clausola rientrano nella operatività della polizza anche condotte riconducibili a colpa del contraente, dolo del subvettore ovvero appropriazione indebita della merce, posta in essere dai dipendenti del sub vettore o con la loro connivenza, come può ipotizzarsi nello specifico, posto che non è dimostrata una denuncia sporta dal sub vettore.
E' di contro fondata la contestazione della inoperatività di polizza ai sensi dell'art 1 della terza sezione, che prevede che la polizza non sia operante pag. 24/30 nel caso di trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati al trasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle legge vigenti, formulata già nella comparsa di costituzione di primo grado e riproposta nel presente.
Infatti , alla luce delle dichiarazioni rese in occasione della denuncia sporta ai Carabinieri il 6.10.2020 , emergono elementi che fanno fondatamente ritenere che i documenti trasmessi a , ed in Pt_1
particolare la licenza comunitaria di trasporto, non fosse autentici;
ed al contempo dubitare della esistenza di una ditta di trasporti corrispondente al nominativo del soggetto con cui il contratto di trasporto è stato concluso , posto che il denunciante ha fatto presente che i soggetti che gestivano il sito TIMOCOM avevano escluso che tale azienda polacca fosse accreditata.
Va poi aggiunto che le targhe dei mezzi che avevano effettuato il carico riportate sulla lettura di vettura (BL510NK/MOHN6210) non corrispondono alle targhe BL134LG/BL390YG che erano state fornite prima del trasporto a ,e da questa poi comunicate a come Pt_1 CP_3
indicato nella denuncia sporta ai Carabinieri.
Va infine considerato che il soggetto che era stato incaricato da del Pt_1
trasporto non solo non aveva segnalato alcuna anomalia inerente lo svolgimento dell'incarico, ma si era reso irreperibile ai contatti telefonici tentati da non appena era emerso che la merce non era stata Pt_1
consegnata.
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati , ed in carenza di ulteriori dati che possano avvalorare che il trasporto fosse stato affidato ad un soggetto che fosse titolare di valida licenza comunitaria , in relazione ai quali l'onere probatorio incombe a che ha proposto domanda di Pt_1
pag. 25/30 EV (Cass 12309/2023 in motivazione) va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art 1 sezione terza.
Pur essendo tale profilo assorbente, solo per completezza di motivazione deve ritenersi fondata anche la contestazione mossa dall'assicurazione ai sensi dell'art 21 lettera e, secondo cui non aveva Parte_1
compiuto gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'assicuratore , tenuto conto dei termini legali e contrattuali.
Ricordato come ha dato atto di non essere stata in grado di Pt_1
contattare il vettore per verificare la sorte della merce, è documentato che la lettera di contestazione è stata inviata solo in data 11 novembre 2022, e quindi oltre il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto;
inoltre l' non ha dedotto nè tanto meno provato che Parte_4
tale missiva sia stata ricevuta, per cui non può essere ad essa attribuito valore interruttivo , nel caso in cui dovesse essere invocato il termine di prescrizione di tre anni previsto nel caso di dolo o colpa grave del sub vettore. L'inerzia dell'assicurato a coltivare le proprie ragioni nei confronti del sub vettore, indicato come soggetto a cui addebitarsi la responsabilità della perdita del carico, comporta che l'eccezione di prescrizione potrebbe essere opposta all'assicuratore che dopo il pagamento agisse in surroga verso il terzo , trattandosi di successione particolare nel diritto
(Cass.27040/2023 ).
Non coglie nel segno l'obiezione mossa da secondo cui la Pt_1
paventata impossibilità di EVrsi verso il sub vettore dipenderebbe in realtà dalla irreperibilità del terzo;
in quanto l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione è dato che precluderebbe all'assicuratore ogni possibilità recupero del proprio credito.
pag. 26/30 A fronte del richiamo presente nelle condizioni di contratto agli artt.
1915 e 1916 c.c. in caso di inosservanza degli obblighi posti dall'art 21
c.p.c., dovendosi qualificare la condotta di in termini di colpa, può Pt_1
concludersi che la inerzia dell'assicurato ha determinato un pregiudizio totale delle ragioni verso il terzo dell'assicuratore.
La domanda di EV va quindi respinta sia pure con diversa motivazione.
Con il quinto motivo, si duole che non è stata esaminata Parte_1
ed accolta la riconvenzione per il pagamento delle fatture , il cui insoluto non era stato contestato da CP_3
Il motivo è fondato.
Con la comparsa di costituzione depositata nel rispetto del termine di cui all'art 166 c.p.c., ha chiesto , in via riconvenzionale, Parte_1
che si accertasse il proprio credito per € 4650,00 verso vantato per CP_3
prestazioni di trasporto, in relazione ai quali erano state emesse fatture prodotte;
ha quindi domandato la condanna di controparte al pagamento ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda della attrice, la compensazione di tale credito con quello vantato da controparte.
Deve prendersi atto che negli atti difensivi dimessi in primo grado parte attrice non ha mai preso posizione su tale domanda per contestare l'esecuzione dei servizi di trasporto nei termini allegati da controparte e più specificatamene descritti nelle fatture prodotte, da cui risultano analiticamente il luogo di carico, quello di consegna , le rispettive date e le targhe dei mezzi utilizzati.
A fronte della posizione processuale assunta dalla attrice, la convenuta risulta esonerata dalla relativa prova ex art.115 c.p.c; sono quindi tardivi i pag. 27/30 rilievi sollevati in modo assolutamente generico solo in appello, peraltro solo in relazione alla mancata prova di esecuzione dei servizi
Conseguentemente sussistono i presupposti per accertare il credito di nei confronti di per il complessivo importo di Parte_1 CP_3
€4650,00 , pari alla somma degli importi di cui alle fatture n. 14507 del
30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del
29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del
24/05/21,oltre interessi ex art 1284 co IV c.c., come da domanda
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 1243 c.c., va dichiarata la compensazione di tale controcredito con quello riconosciuto da Tribunale
a favore di per € 84.320,00 oltre agli interessi moratori nella misura CP_3
legale dalla data della domanda al saldo;
per cui va Parte_1
condannata al pagamento della differenza .
