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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2492/2022 promossa da:
La società (già Controparte_1
con sede in Loc. Pian dei Mori, Via Po, n. 6 - 53018 Sovicille (SI) Controparte_2
, in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, Sig. OR nato ad [...] Controparte_1 Controparte_1
l'8/02/1960 e icille (SI) Loc. V Aprile n. 2 (Cod. Fisc. ) e nata ad [...] il C.F._1 Parte_1
21/07 So rlinguer n.88 (Cod. Fisc.
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Pomponi (Cod. C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Pomponi CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) presso e nello studio dei quali in Siena, Viale Cavour, CodiceFiscale_4
n.134, di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
contro
Controparte_3
[...] Controparte_4 ota 282 con Per_1 Controparte_5
mutando denominazione sociale, ed in precedenza,
[...] [...] fusa m Controparte_6 con sede in NO, mutando Controparte_7 _3 deno l 26/5/2016 Rep 12472 Racc. Pt_2
6517 ed in precedenza già Controparte_8
con sede i
[...] mero di iscrizione e Codice Fiscale , all'Albo delle Società P.IVA_2
Cooperative, sezione Cooperative a mutualità prevalen ero C116590 e all'Albo presso la Banca d'Italia con il numero 8057 in persona del Dott. Controparte_9 CP_10 pagina 1 di 16 procuratore speciale come da atto del 28/7/2022 ai rogiti Notaio Per_2 Persona_3
Rep. n. 22.620 Racc. n. 10.794 registrato a Siena il 28/7/2022 al elettivamente domiciliata in Siena, Piazza del Sale n. 9 presso e nello studio dell'Avv.to Alessandro Lepri (Cod. Fisc. pec: C.F._5 mail: fax: Email_3 Email_4 de
CONVENUTA OPPOSTA
on sede legale in Via Cordusio 1, cap 20123 Milano (MI), iscritta Controparte_11
di Milano Monza Brianza Lodi al n. con il P.IVA_3 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, in persona del legale rappresentante Dott. nato a [...] il [...], e che agisce quale Controparte_12 gesto crediti denominato “KEYstone” munito degli occorrenti poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2024, rappresentata e difesa congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Caneva (c.f. p.e.c. e Christian C.F._6 Email_5
Busc ; elettivamente C.F._7 Email_6 domiciliata pr tti profes MI), Via Meravigli n. 14, giusta procura generale alle liti allegata in atti INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni: ATTORI OPPONENTI: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, nei confronti di
[...]
1) accertare e dichiarare la Controparte_3 in relazione ai Mutui Controparte_1
Fondiari indicati dalla opposta nel Ricorso per ingiunzione e conseguentemente revocare il _3
Decreto Ingiuntivo opposto;
2) c Controparte_3 in persona del suo legale rappresentan
[...] oro, delle competenze e spese del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge. nei confronti del fondo “KEYstone” 3) dichiarare la mancanza di “titolarità attiva” di qualsiasi diritto che giustifichi la sua costituzione nel presente giudizio e, conseguentemente, dichiarare che nulla le è dovuto per qualsiasi titolo o ragione. 4) condannare il fondo “KEYstone” in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge. CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, A) in via preliminare: concedere per i motivi addotti ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 del Tribunale di Siena, totale o, in subordine parziale per le somme comunque non contestate, respingendo ogni altra diversa tesi avversaria perché infondata B) nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e confermare in ogni sua parte il pagina 2 di 16 decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 3/9/2022, provvisoriamente eseguibile solo nei confronti della società e non delle persone fisiche, notificato a tutti gli ingiunti in data 21/9-11/10/2022 per complessivi € 812.146,84 oltre spese liquidate ed interessi di mora come da richiesta,; C) In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parete, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, pronunziare sentenza di condanna nei confronti di tutte le controparti, cod fisc. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Sovicille Loc. Pian dei Mori (SI) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante CP_1
ed i Sigg.ri nata a [...] il [...] (co
[...] Parte_1
I) via E.Berlinguer n. 88 e C.F._2 Controparte_1
2/1960 (cod. fisc. ) resi C.F._8
San Rocco a Pilli Via XXV Aprile n. 2, di pagare alla
[...]
Controparte_13
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”
CESSIONARIA INTERVENUTA: - nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 03.09.2022; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parte, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Controparte_1
d i SiOR
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_11 store e che el risultanti
[...] seguito del giudizio;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese legali oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Controparte_3
a chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 805/2022
[...] iamente esecutivo solo nei confronti della Controparte_1
e dei soci
[...] Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 812.146,84, oltre interessi e spese, così specificata:
- a) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio i Siena in data 4/2/2009 rep. 27350 racc. 11941, per saldo debitore, alla data Per_4 ione del 06/05/2022, di € 382.603,18 oltre interessi successivi al tasso del 0,875% sulla quota capitale, saldo costituito da € 23.775,16 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 352.414,15 per capitale a scadere, € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 120,60 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 50,69 per interessi sulla rata in corso, per € 16,60 per spese contrattuali,
€ 4.800,14 per altri ratei attivi;
- b) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121571 stipulato ai rogiti Notaio Per_4 di Siena in data 17/4/2015 rep. 30331 racc. 13964, per saldo debitore, alla estinzione del 06/05/2022, di € 207.959,21 oltre interessi successivi al tasso del pagina 3 di 16 3,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 7.484,29 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 186.276,30 per capitale a scadere, € 3.767,14 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 94,40 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 120,95 per interessi sulla rata in corso, per € 20,70 per spese contrattuali, € 10.195,43 per altri ratei attivi;
- c) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato con la ricorrente ai rogiti Notaio di Siena in data 15/06/2011 rep. 21501 racc. 10953, per saldo Per_5 debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 221.584,45 oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi;
In relazione al predetto decreto ingiuntivo è stata concessa la provvisoria esecutività ex art. 642, c. 2, c.p.c., nei confronti della sola debitrice principale
[...]
Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società debitrice principale, CP_1
e hanno proposto opposizione al suddet
[...] Parte_3 ingiuntivo, deducendo coralmente, in via di estrema sintesi:
- che i finanziamenti erano stati regolarmente pagati dalla società mutuataria secondo quanto previsto negli Atti Integrativi, fino a che il pagamento delle rate mensili non era stato sospeso all'inizio del periodo emergenziale da COVID 19;
- che al termine del predetto periodo emergenziale, la consapevole delle _3 difficoltà aziendali, ha autorizzato, verbalmente, l'ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti in attesa di rideterminare l'effettivo saldo debitore e di poter formalizzare un nuovo Atto di rinegoziazione del residuo debito complessivo;
- che i conteggi proposti dalla nella determinazione del residuo debito dei tre _3 finanziamenti erano errati, non tenendo conto di quanto indicato negli atti integrativi dei mutui fondiari;
Tanto premesso, gli opponenti hanno così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, Preliminarmente, - rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei siOR e , essendo l'opposizione, allo Controparte_1 Parte_1 stato, fondata su prova scritta e di pronta rtare e dichiarare la errata determinazione del debito della società in relazione ai Mutui Controparte_1
Fondiari indicati dalla opposta Banca guentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
In via subordinata 2) accertare e dichiarare l'esatto debito della società nei confronti della rimettere nei termini la Controparte_1 _3 amenti rateali fin a dimissione del debito ipotecario;
In ogni caso 3) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del _3 presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap nelle misure di legge”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.1.23, si è costituita in giudizio pagina 4 di 16 la convenuta, contestando tutte le deduzioni avversarie, e deducendo, sempre in via di estrema sintesi:
- di aver depositato copia di mutui fondiari di cui in premessa;
- di aver depositato un estratto conto bancario certificato ex art. 50 T.U.B. avente piena efficacia probatoria ai fini del giudizio;
- della totale infondatezza delle avverse pretese quanto ai mutui fondiari n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 4/2/2009 e n. Per_4
0009/032/121571 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 17/4/2015, posto che Per_4 il c.d. “ PDR” ( piano di rientro) non è il pi mortamento iniziale dei mutui oggetto del presente giudizio, ma la “storia contabile” dalla concessione del finanziamento al passaggio a contenzioso. Conseguentemente le scritture private denominate atti integrativi del 28.1.13 e 18.4.13, contenenti fra l'altro riconoscimento di debito degli importi in linea capitale azionati in monitorio, risulterebbero ampiamente sufficienti quanto alla prova del quantum del credito oggi opposto posto che “ i differenti conteggi riportati nel piano di ammortamento allegati agli atti integrativi sono soltanto “una prospettiva teorica di quello che la CP_1 avrebbe dovuto versare alla Banca, ma non lo ha fatto. Se i pagamenti fossero stati rispettati,
[...] il piano di ammortamento citato, il credito capitale sarebbe progressivamente diminuito sino alla somma indicata dagli opponenti alla data del 30/4/2022”.
- della identica infondatezza delle avverse doglianze mosse quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 15/06/2011, posto che Per_5 nell'atto di opposizione pare contestarsi u e materiale eseguito dalla nella _3 sommatoria delle partite debitorie, in realtà assente: il credito di € 221.584,45 o eressi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, è costituito da: “€ 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi” .
Concludeva quindi affinchè “ “Voglia l'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, A) in via preliminare: concedere per i motivi addotti ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 del Tribunale di Siena, totale o, in subordine parziale per le somme comunque non contestate, respingendo ogni altra diversa tesi avversaria perchèinfondata B) nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 3/9/2022, provvisoriamente eseguibile solo nei confronti della società e non delle persone fisiche, notificato a tutti gli ingiunti in data 21/9-11/10/2022 per complessivi € 812.146,84 oltre spese liquidate ed interessi di mora come da richiesta,; C) In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parete, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, pronunziare sentenza di condanna nei confronti di tutte le controparti,
[...]
(cod fisc. ) c Controparte_1 P.IVA_1
Loc. Pian dei Mori (SI) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante ed i Controparte_1
Sigg.ri nata a [...] il 21/07 fisc. Parte_1
pagina 5 di 16 ) residente in [...] e C.F._2 Controparte_1
2/1960 (cod. fisc. ) resi C.F._8
San Rocco a Pilli Via XXV Aprile n.
[...]
e somme risultanti dovute a seguito del Controparte_13
n ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
In data 28.2.2022 interveniva nel presente giudizio la società quale Controparte_11 mandataria e gestore in nome e per conto del fondo di crediti denominato “KEYstone” il quale ultimo nel contesto di un'operazione di cessione dei crediti effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lett. (b), 7 comma 2-bis e 7.1 commi 1 e 6 della Legge 130, dell'art. 58 TUB, era divenuto titolare pro soluto di crediti pecuniari di
[...]
con effetti giuridici dal 21 – Controparte_13 mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, come indicato nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 parte II del 10 gennaio 2023 ( cfr. doc. 2 intervenuto).
Conseguentemente faceva proprie le conclusioni della banca cedente.
All'esito della prima udienza del 21.3.2023 tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c , accolta parzialmente la spiegata opposizione per i motivi indicati nella ordinanza del 29.3.23, veniva concessa la provvisoria esecutività nei confronti di e Parte_1 limitatamente alla somma di € 611.832,68. Controparte_1
Concesso termine per introdurre il procedimento di media conciliazione obbligatoria, la causa, ritenuta non bisognevole di istruttoria, è stata rinviata all'udienza del 8.10.24 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di variazione tabellare 18/24 la medesima veniva riassegnata alla supplente che previa fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 10.1.25, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
*** *** ***
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni pagina 6 di 16 stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di mutuo, dunque, il mutuante è tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del mutuatario, restando onere di quest'ultimo, o del garante che contesta la pretesa creditoria, dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante: ha, infatti, dimesso, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo copia dei contratti di mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 4/2/2009 rep. 27350 racc. 11941, n. 0009/032/121571 Per_4 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 17/4/2015 rep. 30331 racc. 13964 e n. Per_4
0009/032/121729 stipula la ricorrente ai rogiti Notaio di Siena in data Per_5
15/06/2011 rep. 21501 racc. 10953, con annessi atti integrativi e pi ientro (docc. da 1 a 11 del fascicolo di parte convenuta).
Ha, inoltre, allegato l'inadempimento della società opponente e dei soci illimitatamente responsabili, rappresentando che il credito azionato è così composto:
- quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121355 del 4/2/2009 e successivo atto integrativo per scrittura privata del 18/4/2013 con riconoscimento di debito e sospensione dei pagamenti per mesi 12 (doc.3) il saldo debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022 era di € 382.603,18 oltre interessi successivi al tasso del 0,875% sulla quota capitale, saldo costituito da € 23.775,16 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 352.414,15 per capitale a scadere, € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 120,60 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 50,69 per interessi sulla rata in corso, per € 16,60 per spese contrattuali,
€ 4.800,14 per altri ratei attivi;
- quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121571 del 17/4/2015 e successivo atto integrativo per scrittura privata del 28/01/2013 ( anch'esso con riconoscimento di debito e sospensione dei pagamenti per mesi 12 (doc.6), nonché ulteriore atto integrativo per scrittura privata del 17/04/2015 il saldo debitore alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 207.959,21 oltre interessi successivi al tasso del 3,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 7.484,29 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 186.276,30 per capitale a scadere, € 3.767,14 per interessi pagina 7 di 16 corrispettivi delle suddette rate, per € 94,40 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 120,95 per interessi sulla rata in corso, per € 20,70 per spese contrattuali, € 10.195,43 per altri ratei attivi;
- che relativamente al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011 il saldo debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 221.584,45 oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi;
( cfr fascicolo monitorio in atti)
Rimaste senza esito le richieste di pagamento rivolte ai debitori con lettere raccomandate a.r. del 05/04/2022 (doc. 13 fasc. monitorio), occorre evidenziare che quanto sopra indicato è di per sé sufficiente a provare nell'an il credito dell'opposta ed allegare il quantum del credito;
in ogni caso, la convenuta opposta ha prodotto, già in sede monitoria, una certificazione di corrispondenza del credito – vero, liquido ed esigibile - alle scritture contabili (doc. 11, fasc. monitorio).
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno negato la sussistenza del dedotto inadempimento e della conseguente risoluzione del contratto di mutuo, ma hanno articolato una serie di contestazioni che, già ritenute parzialmente fondate nella ordinanza riservata del 29.3.23, non hanno trovato smentita alcuna nelle difese della opposta nè in quelle della cessionaria intervenuta.