In ragione della riforma della sentenza impugnata relativamente al rapporto processuale fra e si impone, anche d'ufficio, un Parte_1 CP_3
nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis
Cass.27606/2019).
A fronte della soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per una compensazione che, avuto riguardo alla notevole diversa entità dei controcrediti accertati , va determinata nella misura di un quinto , per cui di cui va affermata la soccombenza prevalente , va Parte_1
condannata a rifondere a i restanti quattro quinti della spese di CP_3
primo grado liquidate per l'intero in €18.333,90; per il presente liquidate per intero in € 2977,00 per la fase studio, € 1911,00 per la fase introduttiva,
pag. 28/30 € 3000,00 per la fase trattazione, € 5103,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 12.991 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado , liquidate ai sensi del DM 147/22 CP_2
applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda , non accolta, in € 2977,00 per la fase studio , € 1911,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per la fase trattazione ,€ 5103,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 12.991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovereto n. 35/2025, che conferma nel resto accerta il credito di nei confronti di Parte_1 CP_3
in € 4650,00 oltre interessi ex art 1284 co IV c.c. dalla
[...]
domanda al saldo;
compensa tale credito con quello di di “ €84.320.00 oltre CP_3
agli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo” e per l'effetto condanna a pagare a Parte_1 [...]
la differenza . Controparte_3
Compensa fra e le spese di Parte_1 Controparte_3
entrambi i gradi nella misura di un quinto e per l'effetto condanna
[...]
a rifondere a i restanti quattro Parte_1 Controparte_3
quinti dei compensi liquidati per intero per il primo grado in €18.333,90, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in €
12.991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
pag. 29/30 Condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese del presente grado liquidate in € 12.991 Controparte_5
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 11/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Tulumello Liliana ZZ
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 58/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa MA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado di II grado promossa con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2025 da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. SPADI GIOVANNI ( ) del foro di CodiceFiscale_1
Verona, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 37138
Verona, Via Leone Pancaldo 68, come da procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. ZUCCONELLI PAOLO (C.F. ; C.F._2
pec: con studio in 37121 Email_1
Verona, Via Leoncino 16,, come da procura in atti . [...]
(C.F. e P.I. Controparte_2
) P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA d'ORSI (C.F.
- PEC ) del C.F._3 Email_2
Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo PEC , giusta Email_2
procura in atti appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovereto n.
35/2025, R.G. n. 420/2023, Giudice Dott. Giulio Adilardi, pubblicata in data 05/02/25, si chiede che la Corte d'Appello di Trento, ogni contraria eccezione, deduzione o domanda anche istruttoria reietta, Voglia così giudicare: nel merito in via principale: respingersi le domande di
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto e condannarsi Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, l'importo di euro 4.650,00, giuste fatture n.
14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n.
10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n.
11810 del 24/05/21 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284,
c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di contenersi Controparte_3
pag. 2/30 l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., dedotto e quindi compensato parzialmente l'ammontare di euro 4.650,00 dovuto da a giuste fatture n. 14507 CP_3 Parte_1
del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del
29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del
24/05/21;
- conseguentemente ed in ogni caso, dichiararsi tenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, con sede in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis 21 a tenere EVta ed indenne da ogni e qualsivoglia Parte_1
pregiudizio economico, anche per spese legali, derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa per cui è causa.
Spese legali rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per mero scrupolo difensivo, si ripropongono ex art. 346 c.p.c. le istanze istruttorie non accolte in primo grado, formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Per Controparte_3
1) In via principale, respingere l'appello di , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 35/25 del Tribunale di
Rovereto, nella parte in cui ha condannato a Parte_1
corrispondere a la somma di € 84.320,00 oltre Controparte_1
agli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo nonché le spese di lite, liquidate in € 18.333,90 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%; 2) In via subordinata, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova formulati e non pag. 3/30 ammessi nel corso del primo grado di giudizio, riproposti ai sensi dell'art. 346 c.p.c al paragrafo G) del presente atto. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite del grado d'appello.
Per : Controparte_5
Tanto premesso e rilevato, l'odierna appellata come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuti degni di accoglimento il primo e il terzo motivo di appello formulati da laddove l'Ecc.ma Corte a Parte_1
seguito dell'accoglimento del quarto motivo di appello ritenesse di entrare nel merito della domanda di EV formulata da nei Parte_1
confronti di , richiama le conclusioni rassegnate in primo grado e CP_2
dunque chiede in via principale: Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem . Accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia della convenuta nei confronti della
NI conseguentemente rigettare la domanda di EV formulata dalla convenuta per tutte le motivazioni sopra esposte;
in subordine: nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, accertare e dichiarare l'assenza di prova sulla colpa grave del vettore e conseguentemente limitare il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione MR e accertare e dichiarare che la
NI è tenuta alla EV nei limiti della polizza invocata, comprese le spese. Nella ancor più denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse tenuta a pagare alcunché in virtù della polizza, limitare il CP_2
quantum del risarcimento al valore effettivo del danno, senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti. Il
pag. 4/30 tutto entro il relativo massimale di polizza. In ogni caso, il tutto nei limiti dei massimali previsti, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza, entro il massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 maggio 2023, CP_3
esponeva : di aver ricevuto dalla cliente con
[...] CP_6
sede in Limbourg (Belgio), l'incarico di eseguire un trasporto internazionale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 Kg), per la distribuzione sul territorio italiano presso la cd
GDO (Grande Distribuzione Organizzata), come da lettere di vettura dimesse;
il trasporto stradale era stato commissionato a Parte_1
con ordine del 02/10/2020 e prevedeva il carico della merce presso la
[...]
a Limbourg (Belgio) e lo scarico, in data 05/10/2020, presso il CP_6
centro logistico di in , sito in OL RO (Vr); quindi la CP_3 CP_2
merce venduta da doveva essere trasportata agli acquirenti, come CP_6
da separate lettere di vettura MR e precisamente a LI SR in
Montelepre (PA), a BNB SR in Lecce, ad Unicoop Magazzini a Pontedera
(PI), a Saima spa in AN Marco Evangelista (CE) nonché ad CP_7
a Parma;
il trasporto era stato “ sub-vezionato” da al vettore Pt_1
OL , che aveva caricato presso la Parte_2
la merce che tuttavia non era stata poi consegnata presso CP_6 CP_8
; in data 06/10/2020 aveva sporto denuncia di furto della
[...] Parte_1
merce presso la Legione Carabinieri Trentino Alto - Adige, stazione di
AL (Tn).
pag. 5/30 Faceva inoltre presente di avere inviato lettera di responsabilizzazione a e di avere ricevuto da parte di la nota di addebito del 29 Pt_1 CP_6
ottobre 2020 per l'importo di euro 84.320,00 , che la cliente aveva quindi compensato con propri debiti nei confronti dell'attrice .
Evidenziava che la fattispecie era regolata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come MR, ratificata in Italia con la
Legge 6 dicembre 1960 n. 1621, successivamente modificata con
Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge
27 aprile 1982 n. 242, trattandosi di un contratto per il trasporto a titolo oneroso di merce su strada per mezzo di veicoli, che si applica indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi;
affermava che la propria legittimazione attiva derivava, in via alternativa, sia dal conferimento dell'incarico di subtrasporto a sia dalla Parte_1
circostanza che aveva subito la compensazione del debito da parte CP_3
del proprio committente con i crediti da servizi di trasporto, CP_6
operata da in data 19 novembre 2021. Affermava che l'art. 17 CP_6
della Convenzione MR prevede la presunzione di responsabilità del vettore se si verifica la perdita o l'avaria della merce trasportata;
mentre l'art. 29 prevede l'impossibilità, per il vettore, di invocare qualsivoglia forma di esenzione/limitazione, nell'ipotesi in cui il danno dipenda da dolo o da colpa che, secondo la legge del Giudice adito, è parificata al dolo;
mentre la responsabilità del vettore per perdita ed avaria della merce si ricava poi dal combinato disposto di cui agli artt. 29 e 23. Chiedeva quindi la condanna di in persona del legale Parte_1
pag. 6/30 rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell' attrice CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di
[...]
euro 84.320,00, oltre interessi di mora anche secondo il tasso previsto dell'art. 1284, c.4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che sarebberisultata di giustizia.
Si costituiva eccependo il difetto della condizione di Parte_1
procedibilità della negoziazione assistita e la carenza di legittimazione di nel merito contestava integralmente quanto dedotto da parte attrice CP_3
in atto di citazione, respingendo fermamente l'addebito di responsabilità per gli asseriti danni patiti da Faceva presente che con ordine n. CP_3
329929 del 02/10/2020, in qualità di spedizioniere, le aveva CP_3
commissionato il trasporto internazionale stradale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 kg); l' ordine prevedeva il carico della merce presso la a Limbourg in Belgio e lo scarico, in CP_6
data 05/10/2020, presso il centro logistico di in , sito in CP_3 CP_2
OL RO (Vr); aveva sub-vezionato il trasporto alla società Pt_1
polacca Sprewix Spolka Z Ograniczon Odpowiedzialnoscia, alla quale aveva preventivamente richiesto la licenza comunitaria di trasporto nonché la polizza di assicurazione, ricevendo i predetti documenti;
tra e era intercorsa corrispondenza via e-mail in data Parte_1 Pt_2
02/10/20 con cui erano stati inviati il contratto di trasporto, l'indicazione del luogo di carico della merce, nonché i dati dei mezzi di trasporto;
aveva caricato regolarmente la merce, presso la in Pt_2 CP_6
Belgio, omettendo tuttavia di consegnarla presso la a OL CP_3
RO (Vr), rendendosi poi irreperibile alle ripetute chiamate di
[...]
che infine aveva formalizzato denuncia di furto e Parte_1
pag. 7/30 successivamente aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, , con la quale aveva stipulato la polizza trasporti n. CP_2
46390495, che chiedeva di chiamare in causa;
aveva infine inviato a
, sia via e-mail all'indirizzo fornito, sia via raccomandata, una Pt_2
richiesta risarcitoria per la mancata consegna della merce, senza ricevere riscontro .
Lamentava poi che non aveva pagato alcune fatture, aventi causa in CP_3
servizi di trasporto ( n. 14507 del 30/12/20; n. 14597 del 31/12/20; n.
10233 del 29/01/21; n. 10234 del 29/01/21; n. 10391 del 08/02/2021; n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21) dell'importo complessivo di euro 4.650,00.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna di a pagare a Controparte_3
l'importo di euro 4.650,0 oltre interessi di mora ai Parte_1
sensi dell'art 1284 co IV c.c. e rivalutazione;
in via subordinata, nel caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, chiedeva che si contenesse l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., da compensarsi con il controcredito di euro 4.650,00 , vantato verso Chiedeva infine che si dichiarasse CP_3 [...]
tenuta a EVre Controparte_4 [...]
da ogni pregiudizio economico, anche per spese legali, Parte_1
derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa da CP_3
Con sentenza n. 35/2025 del 5.2.2025, il Tribunale di Rovereto condannava a corrispondere a Parte_1 Controparte_3
la somma di euro 84.320,00 oltre agli interessi moratori nella misura
[...]
legale dalla data della domanda al saldo;
condanna a Pt_1 Parte_1
pag. 8/30 rifondere alla le spese di lite liquidate in euro Controparte_3
18.333,90 ,oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%; ed ad le spese di lite liquidate Parte_3
in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
In via preliminare, respingeva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta che aveva censurato come l'attrice non avesse coltivato la procedura di negoziazione assistita a seguito della adesione di , CP_2
che era stata tuttavia subordinata alla chiamata in causa del subvettore;
il
Tribunale evidenziava che era stato concesso alle parti termine per la conclusione della procedura, la quale tuttavia non aveva avuto esito;
riteneva inoltre che la subordinazione della adesione alla negoziazione da parte dell'assicuratore alla chiamata in causa della , compagnia di Pt_2
trasporto pacificamente resasi irreperibile ovvero scomparsa, avesse natura emulativa e dovesse essere considerata quale rifiuto di adesione, con le conseguenze di legge. Riteneva quindi integrata la condizione di procedibilità.