Anzitutto, gli opponenti hanno contestato la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria KEYstone intervenuta nel presente giudizio a mezzo della mandataria in quanto non vi sarebbe la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_11 credito a quest'ultima.
In proposito, si rammenta che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Va subito precisato che, a onta di quanto dedotto dall'opponente, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021).
Al contrario, ai fini della dimostrazione della stessa, può essere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la pagina 8 di 16 titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
Come affermato altresì dalla giurisprudenza di merito, in via maggioritaria (cfr. anche la consolidata giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), alla quale il Tribunale ritiene di aderire, la cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico) anche per il tramite di rinvio a sito internet di riferimento;
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Orbene, nella specie, è anzitutto stato depositato l'estratto della G.U. n. 4 parte II del 10 gennaio 2023 ove si legge che “- sono stati classificati dalla rispettiva Cedente come
“inadempienze probabili” (“unlikely to pay”), ovvero “sofferenze” ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti e modifiche, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano prevalentemente da finanziamenti ipotecari e chirografari, aperture di credito, anticipazioni su fatture e sconfinamenti di conto corrente;
- derivano da rapporti sorti nel periodo compreso tra il 6 luglio 1983 e il 3 maggio 2021; - i rispettivi debitori non sono classificati “consumatori” ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come di tempo in tempo modificato o sostituito). L'elenco dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte della per conto del Fondo, e anche per conto delle Cedenti, ai sensi dell'articolo 7.1 de egge 130, sul sito internet di Controparte_11 https://www.kryalossgr.com/ e resteranno disponibili fino all' Crediti”.
Ebbene facendo copia incolla del link sopra riportato nonchè di quello più specifico indicato nella comparsa di intervento della cessionaria https://www.kryalossgr.com/wpcontent/uploads/2022/12/Keystone-Wave-2_Elenco- , oltre a constatarne la funzionalità, si rinviene che tra i crediti ceduti da parte di _3
, risultano compresi anche quelli vantati nei confronti della società
[...] CP_1
pagina 9 di 16 (già (NDG Controparte_1 Controparte_2
203069), vi sono quelli derivanti da:
- saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121355 stipulato in data 04/02/2009 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 27350 e raccolta n. 11941 (ID credito n. Per_4
9060990682032);
-saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121571 stipulato in data 17/04/2015 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 30331 e raccolta n. 13964 (ID credito n. Per_4
9060990682033) – saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 21501 e raccolta n. 10953 (ID credito n. Per_5
9060990682034);
A fronte della dettagliata descrizione dei crediti oggetto di cessione, con tanto di indicazione di codici che contraddistinguono il debitore principale ceduto, la contestazione sollevata dall'opponente deve considerarsi del tutto generica. Infatti, questi non ha puntualmente dedotto che i criteri identificativi del credito ceduto enucleati nella stessa G.U. non sussistono con riferimento alla sua posizione debitoria, limitandosi erroneamente ad affermare l'insufficienza della G.U. ai fini della prova della cessione.
Va altresì aggiunto che gli effetti della cessione del credito, quale atto di trasferimento inter vivos a titolo particolare, determinano che la pretesa a far valere il credito si trasferisca direttamente al cessionario, quale nuovo titolare della posizione creditoria.
Trovando dunque applicazione l'art. 111 c.p.c., la modificazione della posizione attiva del rapporto obbligatorio non implica un difetto di legittimazione attiva in capo alla banca odierna opposta e al contempo non esclude la possibilità, effettivamente esercitata, per la società di intervenuta legittimamente al fine di coltivare l'originaria pretesa creditoria nei confronti dell'odierna opponente.
Infatti, con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. sez. I, sent. n. 22424/09).
Pertanto, rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorché il credito risultava ancora nella titolarità della banca, il successivo intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario del credito, anche nell'ipotesi particolare in cui la cessione sia intervenuta prima dell'instaurazione della causa di opposizione, segue le regole generali, tenuto conto che la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso.
Al contempo, ogniqualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il pagina 10 di 16 successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo.
Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione. del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva. (Cass. Sez. I sent. n. 15674/2007).
In conclusione, sussiste la legittimazione attiva tanto della cedente quanto della cessionaria.
È stata poi dedotta dagli opponenti con le comparse conclusionali, e quindi tardivamente, la mancata traditio del denaro, in quanto le somme erogate erano stata oggetto di deposito cauzionale infruttifero a favore della banca, con conseguente insussistenza di un idoneo titolo esecutivo a fronte della natura condizionata del mutuo.
In disparte la tardività Anche tale assunto è errato, oltre che inconferente.
Infatti, non trattandosi di un'opposizione cd. esecutiva, a nulla rilevano le eventuali contestazioni sulla inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo.
In ogni caso, la contestazione è infondata, in quanto risulta dagli stessi regolamenti contrattuali che la società opponente, nei contratti di mutuo fondiari più volte cennati, redatti per atto pubblico, ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma (v. clausola n. 1, docc. 2,5, e 9 fasc. parte convenuta“..nel ricevere dalla banca la somma mutuata, rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza”…”La banca e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa a garanzia del verificarsi delle condizioni indicate al precedente patto”).
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha in modo del tutto condivisibile chiarito che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà.
Pur ribadendo, quindi, che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna, si è chiarito che la consegna non può essere riduttivamente intesa quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutuate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporne) e della contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse.
In tali termini si è già espressa la Cassazione (sent. n. 17194/2015), la quale ha affermato, appunto, che: “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro pagina 11 di 16 sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”.
Dunque, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre valutare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata (ovvero se sia intervenuta successivamente un'erogazione e la conseguente quietanza) e che siano rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25132; Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194 e ).
Nella fattispecie in esame l'erogazione delle somme oggetto del mutuo è attestata all'interno dello stesso contratto redatto per atto pubblico alla clausola n. 1 (v. supra).
Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l'accredito di tale somma su un deposito cauzionale infruttifero;
ciò che rileva, quindi, non è la gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria. In senso conforme si è espressa anche la Corte di legittimità, affermando che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (ordinanza n. 25632 del 27/10/2017; cfr. in senso conforme Cass. n. 19654 del 22/07/2019, ove si afferma che: “il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella disponibilità giuridica del mutuatario anche se depositato su un deposito presso la stessa banca mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi al contratto”; nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Modena sez. I, 02/10/2019, n.1528; nonché, Tribunale Roma, sentenza del 16/1/2019, che ha statuito, con motivazione pienamente condivisa dalla scrivente, che:
“Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in guisa da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario” (cfr. Cass. n. 14270/2011, Cass. n. 14/2011, Cass. n. 25569/2011, Cass. SSUU. sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025).
Nel merito, come già sopra detto, l'opposizione merita parziale accoglimento quanto all'importo del saldo debitore risultante dai cennati contratti di mutuo fondiario a seguito degli atti integrativi di cui si dirà infra, e per i quali la banca convenuta non ha offerto alcuna diversa allegazione probatoria rispetto a quelle già vagliate in sede di decisione sulla concessione delle istanze di provvisoria esecutività quanto ai soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Parte_1 pagina 12 di 16 Per quanto concerne il saldo debitore derivante dai più volte cennati contratti di mutuo fondiario le parti opponenti hanno eccepito sin dall'origine la errata sua quantificazione, effettuata in spregio della sottoscrizione degli atti integrativi del 18 aprile 2013, 28.1.13 e 17.1.15 e con i quali gli originari finanziamenti furono rinegoziati dalle parti con conseguente approvazione e sottoscrizione di nuovi “Piano di Ammortamento” che, alla data del 6/5/2022 ( data di estinzione dei mutui) riportavano, come in effetti riportano, un residuo debito diverso ed inferiore rispetto a quello azionato in monitorio.