Nel merito, prendeva atto che per l'effettuazione del trasporto si CP_6
era rivolta a la quale , al fine di adempiere alle obbligazioni assunte CP_3
con il mittente, si era rivolto alla , che, a cascata, si era Parte_1
rivolta, per il trasporto delle merci commissionatogli da alla società CP_3
Parte_2
Rilevato come la MR non esclude la possibilità per il vettore di avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta, possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub vettore), evidenziava che nello specifico né il mittente né il vettore avevano utilizzato lo strumento contrattuale CP_6 CP_3
pag. 9/30 del divieto al sub-sub-trasporto né avevano regolato il ricorso alla sub sub vezione;
affermava quindi che il rapporto si era configurato come sub sub vezione ed era conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.
Affermava che al rapporto tra e si applicava la legge dello CP_3 Pt_1
stato in cui ha sede (che nel contratto di sub trasporto deve Parte_1
considerarsi il sostanziale vettore) e quindi il diritto italiano, secondo cui il committente è perfettamente legittimato ad agire nei confronti del vettore sulla base del contratto di trasporto, ricordando come la giurisprudenza di legittimità aveva configurato il contratto di sub-trasporto quale contratto in forza del quale il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore un autonomo contratto di trasporto affinché venga eseguita parte o tutta la prestazione da lui dovuta in forza di un precedente contratto di trasporto;
inoltre la cd. Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) conteneva la definizione di committente con l'introduzione della figura del committente cd. Logistico (art.2, comma 1) ed aveva introdotto la definizione di subvettore con l'aggiunta della lettera e) bis nell'art. 2, comma.
Ciò premesso, riteneva provato l'inadempimento di atteso che le Pt_1
merci oggetto del contratto, che erano state ritirate presso il committente dalla non erano state consegnate al Parte_2
destinatario. Affermava che la perdita del carico fosse imputabile, sul piano della responsabilità contrattuale, alla società ai sensi dell'art. Pt_1
1693 c.c. che stabilisce che il vettore risponde della perdita del carico qualora non dimostri, in positivo, che il danno è dipeso da un evento estraneo alla sua sfera d'azione, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore;
ricordava poi che la convenzione MR prevede una pag. 10/30 limitazione del risarcimento esclusivamente nel caso in cui il danno al mittente non sia derivato da colpa grave o dolo del vettore. Escludeva che potesse costituire un'ipotesi di caso fortuito l'appropriazione indebita della merce da parte del sub vettore, occorrendo a tal fine che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili;
mentre il vettore non era stato addirittura in grado di Pt_1
riferire le vicende che avevano riguardato la merce, mai pervenuta al destinatario, limitandosi ad affermare che le circostanze in cui si era verificato la “sparizione” del carico (irreperibilità improvvisa) facevano ragionevolmente propendere per l'appropriazione dell'intero carico ad opera dei medesimi trasportatori;
ravvisava il dolo del sub-vettore incaricato della prestazione di trasporto il quale si era reso totalmente irreperibile e non aveva mai preso contatti con il suo mandante per renderlo edotto delle vicende relative al carico. Concludeva quindi che a fronte del dolo del subvettore, il vettore non poteva avvalersi delle limitazioni della Pt_1
responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c. e dalla convenzione MR essendo raggiunta pacificamente la prova che la perdita o l'avaria della merce erano o stati determinati da dolo del soggetto di cui egli si era avvalso per l'esecuzione del trasporto, avendo tali soggetti agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Ravvisava a carico di una colpa grave , quanto meno in eligendo, Pt_1
avendo la predetta società affidato un carico di notevole valore a soggetto con il quale mai aveva mai intrattenuto rapporti commerciali e, quindi, in sostanza, privo di qualsiasi accertata referenza.
Riteneva quindi provato il danno per la pacifica perdita del carico alla quale era conseguita la parimenti pacifica responsabilità di nei CP_3
pag. 11/30 confronti di In punto di liquidazione del danno, riteneva che, pur CP_6
vertendosi in materia regolata da MR, si potesse in via analogica fare riferimento al disposto dell'art. 1696, primo comma, c.c., a norma del quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna;
per cui esso poteva essere desunto dalle fatture emesse dal committente nei confronti del destinatario della merce. Pertanto, condannava
[...]
a pagare all'attrice la somma di euro 84.320,00, oltre interessi Parte_1
moratori nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Respingeva la domanda di EV proposta dalla convenuta nei confronti di , in quanto, a norma dell'art. 13 della polizza, la garanzia era CP_2
prestata per “i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della
Repubblica Italiana dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di AN RI”, per cui lo specifico trasporto non rientrava nell'ambito di operatività della polizza.
Con atto di citazione notificato il 6 marzo 2025 proponeva appello
[...]
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza , previa Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività, il rigetto delle domande di CP_3
in quanto infondate e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 4650,00 oltre interessi ex art 1284 co IV c.c. e rivalutazione
; in subordine, nel caso di accertamento della propria responsabilità, domandava che l'ammontare dell'indennità fosse contenuto nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla MR, previa compensazione con il controcredito di euro 4650,00 ; e che si dichiarasse tenuta a CP_2
EVre l'appellante da ogni pregiudizio economico.
pag. 12/30 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_3
la conferma della impugnata sentenza. Ai sensi dell'art 346 c.p.c. reiterava le istanze istruttorie .