Parte convenuta ritiene superate le menzionate eccezioni a seguito delle complessive produzioni documentali dei contratti originari e dei singoli atti “ di rimodulazione e rientro” (doc. n. 8 conv.) sottoscritti dalle parti il 10/10/16 -che secondo la banca costituiscono ricognizione di debito, con l'effetto di accertare l'esistenza e l'entità del debito nonché tutti gli estratti conto e gli scalari successivi alla predetta ricognizione di debito.
L'eccezione di parte convenuta è infondata.
Come è stato esattamente osservato da condivisibile giurisprudenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 C.c. un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.
Di conseguenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non impediscono al promittente di contestare la validità delle clausole negoziali del contratto in esame ovvero ancora la diversa debenza
. Il menzionato orientamento ermeneutico ha valenza generale ma è anche stato affermato, con specifico riferimento ai rapporti bancari, in relazione all'efficacia ricognitiva di debito del piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente e alla successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. (Cass. I, 19/09/2014, n. 19792; Cass. I, 01/02/2007, n. 2205; Cass. III, 11/12/2000, n. 15575; Cass. III, 19/11/1999, n. 12833; Cass. II, 14/01/1997, n. 280; Cass. III, 22/01/1987, n. 567; Cass. III, 08/07/1983, n. 4618).
Come già osservato nella richiamata ordinanza del 29.3.23:
a) per il contratto di mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato in data 4/2/2009, dal successivo atto integrativo stipulato in data 18.4.2013 (all. 3, fasc. attori) risulta che alla data di estinzione del mutuo (6.5.2022) il debito residuo era pari ad € 214.139,78 e non pari ad € 352.414,15, come indicato dall'opposta, con una differenza di € 138.274,37;
b) per il contratto di mutuo fondiario n. 0009/032/121571 stipulato in data 15/6/2011, dal successivo atto integrativo del 28.1.2013 (all. 5, fasc. attori) risulta che alla data di estinzione del mutuo (6.5.2022) il debito a scadere era pari ad € 124.236,51 e non pari ad € 186.276,30, come indicato dall'opposta, con una differenza di € 62.039,79. pagina 13 di 16 Diversamente , quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011, la somma di € 221.584,45, oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, è correttamente calcolata quanto al totale del saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi.
Così per complessivi € 611.832,68 ( importo ingiunto € 812.146,84 -62.039,79-138.274,37)
Le deduzioni difensive della banca opposta, così come della intervenuta, che già nella sede cautelare deputata alla decisione sulle istanze istruttorie erano apparse prive di adeguato supporto probatorio, hanno mantenuto la medesima inconsistenza probatoria anche nella presente fase decisionale in alcun modo arricchita da ulteriori allegazioni.
In particolare l'unica deduzione che i differenti conteggi riportati nei piano di ammortamento/ rientro allegati agli atti integrativi fossero soltanto “una prospettiva teorica di quello che la avrebbe dovuto versare alla Banca, ma non lo ha fatto. Se i pagamenti Controparte_1 fossero stati rispettati, secondo il piano di ammortamento citato, il credito capitale sarebbe progressivamente diminuito sino alla somma indicata dagli opponenti alla data del 30/4/2022”, risulta definitivamente smentita dalla circostanza che le rate scadute dovevano e potevano essere richieste in quanto tali e non per capitale a scadere (debito residuo); di converso, l'opposta ha dedotto che l'ammontare delle rate scadute è di € 23.775,16 per quota capitale ed € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate (quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121355), mentre di € 7.484,29 per quota capitale ed € 3.767,14 per interessi corrispettivi delle suddette rate (quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121571).
Né poteva procedersi ad alcun accertamento tecnico contabile mediante una C.T.U., pure richiesta dalla opposta, considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di pagina 14 di 16 esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Di qui, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e peraltro la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo riconosciuto di € 611.832,68.
Sulla somma così determinata seguono interessi al tasso legale dal dì della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite della fase di opposizione, tenuto conto del parziale accoglimento di questa, possono essere compensate per la metà.
Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza degli opponenti, e possono liquidarsi (già tenuto conto della dimidiazione) secondo lo scaglione di valore determinato col decisum ( da 520.001 a 1.000.000), tenuto conto del DM 147/22, in base a valori prossimi al minimo edittale stante l' assenza di attività istruttoria e della natura documentale della causa nel modo che segue:
- quanto alla convenuta opposta Controparte_3
[...] ssivi € 1.912,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- quanto alla intervenuta , tenuto conto della costituzione, della Controparte_11 presenza di memorie della assenza di attività istruttoria sostanziale, già attuata la dimidiazione, la somma di € 7.299 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione spiegata così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Siena n. 805/2022 emesso in data 3 settembre 2022, depositato in cancelleria il 6 settembre 2022.
- Condanna , in Controparte_1 Controparte_1 solido con e , al pagamento della Controparte_1 Parte_1 complessiva 8 a r l'inadempimento ai contratti di mutuo fondiario di cui in narrativa ( già nella titolarità della cedente Controparte_3
in favore di he agisce quale gestore e per conto del
[...] Controparte_11
i crediti den tre interessi legali dal dì della presente sentenza sino al saldo.
- Condanna , in Controparte_1 solido con e a rifondere all'opposta ed Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 16 alla intervenuta la metà delle le spese di lite della fase di opposizione come di seguito liquidate:
- quanto alla convenuta opposta Controparte_3 già attuata la dimidiazione, in complessivi €
[...] ltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- alla intervenuta , già attuata la dimidiazione, la somma di € Controparte_11
7.299 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- spese di lite della fase di opposizione compensate per la restante metà;
- spese di lite della fase di ingiunzione a carico degli opponenti in solido tra loro per la metà di quanto già liquidato nel decreto individuate in 2.720,50 per compensi,
€ 448,50 per esborsi oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.
- Spese di lite della fase di ingiunzione compensate per la restante metà.
Siena , 23 aprile 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2492/2022 promossa da:
La società (già Controparte_1
con sede in Loc. Pian dei Mori, Via Po, n. 6 - 53018 Sovicille (SI) Controparte_2
, in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, Sig. OR nato ad [...] Controparte_1 Controparte_1
l'8/02/1960 e icille (SI) Loc. V Aprile n. 2 (Cod. Fisc. ) e nata ad [...] il C.F._1 Parte_1
21/07 So rlinguer n.88 (Cod. Fisc.
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Pomponi (Cod. C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Pomponi CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) presso e nello studio dei quali in Siena, Viale Cavour, CodiceFiscale_4
n.134, di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
contro
Controparte_3
[...] Controparte_4 ota 282 con Per_1 Controparte_5
mutando denominazione sociale, ed in precedenza,
[...] [...] fusa m Controparte_6 con sede in NO, mutando Controparte_7 _3 deno l 26/5/2016 Rep 12472 Racc. Pt_2
6517 ed in precedenza già Controparte_8
con sede i
[...] mero di iscrizione e Codice Fiscale , all'Albo delle Società P.IVA_2
Cooperative, sezione Cooperative a mutualità prevalen ero C116590 e all'Albo presso la Banca d'Italia con il numero 8057 in persona del Dott. Controparte_9 CP_10 pagina 1 di 16 procuratore speciale come da atto del 28/7/2022 ai rogiti Notaio Per_2 Persona_3
Rep. n. 22.620 Racc. n. 10.794 registrato a Siena il 28/7/2022 al elettivamente domiciliata in Siena, Piazza del Sale n. 9 presso e nello studio dell'Avv.to Alessandro Lepri (Cod. Fisc. pec: C.F._5 mail: fax: Email_3 Email_4 de
CONVENUTA OPPOSTA
on sede legale in Via Cordusio 1, cap 20123 Milano (MI), iscritta Controparte_11
di Milano Monza Brianza Lodi al n. con il P.IVA_3 medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, in persona del legale rappresentante Dott. nato a [...] il [...], e che agisce quale Controparte_12 gesto crediti denominato “KEYstone” munito degli occorrenti poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2024, rappresentata e difesa congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Caneva (c.f. p.e.c. e Christian C.F._6 Email_5
Busc ; elettivamente C.F._7 Email_6 domiciliata pr tti profes MI), Via Meravigli n. 14, giusta procura generale alle liti allegata in atti INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni: ATTORI OPPONENTI: Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, nei confronti di
[...]
1) accertare e dichiarare la Controparte_3 in relazione ai Mutui Controparte_1
Fondiari indicati dalla opposta nel Ricorso per ingiunzione e conseguentemente revocare il _3
Decreto Ingiuntivo opposto;
2) c Controparte_3 in persona del suo legale rappresentan
[...] oro, delle competenze e spese del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge. nei confronti del fondo “KEYstone” 3) dichiarare la mancanza di “titolarità attiva” di qualsiasi diritto che giustifichi la sua costituzione nel presente giudizio e, conseguentemente, dichiarare che nulla le è dovuto per qualsiasi titolo o ragione. 4) condannare il fondo “KEYstone” in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge. CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, A) in via preliminare: concedere per i motivi addotti ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 del Tribunale di Siena, totale o, in subordine parziale per le somme comunque non contestate, respingendo ogni altra diversa tesi avversaria perché infondata B) nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e confermare in ogni sua parte il pagina 2 di 16 decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 3/9/2022, provvisoriamente eseguibile solo nei confronti della società e non delle persone fisiche, notificato a tutti gli ingiunti in data 21/9-11/10/2022 per complessivi € 812.146,84 oltre spese liquidate ed interessi di mora come da richiesta,; C) In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parete, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, pronunziare sentenza di condanna nei confronti di tutte le controparti, cod fisc. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Sovicille Loc. Pian dei Mori (SI) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante CP_1
ed i Sigg.ri nata a [...] il [...] (co
[...] Parte_1
I) via E.Berlinguer n. 88 e C.F._2 Controparte_1
2/1960 (cod. fisc. ) resi C.F._8
San Rocco a Pilli Via XXV Aprile n. 2, di pagare alla
[...]
Controparte_13
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”
CESSIONARIA INTERVENUTA: - nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 03.09.2022; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parte, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Controparte_1
d i SiOR
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_11 store e che el risultanti
[...] seguito del giudizio;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese legali oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Controparte_3
a chiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 805/2022
[...] iamente esecutivo solo nei confronti della Controparte_1
e dei soci
[...] Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 812.146,84, oltre interessi e spese, così specificata:
- a) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio i Siena in data 4/2/2009 rep. 27350 racc. 11941, per saldo debitore, alla data Per_4 ione del 06/05/2022, di € 382.603,18 oltre interessi successivi al tasso del 0,875% sulla quota capitale, saldo costituito da € 23.775,16 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 352.414,15 per capitale a scadere, € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 120,60 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 50,69 per interessi sulla rata in corso, per € 16,60 per spese contrattuali,
€ 4.800,14 per altri ratei attivi;
- b) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121571 stipulato ai rogiti Notaio Per_4 di Siena in data 17/4/2015 rep. 30331 racc. 13964, per saldo debitore, alla estinzione del 06/05/2022, di € 207.959,21 oltre interessi successivi al tasso del pagina 3 di 16 3,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 7.484,29 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 186.276,30 per capitale a scadere, € 3.767,14 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 94,40 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 120,95 per interessi sulla rata in corso, per € 20,70 per spese contrattuali, € 10.195,43 per altri ratei attivi;
- c) in forza del mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato con la ricorrente ai rogiti Notaio di Siena in data 15/06/2011 rep. 21501 racc. 10953, per saldo Per_5 debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 221.584,45 oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi;
In relazione al predetto decreto ingiuntivo è stata concessa la provvisoria esecutività ex art. 642, c. 2, c.p.c., nei confronti della sola debitrice principale
[...]
Controparte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società debitrice principale, CP_1
e hanno proposto opposizione al suddet
[...] Parte_3 ingiuntivo, deducendo coralmente, in via di estrema sintesi:
- che i finanziamenti erano stati regolarmente pagati dalla società mutuataria secondo quanto previsto negli Atti Integrativi, fino a che il pagamento delle rate mensili non era stato sospeso all'inizio del periodo emergenziale da COVID 19;
- che al termine del predetto periodo emergenziale, la consapevole delle _3 difficoltà aziendali, ha autorizzato, verbalmente, l'ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti in attesa di rideterminare l'effettivo saldo debitore e di poter formalizzare un nuovo Atto di rinegoziazione del residuo debito complessivo;
- che i conteggi proposti dalla nella determinazione del residuo debito dei tre _3 finanziamenti erano errati, non tenendo conto di quanto indicato negli atti integrativi dei mutui fondiari;
Tanto premesso, gli opponenti hanno così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena, Preliminarmente, - rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei siOR e , essendo l'opposizione, allo Controparte_1 Parte_1 stato, fondata su prova scritta e di pronta rtare e dichiarare la errata determinazione del debito della società in relazione ai Mutui Controparte_1
Fondiari indicati dalla opposta Banca guentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
In via subordinata 2) accertare e dichiarare l'esatto debito della società nei confronti della rimettere nei termini la Controparte_1 _3 amenti rateali fin a dimissione del debito ipotecario;
In ogni caso 3) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del _3 presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap nelle misure di legge”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.1.23, si è costituita in giudizio pagina 4 di 16 la convenuta, contestando tutte le deduzioni avversarie, e deducendo, sempre in via di estrema sintesi:
- di aver depositato copia di mutui fondiari di cui in premessa;
- di aver depositato un estratto conto bancario certificato ex art. 50 T.U.B. avente piena efficacia probatoria ai fini del giudizio;
- della totale infondatezza delle avverse pretese quanto ai mutui fondiari n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 4/2/2009 e n. Per_4
0009/032/121571 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 17/4/2015, posto che Per_4 il c.d. “ PDR” ( piano di rientro) non è il pi mortamento iniziale dei mutui oggetto del presente giudizio, ma la “storia contabile” dalla concessione del finanziamento al passaggio a contenzioso. Conseguentemente le scritture private denominate atti integrativi del 28.1.13 e 18.4.13, contenenti fra l'altro riconoscimento di debito degli importi in linea capitale azionati in monitorio, risulterebbero ampiamente sufficienti quanto alla prova del quantum del credito oggi opposto posto che “ i differenti conteggi riportati nel piano di ammortamento allegati agli atti integrativi sono soltanto “una prospettiva teorica di quello che la CP_1 avrebbe dovuto versare alla Banca, ma non lo ha fatto. Se i pagamenti fossero stati rispettati,
[...] il piano di ammortamento citato, il credito capitale sarebbe progressivamente diminuito sino alla somma indicata dagli opponenti alla data del 30/4/2022”.