Si costituiva chiedendo l'accoglimento dei motivi primo e terzo CP_2
dell'appello; nel caso in cui la Corte avesse esaminato nel merito la domanda di EV, riproponeva le conclusioni di primo grado , chiedendo di dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem; di dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia dei convenuti nei confronti della NI e conseguentemente rigettare la domanda di EV formulata dalla convenuta. In subordine, nella denegata ipotesi che si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, che si dichiarasse l'assenza di prova della colpa grave del sub vettore e conseguentemente si limitasse il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione MR e si accertasse e dichiarasse che la NI era tenuta alla EV nei limiti della polizza invocata, comprese le spese;
in estremo subordine chiedeva di limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo del danno, senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti, entro il relativo massimale, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza
Con provvedimento in data 18.6.2025 la Corte respingeva la istanza di sospensione.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
pag. 13/30 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale non ha applicato al rapporto la MR , a cui avrebbe dovuto fare riferimento anche al fine di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attore trattandosi di trasporto internazionale con carico della merce in CP_3
Belgio, presso la che aveva dato incarico a di trasportare CP_6 CP_3
prodotti alimentari a temperatura controllata ( burro per circa 19.284 kg) per la successiva distribuzione sul territorio italiano come da lettere di vettura MR. Evidenzia che (primo vettore) aveva incaricato CP_3 [...]
, il quale (sub vettore) aveva incaricato a sua volta la Parte_1
società (sub sub vettore). Pt_2
Censura che il Tribunale , pur avendo menzionato la MR, ha poi fatto riferimento al Regolamento UE n 593/2008 che non è pertinente;
lamenta poi che ha affermato la legittimazione attiva di controparte soffermandosi esclusivamente sul rapporto fra e . CP_3 Pt_1
Reitera quindi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto non è destinatario né mittente del trasporto né cessionario dei diritti CP_3
di questi e neppure agente in surroga.
Deduce che dall'allegazione dell'atto di citazione risulta che il danneggiato sarebbe ma obietta che difetta la relativa prova non essendoci CP_6
note di credito a storno delle fatture a carico dei destinatari, ovvero riaccrediti della merce;
mentre il danno lamentato da sarebbe un CP_3
danno indiretto, peraltro non provato. Obietta che non vi è prova della compensazione a cui controparte fa riferimento, essendo stato dimesso solo un estratto conto, e che in ogni caso gli effetti della medesima non sono opponibili alla appellante.
pag. 14/30 Osserva la Corte che sono state prodotte da le lettere di vettura CP_3
MR da cui si desume che il trasporto riguardava merce prelevata in
Belgio e diretta a diversi destinatari con sede in e che il vettore CP_2
risulta ; nonché l'ordine n 329929 del 2.10.2020 con cui ha CP_3 CP_3
commissionato al subvettore (doc 2 cit) il trasporto da Parte_1
Limbourg sino a OL RO, presso . E' circostanza CP_8
non contestata che, a propria volta, ha incaricato del trasporto dal Pt_1
punto di prelievo sino a OL RO un altro vettore, vale a dire di Varsavia (Polonia). Parte_2
Trattandosi di trasporto internazionale, esso è regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (MR) che risulta espressamente richiamata dalle lettere di vettura ed al quale ha fatto riferimento anche l'attore elle proprie difese. CP_3
Ciò premesso va respinta in quanto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da nei confronti della propria Pt_1
committente CP_3
Come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n 24400/2010, relativa ad una fattispecie regolata dalla MR : “il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che
pag. 15/30 il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti. (Cass.
12 dicembre 2003 n. 19050)…………. Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente
(o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anziché del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre
1999 n. 12744).”( Cass 24400/2010 ).
Tale principio è stato poi ribadito anche successivamente : “per giurisprudenza ormai consolidatasi, anche in relazione a fattispecie regolata dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede
l'art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate;
con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (Cass., 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2094; Cass., 17 giugno
2013, n. 15107; Cass., 30 gennaio 2014, n. 2075)..
pag. 16/30 Nello specifico, è circostanza non contestata che il carico non è mai arrivato ai destinatari finali che quindi non avrebbero mai potuto richiedere la riconsegna;
va poi ricordato che l'incarico conferito a Pt_1
prevedeva la consegna a presso OL RO (VR). Al contempo CP_3
secondo l'allegazione difensiva dell'attore, il pregiudizio conseguente alla mancata consegna era ricaduto su di lui, dal momento che la mittente aveva imputato la responsabilità per la perdita del carico a CP_6
che doveva rispondere per la scelta di effettuare il trasporto a CP_3
mezzo di altro soggetto;
gli era quindi stato richiesto il pagamento della merce oggetto di trasporto, con la indicazione analitica degli importi dei beni a cui si riferivano le singole lettere di vettura .
Sulla base di tale allegazione, va quindi affermata la legittimazione attiva di in relazione alla domanda proposta nei confronti di CP_3 Parte_1
per il pregiudizio economico sofferto a causa della mancata consegna.
[...]
L'accertamento del danno, e la relativa quantificazione, saranno esaminati successivamente, essendo oggetto del terzo motivo.
Con il secondo motivo, impugna la sentenza nella parte in Parte_1
cui non ha ravvisato la sussistenza del caso fortuito in ordine alla sparizione della merce , affermando in capo all'appellante una responsabilità per dolo o colpa grave. Lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato che essa aveva affidato il trasporto alla società solo dopo averne verificato la serietà e l'affidabilità, Pt_2
avendo ottenuto, su richiesta, la licenza comunitaria di trasporto e la polizza di assicurazione nonché i numeri di targa dei mezzi che si sarebbero recati al ritiro della merce, trasmesse a propria volta a CP_3
Afferma che a fronte di tali cautele non le possa essere addebitato alcun pag. 17/30 comportamento doloso ovvero gravemente colposo;
aggiunge che poi aveva cercato, invero vanamente, di contattare e responsabilizzare Pt_2
a seguito della mancata consegna.