- della identica infondatezza delle avverse doglianze mosse quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 15/06/2011, posto che Per_5 nell'atto di opposizione pare contestarsi u e materiale eseguito dalla nella _3 sommatoria delle partite debitorie, in realtà assente: il credito di € 221.584,45 o eressi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, è costituito da: “€ 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi” .
Concludeva quindi affinchè “ “Voglia l'ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, A) in via preliminare: concedere per i motivi addotti ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 del Tribunale di Siena, totale o, in subordine parziale per le somme comunque non contestate, respingendo ogni altra diversa tesi avversaria perchèinfondata B) nel merito: respingere ogni richiesta e disattendere ogni eccezione e tesi difensiva addotta dagli opponenti in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 3/9/2022, provvisoriamente eseguibile solo nei confronti della società e non delle persone fisiche, notificato a tutti gli ingiunti in data 21/9-11/10/2022 per complessivi € 812.146,84 oltre spese liquidate ed interessi di mora come da richiesta,; C) In denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici in tutto o in parete, e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, pronunziare sentenza di condanna nei confronti di tutte le controparti,
[...]
(cod fisc. ) c Controparte_1 P.IVA_1
Loc. Pian dei Mori (SI) in persona del socio accomandatario e legale rappresentante ed i Controparte_1
Sigg.ri nata a [...] il 21/07 fisc. Parte_1
pagina 5 di 16 ) residente in [...] e C.F._2 Controparte_1
2/1960 (cod. fisc. ) resi C.F._8
San Rocco a Pilli Via XXV Aprile n.
[...]
e somme risultanti dovute a seguito del Controparte_13
n ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
In data 28.2.2022 interveniva nel presente giudizio la società quale Controparte_11 mandataria e gestore in nome e per conto del fondo di crediti denominato “KEYstone” il quale ultimo nel contesto di un'operazione di cessione dei crediti effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lett. (b), 7 comma 2-bis e 7.1 commi 1 e 6 della Legge 130, dell'art. 58 TUB, era divenuto titolare pro soluto di crediti pecuniari di
[...]
con effetti giuridici dal 21 – Controparte_13 mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo da contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, come indicato nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 parte II del 10 gennaio 2023 ( cfr. doc. 2 intervenuto).
Conseguentemente faceva proprie le conclusioni della banca cedente.
All'esito della prima udienza del 21.3.2023 tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c , accolta parzialmente la spiegata opposizione per i motivi indicati nella ordinanza del 29.3.23, veniva concessa la provvisoria esecutività nei confronti di e Parte_1 limitatamente alla somma di € 611.832,68. Controparte_1
Concesso termine per introdurre il procedimento di media conciliazione obbligatoria, la causa, ritenuta non bisognevole di istruttoria, è stata rinviata all'udienza del 8.10.24 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di variazione tabellare 18/24 la medesima veniva riassegnata alla supplente che previa fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 10.1.25, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
*** *** ***
In via preliminare, l'opposizione è procedibile in quanto ha avuto luogo, in corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni pagina 6 di 16 stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di mutuo, dunque, il mutuante è tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento del mutuatario, restando onere di quest'ultimo, o del garante che contesta la pretesa creditoria, dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante: ha, infatti, dimesso, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo copia dei contratti di mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 4/2/2009 rep. 27350 racc. 11941, n. 0009/032/121571 Per_4 stipulato ai rogiti Notaio di Siena in data 17/4/2015 rep. 30331 racc. 13964 e n. Per_4
0009/032/121729 stipula la ricorrente ai rogiti Notaio di Siena in data Per_5
15/06/2011 rep. 21501 racc. 10953, con annessi atti integrativi e pi ientro (docc. da 1 a 11 del fascicolo di parte convenuta).
Ha, inoltre, allegato l'inadempimento della società opponente e dei soci illimitatamente responsabili, rappresentando che il credito azionato è così composto:
- quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121355 del 4/2/2009 e successivo atto integrativo per scrittura privata del 18/4/2013 con riconoscimento di debito e sospensione dei pagamenti per mesi 12 (doc.3) il saldo debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022 era di € 382.603,18 oltre interessi successivi al tasso del 0,875% sulla quota capitale, saldo costituito da € 23.775,16 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 352.414,15 per capitale a scadere, € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 120,60 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 50,69 per interessi sulla rata in corso, per € 16,60 per spese contrattuali,
€ 4.800,14 per altri ratei attivi;
- quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121571 del 17/4/2015 e successivo atto integrativo per scrittura privata del 28/01/2013 ( anch'esso con riconoscimento di debito e sospensione dei pagamenti per mesi 12 (doc.6), nonché ulteriore atto integrativo per scrittura privata del 17/04/2015 il saldo debitore alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 207.959,21 oltre interessi successivi al tasso del 3,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 7.484,29 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 186.276,30 per capitale a scadere, € 3.767,14 per interessi pagina 7 di 16 corrispettivi delle suddette rate, per € 94,40 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 120,95 per interessi sulla rata in corso, per € 20,70 per spese contrattuali, € 10.195,43 per altri ratei attivi;
- che relativamente al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011 il saldo debitore, alla data di estinzione del 06/05/2022, di € 221.584,45 oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi;
( cfr fascicolo monitorio in atti)
Rimaste senza esito le richieste di pagamento rivolte ai debitori con lettere raccomandate a.r. del 05/04/2022 (doc. 13 fasc. monitorio), occorre evidenziare che quanto sopra indicato è di per sé sufficiente a provare nell'an il credito dell'opposta ed allegare il quantum del credito;
in ogni caso, la convenuta opposta ha prodotto, già in sede monitoria, una certificazione di corrispondenza del credito – vero, liquido ed esigibile - alle scritture contabili (doc. 11, fasc. monitorio).
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno negato la sussistenza del dedotto inadempimento e della conseguente risoluzione del contratto di mutuo, ma hanno articolato una serie di contestazioni che, già ritenute parzialmente fondate nella ordinanza riservata del 29.3.23, non hanno trovato smentita alcuna nelle difese della opposta nè in quelle della cessionaria intervenuta.
Anzitutto, gli opponenti hanno contestato la mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria KEYstone intervenuta nel presente giudizio a mezzo della mandataria in quanto non vi sarebbe la prova dell'avvenuta cessione del Controparte_11 credito a quest'ultima.
In proposito, si rammenta che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 5857; Cass. Civ. 2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020 n. 24798).