Conclude che si è quindi verificata una circostanza imprevedibile ed inevitabile che esclude la responsabilità di ai sensi dell'art 17 co II Pt_1
MR ed ai sensi dell'art 1693 c.c..
Il motivo non può trovare accoglimento.
L'art 3 della MR prevede che “ il vettore risponde – come se fossero propri – degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni”. Al contempo l'art 17 prevede che “1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.”
Nello specifico va sottolineato che la difesa di ha Parte_1
allegato che “ subvenzionava il trasporto alla società dopo Pt_2
averne previamente verificato la serietà e l'affidabilità, tramite la richiesta della licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione che venivano prontamente messe a disposizione dalla medesima (cfr. all.ti 1 e 2)”( comparsa di costituzione pag.6) , e Pt_2
di avere in seguito cercato di responsabilizzare questa ultima .
pag. 18/30 Deve tuttavia ricordarsi che dalla denuncia sporta ai Carabinieri il 6 ottobre 20210 da , emerge la società polacca Persona_1 Pt_2
aveva risposto all'annuncio postato da sul sito Parte_1
TIMOCOM ove molti trasportatori possono pubblicare un annuncio con le indicazioni del trasporto ed essere poi contattate dai soggetti interessati ad eseguirli;
aveva quindi mandato una mail dall'indirizzo di posta elettronica ed una volta pattuite le condizioni Email_3
economiche aveva inviato la licenza comunitaria;
aveva Parte_1
quindi parlato telefonicamente sulla utenza 0048-575839998 in lingua inglese con un soggetto che riteneva fosse l'autista , il quale aveva poi fornito le targhe sia del semirimorchio sia della motrice.
aveva precisato che si tratta di targhe straniere ma di non Persona_1
saperne indicare la nazionalità; aveva inoltre chiarito che non aveva lavorato in precedente con la;
e che i soggetti che gestiscono il Pt_2
sito TIMOCOM, a cui si era poi rivolto per acquisire qualche notizia ulteriore, avevano detto che tale società polacca non risultava accreditata .
BE , deve convenirsi con il Tribunale che si presenta come gravemente imprudente la scelta di di affidare il trasporto di un Parte_1
ingente quantitativo di merce ad una ditta con cui non aveva avuto in precedenza rapporti commerciali e senza una preventiva verifica della affidabilità; infatti anche con una valutazione ex ante appariva assolutamente insufficiente quella operata attraverso la mera acquisizione della licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione, come pure dei numeri di targa, in assenza di un controllo sulla autenticità di tali documenti e sulla corrispondenza dei medesimi ad pag. 19/30 una ditta esistente, che dalle parole del era stato tentato solo Pt_1
successivamente.
Al contempo, va evidenziato che ha dato atto che la Parte_1
merce, che era stata regolarmente caricata presso non è mai CP_6
stata consegnata a OL RO e di non essere stata in grado di mettersi più in contatto telefonicamente con il trasportatore al Pt_2
numero utilizzato per i contatti preventivi. Sulla base di tale allegazione , appare verosimile ipotizzare che la sottrazione del carico sia avvenuta quanto meno con la connivenza dei soggetti che avevano effettuato il carico . Inoltre non è stato in alcun modo dedotto da che la Pt_1
sottrazione sia avvenuta con violenza o minaccia e comunque si sia verificata in circostanze che la rendessero imprevedibile ed inevitabile;
né
è emerso alcun elemento che possa dare riscontro a tale ipotesi. Pertanto non può utilmente essere invocata dall'appellante l'esimente di cui all'art
17 n 2., come puntualmente sottolineato in sentenza.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova del danno patito da sulla base delle CP_3
fatture emesse dalla nei confronti dei destinatari , sul presupposto CP_6
che tale importo sarebbe stato oggetto di compensazione operata dal committente. Nega che il mastrino dimesso da controparte possa costituire prova adeguata;
al contempo contesta il criterio adottato dal Tribunale per la quantificazione del danno nella misura corrispondente all'importo delle fatture, ricordando che l'art 23 MR fa invece riferimento al valore di mercato della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta;
evidenziato che il prezzo corrente di mercato del burro era di euro 3,27 kg, , desumibile dal bollettino prezzi ufficiale del burro di cui pag. 20/30 Reg CEE 1308/2013, afferma che moltiplicando tale importo per il peso totale pari a kg 19.280,62, l'indennità dovrebbe essere liquidata per l'importo di euro 63.047,62. Chiede quindi che la domanda di sia CP_3
respinta per difetto di prova o in subordine sia accolta per il minore importo.
Il motivo non può trovare accoglimento. ha provato che ha emesso nei suoi confronti fattura del CP_3 CP_6
29.10.2020 per l'importo di € 84.320,00, pari dalla somma delle fatture emesse a carico dei destinatari della merce che poi era stata sottratta;
e dalla corrispondenza intercorsa fra le parti (doc. 6b) emerge che tale fattura era stata emessa a titolo di indennizzo per la perdita della merce, la cui responsabilità era stata imputata a come vettore . CP_3
Tali documenti appaiono idonei a dimostrare il pregiudizio economico patito dall'attrice a seguito della mancata consegna della merce.
In relazione al quantum, l'art 23 MR prevede al comma 1 che quando :
“il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta”.
Se tale norma fa riferimento al luogo ed al tempo del carico della merce,
a differenza dell'art. 1696 c.c. che invece menziona il luogo ed il tempo della riconsegna, va evidenziato che entrambe indicano il valore di mercato come criterio di determinazione dell'indennizzo.
Deve convenirsi con il Giudice di prime cure che possa farsi “riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga
pag. 21/30 praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.”(Cass.16654/2015)
Non appaiono invece valorizzabili i valori indicati dalla difesa dell'appellante, che ha fatto riferimento al bollettino prezzi ufficiale predisposto ai sensi del Reg CEE 1308/2013 ,trattandosi di normativa dettata per finalità completamente diverse, attinenti alla politica agricola comune, come si legge nei considerando presenti in premessa .