Va subito precisato che, a onta di quanto dedotto dall'opponente, la cessione del credito, anche in sede di operazioni di cartolarizzazione, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. (cfr., in termini, Trib. Milano sent. n. 7350/2021).
Al contrario, ai fini della dimostrazione della stessa, può essere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la pagina 8 di 16 titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
Come affermato altresì dalla giurisprudenza di merito, in via maggioritaria (cfr. anche la consolidata giurisprudenza della Corte d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022), alla quale il Tribunale ritiene di aderire, la cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico) anche per il tramite di rinvio a sito internet di riferimento;
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Orbene, nella specie, è anzitutto stato depositato l'estratto della G.U. n. 4 parte II del 10 gennaio 2023 ove si legge che “- sono stati classificati dalla rispettiva Cedente come
“inadempienze probabili” (“unlikely to pay”), ovvero “sofferenze” ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti e modifiche, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano prevalentemente da finanziamenti ipotecari e chirografari, aperture di credito, anticipazioni su fatture e sconfinamenti di conto corrente;
- derivano da rapporti sorti nel periodo compreso tra il 6 luglio 1983 e il 3 maggio 2021; - i rispettivi debitori non sono classificati “consumatori” ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come di tempo in tempo modificato o sostituito). L'elenco dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte della per conto del Fondo, e anche per conto delle Cedenti, ai sensi dell'articolo 7.1 de egge 130, sul sito internet di Controparte_11 https://www.kryalossgr.com/ e resteranno disponibili fino all' Crediti”.
Ebbene facendo copia incolla del link sopra riportato nonchè di quello più specifico indicato nella comparsa di intervento della cessionaria https://www.kryalossgr.com/wpcontent/uploads/2022/12/Keystone-Wave-2_Elenco- , oltre a constatarne la funzionalità, si rinviene che tra i crediti ceduti da parte di _3
, risultano compresi anche quelli vantati nei confronti della società
[...] CP_1
pagina 9 di 16 (già (NDG Controparte_1 Controparte_2
203069), vi sono quelli derivanti da:
- saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121355 stipulato in data 04/02/2009 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 27350 e raccolta n. 11941 (ID credito n. Per_4
9060990682032);
-saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121571 stipulato in data 17/04/2015 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 30331 e raccolta n. 13964 (ID credito n. Per_4
9060990682033) – saldo debitore mutuo Fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011 ai rogiti Notaio di Siena, repertorio n. 21501 e raccolta n. 10953 (ID credito n. Per_5
9060990682034);
A fronte della dettagliata descrizione dei crediti oggetto di cessione, con tanto di indicazione di codici che contraddistinguono il debitore principale ceduto, la contestazione sollevata dall'opponente deve considerarsi del tutto generica. Infatti, questi non ha puntualmente dedotto che i criteri identificativi del credito ceduto enucleati nella stessa G.U. non sussistono con riferimento alla sua posizione debitoria, limitandosi erroneamente ad affermare l'insufficienza della G.U. ai fini della prova della cessione.
Va altresì aggiunto che gli effetti della cessione del credito, quale atto di trasferimento inter vivos a titolo particolare, determinano che la pretesa a far valere il credito si trasferisca direttamente al cessionario, quale nuovo titolare della posizione creditoria.
Trovando dunque applicazione l'art. 111 c.p.c., la modificazione della posizione attiva del rapporto obbligatorio non implica un difetto di legittimazione attiva in capo alla banca odierna opposta e al contempo non esclude la possibilità, effettivamente esercitata, per la società di intervenuta legittimamente al fine di coltivare l'originaria pretesa creditoria nei confronti dell'odierna opponente.
Infatti, con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. sez. I, sent. n. 22424/09).
Pertanto, rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorché il credito risultava ancora nella titolarità della banca, il successivo intervento ex art. 111 c.p.c. del cessionario del credito, anche nell'ipotesi particolare in cui la cessione sia intervenuta prima dell'instaurazione della causa di opposizione, segue le regole generali, tenuto conto che la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso.
Al contempo, ogniqualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il pagina 10 di 16 successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo.
Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione. del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva. (Cass. Sez. I sent. n. 15674/2007).
In conclusione, sussiste la legittimazione attiva tanto della cedente quanto della cessionaria.
È stata poi dedotta dagli opponenti con le comparse conclusionali, e quindi tardivamente, la mancata traditio del denaro, in quanto le somme erogate erano stata oggetto di deposito cauzionale infruttifero a favore della banca, con conseguente insussistenza di un idoneo titolo esecutivo a fronte della natura condizionata del mutuo.
In disparte la tardività Anche tale assunto è errato, oltre che inconferente.
Infatti, non trattandosi di un'opposizione cd. esecutiva, a nulla rilevano le eventuali contestazioni sulla inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo.
In ogni caso, la contestazione è infondata, in quanto risulta dagli stessi regolamenti contrattuali che la società opponente, nei contratti di mutuo fondiari più volte cennati, redatti per atto pubblico, ha rilasciato quietanza dell'erogazione della somma (v. clausola n. 1, docc. 2,5, e 9 fasc. parte convenuta“..nel ricevere dalla banca la somma mutuata, rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza”…”La banca e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa a garanzia del verificarsi delle condizioni indicate al precedente patto”).
Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha in modo del tutto condivisibile chiarito che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà.
Pur ribadendo, quindi, che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna, si è chiarito che la consegna non può essere riduttivamente intesa quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutuate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporne) e della contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse.
In tali termini si è già espressa la Cassazione (sent. n. 17194/2015), la quale ha affermato, appunto, che: “La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro pagina 11 di 16 sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”.
Dunque, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre valutare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata (ovvero se sia intervenuta successivamente un'erogazione e la conseguente quietanza) e che siano rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25132; Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194 e ).
Nella fattispecie in esame l'erogazione delle somme oggetto del mutuo è attestata all'interno dello stesso contratto redatto per atto pubblico alla clausola n. 1 (v. supra).
Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l'accredito di tale somma su un deposito cauzionale infruttifero;
ciò che rileva, quindi, non è la gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria. In senso conforme si è espressa anche la Corte di legittimità, affermando che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (ordinanza n. 25632 del 27/10/2017; cfr. in senso conforme Cass. n. 19654 del 22/07/2019, ove si afferma che: “il denaro oggetto del contratto di mutuo entra nella disponibilità giuridica del mutuatario anche se depositato su un deposito presso la stessa banca mutuante a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi al contratto”; nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Modena sez. I, 02/10/2019, n.1528; nonché, Tribunale Roma, sentenza del 16/1/2019, che ha statuito, con motivazione pienamente condivisa dalla scrivente, che:
“Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in guisa da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione al patrimonio del mutuatario” (cfr. Cass. n. 14270/2011, Cass. n. 14/2011, Cass. n. 25569/2011, Cass. SSUU. sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025).
Nel merito, come già sopra detto, l'opposizione merita parziale accoglimento quanto all'importo del saldo debitore risultante dai cennati contratti di mutuo fondiario a seguito degli atti integrativi di cui si dirà infra, e per i quali la banca convenuta non ha offerto alcuna diversa allegazione probatoria rispetto a quelle già vagliate in sede di decisione sulla concessione delle istanze di provvisoria esecutività quanto ai soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Parte_1 pagina 12 di 16 Per quanto concerne il saldo debitore derivante dai più volte cennati contratti di mutuo fondiario le parti opponenti hanno eccepito sin dall'origine la errata sua quantificazione, effettuata in spregio della sottoscrizione degli atti integrativi del 18 aprile 2013, 28.1.13 e 17.1.15 e con i quali gli originari finanziamenti furono rinegoziati dalle parti con conseguente approvazione e sottoscrizione di nuovi “Piano di Ammortamento” che, alla data del 6/5/2022 ( data di estinzione dei mutui) riportavano, come in effetti riportano, un residuo debito diverso ed inferiore rispetto a quello azionato in monitorio.
Parte convenuta ritiene superate le menzionate eccezioni a seguito delle complessive produzioni documentali dei contratti originari e dei singoli atti “ di rimodulazione e rientro” (doc. n. 8 conv.) sottoscritti dalle parti il 10/10/16 -che secondo la banca costituiscono ricognizione di debito, con l'effetto di accertare l'esistenza e l'entità del debito nonché tutti gli estratti conto e gli scalari successivi alla predetta ricognizione di debito.
L'eccezione di parte convenuta è infondata.
Come è stato esattamente osservato da condivisibile giurisprudenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 C.c. un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito.
Di conseguenza, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non impediscono al promittente di contestare la validità delle clausole negoziali del contratto in esame ovvero ancora la diversa debenza
. Il menzionato orientamento ermeneutico ha valenza generale ma è anche stato affermato, con specifico riferimento ai rapporti bancari, in relazione all'efficacia ricognitiva di debito del piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente e alla successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. (Cass. I, 19/09/2014, n. 19792; Cass. I, 01/02/2007, n. 2205; Cass. III, 11/12/2000, n. 15575; Cass. III, 19/11/1999, n. 12833; Cass. II, 14/01/1997, n. 280; Cass. III, 22/01/1987, n. 567; Cass. III, 08/07/1983, n. 4618).
Come già osservato nella richiamata ordinanza del 29.3.23:
a) per il contratto di mutuo fondiario n. 0009/032/121355 stipulato in data 4/2/2009, dal successivo atto integrativo stipulato in data 18.4.2013 (all. 3, fasc. attori) risulta che alla data di estinzione del mutuo (6.5.2022) il debito residuo era pari ad € 214.139,78 e non pari ad € 352.414,15, come indicato dall'opposta, con una differenza di € 138.274,37;
b) per il contratto di mutuo fondiario n. 0009/032/121571 stipulato in data 15/6/2011, dal successivo atto integrativo del 28.1.2013 (all. 5, fasc. attori) risulta che alla data di estinzione del mutuo (6.5.2022) il debito a scadere era pari ad € 124.236,51 e non pari ad € 186.276,30, come indicato dall'opposta, con una differenza di € 62.039,79. pagina 13 di 16 Diversamente , quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121729 stipulato in data 15/06/2011, la somma di € 221.584,45, oltre interessi successivi al tasso del 4,95% sulla quota capitale, è correttamente calcolata quanto al totale del saldo costituito da € 3.049,61 per quota capitale delle rate scadute e non pagate, € 200.259,27 per capitale a scadere, € 4.533,54 per interessi corrispettivi delle suddette rate, per € 85,22 per interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, € 162,95 per interessi sulla rata in corso, per € 44,10 per spese contrattuali, € 13.449,76 per altri ratei attivi.
Così per complessivi € 611.832,68 ( importo ingiunto € 812.146,84 -62.039,79-138.274,37)
Le deduzioni difensive della banca opposta, così come della intervenuta, che già nella sede cautelare deputata alla decisione sulle istanze istruttorie erano apparse prive di adeguato supporto probatorio, hanno mantenuto la medesima inconsistenza probatoria anche nella presente fase decisionale in alcun modo arricchita da ulteriori allegazioni.
In particolare l'unica deduzione che i differenti conteggi riportati nei piano di ammortamento/ rientro allegati agli atti integrativi fossero soltanto “una prospettiva teorica di quello che la avrebbe dovuto versare alla Banca, ma non lo ha fatto. Se i pagamenti Controparte_1 fossero stati rispettati, secondo il piano di ammortamento citato, il credito capitale sarebbe progressivamente diminuito sino alla somma indicata dagli opponenti alla data del 30/4/2022”, risulta definitivamente smentita dalla circostanza che le rate scadute dovevano e potevano essere richieste in quanto tali e non per capitale a scadere (debito residuo); di converso, l'opposta ha dedotto che l'ammontare delle rate scadute è di € 23.775,16 per quota capitale ed € 1.425,84 per interessi corrispettivi delle suddette rate (quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121355), mentre di € 7.484,29 per quota capitale ed € 3.767,14 per interessi corrispettivi delle suddette rate (quanto al mutuo fondiario n. 0009/032/121571).
Né poteva procedersi ad alcun accertamento tecnico contabile mediante una C.T.U., pure richiesta dalla opposta, considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento”, Cass., SS.UU., 9522/96; conf., tra tante, Cass. n. 3191/2006 “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di pagina 14 di 16 esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Di qui, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e peraltro la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo riconosciuto di € 611.832,68.
Sulla somma così determinata seguono interessi al tasso legale dal dì della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite della fase di opposizione, tenuto conto del parziale accoglimento di questa, possono essere compensate per la metà.
Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza degli opponenti, e possono liquidarsi (già tenuto conto della dimidiazione) secondo lo scaglione di valore determinato col decisum ( da 520.001 a 1.000.000), tenuto conto del DM 147/22, in base a valori prossimi al minimo edittale stante l' assenza di attività istruttoria e della natura documentale della causa nel modo che segue:
- quanto alla convenuta opposta Controparte_3
[...] ssivi € 1.912,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- quanto alla intervenuta , tenuto conto della costituzione, della Controparte_11 presenza di memorie della assenza di attività istruttoria sostanziale, già attuata la dimidiazione, la somma di € 7.299 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della opposizione spiegata così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Siena n. 805/2022 emesso in data 3 settembre 2022, depositato in cancelleria il 6 settembre 2022.
- Condanna , in Controparte_1 Controparte_1 solido con e , al pagamento della Controparte_1 Parte_1 complessiva 8 a r l'inadempimento ai contratti di mutuo fondiario di cui in narrativa ( già nella titolarità della cedente Controparte_3
in favore di he agisce quale gestore e per conto del
[...] Controparte_11
i crediti den tre interessi legali dal dì della presente sentenza sino al saldo.
- Condanna , in Controparte_1 solido con e a rifondere all'opposta ed Controparte_1 Parte_1
pagina 15 di 16 alla intervenuta la metà delle le spese di lite della fase di opposizione come di seguito liquidate:
- quanto alla convenuta opposta Controparte_3 già attuata la dimidiazione, in complessivi €
[...] ltre spese generali al 15%, iva e CPA come per legge;
- alla intervenuta , già attuata la dimidiazione, la somma di € Controparte_11
7.299 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- spese di lite della fase di opposizione compensate per la restante metà;
- spese di lite della fase di ingiunzione a carico degli opponenti in solido tra loro per la metà di quanto già liquidato nel decreto individuate in 2.720,50 per compensi,
€ 448,50 per esborsi oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA.
- Spese di lite della fase di ingiunzione compensate per la restante metà.
Siena , 23 aprile 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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