Preso atto che l'importo pari alla fattura emessa a debito di di € CP_3
84.320.00 , è nettamente inferiore al limite fissato dall'art 23 comma III
MR, rimane assorbita la questione dell'accertamento dei presupposti richiesti per il superamento.
Con il quarto motivo, l'appellante censura che il Parte_1
Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'assicurazione , ritenendo che, ai sensi dell'art 13 di polizza, la garanzia fosse prestata esclusivamente per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito delle Repubblica italiana , dello Stato del Vaticano e della
Repubblica di AN RI . Lamenta che non è stato preso in considerazione l'art 6 delle condizioni particolari secondo cui la copertura assicurativa è estesa anche ai trasporti internazionali soggetti al regime della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956.
Osserva la Corte che l'estensione della copertura assicurativa ai trasporti internazionali soggetti alla MR è espressamente affermata dall'art 6 delle condizioni particolari, che prevede espressamente che la assicurazione sia operante per i trasporti entro la comunità europea, determinandone limiti e franchigie.
pag. 22/30 Va peraltro sottolineato che le contestazioni in ordine alla operatività sollevate da in primo grado , riguardavano profili diversi , che la CP_2
parte ha riproposto ai sensi dell'art 346 c.p.c.
In relazione alla dedotta nullità del contratto di “sub sub vezione” , deve evidenziarsi come la parte si sia limitata a riproporre pedissequamente l'eccezione nei termini formulati nella comparsa di costituzione di primo grado, omettendo esaminare e confutare le articolate , e pienamente condivisibili, argomentazioni con cui, affermata la applicabilità al trasporto della normativa introdotta con la MR, ed escluso che CP_6
e avessero utilizzato lo strumento contrattuale per opporre il veto CP_3
ad un sub sub trasporto, il Tribunale ha affermato “che nel caso di specie il rapporto come concretamente configuratosi, cioè come sub sub vezione senza limitazione alcuna, è conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.”.
Non può essere valorizzata neppure la contestazione secondo cui l'evento sarebbe riconducibile al rischio di impresa , in quanto dipendente ad una non accurata e prudente scelta della controparte contrattuale per cui non rientrerebbe nella copertura che di contro “copre la responsabilità del vettore dal momento della presa in consegna delle merci in relazione ad un singolo trasporto.” Va infatti sottolineato che la “sparizione” della merce
è avvenuta dopo che la stessa era stata caricata presso il mittente, circostanza pacifica, e quindi non può porsi in dubbio che rientri nell'ambito di operatività della polizza.
Parimenti infondata è l'eccezione di inoperatività sollevata ai sensi dell'art
1900 c.c. sul rilievo della colpa grave o del dolo dell'assicurato,
pag. 23/30 adducendo che a carico di dovrebbe essere imputato un dolo Pt_1
eventuale.
Come sottolineato dalla difesa dell'appellante, l'art 8 delle condizioni particolari di polizza prevede che l'assicuratore tenga indenne l'assicurato di quanto da esso dovuto a seguito di vertenza giudiziaria in relazione di colpa grave del contraente/assicurato, dei suoi dipendenti dei sub vettori ed dei relativi dipendenti ovvero ausiliari e di qualsiasi oggetto di cui si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
dolo perpetrato dai dipendenti del committente/assicurato nonché dei sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
appropriazione indebita perpetrato dai dipendenti dei committente/assicurato , del sub vettore rispettivi dipendenti o ausiliari oppure con il concorso degli stessi.
Ricordato come il Tribunale ha accertato in capo al sub vettore OL una condotta dolosa ed a una condotta connotata da colpa grave Pt_1
sotto il profilo della scelta della vettore , con statuizione che non è stata oggetto di articolata e motivata confutazione da parte dell'appellante, che si è limitato ad affermare di essersi comportato in modo diligente , deve prendersi atto che in forza della menzionata clausola rientrano nella operatività della polizza anche condotte riconducibili a colpa del contraente, dolo del subvettore ovvero appropriazione indebita della merce, posta in essere dai dipendenti del sub vettore o con la loro connivenza, come può ipotizzarsi nello specifico, posto che non è dimostrata una denuncia sporta dal sub vettore.
E' di contro fondata la contestazione della inoperatività di polizza ai sensi dell'art 1 della terza sezione, che prevede che la polizza non sia operante pag. 24/30 nel caso di trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati al trasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle legge vigenti, formulata già nella comparsa di costituzione di primo grado e riproposta nel presente.
Infatti , alla luce delle dichiarazioni rese in occasione della denuncia sporta ai Carabinieri il 6.10.2020 , emergono elementi che fanno fondatamente ritenere che i documenti trasmessi a , ed in Pt_1
particolare la licenza comunitaria di trasporto, non fosse autentici;
ed al contempo dubitare della esistenza di una ditta di trasporti corrispondente al nominativo del soggetto con cui il contratto di trasporto è stato concluso , posto che il denunciante ha fatto presente che i soggetti che gestivano il sito TIMOCOM avevano escluso che tale azienda polacca fosse accreditata.
Va poi aggiunto che le targhe dei mezzi che avevano effettuato il carico riportate sulla lettura di vettura (BL510NK/MOHN6210) non corrispondono alle targhe BL134LG/BL390YG che erano state fornite prima del trasporto a ,e da questa poi comunicate a come Pt_1 CP_3
indicato nella denuncia sporta ai Carabinieri.
Va infine considerato che il soggetto che era stato incaricato da del Pt_1
trasporto non solo non aveva segnalato alcuna anomalia inerente lo svolgimento dell'incarico, ma si era reso irreperibile ai contatti telefonici tentati da non appena era emerso che la merce non era stata Pt_1
consegnata.
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati , ed in carenza di ulteriori dati che possano avvalorare che il trasporto fosse stato affidato ad un soggetto che fosse titolare di valida licenza comunitaria , in relazione ai quali l'onere probatorio incombe a che ha proposto domanda di Pt_1
pag. 25/30 EV (Cass 12309/2023 in motivazione) va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art 1 sezione terza.
Pur essendo tale profilo assorbente, solo per completezza di motivazione deve ritenersi fondata anche la contestazione mossa dall'assicurazione ai sensi dell'art 21 lettera e, secondo cui non aveva Parte_1
compiuto gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'assicuratore , tenuto conto dei termini legali e contrattuali.
Ricordato come ha dato atto di non essere stata in grado di Pt_1
contattare il vettore per verificare la sorte della merce, è documentato che la lettera di contestazione è stata inviata solo in data 11 novembre 2022, e quindi oltre il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto;
inoltre l' non ha dedotto nè tanto meno provato che Parte_4
tale missiva sia stata ricevuta, per cui non può essere ad essa attribuito valore interruttivo , nel caso in cui dovesse essere invocato il termine di prescrizione di tre anni previsto nel caso di dolo o colpa grave del sub vettore. L'inerzia dell'assicurato a coltivare le proprie ragioni nei confronti del sub vettore, indicato come soggetto a cui addebitarsi la responsabilità della perdita del carico, comporta che l'eccezione di prescrizione potrebbe essere opposta all'assicuratore che dopo il pagamento agisse in surroga verso il terzo , trattandosi di successione particolare nel diritto
(Cass.27040/2023 ).
Non coglie nel segno l'obiezione mossa da secondo cui la Pt_1
paventata impossibilità di EVrsi verso il sub vettore dipenderebbe in realtà dalla irreperibilità del terzo;
in quanto l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione è dato che precluderebbe all'assicuratore ogni possibilità recupero del proprio credito.
pag. 26/30 A fronte del richiamo presente nelle condizioni di contratto agli artt.
1915 e 1916 c.c. in caso di inosservanza degli obblighi posti dall'art 21
c.p.c., dovendosi qualificare la condotta di in termini di colpa, può Pt_1
concludersi che la inerzia dell'assicurato ha determinato un pregiudizio totale delle ragioni verso il terzo dell'assicuratore.
La domanda di EV va quindi respinta sia pure con diversa motivazione.
Con il quinto motivo, si duole che non è stata esaminata Parte_1
ed accolta la riconvenzione per il pagamento delle fatture , il cui insoluto non era stato contestato da CP_3
Il motivo è fondato.
Con la comparsa di costituzione depositata nel rispetto del termine di cui all'art 166 c.p.c., ha chiesto , in via riconvenzionale, Parte_1
che si accertasse il proprio credito per € 4650,00 verso vantato per CP_3
prestazioni di trasporto, in relazione ai quali erano state emesse fatture prodotte;
ha quindi domandato la condanna di controparte al pagamento ed in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda della attrice, la compensazione di tale credito con quello vantato da controparte.
Deve prendersi atto che negli atti difensivi dimessi in primo grado parte attrice non ha mai preso posizione su tale domanda per contestare l'esecuzione dei servizi di trasporto nei termini allegati da controparte e più specificatamene descritti nelle fatture prodotte, da cui risultano analiticamente il luogo di carico, quello di consegna , le rispettive date e le targhe dei mezzi utilizzati.
A fronte della posizione processuale assunta dalla attrice, la convenuta risulta esonerata dalla relativa prova ex art.115 c.p.c; sono quindi tardivi i pag. 27/30 rilievi sollevati in modo assolutamente generico solo in appello, peraltro solo in relazione alla mancata prova di esecuzione dei servizi
Conseguentemente sussistono i presupposti per accertare il credito di nei confronti di per il complessivo importo di Parte_1 CP_3
€4650,00 , pari alla somma degli importi di cui alle fatture n. 14507 del
30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del
29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del
24/05/21,oltre interessi ex art 1284 co IV c.c., come da domanda
Ricorrendo i presupposti di cui all'art 1243 c.c., va dichiarata la compensazione di tale controcredito con quello riconosciuto da Tribunale
a favore di per € 84.320,00 oltre agli interessi moratori nella misura CP_3
legale dalla data della domanda al saldo;
per cui va Parte_1
condannata al pagamento della differenza .
In ragione della riforma della sentenza impugnata relativamente al rapporto processuale fra e si impone, anche d'ufficio, un Parte_1 CP_3
nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis
Cass.27606/2019).
A fronte della soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti per una compensazione che, avuto riguardo alla notevole diversa entità dei controcrediti accertati , va determinata nella misura di un quinto , per cui di cui va affermata la soccombenza prevalente , va Parte_1
condannata a rifondere a i restanti quattro quinti della spese di CP_3
primo grado liquidate per l'intero in €18.333,90; per il presente liquidate per intero in € 2977,00 per la fase studio, € 1911,00 per la fase introduttiva,
pag. 28/30 € 3000,00 per la fase trattazione, € 5103,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 12.991 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado , liquidate ai sensi del DM 147/22 CP_2
applicando lo scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda , non accolta, in € 2977,00 per la fase studio , € 1911,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per la fase trattazione ,€ 5103,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente € 12.991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovereto n. 35/2025, che conferma nel resto accerta il credito di nei confronti di Parte_1 CP_3
in € 4650,00 oltre interessi ex art 1284 co IV c.c. dalla
[...]
domanda al saldo;
compensa tale credito con quello di di “ €84.320.00 oltre CP_3
agli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo” e per l'effetto condanna a pagare a Parte_1 [...]
la differenza . Controparte_3
Compensa fra e le spese di Parte_1 Controparte_3
entrambi i gradi nella misura di un quinto e per l'effetto condanna
[...]
a rifondere a i restanti quattro Parte_1 Controparte_3
quinti dei compensi liquidati per intero per il primo grado in €18.333,90, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in €
12.991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
pag. 29/30 Condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese del presente grado liquidate in € 12.991 Controparte_5
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 11/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Tulumello Liliana ZZ
pag. 30/30